Gazzetta n. 43 del 21 febbraio 2014 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 145
Testo del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 2013), coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Disposizioni per la riduzione dei costi gravanti sulle tariffe
elettriche, per gli indirizzi strategici dell'energia geotermica,
in materia di certificazione energetica degli edifici e di
condominio, e per lo sviluppo di tecnologie di maggior tutela
ambientale

1. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas aggiorna entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i criteri per la determinazione dei prezzi di riferimento per le forniture destinate ai clienti finali non riforniti sul mercato libero, tenendo conto delle mutazioni intervenute nell'effettivo andamento orario dei prezzi dell'energia elettrica sul mercato.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2014, i prezzi minimi garantiti, definiti dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e dell'articolo 1, comma 41, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono pari, per ciascun impianto, al prezzo zonale orario nel caso in cui l'energia ritirata sia prodotta da impianti che accedono a incentivazioni a carico delle tariffe elettriche sull'energia prodotta, ad eccezione dell'energia elettrica immessa da impianti fotovoltaici di potenza nominale fino a 100 kw e da impianti idroelettrici di potenza elettrica fino a 500 kw.
3. Al fine di contenere l'onere annuo sui prezzi e sulle tariffe elettriche degli incentivi alle energie rinnovabili e massimizzare l'apporto produttivo nel medio-lungo termine dagli esistenti impianti, i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili titolari di impianti che beneficiano di incentivi sotto la forma di certificati verdi, tariffe omnicomprensive ovvero tariffe premio possono, per i medesimi impianti, in misura alternativa:
a) continuare a godere del regime incentivante spettante per il periodo di diritto residuo. In tal caso, per un periodo di dieci anni decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante, interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito non hanno diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti, incluso ritiro dedicato e scambio sul posto, a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica;
b) optare per una rimodulazione dell'incentivo spettante, volta a valorizzare l'intera vita utile dell'impianto. In tal caso, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine di cui al comma 5, il produttore accede a un incentivo ridotto di una percentuale specifica per ciascuna tipologia di impianto, definita con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, da applicarsi per un periodo rinnovato di incentivazione pari al periodo residuo dell'incentivazione spettante alla medesima data incrementato di 7 anni. La specifica percentuale di riduzione e' applicata:
1) per gli impianti a certificati verdi, al coefficiente moltiplicativo di cui alla tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
2) per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, al valore della tariffa spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente;
3) per gli impianti a tariffa premio, alla medesima tariffa premio.
4. La riduzione di cui al comma 3, lettera b), viene differenziata in ragione del residuo periodo di incentivazione, del tipo di fonte rinnovabile e dell'istituto incentivante, ed e' determinata tenendo conto dei costi indotti dall'operazione di rimodulazione degli incentivi, incluso un premio adeguatamente maggiorato per gli impianti per i quali non sono previsti, per il periodo successivo a quello di diritto al regime incentivante, incentivi diversi dallo scambio sul posto e dal ritiro dedicato per interventi realizzati sullo stesso sito. Il decreto di cui al comma 3, lettera b), deve prevedere il periodo residuo di incentivazione, entro il quale non si applica la penalizzazione di cui al comma 3, lettera a). Allo scopo di salvaguardare gli investimenti in corso, tale periodo residuo non puo' comunque scadere prima del 31 dicembre 2014 e puo' essere differenziato per ciascuna fonte, per tenere conto della diversa complessita' degli interventi medesimi.
5. L'opzione di cui al comma 3, lettera b), deve essere esercitata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 3, lettera b), mediante richiesta al Gestore dei servizi energetici (Gse) resa con modalita' definite dallo stesso Gse entro 15 giorni dalla medesima data.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 non si applicano:
a) agli impianti incentivati ai sensi del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6 del 29 aprile 1992;
b) ai nuovi impianti incentivati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -- serie generale -- n. 159 del 10 luglio 2012, supplemento ordinario n. 143, fatta eccezione per gli impianti ricadenti nel regime transitorio di cui all'articolo 30 dello stesso decreto.
6-bis. Al fine di promuovere la competitivita' delle imprese industriali, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema applicati al consumo di gas e i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali sono rideterminati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La suddetta rideterminazione deve avvenire in modo da tenere conto della definizione di imprese a forte consumo di energia, nel rispetto dei decreti e dei vincoli di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo gli indirizzi emanati dal Ministro dello sviluppo economico.
6-ter. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di rendere piu' facilmente confrontabili le offerte contrattuali rivolte ai clienti finali per l'acquisto di gas o energia elettrica, identifica le componenti di base di costo da esplicitare obbligatoriamente nelle stesse offerte e determina le sanzioni a carico dei soggetti venditori in caso di inottemperanza.
6-quater. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas promuove, attraverso la regolazione, l'installazione dei contatori elettronici e provvede affinche' i dati di lettura dei contatori stessi siano resi disponibili ai clienti in forma aggregata e puntuale, secondo modalita' tali da consentire la facile lettura da parte del cliente dei propri dati di consumo e garantendo nel massimo grado e tempestivamente la corrispondenza tra i consumi fatturati e quelli effettivi con lettura effettiva dei valori di consumo ogni volta che siano installati sistemi di telelettura e determinando un intervallo di tempo massimo per il conguaglio nei casi di lettura stimata.
6-quinquies. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede all'attuazione dei commi 6-ter e 6-quater nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6-sexies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico avvia una ricognizione dei regolamenti al fine di prevedere i requisiti di terzieta', di imparzialita', di integrita' e di indipendenza rispetto al produttore, distributore, venditore e gestore di rete, per l'esecuzione dei controlli metrologici sui dispositivi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.
6-septies. Con i regolamenti di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico adottati ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, ovvero con successivi decreti adottati secondo la medesima procedura, sono disciplinati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche i controlli successivi, relativamente agli strumenti di misura gia' messi in servizio ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo.
6-octies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono individuate le disposizioni per un processo di progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, gli obiettivi temporali e le modalita' di sostegno degli investimenti, anche attraverso la componente tariffaria UC4.
7. All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dal seguente:
«3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unita' immobiliari soggetti a registrazione e' inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresi' allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unita' immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione e' da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unita' immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa e' ridotta alla meta'. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni. L'accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all'atto della registrazione di uno dei contratti previsti dal presente comma, dall'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».
7-bis. Al numero 52 dell'allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, le parole: «la persona giuridica» sono sostituite dalle seguenti: «l'impresa».
7-ter. All'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la lettera a) e' abrogata;
8. Su richiesta di almeno una delle parti o di un suo avente causa, la stessa sanzione amministrativa di cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005 si applica altresi' ai richiedenti, in luogo di quella della nullita' del contratto anteriormente prevista, per le violazioni del previgente comma 3-bis dello stesso articolo 6 commesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, purche' la nullita' del contratto non sia gia' stata dichiarata con sentenza passata in giudicato.
8-bis. Ai fini del rilascio dell'attestato di prestazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, si tiene conto del raffrescamento derivante dalle schermature solari mobili, a condizione che la prestazione energetica delle predette schermature sia di classe 2, come definita nella norma europea EN 14501:2006, o superiore.
8-ter. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 3, lettera a), le parole da: «LM-4» a: «LM-73» sono sostituite dalle seguenti: «LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-48, LM-53, LM-69, LM-71, LM-73» e le parole da: «4/S» a: «77/S» sono sostituite dalle seguenti: «4/S, da 25/S a 38/S, 54/S, 61/S, 74/S, 77/S, 81/S»;
b) all'articolo 2, comma 3, lettera c), dopo la parola: «termotecnica,» sono inserite le seguenti: «aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica,»;
c) all'articolo 2, comma 4, lettera b), le parole da: «LM-17» a: «LM-79» sono sostituite dalle seguenti: «LM-17, LM-40, LM-44, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75, LM-79» e le parole da: «20/S» a: «86/S» sono sostituite dalle seguenti: «20/S, 45/S, 50/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S»;
d) all'articolo 3, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Qualora il tecnico abilitato sia dipendente e operi per conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, il requisito di indipendenza di cui al comma 1 si intende superato dalle finalita' istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti e organismi»;
e) all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) riconoscere, quali soggetti certificatori, i soggetti che dimostrino di essere in possesso di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, di specifico corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici, attivato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque conforme ai contenuti minimi definiti nell'allegato 1»;
f) all'articolo 6, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai fini della redazione dell'attestazione di prestazione energetica di cui alla direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010»;
g) all'allegato 1, le parole: «64 ore» sono sostituite dalle seguenti: «80 ore».
8-quater. All'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, dopo la parola: «locazione,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all'anno,».
9. La riforma della disciplina del condominio negli edifici, di cui alla legge 11 dicembre 2012, n. 220, e' cosi' integrata:
a) con Regolamento del Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati i requisiti necessari per esercitare l'attivita' di formazione degli amministratori di condominio nonche' i criteri, i contenuti e le modalita' di svolgimento dei corsi della formazione iniziale e periodica prevista dall'articolo 71-bis, primo comma, lettera g), delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220;
b) (soppressa);
c) all'articolo 1130, primo comma, n. 6, del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, dopo le parole: «nonche' ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza» sono inserite le seguenti: «delle parti comuni dell'edificio»;
d) all'articolo 1135, primo comma, n. 4, del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «; se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo puo' essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti»;
e) all'articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, dopo le parole: «spese ordinarie» sono aggiunte le seguenti: «L'irrogazione della sanzione e' deliberata dall'assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del Codice».
10. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, dopo la parola: «emissioni» sono inserite le seguenti: «di processo»;
b) al comma 3-bis.1, dopo le parole: «immessa nel sistema elettrico» sono aggiunte le seguenti: «, che non puo' in nessun caso essere superiore a 40.000 MWh elettrici annui»;
c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Lo Stato esercita le funzioni di cui all'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239, e all'articolo 57, comma 1, lettera f-bis), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nell'ambito della determinazione degli indirizzi della politica energetica nazionale, al fine di sostenere lo sviluppo delle risorse geotermiche.».
11. L'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, e' abrogato e cessa l'efficacia delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 marzo 1994, n. 56, relativamente alla concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e produzione di energia elettrica e cogenerazione di fluidi caldi mediante gassificazione e ai relativi meccanismi di incentivazione.
12. La Regione Autonoma della Sardegna, entro il 30 giugno 2016, ha la facolta' di bandire una gara per realizzare una centrale termoelettrica a carbone, dotata di apposita sezione di impianto per la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta, da realizzare sul territorio del Sulcis Iglesiente, in prossimita' del giacimento carbonifero, assicurando la disponibilita' delle aree e delle infrastrutture necessarie. Al vincitore della gara e' assicurato l'acquisto da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a. dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete dall'impianto, dal primo al ventesimo anno di esercizio, al prezzo di mercato maggiorato di un incentivo fino a 30 Euro/MWh sulla base della produzione di energia elettrica con funzionamento a piena capacita' di cattura della CO2 e del funzionamento del relativo stoccaggio nonche' rivalutato sulla base dell'inflazione calcolata sull'indice Istat, per un massimo di 2100 GWh/anno. Tale incentivo e' concesso esclusivamente per la quantita' di energia prodotta con la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica. Il rapporto tra l'ammontare complessivo di tale incentivo e il costo totale di investimento sostenuto dal vincitore della gara non deve superare le proporzioni consentite dalle norme comunitarie sugli aiuti di Stato e nessun incentivo puo' essere concesso prima della approvazione da parte della Commissione europea. In caso di funzionamento della centrale termoelettrica in assenza di cattura e stoccaggio della CO2 , le emissioni di gas serra attribuite all'impianto sono incrementate del 30%.
13. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12 sono a carico del sistema elettrico italiano e ad essi si provvede mediante corrispondente prelievo sulle tariffe elettriche, con modalita' di esazione della relativa componente tariffaria basate su parametri tecnici rappresentanti i punti di connessione alle reti di distribuzione, definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas con provvedimento da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
14. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti gli elementi e i criteri per la valutazione delle offerte della gara di cui al comma 12 nonche' le modalita' dell'audit esterno cui il vincitore della gara e' tenuto sottoporsi per evitare sovra compensazioni. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas stabilisce le modalita' con cui le risorse di cui al comma 13 sono erogate dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico a copertura del fabbisogno derivante dal pagamento dell'incentivo sull'energia acquistata dal Gestore dei servizi energetici S.p.a.
15. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 la parola: «2014» e' sostituita dalla seguente: «2015». Al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la parola: «2014» e' sostituita dalla seguente: «2020» e le parole: «e puo' essere rideterminato l'obiettivo di cui al periodo precedente» sono soppresse. A decorrere dal 1º gennaio 2015 la quota minima di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, e' determinata in una quota percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'articolo 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si provvede ad aggiornare le condizioni, i criteri e le modalita' di attuazione dell'obbligo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni. All'articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, le parole: «fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2014». Al comma 5-ter dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: al secondo punto dell'elenco le parole: «, condotta all'interno degli stabilimenti di produzione del biodiesel (nella misura massima del 5% in peso della relativa produzione di biodiesel)» sono soppresse; al terzo punto dell'elenco, le parole: «durante il processo di produzione del biodiesel (nella misura massima del 5% in peso della relativa produzione di biodiesel)» sono soppresse; al quarto punto dell'elenco, le parole: «(nella misura massima del 5% in peso della relativa produzione di acidi grassi distillati)» e le parole: «(nella misura massima del 5% in peso della relativa produzione di Glicerina distillata) condotta nelle aziende oleochimiche» sono soppresse; al settimo punto dell'elenco, dopo le parole: «grassi animali di categoria 1» sono inserite le seguenti: «e di categoria 2». Al comma 5-quater dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, le parole: «e stabilite variazioni della misura massima percentuale prevista dal comma 5-quinquies» sono soppresse. Il comma 5-quinquies dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e' abrogato. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, le parole: «entrambi prodotti e trasformati in biocarburanti nel territorio Comunitario, che non presentino altra utilita' produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o a fini energetici,» sono soppresse. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 34 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono abrogati.
16. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le parole: «, con i criteri di cui alle lettere a e b dell'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalita' operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. In ogni caso, dal rimborso di cui al presente comma sono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di localita', valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente. Qualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di localita' calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di localita', l'ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara. La stazione appaltante tiene conto delle eventuali osservazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara. I termini di scadenza previsti dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono prorogati di ulteriori quattro mesi. Le date limite di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, relative agli ambiti ricadenti nel terzo raggruppamento dello stesso allegato 1, nonche' i rispettivi termini di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento, sono prorogati di quattro mesi.».
16-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti investitori indicati all'articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1) e 3), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, confermano al Ministero dello sviluppo economico la loro volonta' di mantenere la partecipazione nello sviluppo delle nuove capacita' di stoccaggio, ancora da realizzare da parte dei soggetti di cui all'articolo 5 dello stesso decreto. La procedura di cui al medesimo articolo 5, comma 1, lettera b), numero 2), e' indetta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il prezzo a base d'asta e' determinato dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in misura pari al costo medio di realizzazione e gestione delle infrastrutture di stoccaggio. Il soggetto di cui allo stesso articolo 5, comma 1, e' tenuto a realizzare unicamente la capacita' di stoccaggio derivante dai quantitativi confermati o richiesti ai sensi del presente comma, fermo restando che da tale obbligo non devono derivare oneri per il sistema del gas naturale. L'attestazione della quota di mercato all'ingrosso di cui all'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 130 del 2010 e' effettuata qualora il suo valore superi il 10 per cento. Con i decreti del Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 14 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, puo' essere indicata la parte di spazio di stoccaggio di gas naturale da allocare per periodi superiori a un anno. All'articolo 34, comma 19, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: «dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,».
16-ter. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e' sostituito dal seguente:
«2. Ciascun soggetto che immette gas naturale nella rete nazionale di gasdotti e la cui quota di mercato all'ingrosso, calcolata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, supera il valore del 10 per cento, e' soggetto, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, all'obbligo di offerta di vendita, nel mercato a termine del gas naturale gestito dal Gestore dei mercati energetici, di un volume di gas naturale corrispondente al 5 per cento del totale annuo immesso dal medesimo soggetto nei punti di entrata della rete nazionale di trasporto connessi con gasdotti provenienti da altri Stati o da terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL), con contestuale offerta di acquisto sul medesimo mercato per un pari quantitativo, con una differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto offerti non superiore a un valore definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, la quale definisce altresi' le modalita' per l'adempimento del suddetto obbligo. Il Gestore dei mercati energetici trasmette i relativi dati all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato».
16-quater. Al fine di dare impulso all'indizione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, i gestori uscenti anticipano alla stazione appaltante l'importo equivalente al corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, come riconosciuto dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas con le delibere n. 407/2012/R/gas dell'11 ottobre 2012 e 230/2013/R/gas del 30 maggio 2013. Nel caso di due o piu' gestori, l'anticipazione e' proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei comuni dell'ambito territoriale di riferimento, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti, pubblicati nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico. La corresponsione dell'importo e' effettuata a titolo di anticipo alla stazione appaltante di cui all'articolo 2 del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 226 del 2011 ed e' rimborsata, comprensiva di interessi, dal concessionario subentrante all'atto dell'avvenuta aggiudicazione del servizio, con modalita' definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
Riferimenti normativi

Si riporta l'articolo 13 del decreto legislativo del 29
dicembre 2003, n. 387, recante "Attuazione della direttiva
2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato
interno dell'elettricita'.", pubblicato nella Gazz. Uff.
del 31 gennaio 2004, n. 25, S.O. Gazz. Uff. del 31/01/2004,
n. 25, S.O.:
" Art. 13. Questioni riguardanti la partecipazione al
mercato elettrico.
1. Fermo restando l'obbligo di utilizzazione
prioritaria e il diritto alla precedenza nel
dispacciamento, di cui all'articolo 3, comma 3, e
all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, l'energia elettrica prodotta da impianti
alimentati da fonti rinnovabili e' immessa nel sistema
elettrico con le modalita' indicate ai successivi commi.
2. Per quanto concerne l'energia elettrica prodotta da
impianti di potenza uguale o superiore a 10 MVA alimentati
da fonti rinnovabili, ad eccezione di quella prodotta dagli
impianti alimentati dalle fonti rinnovabili di cui al primo
periodo del comma 3 e di quella ceduta al Gestore della
rete nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai
sensi dei provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n. 15/89, 14
novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92, nonche'
della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica
ed il gas 28 ottobre 1997, n. 108/1997, limitatamente agli
impianti nuovi, potenziati o rifatti, come definiti dagli
articoli 1 e 4 della medesima deliberazione, essa viene
collocata sul mercato elettrico secondo la relativa
disciplina e nel rispetto delle regole di dispacciamento
definite dal Gestore della rete in attuazione delle
disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
3. Per quanto concerne l'energia elettrica prodotta da
impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza
inferiore a 10 MVA, nonche' da impianti di potenza
qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili eolica,
solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed
idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli
impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al
Gestore della rete nell'ambito delle convenzioni in essere
stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n.
