Gazzetta n. 274 del 22 novembre 2013 (vai al sommario) |
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE |
PROVVEDIMENTO 5 novembre 2013 |
Regolamento per la costituzione e la partecipazione del CNR alle Imprese spin-off. |
|
|
IL PRESIDENTE
Visto il decreto legislativo del 4 giugno 2003, n. 127, recante disposizioni sul "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche"; Visto il decreto legislativo del 31 dicembre 2009, n. 213, recante "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165"; Visto lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con Decreto del Presidente del CNR n. 18 del 10 marzo 2011, in vigore dal 1° maggio 2011, Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 90 del 19 aprile 2011; Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del CNR del 31 ottobre 2012 n. 174/2012, relativa all'adozione del Regolamento per la costituzione e la partecipazione del CNR alle Imprese spin-off; Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca prot. n. 1846 del 6 febbraio 2013, con la quale sono stati formulati dei rilievi in ordine al predetto Regolamento; Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del CNR del 17 luglio 2013 n. 103/2013, con la quale, in aderenza ai rilievi ministeriali, sono state apportate alcune modifiche al testo del Regolamento deliberato in data 31 ottobre 2012; Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca prot. n. 22503 del 23 settembre 2013, con la quale si comunica l'approvazione del Regolamento per la costituzione e la partecipazione del CNR alle Imprese spin-off;
Emana:
1. L'unito Regolamento per la costituzione e la partecipazione del CNR alle Imprese spin-off. 2. Il predetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e verra' fatto oggetto di revisione entro un anno dalla sua entrata in vigore. Roma, 5 novembre 2013
Il presidente: Nicolais
|
| Allegato
REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA PARTECIPAZIONE DEL CNR ALLE IMPRESE SPIN-OFF Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento disciplina le tipologie, i presupposti, le modalita' e le procedure per l'avvio di imprese spin-off della ricerca del CNR, nonche' le condizioni per la partecipazione del CNR al capitale sociale delle imprese spin-off e i rispettivi rapporti.
Art. 2. Definizione di impresa spin-off
1. Per impresa spin-off ai sensi del presente Regolamento si intende una societa' di capitali, creata ad iniziativa dei soggetti di cui al successivo art. 3, costituita con la finalita' prevalente di valorizzare i risultati della ricerca condotta all'interno della rete scientifica del CNR, in particolare per quanto riguarda la concretizzazione dei risultati delle attivita' di ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi innovativi ad elevato valore aggiunto, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione diretta, compresa la creazione di prototipi necessari per il completamento del piano di impresa e l'attrazione di investitori al capitale di rischio. 2. La partecipazione del CNR alle imprese spin-off, che deriva esclusivamente da conferimenti di beni in natura e che non potra' in nessun caso eccedere il 25% del capitale sociale, e' deliberata dal Consiglio di amministrazione ai sensi del successivo art. 5. 3. Possono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione le imprese spin-off per le quali risulti che, sulla base del piano industriale (altrimenti definito "business plan"), non intendono offrire servizi che possano essere normalmente forniti al mondo produttivo mediante ordinarie prestazioni di consulenza e/o di ricerca commissionata ai Dipartimenti. E' fatta salva l'attivita' delle imprese spin-off di partecipazione a bandi di ricerca, congiuntamente o separatamente rispetto al Dipartimento di origine o ad altri Dipartimenti del CNR.
Art. 3. Soggetti proponenti e altri partecipanti
1. Possono farsi promotori di imprese spin-off della ricerca del CNR e, a tal fine, proporne la costituzione: a. il personale di ricerca dipendente del CNR, anche se a tempo determinato; b. i titolari di borse di studio, di borse di dottorato, contratti di collaborazione o di assegni di ricerca del CNR; c. il personale tecnico-amministrativo, quando risulti che l'apporto di conoscenze alle attivita' dell'impresa spin-off sia indispensabile per il conseguimento delle finalita' di cui all'art. 2, comma 1. 2. All'impresa spin-off possono partecipare, originariamente o mediante successivo ingresso nel capitale sociale, persone fisiche diverse dai proponenti, nonche' soci industriali ovvero finanziatori del capitale di rischio.
