Gazzetta n. 77 del 2 aprile 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 28 marzo 2013
Differimento del termine contenuto nel decreto 27 dicembre 2012 relativo alle disposizioni per l'attuazione del Regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attivita' con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.


IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive della qualita' agroalimentare e della
pesca

Visto il Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91;
Visto il Reg. (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche, recante modalita' di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
Visto il Reg. (CE) n. 1235 della Commissione dell'8 dicembre 2008, recante modalita' di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 426 della Commissione del 2 maggio 2011 che modifica il Reg. (CE) n. 889/2008, introducendo l'art. 92-bis, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mettere a disposizione del pubblico, compresa la pubblicazione su internet, gli elenchi aggiornati degli operatori del biologico, con i relativi documenti giustificativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2009, n. 18354, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 2010, recante disposizioni per l'attuazione dei Regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le modalita' attuative dell'invio delle informazioni di cui all'art. 27 del Reg. (CE) n. 834/2007, nonche' l'art. 12, paragrafo 2, relativo all'informatizzazione della nuova modulistica;
Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2012, n. 2049, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 70 del 23 marzo 2012, contenente disposizioni per l'attuazione del Regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attivita' con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91 ed in particolare l'art. 8, par. 2, che stabilisce, per gli operatori iscritti negli elenchi regionali e nazionali, l'informatizzazione della notifica entro il 31 dicembre 2012;
Visto il decreto dipartimentale 31 luglio 2012 n. 17425, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 184, 8 agosto 2012, contenente disposizioni transitorie per consentire, a partire dal 1° ottobre 2012, l'entrata in vigore del Decreto Ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049;
Visto il decreto dipartimentale 27 dicembre 2012 n. 6561, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 303 del 31 dicembre 2012, contenente disposizioni transitorie al decreto ministeriale del 1° febbraio 2012, n. 2049;
Considerate le istanze pervenute dai soggetti coinvolti nel processo di informatizzazione di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 2012, n. 2049, nelle quali viene rilevata la necessita' di una proroga del termine del 31 marzo 2013 stabilito dal decreto dipartimentale 27 dicembre 2012, n. 6561, a causa del numero di operatori biologici che non hanno ancora adempiuto agli obblighi ivi previsti;
Considerata l'istanza del 25 marzo 2013 con la quale la regione Puglia ha chiesto per conto delle Regioni e PP.AA. il differimento del termine del 31 marzo 2013 previsto dal decreto dipartimentale 27 dicembre 2012, n. 6561;
Considerata la nota di AGEA-Coordinamento nella quale e' evidenziata l'opportunita' che la data del 31 marzo 2013 sia differita al 10 maggio 2013;
Ritenuto necessario differire il termine del 31 marzo 2013, previsto all'articolo 1, paragrafo 2 e all'articolo 2, paragrafi 1 e 3, del decreto dipartimentale 27 dicembre 2012, n. 6561.

Decreta:

Art. 1

1. Il termine del 31 marzo 2013, previsto all'articolo 1, paragrafo 2 e all'articolo 2, paragrafo 3, del decreto dipartimentale 27 dicembre 2012, n. 6561 e' differito.
2. Il termine del 31 marzo 2013, previsto all'articolo 2, paragrafo 1 del decreto dipartimentale 27 dicembre 2012, n. 6561 e' differito al 10 maggio 2013.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Roma, 28 marzo 2013

Il capo dipartimento: Serino
 
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