15/89, 14 novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92,
nonche' della deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica ed il gas 28 ottobre 1997, n. 108/97,
limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti,
come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima
deliberazione, essa e' ritirata, su richiesta del
produttore, dal gestore di rete alla quale l'impianto e'
collegato. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas
determina le modalita' per il ritiro dell'energia elettrica
di cui al presente comma facendo riferimento a condizioni
economiche di mercato.
4. Dopo la scadenza delle convenzioni di cui ai commi 2
e 3, l'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al
comma 2 viene ceduta al mercato. Dopo la scadenza di tali
convenzioni, l'energia elettrica di cui al comma 3 e'
ritirata dal gestore di rete cui l'impianto e' collegato,
secondo modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, con riferimento a condizioni economiche
di mercato.".
Si riporta il comma 41, dell'articolo 1 della legge del
23 agosto 2004, n. 239, recante "Riordino del settore
energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di energia.",
pubblicata nella Gazz. Uff. 13 settembre 2004, n. 215:
"41. Previa richiesta del produttore, l'energia
elettrica prodotta da impianti di potenza inferiore a 10
MVA, l'energia elettrica di cui al secondo periodo del
comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, nonche' quella prodotta da impianti entrati in
esercizio dopo il 1° aprile 1999 alimentati dalle fonti
rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso,
maremotrice e idraulica, limitatamente, per quest'ultima
fonte, agli impianti ad acqua fluente, e' ritirata dal
Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa o
dall'impresa distributrice rispettivamente se prodotta da
impianti collegati alla rete di trasmissione nazionale o
alla rete di distribuzione. L'energia elettrica di cui al
primo e al terzo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, continua ad
essere ritirata dal Gestore della rete di trasmissione
nazionale Spa. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
determina le modalita' per il ritiro dell'energia elettrica
di cui al primo periodo del presente comma, facendo
riferimento a condizioni economiche di mercato. Dopo la
scadenza delle convenzioni in essere, l'energia elettrica
di cui al primo e al terzo periodo del comma 12
dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, esclusa quella di cui al primo periodo del presente
comma, viene ceduta al mercato.".
Si riporta la tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre
2007, n. 244, recante" Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008).", pubblicata nella Gazz. Uff. 28
dicembre 2007, n. 300, S.O.:
"Tabella 2
(Articolo 2, comma 144)

Parte di provvedimento in formato grafico

Il provvedimento del Comitato Interministeriale dei
prezzi del 29 aprile 1992, n. 6, recante" Prezzi
dell'energia elettrica relativi a cessione, vettoriamento e
produzione per conto dell'Enel, parametri relativi allo
scambio e condizioni tecniche generali per
l'assimilabilita' a fonte rinnovabile", e' pubblicato nella
Gazz. Uff. del 12 maggio 1992, n. 109.
Si riporta l'articolo 30 del Decreto del Ministro dello
sviluppo economico del 6 luglio 2012, recante" Attuazione
dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
recante incentivazione della produzione di energia
elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai
fotovoltaici", pubblicato nella Gazz. Uff. del 10 luglio
2012, n. 159 - S.O. n. 143:
"Art.30 . Transizione dal vecchio al nuovo meccanismo
di incentivazione
1. Al fine di tutelare gli investimenti in via di
completamento, garantendo una progressiva transizione dal
vecchio al nuovo meccanismo, per gli impianti che entrano
in esercizio entro il 30 aprile 2013, ovvero, per i soli
impianti alimentati da rifiuti di cui all'articolo 8, comma
4, lettera c), entro il 30 giugno 2013, e' possibile optare
per un meccanismo di incentivazione alternativo a quello
stabilito dal presente decreto con le seguenti modalita' e
condizioni:
a) le modalita' e le condizioni di accesso agli
incentivi sono quelle stabilite dal decreto ministeriale 18
dicembre 2008;
b) agli impianti che entrano in esercizio entro il
termine di cui al comma 1, si applicano i valori delle
tariffe onnicomprensive e dei coefficienti moltiplicativi
per i certificati verdi individuati dalle tabelle 1 e 2
allegate alla legge n. 244 del 2007 e successive
modificazioni e dal comma 382-quater dalla legge n. 296 del
2006 e successive modificazioni cosi' come vigenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto, riducendoli
del 3% al mese a decorrere da gennaio 2013; tale riduzione
si applica dal mese di maggio per i soli impianti
alimentati da rifiuti di cui all'articolo 8, comma 4,
lettera c);
c) per gli impianti a certificati verdi si applichera',
in ogni caso, l'articolo 19 con le modalita' e nei tempi
ivi previsti.
2. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati
di titolo autorizzativo antecedente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. Per gli impianti previsti dai progetti di
riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati
dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81,
l'incentivo e' determinato con le modalita' di cui alle
lettere a), b) e c) del comma 1, senza l'applicazione delle
riduzioni di cui alla lettera b). A seguito del rilascio
dei titoli autorizzativi previsti dalle norme vigenti, le
imprese ex-saccarifere
titolari dei progetti di riconversione, sono tenute a
darne comunicazione al Comitato interministeriale, mediante
l'invio di una copia dei sopracitati titoli corredata
dell'allegato progettuale.
4. Ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18
dicembre 2008, i produttori, pena l'inammissibilita' agli
incentivi, sono tenuti a:
a) comunicare al GSE la data di entrata in esercizio
entro il mese successivo alla data di entrata in esercizio,
fatto salvo l'articolo 21, comma 1;
b) presentare la domanda per il riconoscimento della
qualifica di cui all'articolo 4 del medesimo decreto 18
dicembre 2008 entro e non oltre il sesto mese successivo
alla data di entrata in esercizio.
5. Gli impianti gia' qualificati ai sensi del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008, che
non entrano in esercizio entro i termini di cui ai commi 1
e 2, accedono, con le modalita' di cui all'articolo 4, ai
pertinenti incentivi stabiliti dal presente decreto.
6. Con le procedure di cui all'articolo 24, comma 1, il
GSE individua le modalita' attuative del presente
articolo.".
Si riporta l'articolo 39 del decreto legge del 22
giugno 2012, n. 83, recante "Misure urgenti per la crescita
del Paese.", pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n.
147, S.O, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, recante "Misure urgenti per la
crescita del Paese.", pubblicata nella Gazz. Uff. 11 agosto
2012, n. 187, S.O.:
"Art. 39. Criteri di revisione del sistema delle accise
sull'elettricita' e sui prodotti energetici e degli oneri
generali di sistema elettrico per le imprese a forte
consumo di energia; regimi tariffari speciali per i grandi
consumatori industriali di energia elettrica
1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo
economico, da emanare entro il 31 dicembre 2012, sono
definite, in applicazione dell'articolo 17 della Direttiva
2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, le imprese a
forte consumo di energia, in base a requisiti e parametri
relativi a livelli minimi di consumo ed incidenza del costo
dell'energia sul valore dell'attivita' d'impresa.
2. I decreti di cui al comma 1 sono finalizzati alla
successiva determinazione di un sistema di aliquote di
accisa sull'elettricita' e sui prodotti energetici
impiegati come combustibili rispondente a principi di
semplificazione ed equita', nel rispetto delle condizioni
poste dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27
ottobre 2003, che assicuri l'invarianza del gettito
tributario e non determini, comunque, nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
3. I corrispettivi a copertura degli oneri generali di
sistema elettrico ed i criteri di ripartizione dei medesimi
oneri a carico dei clienti finali sono rideterminati
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro 60
giorni dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma
1, in modo da tener conto della definizione di imprese a
forte consumo di energia contenuta nei decreti di cui al
medesimo comma 1 e nel rispetto dei vincoli di cui al comma
2, secondo indirizzi del Ministro dello sviluppo economico.
Dalla data di entrata in vigore della rideterminazione e'
conseguentemente abrogato l'ultimo periodo del comma 11
dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79.
4. In attuazione dell'articolo 3, comma 13-bis, del
decreto-legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito con
modificazioni in legge n. 44 del 26 aprile 2012, e
limitatamente ai periodi individuati dalla medesima norma,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adotta i
provvedimenti necessari a garantire che la componente
tariffaria compensativa riconosciuta ai soggetti di cui
alla citata norma, successivamente al loro passaggio al
libero mercato dell'energia elettrica, non risulti
inferiore a quella che sarebbe stata riconosciuta in caso
di permanenza sul mercato vincolato. Restano salvi gli
effetti delle decisioni della Commissione europea in
materia.".
Si riporta l'articolo 1 del decreto legislativo del 2
febbraio 2007, n 22, recante"Attuazione della direttiva
2004/22/CE relativa agli strumenti di misura.", pubblicato
nella Gazz. Uff. 17 marzo 2007, n. 64, S.O.:
"Art. 1. Oggetto e campo di applicazione.