Art. 4. Commissione spin-off e istruttoria
1. E' istituita una Commissione spin-off, composta da cinque membri, di cui almeno due esterni alla rete scientifica del CNR, per la valutazione delle proposte di avvio delle imprese spin-off della ricerca. I componenti della Commissione spin-off sono nominati dal Presidente del CNR e restano in carica per tre anni. Essi possono essere confermati per un successivo triennio una volta soltanto. 2. I membri della Commissione spin-off svolgono la loro funzione a titolo gratuito. I membri non dipendenti del CNR hanno diritto a un rimborso spese per la partecipazione ai lavori della Commissione spin-off. La Commissione puo' avvalersi di volta in volta del parere di esperti particolarmente qualificati con riferimento all'impresa spin-off da valutare. 3. La Commissione spin-off esprime, entro quarantacinque giorni dalla richiesta, un parere obbligatorio e motivato sull'avvio dell'impresa spin-off, secondo la documentazione fornita dall'amministrazione del CNR responsabile delle attivita' di valutazione tecnica ed economica. La mancata osservanza del termine di quarantacinque giorni equivarra' a parere favorevole. 4. In particolare, la Commissione ha il compito di valutare: a. che le richieste di avvio delle imprese spin-off siano conformi al presente Regolamento; b. l'opportuna quantificazione dell'apporto del CNR al capitale sociale dell'impresa spin-off, in base alla valutazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), (v), anche in funzione delle prospettive di sviluppo e crescita economica della stessa; c. che le finalita' dello spin-off siano conformi a quanto previsto dall'art. 2, comma 1 del presente Regolamento; d. che vi sia un piano industriale (altrimenti definito "business plan") chiaro e completo, in base allo schema a disposizione dell'amministrazione; e. che il suddetto piano industriale sia coerente con l'obiettivo di valorizzazione dei risultati della ricerca del CNR; f. che il piano industriale sia corredato da un piano economico-finanziario, dal quale si desumano, in modo chiaro e completo, le previsioni circa l'andamento dell'impresa spin-off su base almeno triennale, l'eventuale fabbisogno economico finanziario, le prospettive di ritorno economico sull'investimento, la composizione originaria del capitale sociale e i relativi soci; g. che l'impresa spin-off abbia chiaramente definito i termini dell'utilizzo della proprieta' intellettuale del CNR, ai sensi del successivo art. 8; h. che non sussistano conflitti di interesse tra i proponenti dell'impresa spin-off e i ruoli da ciascuno ricoperti, in particolare per quanto riguarda i Direttori di Dipartimento, di Istituto, i membri della commissione di cui al presente articolo e i dirigenti dell'amministrazione centrale; i. che il coinvolgimento dei soggetti proponenti e l'apporto professionale previsto per ciascuno, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, siano coerenti con gli obiettivi definiti nel piano industriale. 5. Su richiesta dell'amministrazione o del Presidente CNR, anche successivamente all'avvio dell'impresa spin-off, la Commissione spin-off puo' essere chiamata a valutare la sussistenza delle condizioni sulla base delle quali era stato formulato il parere di cui al precedente comma 3. 6. La Commissione spin-off, su richiesta dell'amministrazione o del Presidente, puo' formulare un parere in ordine alla congruita' delle proposte di terzi di acquisto della partecipazione del CNR, nonche' circa l'opportunita' che il CNR provveda a liquidare la propria partecipazione nell'impresa spin-off prima della scadenza prevista all'art. 9.
Art. 5.
