Gazzetta n. 83 del 9 aprile 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 28 marzo 2013
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' derivante dagli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Veneto il 26 settembre 2007. (Ordinanza n. 68).


IL CAPO
del Dipartimento della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;
Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2007 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione di criticita' derivante dagli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Veneto il 26 settembre;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3967 del 1° ottobre 2011 con il quale il Commissario delegato e' stato autorizzato, fino al 31 dicembre 2012, al completamento in regime ordinario degli interventi individuati per il superamento della situazione di criticita' in rassegna;
Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita';
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto;
Viste le note del 27 settembre 2012 del Commissario delegato e dell'11 febbraio 2013 del Presidente della Regione Veneto;
Acquisita l'intesa della regione Veneto;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, la Regione Veneto e' individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attivita' necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici di cui in premessa.
2. Per i fini di cui al comma 1, il Segretario Regionale per l'Ambiente della Regione Veneto, e' individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attivita' gia' formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli e' autorizzato a porre in essere le attivita' occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.
3. Per i fini di cui al comma 2, il Commissario delegato, nominato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18 ottobre 2007, provvede entro dieci giorni dall'adozione della presente ordinanza a trasferire al Segretario Regionale per l'Ambiente la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attivita' svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attivita' ancora in corso con relativo quadro economico.
4. Il Segretario Regionale per l'Ambiente, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 puo' avvalersi delle strutture della medesima Regione, comprese le Agenzie regionali, le Societa' a partecipazione regionale e i Concessionari regionali, nonche' della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali, dei soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato, dei Consorzi di Bonifica e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, i quali provvedono nell'ambito delle risorse disponibili, con oneri a carico dei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata ed in base ad apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Segretario Regionale per l'Ambiente provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 3347, che viene allo stesso intestata per la durata di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo eventuale proroga da disporsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Il predetto soggetto e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.
6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il Segretario Regionale per l'Ambiente puo' predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-quater dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate.
7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della Protezione Civile, le risorse residue sulla contabilita' speciale sono trasferite al bilancio della Regione Veneto ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente e' tenuto a relazionare al Dipartimento della Protezione Civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma.
8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 7 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della Protezione Civile.
9. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi dei commi 5 e 7 del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate al Fondo della Protezione Civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.
10. Il Segretario Regionale per l'Ambiente a seguito della chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 5, provvede, altresi', ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.
11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2013

Il Capo del dipartimento: Gabrielli
 
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