1. Il presente decreto si applica ai dispositivi e ai
sistemi con funzioni di misura definiti agli allegati
specifici concernenti i contatori dell'acqua (MI-001), i
contatori del gas e i dispositivi di conversione del volume
(MI-002), i contatori di energia elettrica attiva e
trasformatori di misura (MI-003), i contatori di calore
(MI-004), i sistemi di misura per la misurazione continua e
dinamica di quantita' di liquidi diversi dall'acqua
(MI-005), gli strumenti per pesare a funzionamento
automatico (MI-006), i tassametri (MI-007), le misure
materializzate (MI-008), gli strumenti di misura della
dimensione (MI-009) e gli analizzatori dei gas di scarico
(MI-010).
2. Il presente decreto legislativo definisce i
requisiti cui debbono conformarsi i dispositivi e i sistemi
di cui al comma 1 ai fini della loro commercializzazione e
messa in servizio per le funzioni di misura giustificate da
motivi di interesse pubblico, sanita' pubblica, sicurezza
pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela
dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e
lealta' delle transazioni commerciali.".
Si riporta il testo degli articoli 19 e 22 del decreto
legislativo del 2 febbraio 2007, n 22, recante"Attuazione
della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di
misura.", pubblicato nella Gazz. Uff. 17 marzo 2007, n. 64,
S.O.:
"Art. 19. Aggiornamento e controlli successivi
1.All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni
degli allegati si provvede con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, sentito il Comitato centrale metrico.
2. Il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con
uno o piu' decreti, i criteri per l'esecuzione dei
controlli metrologici successivi sugli strumenti di misura
disciplinati dal presente decreto dopo la loro immissione
in servizio."
"Art. 22. Disposizioni transitorie.
1. La commercializzazione e la messa in servizio degli
strumenti di misura sottoposti ai controlli metrologici
legali che soddisfino le norme applicabili anteriormente al
30 ottobre 2006 sono consentite fino alla scadenza della
validita' dell'omologazione di tali strumenti. In caso di
omologazione di validita' indefinita, la
commercializzazione e la messa in servizio degli strumenti
di misura sottoposti a controlli metrologici legali che
soddisfino le norme applicabili anteriormente al 30 ottobre
2006 sono consentite fino al 30 ottobre 2016.
2. Per gli strumenti di misura per i quali sia stata
presentata la domanda di ammissione alla verifica ai sensi
della normativa nazionale e comunitaria in vigore prima del
30 ottobre 2006, il provvedimento di ammissione a
verificazione metrica e alla legalizzazione sara'
rilasciato ai sensi della stessa normativa e comunque avra'
validita' fino al 30 ottobre 2016.
3. I dispositivi ed i sistemi di misura di cui
all'articolo 1, comma 1, se utilizzati per le funzioni di
misura previste al comma 2 del medesimo articolo e per i
quali la normativa in vigore fino al 30 ottobre 2006 non
prevede i controlli metrologici legali, qualora gia' messi
in servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto, potranno continuare ad essere utilizzati anche
senza essere sottoposti a detti controlli, purche' non
rimossi dal luogo di utilizzazione.".
Si riportano i commi 3 e 3-bis l'articolo 6 del decreto
legislativo del 19 agosto 2005, n. 192, recante "Attuazione
della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia.", pubblicato nella Gazz. Uff. 23
settembre 2005, n. 222 S.O e modificato dalla legge 3
agosto 2013, n. 90, pubblicata nella Gazz. Uff. del
03/08/2013, n. 181, come modificati dalla presente legge:
"Art. 6. Attestato di prestazione energetica, rilascio
e affissione.
1.- 2. (Omissis).
3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli
atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei
nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unita'
immobiliari soggetti a registrazione e' inserita apposita
clausola con la quale l'acquirente o il conduttore
dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la
documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla
attestazione della prestazione energetica degli edifici;
copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere
altresi' allegata al contratto, tranne che nei casi di
locazione di singole unita' immobiliari. In caso di omessa
dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono
soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro
18.000; la sanzione e' da euro 1.000 a euro 4.000 per i
contratti di locazione di singole unita' immobiliari e, se
la durata della locazione non eccede i tre anni, essa e'
ridotta alla meta'. Il pagamento della sanzione
amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di
presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di
prestazione energetica entro quarantacinque
giorni.L'accertamento e la contestazione della violazione
sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all'atto della
registrazione di uno dei contratti previsti dal presente
comma, dall'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'ulteriore
corso del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo
17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".
Si riporta l'articolo 17 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, recante "Modifiche al sistema penale", pubblicata
nella Gazz. Uff. 30 novembre 1981, n. 329, S.O.
"Art. 17. (Obbligo del rapporto)
Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura
ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la
violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art.
24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui
sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella
cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce
la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla
circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959,
n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade,
approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge
20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il
rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e
comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al
presidente della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente e' quello del
luogo in cui e' stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare
l'autorita' amministrativa competente a norma dei
precedenti commi, inviandole il processo verbale di
sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976,
n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli
Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in
cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la
competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno
stabilite le modalita' relative all'esecuzione del
sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla
consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla
eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara'
altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro competenza,
provvederanno con legge nel termine previsto dal comma
precedente.".
Si riporta il numero 52 dell'Allegato A del decreto
legislativo del 19 agosto 2005, n. 192, recante "Attuazione
della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia.", pubblicato nella Gazz. Uff. 23
settembre 2005, n. 222, S.O.
"Allegato A
(Articolo 2)
ULTERIORI DEFINIZIONI
52. terzo responsabile dell'impianto termico: l'impresa
che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle
normative vigenti e comunque di capacita' tecnica,
economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza
e alla complessita' degli impianti gestiti, e' delegata dal
responsabile ad assumere la responsabilita' dell'esercizio,
della conduzione, del controllo, della manutenzione e
dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei
consumi energetici;".
Si riporta l'articolo 6 del decreto legislativo del 19
agosto 2005, n. 192 recante "Attuazione della direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell'edilizia.", pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre
2005, n. 222, S.O., modificato dalla legge 3 agosto 2013,
n. 90, pubblicata nella Gazz. Uff. del 03/08/2013, n. 181:
"Art. 6. Attestato di prestazione energetica, rilascio
e affissione
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, l'attestato di prestazione
energetica degli edifici e' rilasciato per gli edifici o le
unita' immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo
locatario e per gli edifici indicati al comma 6. Gli
edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a
ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di
prestazione energetica prima del rilascio del certificato
di agibilita'. Nel caso di nuovo edificio, l'attestato e'
prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della
costruzione o societa' di costruzione che opera
direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione
degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto,
l'attestato e' prodotto a cura del proprietario
dell'immobile.
2. Nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a
titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unita'
immobiliari, ove l'edificio o l'unita' non ne sia gia'
dotato, il proprietario e' tenuto a produrre l'attestato di
prestazione energetica di cui al comma 1. In tutti i casi,
il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di
prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo
locatario all'avvio delle rispettive trattative e
consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita o
locazione di un edificio prima della sua costruzione, il
venditore o locatario fornisce evidenza della futura
prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato
di prestazione energetica entro quindici giorni dalla
richiesta di rilascio del certificato di agibilita'.
3. Nei contratti di vendita, negli atti di
trasferimento di immobili a titolo gratuito o nei nuovi
contratti di locazione di edifici o di singole unita'
immobiliari e' inserita apposita clausola con la quale
l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le
informazioni e la documentazione, comprensiva
dell'attestato, in ordine alla attestazione della
prestazione energetica degli edifici.
3-bis. L'attestato di prestazione energetica deve
essere allegato al contratto di vendita, agli atti di
trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi
contratti di locazione, pena la nullita' degli stessi
contratti.
4. L'attestazione della prestazione energetica puo'
riferirsi a una o piu' unita' immobiliari facenti parte di
un medesimo edificio. L'attestazione di prestazione
energetica riferita a piu' unita' immobiliari puo' essere
prodotta solo qualora esse abbiano la medesima destinazione
d'uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo
orientamento e la medesima geometria e siano servite,
qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato
alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal
medesimo sistema di climatizzazione estiva.
5. L'attestato di prestazione energetica di cui al
comma 1 ha una validita' temporale massima di dieci anni a
partire dal suo rilascio ed e' aggiornato a ogni intervento
di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la
classe energetica dell'edificio o dell'unita' immobiliare.
La validita' temporale massima e' subordinata al rispetto
delle prescrizioni per le operazioni di controllo di
efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in
particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali
necessita' di adeguamento, previste dai regolamenti di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 2013, n. 75. Nel caso di mancato rispetto di dette
disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade
il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui e'
prevista la prima scadenza non rispettata per le predette
operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali
fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in
originale o in copia, all'attestato di prestazione
energetica.
6. Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche
amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile
totale superiore a 500 m2, ove l'edificio non ne sia gia'
dotato, e' fatto obbligo al proprietario o al soggetto
responsabile della gestione, di produrre l'attestato di
prestazione energetica entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione e di
affiggere l'attestato di prestazione energetica con
evidenza all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo
chiaramente visibile al pubblico. A partire dal 9 luglio
2015, la soglia di 500 m2 di cui sopra, e' abbassata a 250
m2. Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono sugli
enti proprietari di cui all'articolo 3 della legge 11
gennaio 1996, n. 23.