Approvazione e partecipazione del CNR al capitale sociale dell'impresa spin-off
1. L'avvio dell'impresa spin-off e' approvato, anche per quanto concerne il personale, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. h) dello Statuto, dal Consiglio di amministrazione del CNR, acquisiti: a. il parere motivato della Commissione spin-off, rilasciato ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento; b. la documentazione istruttoria predisposta dall'amministrazione comprendente il piano industriale e il piano economico-finanziario predisposto dai proponenti; c. il parere del Direttore di Dipartimento al quale appartengono i proponenti, sentito il Direttore di Istituto (o i Direttori in caso di diversa appartenenza dei proponenti) che confermi l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, escluda che l'attivita' dell'impresa spin-off si ponga in concorrenza con le attivita' istituzionali del Dipartimento, confermi che i risultati della ricerca che l'impresa spin-off si propone di valorizzare provengano, in misura significativa, dal relativo Dipartimento; d. la bozza della convenzione mediante la quale la costituenda impresa spin-off e il CNR intendono regolare i rapporti relativi a: i. l'accesso dell'impresa spin-off alla proprieta' intellettuale del CNR; ii. l'utilizzo da parte dell'impresa spin-off delle risorse e delle apparecchiature del CNR; iii. l'utilizzo di appositi spazi, diversi dai laboratori, che il CNR eventualmente metta a disposizione per l'impresa spin-off; iv. l'utilizzo del logo del CNR; v. La valorizzazione dei servizi offerti dal CNR, incluso l'eventuale contributo previsto dall'art. 6, comma 2, lettera c), in termini di partecipazione del CNR al capitale sociale dell'impresa; e. la bozza dei patti parasociali tra il CNR e i proponenti, mediante i quali vengano assicurate al CNR le prerogative di cui al presente Regolamento; f. la documentazione comprovante che il personale CNR proponente si trova nelle condizioni previste dal successivo art. 6. 2. Qualora il Consiglio di amministrazione approvi l'avvio dell'impresa spin-off, questa e' iscritta all'albo delle imprese spin-off tenuto dal CNR. 3. Alle imprese spin-off del CNR si applicano i commi seguenti. 4. Per il tempo in cui il CNR permane in qualita' di socio nel capitale sociale dell'impresa spin-off, detta impresa spin-off non potra' costituire e/o partecipare al capitale sociale di altre imprese che abbiano come finalita' quella di sfruttare i risultati della ricerca la cui valorizzazione rientra nelle finalita' della stessa impresa spin-off. 5. I patti parasociali tra il CNR e i soci proponenti dovranno prevedere che: a. nelle cariche sociali, il CNR abbia diritto di nominare almeno un componente dell'organo amministrativo, che non puo' assumere cariche operative, e di un sindaco, in caso di costituzione del collegio sindacale; b. il CNR abbia diritto di esercitare l'opzione di cui alla lettera d) del presente comma, qualora vengano introdotte modifiche statutarie che alterino le condizioni di autorizzazione all'avvio; c. la durata dei patti parasociali sia pari a quella della permanenza del CNR nel capitale sociale dell'impresa spin-off partecipata; d. il CNR abbia un'opzione di vendita (di tipo "put") sulla propria quota di partecipazione al capitale sociale, da esercitarsi verso i proponenti a partire dal terzo anno di vita dell'impresa spin-off, per un valore non inferiore al valore nominale della partecipazione; e. il CNR non possa essere chiamato a fornire garanzie reali o personali a favore dell'impresa spin-off partecipata. 6. Qualora il CNR intenda affidare alle proprie imprese spin-off commesse di ricerca e sviluppo o di altri servizi, dette imprese spin-off non potranno ricevere contratti dal CNR di valore eccedente il 20% del fatturato annuale, nei primi due anni successivi alla costituzione, e del 10% negli anni successivi, fin tanto che il CNR permanga nel capitale delle imprese.
Art. 6.
Partecipazione del personale CNR all'impresa spin-off. Autorizzazione
1. Ai fini del coinvolgimento del personale CNR in qualita' di socio e proponente di imprese spin-off, ai sensi del superiore art. 3, il personale e' tenuto a richiedere al Consiglio di amministrazione specifica autorizzazione allo svolgimento di attivita' in favore dell'impresa spin-off. Il presente Regolamento introduce criteri oggettivi e predeterminati per le specifiche autorizzazioni, ai sensi dell'art. 53, comma 5, del decreto legislativo 165/2001. 2. Nel formulare la richiesta al Consiglio di amministrazione, il personale richiedente deve optare per una delle tre situazioni: a. aspettativa senza assegni, qualora il coinvolgimento nell'impresa spin-off sia pari al 100% della propria prestazione lavorativa; b. modifica del rapporto di lavoro e adozione di regime a tempo parziale, qualora il coinvolgimento nell'impresa spin-off sia compresa tra il 30% e il 100% della prestazione lavorativa a tempo pieno, con seguente proporzionale riduzione della prestazione salariale da parte del CNR; c. speciale autorizzazione alla partecipazione senza modifica del rapporto di lavoro, se l'impegno da destinare all'impresa spin-off non eccede il 30% della propria capacita' lavorativa. 3. L'autorizzazione puo' essere concessa per un periodo non superiore ai tre anni, con possibilita' di rinnovo fino a un massimo complessivo di cinque anni, limitatamente alle opzioni previste al comma 2 del presente articolo, lettere a e b. Al termine del periodo di autorizzazione, il personale potra' mantenere la partecipazione sociale nell'impresa spin-off a titolo di investimento, senza coinvolgimento nelle attivita' ordinarie e senza cariche operative o di rappresentanza all'interno degli organi amministrativi. 4. L'autorizzazione a ricoprire cariche amministrative o di controllo puo' essere concessa soltanto la' dove le attivita' svolte presso le imprese spin-off siano compatibili con il regolare svolgimento delle attivita' oggetto del rapporto tra il personale e il CNR. 5. I componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento o di Istituto, i componenti del Consiglio Scientifico non possono assumere cariche amministrative nelle aziende spin-off. E' fatta salva l'ipotesi in cui il Direttore di Dipartimento o di Istituto sia designato a far parte del consiglio di amministrazione dell'impresa spin-off, del quale non sia socio o proponente, dal CNR stesso. 6. I titolari di assegni di ricerca o di borse di studio del CNR, nonche' di contratti di collaborazione, previa autorizzazione ai sensi del comma 1, potranno prendere parte alla compagine sociale di imprese spin-off, anche ricoprendo cariche amministrative, purche' tali attivita' non interferiscano con lo svolgimento delle attivita' oggetto dell'assegno di ricerca o della borsa di studio o del contratto di collaborazione. 7. Il personale CNR che percepisca compensi dalla societa' spin-off e' soggetto agli adempimenti connessi all'art. 53 del dlgs 165/2001 concernente l'anagrafe delle prestazioni dei dipendenti pubblici e con l'applicazione del vigente C.C.N.L. di comparto. 8. Al personale CNR autorizzato ai sensi delle disposizioni precedenti e' fatto obbligo di mantenere la riservatezza delle informazioni ricevute in ragione del proprio ufficio e di astenersi dal compimento di attivita' che possano danneggiare il CNR.
Art. 7.
Rinnovo dell'autorizzazione. Reintegro o revoca dell'autorizzazione al personale CNR
1. Il rinnovo dell'autorizzazione di cui all'art. 6 a partecipare all'impresa spin-off deve essere richiesto al CNR entro i tre mesi e non prima dei dodici mesi antecedenti la scadenza del periodo per il quale e' stata concessa l'autorizzazione. Il Consiglio di amministrazione provvede entro il termine del periodo autorizzato. La mancata delibera da parte del Consiglio di amministrazione equivarra' al consenso positivo al rinnovo. 2. Il personale CNR autorizzato ai sensi dell'articolo precedente puo' in ogni momento chiedere ed ottenere di essere reinserito nella condizione originaria. In tal caso, o in caso di mancato rinnovo dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, il CNR non e' responsabile di eventuali obblighi assunti dal personale verso terzi. 3. Successivamente alla costituzione, fermo restando l'art. 6, comma 2, il personale CNR che sia in possesso dei requisiti per l'avvio di imprese spin-off puo' chiedere di divenire socio di imprese spin-off gia' partecipate. Sulla richiesta delibera il Consiglio di amministrazione, previa verifica della sussistenza delle condizioni soggettive previste dal presente Regolamento.