6-bis. Il fondo di garanzia di cui all'articolo 22,
comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e'
utilizzato entro i limiti delle risorse del fondo stesso
anche per la copertura delle spese relative alla
certificazione energetica e agli adeguamenti di cui al
comma 6 del presente articolo.
7. Per gli edifici aperti al pubblico, con superficie
utile totale superiore a 500 m², per i quali sia stato
rilasciato l'attestato di prestazione energetica di cui ai
commi 1 e 2, e' fatto obbligo, al proprietario o al
soggetto responsabile della gestione dell'edificio stesso,
di affiggere con evidenza tale attestato all'ingresso
dell'edificio o in altro luogo chiaramente visibile al
pubblico.
8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i
corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di
comunicazione commerciali riportano gli indici di
prestazione energetica dell'involucro e globale
dell'edificio o dell'unita' immobiliare e la classe
energetica corrispondente.
9. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla
gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli
edifici pubblici, o nei quali figura come committente un
soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione
dell'attestato di prestazione energetica dell'edificio o
dell'unita' immobiliare interessati.
10. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di
prestazione energetica viene meno ove sia gia' disponibile
un attestato in corso di validita', rilasciato
conformemente alla direttiva 2002/91/CE.
11. L'attestato di qualificazione energetica, al di
fuori di quanto previsto all'articolo 8, comma 2, e'
facoltativo ed e' predisposto al fine di semplificare il
successivo rilascio dell'attestato di prestazione
energetica. A tale fine, l'attestato di qualificazione
energetica comprende anche l'indicazione di possibili
interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la
classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unita'
immobiliare, in relazione al sistema di certificazione
energetica in vigore, nonche' i possibili passaggi di
classe a seguito della eventuale realizzazione degli
interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare
opportunamente sul frontespizio del documento che il
medesimo non costituisce attestato di prestazione
energetica dell'edificio, ai sensi del presente decreto,
nonche', nel sottoscriverlo, quale e' od e' stato il suo
ruolo con riferimento all'edificio medesimo.
12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti
e per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il CNCU,
avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i
decreti di cui all'articolo 4, e' predisposto l'adeguamento
del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10
luglio 2009, nel rispetto dei seguenti criteri e contenuti:
a) la previsione di metodologie di calcolo
semplificate, da rendere disponibili per gli edifici
caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni
energetiche di modesta qualita', finalizzate a ridurre i
costi a carico dei cittadini;
b) la definizione di un attestato di prestazione
energetica che comprende tutti i dati relativi
all'efficienza energetica dell'edificio che consentano ai
cittadini di valutare e confrontare edifici diversi. Tra
tali dati sono obbligatori:
1) la prestazione energetica globale dell'edificio sia
in termini di energia primaria totale che di energia
primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;
2) la classe energetica determinata attraverso l'indice
di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso
in energia primaria non rinnovabile;
3) la qualita' energetica del fabbricato a contenere i
consumi energetici per il riscaldamento e il
raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione
termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva
dell'edificio;
4) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di
efficienza energetica vigenti a norma di legge;
5) le emissioni di anidride carbonica;
6) l'energia esportata;
7) le raccomandazioni per il miglioramento
dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte
degli interventi piu' significativi ed economicamente
convenienti, separando la previsione di interventi di
ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione
energetica;
8) le informazioni correlate al miglioramento della
prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di
carattere finanziario;
c) la definizione di uno schema di annuncio di vendita
o locazione, per esposizione nelle agenzie immobiliari, che
renda uniformi le informazioni sulla qualita' energetica
degli edifici fornite ai cittadini;
d) la definizione di un sistema informativo comune per
tutto il territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per
le regioni e le province autonome, che comprenda la
gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di
prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici."
Il Decreto del Presidente della Repubblica del 16
aprile 2013, n.75, recante "Regolamento recante disciplina
dei criteri di accreditamento per assicurare la
qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli
organismi a cui affidare la certificazione energetica degli
edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.", modificato
dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 27
giugno 2013, n. 149.
La Direttiva 2010/31/UE del parlamento europeo e del
Consiglio del 19 maggio 2010, e' pubblicata nella Gazz.
Uff. dell'Unione europea del 18 giugno 2012, n . L 153/13
La legge 11 dicembre 2012, n. 220, recante "Modifiche
alla disciplina del condominio negli edifici.", e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 17 dicembre 2012, n. 293.
Si riporta il comma 3 dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n, 400, recante" Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.", pubblicata nella Gazz. Uff. 26/04/1989, n. 17:
"Art. 17. Regolamenti.
1. - 2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.".
L'articolo 71-bis del Codice Civile e' stato inserito
dall'articolo 25 dalla Legge dell'11 dicembre 2012, n. 220"
recante "Modifiche alla disciplina del condominio negli
edifici." pubblicata nella Gazz. Uff. 17 dicembre 2012, n.
293
Gli articoli 70, 1130, 1135 del Codice civile sono
stati modificati dalla Legge dell'11 dicembre 2012, n. 220"
recante "Modifiche alla disciplina del condominio negli
edifici.", pubblicata nella Gazz. Uff. 17 dicembre 2012, n.
293.
Si riporta il comma 7 dell'articolo 1 della legge 23
agosto 2004, n. 239, recante "Norme generali sull'industria
elettrica e sull'E.N.E.L.", pubblicata nella Gazz. Uff. 13
settembre 2004, n. 215, modificato da D.Lgs. 31/12/2012, n.
249, Gazz. Uff. del 26/01/2013, n. 22:
" 7. Sono esercitati dallo Stato, anche avvalendosi
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, i seguenti
compiti e funzioni amministrativi:
a) le determinazioni inerenti l'importazione e
l'esportazione di energia;
b) la definizione del quadro di programmazione di
settore;
c) la determinazione dei criteri generali
tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali degli
impianti di produzione, trasporto, stoccaggio e
distribuzione dell'energia, nonche' delle caratteristiche
tecniche e merceologiche dell'energia importata, prodotta,
distribuita e consumata;
d) l'emanazione delle norme tecniche volte ad
assicurare la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la
tutela della salute del personale addetto agli impianti di
cui alla lettera c);
e) l'emanazione delle regole tecniche di prevenzione
incendi per gli impianti di cui alla lettera c) dirette a
disciplinare la sicurezza antincendi con criteri uniformi
sul territorio nazionale, spettanti in via esclusiva al
Ministero dell'interno sulla base della legislazione
vigente;
f) l'imposizione e la vigilanza sulle scorte
energetiche obbligatorie;
g) l'identificazione delle linee fondamentali
dell'assetto del territorio nazionale con riferimento
all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali
energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi
delle leggi vigenti;
h) la programmazione di grandi reti infrastrutturali
energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi
delle leggi vigenti;
i) l'individuazione delle infrastrutture e degli
insediamenti strategici, ai sensi della legge 21 dicembre
2001, n. 443, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n.
190, al fine di garantire la sicurezza strategica, ivi
inclusa quella degli approvvigionamenti energetici e del
relativo utilizzo, il contenimento dei costi
dell'approvvigionamento energetico del Paese, lo sviluppo
delle tecnologie innovative per la generazione di energia
elettrica e l'adeguamento della strategia nazionale a
quella comunitaria per le infrastrutture energetiche;
l) l'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di
zone del mare territoriale per finalita' di
approvvigionamento di fonti di energia;
m) le determinazioni in materia di rifiuti radioattivi;
n) le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e
coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di
polizia mineraria, adottate, per la terraferma, di intesa
con le regioni interessate;
o) la definizione dei programmi di ricerca scientifica
in campo energetico, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;
p) la definizione dei principi per il coordinato
utilizzo delle risorse finanziarie regionali, nazionali e
dell'Unione europea, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
q) l'adozione di misure temporanee di salvaguardia
della continuita' della fornitura, in caso di crisi del
mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza
della collettivita' o per l'integrita' delle
apparecchiature e degli impianti del sistema energetico;
r) la determinazione dei criteri generali a garanzia
della sicurezza degli impianti utilizzatori all'interno
degli edifici, ferma restando la competenza del Ministero
dell'interno in ordine ai criteri generali di sicurezza
antincendio.".
Si riporta il comma 1 dell'articolo 57 del decreto
legge del 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di
sviluppo."pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio 2012, n.
33, S.O. , convertito, con modificazioni, nella legge 4
aprile 2012, n. 35, recante "Disposizioni urgenti in
materia di semplificazione e di sviluppo.",, pubblicata
nella Gazz. Uff. 6 aprile 2012, n. 82, S.O.
" 1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e
la sicurezza degli approvvigionamenti petroliferi, nel
quadro delle misure volte a migliorare l'efficienza e la
competitivita' nel settore petrolifero, sono individuati,
quali infrastrutture e insediamenti strategici ai sensi
dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto
2004, n. 239:
a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di
oli minerali;
b) i depositi costieri di oli minerali come definiti
dall'articolo 52 del Codice della navigazione di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n. 328;
c) i depositi di carburante per aviazione siti
all'interno del sedime aeroportuale;
d) i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad
esclusione del G.P.L., di capacita' autorizzata non
inferiore a metri cubi 10.000;
e) i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacita'
autorizzata non inferiore a tonnellate 200;
f) gli oleodotti di cui all'articolo 1, comma 8,
lettera c), numero 6), della legge 23 agosto 2004, n.
239.".
Si riporta l'articolo 33 del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, recante "Attuazione della direttiva
2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione
delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.", pubblicato nella
Gazz. Uff. 28 marzo 2011, n. 71, S.O.