Art. 8. Disciplina della proprieta' intellettuale
1. Nelle more della ridefinizione dei regolamenti interni del CNR relativi alla disciplina della generazione, gestione e valorizzazione della proprieta' intellettuale, l'accesso dell'impresa spin-off alla proprieta' intellettuale del CNR e' disciplinato dal presente articolo e dalle previsioni di cui alla convenzione prevista dall'art. 5, comma 1, lett. d), (i). 2. In nessun caso l'impresa spin-off potra' godere a titolo esclusivo di know-how di titolarita' del CNR, generato anteriormente alla costituzione dell'impresa spin-off, salvo diverso accordo specificato nella convenzione di cui all'art. 5, comma 1, lett. d), (i). 3. I diritti di proprieta' intellettuale relativi alla tecnologia che l'impresa spin-off intende sfruttare commercialmente possono essere concessi a titolo esclusivo all'impresa stessa, privilegiando, quando possibile, la concessione di licenza per campo d'uso specifico. 4. La concessione di licenza in favore di impresa spin-off e' di norma a titolo oneroso, salvo straordinarie e motivate esigenze che il Consiglio di amministrazione puo' valutare in sede di autorizzazione. 5. La proprieta' intellettuale derivata, sviluppata dall'impresa spin-off con proprie risorse, sara' di titolarita' dell'impresa spin-off. In caso di decisione da parte del CNR di abbandonare la proprieta' intellettuale che forma oggetto di licenza in favore dell'impresa spin-off, e' riconosciuto a quest'ultima un diritto di opzione sulla titolarita', da esercitarsi a un prezzo corrispondente almeno al costo lordo delle spese di brevettazione fino a quel momento sostenute dal CNR. 6. Alle imprese spin-off non sara' consentita la concessione di sub-licenze a terze parti dei diritti di proprieta' intellettuale concessi in licenza dal CNR, salvo che non si tratti di sub-licenza di mera produzione, quando l'impresa spin-off non disponga oggettivamente della necessaria capacita' produttiva.
Art. 9. Limiti temporali degli interventi
1. Decorso il termine di cui all'art. 6, comma 3, e comunque non oltre cinque anni dalla sua iscrizione l'impresa e' cancellata dall'albo di cui all'art. 5, comma 2 e la partecipazione al capitale sociale e' liquidata secondo le modalita' previste all'art. 5, comma 5. 2. Le disposizioni relative alla proprieta' intellettuale del presente Regolamento e ogni forma di impegno diretto e indiretto del CNR al conseguimento dell'oggetto sociale dell'impresa spin-off non possono superare il termine di cui al comma 1, decorso il quale ogni rapporto tra il CNR e l'impresa spin-off dovra' essere rinegoziato, qualora vi sia interesse da parte del CNR alla prosecuzione del rapporto, affinche' le prestazioni del CNR siano rese a condizioni di mercato, compatibilmente con la disciplina in materia di aiuti di stato.
Art. 10. Disposizioni finali
1. Il CNR si riserva, in sede di approvazione delle imprese spin-off, di valutare la possibilita' di usufruire delle agevolazioni di cui al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con particolare riferimento all'art. 25 e seguenti della sezione IX - Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative, e di garantirne, conseguentemente, l'applicabilita'. 2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni del Decreto di riordino del CNR, dello Statuto, di eventuali regolamenti interni, in quanto applicabili. 3. Le imprese spin-off, costituite ai sensi del regolamento precedente, restano soggette alle condizioni previste alla data della loro costituzione. 4. Le imprese spin-off che siano state valutate sulla base del precedente regolamento, ma che non abbiamo ancora conseguito l'approvazione del Consiglio di amministrazione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono approvate previa verifica da parte del Consiglio di amministrazione della conformita' a quanto ivi previsto. Il presente Regolamento, emanato con Decreto del Presidente, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e verra' fatto oggetto di revisione entro un anno dalla sua entrata in vigore.
|
|
|
|