"Art. 33. Disposizioni in materia di biocarburanti
1. All'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, il comma 4
e' sostituito dal seguente:"4. I biocarburanti e gli altri
carburanti rinnovabili da immettere in consumo ai sensi dei
commi 1, 2 e 3 sono i carburanti liquidi o gassosi per i
trasporti ricavati dalla biomassa.".
2. L'impiego di biocarburanti nei trasporti e'
incentivato con le modalita' di cui all'articolo 2-quater
del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e
successive modificazioni, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, e all'articolo 2, commi 139 e 140, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel rispetto di quanto
previsto dal presente articolo. La quota minima di cui al
citato comma 139 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, calcolata sulla base del tenore energetico,
da conseguire entro l'anno 2014, e' fissata nella misura
del 5%. Con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 140,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono stabiliti gli
incrementi annui per il raggiungimento della predetta quota
minima al 2014 e puo' essere rideterminato l'obiettivo di
cui al periodo precedente. Dall'attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012 i biocarburanti
immessi in consumo sono conteggiati ai fini del rispetto
dell'obbligo di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge
10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, a condizione che rispettino i criteri di
sostenibilita' di cui all'articolo 38.
4. Al fine di permettere ai produttori di biocarburanti
comunitari di attuare le modificazioni tecnologiche
necessarie alla produzione dei biocarburanti di seconda
generazione, fino al 31 dicembre 2014, allo scopo di
valorizzare il contributo alla riduzione delle emissioni
climalteranti dei biocarburanti prodotti in luoghi vicini a
quelli di consumo finale, ai fini del rispetto dell'obbligo
di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 2, convertito, con modificazioni dalla legge 11
marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 del presente
articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2012 il contributo
energetico dei biocarburanti diversi da quelli di cui al
comma successivo e' maggiorato rispetto al contenuto
energetico effettivo qualora siano prodotti in stabilimenti
ubicati in Stati dell'Unione europea e utilizzino materia
prima proveniente da coltivazioni effettuate nel territorio
dei medesimi Stati. Identica maggiorazione e' attribuita ai
biocarburanti immessi in consumo al di fuori della rete di
distribuzione dei carburanti, purche' la percentuale di
biocarburante impiegato sia pari al 25%, fermi restando i
requisiti di sostenibilita'. Per tali finalita', fatto
salvo il comma 5, il diritto a un certificato di immissione
in consumo ai fini del rispetto del richiamato obbligo
matura allorche' e' immessa in consumo una quantita' di
biocarburanti pari a 8 Giga-calorie.
5. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui
all'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo
2006, n. 81, come modificato dal comma 1 del presente
articolo, il contributo dei biocarburanti, incluso il
biometano, per i quali il soggetto che li immette in
consumo dimostri, mediante le modalita' di cui all'articolo
39, che essi sono stati prodotti a partire da rifiuti e
sottoprodotti, entrambi prodotti e trasformati in
biocarburanti nel territorio Comunitario, che non
presentino altra utilita' produttiva o commerciale al di
fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o a
fini energetici, come definiti, individuati e tracciati ai
sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
materie di origine non alimentare, ivi incluse le materie
cellulosiche e le materie ligno-cellulosiche, alghe, e'
equivalente all'immissione in consumo di una quantita' pari
a due volte l'immissione in consumo di altri biocarburanti,
diversi da quelli di cui al comma 4. Al biocarburante
prodotto da materie cellulosiche o lignocellulosiche,
indipendentemente dalla classificazione di queste ultime
come materie di origine non alimentare, rifiuti,
sottoprodotti o residui, si applica sempre la maggiorazione
di cui al periodo precedente.
5-bis. Per il periodo dall'entrata in vigore del
presente decreto legislativo fino al 31 ottobre 2012, e'
comunque ammissibile il contributo dei biocarburanti
prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti, come
definiti, individuati e tracciati ai sensi del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le finalita' di cui
al comma 5. (24)
5-ter. A decorrere dal 1° novembre 2012, limitatamente
alla categoria dei sottoprodotti, hanno accesso alle
maggiorazioni di cui al comma 5 esclusivamente i residui di
seguito elencati, che possono essere qualificati come
sottoprodotti qualora soddisfino i requisiti stabiliti
dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152:
acque glicerinose;
acidi grassi provenienti dalla raffinazione, fisica o
chimica, degli oli, condotta all'interno degli stabilimenti
di produzione del biodiesel (nella misura massima del 5% in
peso della relativa produzione di biodiesel);
acidi grassi saponificati provenienti dalla
neutralizzazione della parte acida residua dell'olio
durante il processo di produzione del biodiesel (nella
misura massima del 5% in peso della relativa produzione di
biodiesel);
residui dalla reazione di distillazione degli acidi
grassi grezzi (nella misura massima del 5% in peso della
relativa produzione di acidi grassi distillati) e delle
acque glicerinose (nella misura massima del 5% in peso
della relativa produzione di Glicerina distillata) condotta
nelle aziende oleochimiche;
oli lubrificanti vegetali esausti derivati da acidi
grassi;
feccia da vino e vinaccia;
grassi animali di categoria 1, nel rispetto del
Regolamento (CE) n. 1069/2009 e del Regolamento (CE) n.
142/2011 e della Comunicazione della Commissione
sull'attuazione pratica del regime UE di sostenibilita' per
i biocarburanti e sulle norme di calcolo per i
biocarburanti (2010/C 160/02).
5-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, entro il 30 gennaio di
ogni anno, possono essere modificati, nel rispetto dei
criteri di cui al comma 5, l'elenco di cui al comma 5-ter
dei sottoprodotti che hanno accesso alle maggiorazioni
previste dal comma 5 e le modalita' di tracciabilita' degli
stessi, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno
successivo e stabilite variazioni della misura massima
percentuale prevista dal comma 5-quinquies.
5-quinquies. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui
all'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.
2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006,
n. 81, a decorrere dall'anno 2013 i soggetti obbligati
possono adempiere al proprio obbligo annuale complessivo di
immissione in consumo di biocarburanti nella misura massima
del 20% con certificati di immissione in consumo di
biocarburanti che sono stati prodotti a partire da rifiuti
e sottoprodotti, ai sensi del comma 5 del presente
articolo.
5-sexies. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le
competenze operative e gestionali assegnate al Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi
del provvedimento di attuazione dell'articolo 2-quater del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi' come
modificato dall'articolo 1, comma 368, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sono attribuite al Ministero dello
sviluppo economico che le esercita anche avvalendosi del
Gestore dei servizi energetici S.p.A. Gli oneri gestionali
sono posti a carico dei soggetti obbligati e con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, ne e' determinata
l'entita' in funzione delle Giga-calorie di biocarburante
da immettere in consumo e le relative modalita' di
versamento al Gestore dei servizi energetici S.p.A. Per
l'esercizio di tali competenze e' costituito presso il
Ministero dello sviluppo economico un comitato tecnico
consultivo composto da rappresentanti del Ministero dello
sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, del Ministero
dell'economia e delle finanze, e del Gestore dei servizi
energetici S.p.A., con oneri a carico dello stesso Gestore.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5-septies. In riferimento alle attivita' previste
dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005,
n. 66, come introdotto dall'articolo 1, comma 6 del decreto
legislativo 31 marzo 2011, n. 55, il Gestore dei servizi
energetici S.p.A. e l'Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale assicurano il necessario raccordo
dei flussi informativi al fine della semplificazione degli
adempimenti a carico degli operatori economici. Il comma 2
dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n.
55 e' abrogato.
6. Qualora siano immessi in consumo biocarburanti
ottenuti da biocarburanti ricadenti nella tipologia di cui
al comma 5 e da altri biocarburanti, il contributo ai fini
del rispetto dell'obbligo di cui al comma 5 e' calcolato
sulla base del contenuto energetico di ciascun
biocarburante.
7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
da adottare, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e delle politiche agricole e forestali, entro il
1° gennaio 2012, sono stabilite le modalita' con le quali
sono riconosciute le maggiorazioni di cui al comma 4. ".
Si riporta l'articolo 2-quater del decreto legge del 10
gennaio 2006, n. 2, recante "Interventi urgenti per i
settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca,
nonche' in materia di fiscalita' d'impresa.", pubblicato
nella Gazz. Uff. 11 gennaio 2006, n. 8, convertito,con
modificazione, nella legge dell'11, marzo 2006, n. 81,
recante "Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura,
dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di
fiscalita' d'impresa.",pubblicata nella Gazz. Uff. 11 marzo
2006, n. 59, S.O.
"Art. 2-quater. Interventi nel settore agroenergetico.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i soggetti che
immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a partire
da fonti primarie non rinnovabili e destinati ad essere
impiegati per autotrazione, hanno l'obbligo di immettere in
consumo nel territorio nazionale una quota minima di
biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili indicati
al comma 4, nonche' di combustibili sintetici purche' siano
esclusivamente ricavati dalle biomasse, con le modalita' di
cui al comma 3. I medesimi soggetti possono assolvere al
predetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte,
l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti.
2. Per l'anno 2007 la quota minima di cui al comma 1 e'
fissata nella misura dell'1,0 per cento di tutto il
carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno
solare precedente, calcolata sulla base del tenore
energetico; a partire dall'anno 2008, tale quota minima e'
fissata nella misura del 2,0 per cento (34). Con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, vengono fissate le sanzioni
amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per
il mancato raggiungimento dell'obbligo previsto per i
singoli anni di attuazione della presente disposizione
successivi al 2007, tenendo conto dei progressi compiuti
nello sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui al
comma 3. Gli importi derivanti dalla comminazione delle
eventuali sanzioni sono versati al Fondo di cui all'
articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, per essere riassegnati quale maggiorazione del
quantitativo di biodiesel che annualmente puo' godere della
riduzione dell'accisa o quale aumento allo stanziamento
previsto per l'incentivazione del bioetanolo e suoi
derivati o quale sostegno della defiscalizzazione di
programmi sperimentali di nuovi biocarburanti.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono dettati criteri, condizioni e modalita'
per l'attuazione dell'obbligo di cui al comma 1, secondo
obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche e in base
a criteri che in via prioritaria tengono conto della
quantita' di prodotto proveniente da intese di filiera, da
contratti quadro o contratti ad essi equiparati.
4. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili
da immettere in consumo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono i
carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla
biomassa .
5. La sottoscrizione di un contratto di filiera o
contratto quadro, o contratti ad essi equiparati,
costituisce titolo preferenziale:
a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle
iniziative e dei progetti nel settore della promozione
delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti;
b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il
trasporto ed il riscaldamento pubblici.
6. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o
accordi di programma con i soggetti interessati al fine di
promuovere la produzione e l'impiego di biomasse e di
biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo
di specie e varieta' vegetali da destinare ad utilizzazioni
energetiche.
7. Ai fini dell'articolo 21, comma 5, del testo unico
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il
biogas e' equiparato al gas naturale.
8. Gli operatori della filiera di produzione e
distribuzione dei biocarburanti di origine agricola devono
garantire la tracciabilita' e la rintracciabilita' della
filiera. A tal fine realizzano un sistema di
identificazioni e registrazioni di tutte le informazioni
necessarie a ricostruire il percorso del biocarburante
attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e
distribuzione, con particolare riferimento alle
informazioni relative alla biomassa ed alla materia prima
agricola, specificando i fornitori e l'ubicazione dei siti
di produzione
Il testo dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 34 del
decreto legge del 22 giugno 2012, n. 83, recante "Misure
urgenti per la crescita del Paese.", abrogati dalla
presente legge, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno
2012, n. 147, S.O.
Si riporta il comma 5 dell'articolo 15 del decreto
legislativo del 23 maggio 2000, n. 164, recante "Norme
relative alla ricerca ed alla coltivazione degli
idrocarburi", pubblicato nella Gazz. Uff. 20 giugno 2000,
n. 142, modificato dal D.L. 21/06/2013, n. 69, Gazz. Uff.
del 21/06/2013, n. 144:
" 5. Per l'attivita' di distribuzione del gas, gli
affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata
in vigore del presente decreto, nonche' quelli alle
societa' derivate dalla trasformazione delle attuali
gestioni, proseguono fino alla scadenza stabilita, se
compresa entro i termini previsti dal comma 7 per il
periodo transitorio. Gli affidamenti e le concessioni in
essere per i quali non e' previsto un termine di scadenza o
e' previsto un termine che supera il periodo transitorio,
proseguono fino al completamento del periodo transitorio
stesso. In quest'ultimo caso, ai titolari degli affidamenti
e delle concessioni in essere e' riconosciuto un rimborso,
a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8
dell'articolo 14, calcolato nel rispetto di quanto
stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto
non desumibile dalla volonta' delle parti, con i criteri di
cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 del regio decreto
15 ottobre 1925, n. 2578. Resta sempre esclusa la
valutazione del mancato profitto derivante dalla
conclusione anticipata del rapporto di gestione".
Si riporta il comma 6 dell'articolo 4 del decreto legge
21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il
rilancio dell'economia.",pubblicato nella Gazz. Uff. 21
giugno 2013, n. 144, S.O. , convertito , con modificazioni,
nella legge 9 agosto 2013, n. 98, recante "Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia.", pubblicata nella
Gazz. Uff. 20 agosto 2013, n. 194, S.O.
" 6. Al fine di facilitare lo svolgimento delle gare di
cui al comma 2 e di ridurre i costi per gli enti locali e
per le imprese, il Ministero dello sviluppo economico puo'
emanare linee guida su criteri e modalita' operative per la
valutazione del valore di rimborso degli impianti di
distribuzione del gas naturale, in conformita' con
l'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 12 novembre 2011, n. 226.".
Si riporta il comma 3 dell'articolo 4 del citato
decreto legge 21 giugno 2013, n. 69:
" 3 Le date limite di cui all'Allegato 1 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 12 novembre 2011, n. 226,relative agli ambiti
ricadenti nel primo e secondo raggruppamento dello stesso
Allegato 1, che sono scadute o che verrebbero a scadere
entro il mese di ottobre 2013, sono prorogate di quattro
mesi, con uno spostamento dei rispettivi termini di cui
all'articolo 3 del medesimo regolamento relativi alla
mancata nomina della stazione appaltante comunque a data
non anteriore al 1° gennaio 2014. Per tutti gli ambiti
dello stesso Allegato in cui non e' presente il capoluogo
di provincia, la designazione della stazione appaltante di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226,avviene a
maggioranza qualificata dei due terzi dei comuni
appartenenti all'ambito che rappresentino almeno i due
terzi dei punti di riconsegna dell'ambito, come risultanti
dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti
pubblicati sul sito internet del Ministero dello sviluppo
economico.".
Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12
novembre 2011, n. 226, recante "Regolamento per i criteri
di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento
del servizio della distribuzione del gas naturale, in
attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.", e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 27 gennaio 2012, n. 22, S.O.
Si riporta l'articolo 5 del decreto legislativo del 13
agosto 2010, n. 130, recante "Misure per la maggiore
concorrenzialita' nel mercato del gas naturale ed il
trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali, ai
sensi dell'articolo 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio
2009, n. 99.", pubblicato nella Gazz. Uff. 18 agosto 2010,
n. 192, S.O.
"Art. 5.Misure per la maggior concorrenzialita' nel
mercato del gas naturale
1. Il soggetto che aderisce all'attuazione delle misure
disciplinate al presente comma:
a) assume un impegno vincolante, anche in termini di
caratteristiche prestazionali e tempi di realizzazione, a
sviluppare nuove infrastrutture di stoccaggio di gas
naturale o a potenziare quelle esistenti, nell'ambito delle
iniziative di sviluppo infrastrutturale di cui all'articolo
4, commi 1 e 3, che complessivamente rendano disponibile
nuova capacita' di stoccaggio di gas naturale per un volume
pari a 4 miliardi di metri cubi. L'impegno puo' essere
assolto, mediante stipula di appositi contratti:
1) con imprese di stoccaggio controllate, controllanti
o controllate da una medesima controllante, sulle quali
ricadra' la responsabilita' per la puntuale realizzazione
delle capacita' infrastrutturali oggetto dell'impegno e
graveranno direttamente i connessi obblighi;
2) con imprese di stoccaggio diverse da quelle del
numero 1) in cui si definiscono i casi di inadempimento e
le adeguate forme di garanzia in capo ai soggetti
realizzatori;
b) si impegna a consentire la partecipazione di
soggetti investitori, anche raggruppati in forme
consortili, alle iniziative di sviluppo infrastrutturale di
cui alla lettera a), selezionati sulla base delle procedure
di cui all'articolo 6, comma 5, per un volume complessivo
pari a 4 miliardi di metri cubi cosi' riservati:
1) 1 miliardo di metri cubi alle aggregazioni di
clienti finali corrispondenti a piccole e medie imprese di
cui all'articolo 6, comma 2;
2) 1 miliardo di metri cubi a clienti finali
corrispondenti a soggetti produttori di energia elettrica
limitatamente ai loro impianti alimentati unicamente a gas
naturale;
3) 2 miliardi di metri cubi, a cui si aggiungono gli
eventuali volumi non assegnati di cui al punto 1, ai
clienti finali industriali di cui all'articolo 6, comma 1;
c) si impegna, per ciascun anno termico, a fornire i
servizi relativi alle misure di cui all'articolo 9, comma
2, per un volume pari al 50 per cento delle capacita' di
stoccaggio non ancora entrate in servizio in tempo utile
per l'anno termico relativo e per cui sia stata richiesta
l'anticipazione dei benefici secondo quanto previsto
dall'articolo 9. L'Autorita' di regolazione determina il
volume sopra indicato nonche' le condizioni economiche di
fornitura del servizio. Le condizioni economiche prevedono
corrispettivi non superiori a corrispettivi massimi
determinati con riferimento alle quotazioni del gas
naturale all'ingrosso nei diversi periodi dell'anno e
rilevabili nei mercati europei individuati dall'Autorita'
di regolazione. In alternativa all'erogazione dei servizi
alle predette condizioni, il medesimo soggetto corrisponde,
per ciascun anno termico, al Gestore dei servizi energetici
un importo commisurato al predetto volume secondo una
proporzione lineare che vale 60 milioni di euro in
corrispondenza di 1 miliardo di metri cubi e 120 milioni di
euro per 2 miliardi di metri cubi, a titolo di
compensazione degli oneri sostenuti dal Gestore dei servizi
energetici per le misure di cui all'articolo 9.
2. Il soggetto per cui ricorrono, con riferimento ad un
anno convenzionale, le condizioni di superamento del
valore-soglia di cui all'articolo 3, comma 4, ovvero, ove
applicabile, del valore-soglia di cui all'articolo 3, comma
5, svolge, per i due successivi anni termici, procedure di
cessione di gas naturale con le modalita' di cui
all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, per volumi complessivamente non
superiori a 4 miliardi di metri cubi da offrire secondo
tempi determinati con decreto del Ministro dello sviluppo
economico in ragione del superamento, da parte del medesimo
soggetto, del relativo valore-soglia e delle condizioni di
mercato.
3. Il soggetto di cui al comma 1 trasmette al
Ministero, all'Autorita' garante ed all'Autorita' di
regolazione entro l'1 settembre di ciascun anno un piano, o
un aggiornamento del piano in essere, per la realizzazione
della nuova capacita' di stoccaggio di cui al comma 1
selezionando le infrastrutture di cui all'articolo 4, commi
1 e 3, comprensivo dei tempi e dei costi di realizzazione.
Il piano e' volto allo sviluppo della nuova capacita' di
stoccaggio secondo criteri di efficacia, celerita' ed
efficienza, salvo casi di insuperabili impedimenti tecnici,
ed e' realizzato non oltre 5 anni dall'adesione delle
misure.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
sentita l'Autorita' di regolazione, e' accettato il piano
di cui al comma 3, e i relativi aggiornamenti, fermo
restando l'obbligo per i soggetti che realizzano le
infrastrutture di stoccaggio di richiedere le
autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle
infrastrutture e, ove necessario, le relative variazione
dei programmi di lavoro delle concessioni di stoccaggio
interessate. Nell'accettazione del piano si tiene
preferenzialmente conto dei progetti caratterizzati dal
minor costo e dai minori tempi di realizzazione. Con
l'accettazione il piano diviene vincolante per il soggetto
di cui al comma 1 (2).
5. La vigilanza sul rispetto del piano di cui al comma
4 ovvero delle procedure di cessione di gas naturale di cui
al comma 2 e' attribuita all'Autorita' garante la quale,
nei casi di omesso, ritardato, parziale od inesatto
adempimento, avvia un'istruttoria con le modalita' ed i
poteri di cui al Titolo II, Capo II della legge 10 ottobre
1990, n. 287, all'esito della quale, accertata la
responsabilita' del soggetto obbligato, sentito il
Ministero, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria
fino al 10 per cento del fatturato dell'anno precedente.
Oltre alla suddetta sanzione, in caso di ritardo nella
realizzazione delle misure nei termini previsti,
l'Autorita' garante irroga ai medesimo soggetto una
sanzione non superiore a 15 milioni di euro per ogni mese
di ritardo.".
Si riporta l'articolo 3 del citato decreto legislativo
del 13 agosto 2010, n. 130:
"Art. 3. Obblighi per i soggetti che immettono gas
naturale nella rete di trasporto e verifiche
1. Ciascun soggetto che immette gas naturale nella rete
nazionale di gasdotti attesta la quota di mercato
all'ingrosso relativa ad attivita' ed operazioni aventi ad
oggetto gas naturale, effettuate direttamente o tramite
societa' controllate, controllanti o controllate da una
medesima controllante, per ciascun anno convenzionale di
cui al comma 3, e gli elementi di calcolo a supporto;
l'attestazione deve essere effettuata entro cinque giorni
dalla pubblicazione delle informazioni di cui al comma 3,
sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico,
di seguito 'Ministero'.
2. La quota di mercato all'ingrosso di cui al comma 1,
espressa in forma percentuale e arrotondata per difetto
alla cifra intera piu' prossima, e' determinata, per
ciascun soggetto di cui al comma 1, come rapporto tra i
valori risultanti dalle somme di cui alle lettere a) e b):
a) la somma algebrica, riferita a ciascun soggetto di
cui al comma 1, dei valori:
1) delle immissioni, ai punti di ingresso nella rete
nazionale di gasdotti, di gas naturale proveniente
dall'estero (contabilizzate con segno positivo) e
riconsegne ai punti di uscita dalla stessa rete verso altri
Paesi (contabilizzate con segno negativo);
2) delle immissioni di gas naturale dalla produzione
nazionale nella rete nazionale di gasdotti (contabilizzate
con segno positivo);
3) delle immissioni di gas naturale negli stoccaggi
ubicati sul territorio nazionale (contabilizzate con segno
negativo) ed erogazioni dagli stessi stoccaggi
(contabilizzate con segno positivo);
4) somma algebrica, solo se positiva, relativa:
4.1) alle cessioni di gas naturale con consegna in
punti della rete di trasporto internazionale a monte dei
punti di ingresso nella rete nazionale di gasdotti e tali
per cui il gas oggetto della consegna non possa che essere
destinato al mercato italiano (contabilizzate con segno
positivo) tra cui le cessioni di gas con consegna in punti
della rete di trasporto internazionale a monte dei punti di
ingresso nella rete nazionale di gasdotti con connessa
cessione dei diritti di trasporto sui gasdotti esteri
necessari per trasportare il gas naturale sino alla rete
nazionale di gasdotti;
4.2) agli acquisti di gas naturale, con consegna
nell'anno convenzionale, al punto di scambio virtuale o in
qualsiasi altro punto della rete nazionale di gasdotti,
corrispondenti a contratti di durata superiore all'anno;
4.3) alle quantita' di gas naturale oggetto di
autoconsumo diretto del soggetto attestante e di quello di
societa' controllate, controllanti o controllate dalla
medesima controllante, che possono assumere valori tra un
minimo pari al valore dell'autoconsumo registrato nell'anno
termico 2009-2010 ed un massimo pari al 10 per cento della
somma algebrica di cui alla lettera b) (contabilizzate con
segno negativo);
b) la somma algebrica, a livello nazionale, dei valori:
1) delle immissioni, ai punti di ingresso nella rete
nazionale di gasdotti, di gas naturale (contabilizzate con
segno positivo) e riconsegne ai punti di uscita dalla
stessa rete verso altri Paesi (contabilizzate con segno
negativo);
2) delle immissioni negli stoccaggi di gas naturale
ubicati sul territorio nazionale (contabilizzate con segno
negativo) ed erogazioni dagli stessi stoccaggi
(contabilizzate con segno positivo).
3. L'attestazione di cui al comma 1, sottoscritta dal
legale rappresentante, e' trasmessa al Ministero,
all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, di
seguito 'l'Autorita' garante', ed all'Autorita' per
l'energia elettrica ed il gas, di seguito 'l'Autorita' di
regolazione'. Il valore assunto dalla somma algebrica di
cui al comma 2, lettera b), per ogni anno convenzionale, e'
pubblicato sul sito internet del Ministero, sulla base dei
dati forniti dalla societa' Snam Rete Gas Spa, entro i 15
giorni successivi al termine di ciascun anno convenzionale.
A decorrere dall'1° aprile 2011, per anno convenzionale si
intende il periodo intercorrente tra l'1 aprile di ciascun
anno ed il 31 marzo dell'anno successivo; in sede di prima
applicazione del presente decreto legislativo si intende il
periodo intercorrente tra il primo giorno del mese
successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo ed il giorno antecedente la data
omologa nell'anno solare successivo. Ai soli fini del
calcolo per l'attestazione, relativamente al primo anno
convenzionale, si assume che il volume di gas naturale
oggetto delle attivita' e delle operazioni nell'ultimo mese
dell'anno convenzionale sia pari a quello relativo al mese
precedente.
4. Ciascun soggetto di cui al comma 1 che attesti una
quota di mercato all'ingrosso superiore al valore-soglia
fissato all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, eventualmente modificato ai
sensi del comma 5, e' tenuto ad attuare quanto previsto
dall'articolo 5, comma 2.
5. Il valore-soglia di cui al comma 4 e' elevato al 55
per cento per l'anno convenzionale in cui il soggetto si
impegna all'attuazione delle misure di cui all'articolo 5,
comma 1, ed e' mantenuto tale per tutti i successivi anni
convenzionali purche' l'impegno sia assolto nei termini
previsti.
6. Nel caso in cui il soggetto tenuto agli obblighi di
cui al comma 1 omette di presentare nei termini
l'attestazione ovvero attesta, contrariamente al vero, una
quota di mercato all'ingrosso inferiore al valore-soglia di
cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, eventualmente modificato ai sensi del
comma 5, l'Autorita' garante, con le modalita' di cui alla
legge 10 ottobre 1990 n. 287, infligge al medesimo soggetto
una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'uno per
cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui
doveva essere effettuata o e' stata effettuata
l'attestazione.
7. La vigilanza sull'erogazione dei servizi di cui al
presente decreto legislativo, sugli adempimenti e sulle
procedure poste in essere ai sensi degli articoli 6, 7, 9,
10 e 11 e' attribuita all'Autorita' di regolazione.".
Si riporta l'articolo 14 del decreto legge del 24
gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'.",pubblicato nella Gazz. Uff. 24 gennaio
2012, n. 19, S.O., convertito con modificazioni nella legge
del 24 marzo 2012, n. 27, recante"Disposizioni urgenti per
la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'."pubblicata nella Gazz. Uff. 24 marzo 2012,
n. 71, S.O., modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n.
134:
"Art. 14. Misure per ridurre i costi di
approvvigionamento di gas naturale per le imprese
1. Le capacita' di stoccaggio di gas naturale che si
rendono disponibili a seguito delle rideterminazioni del
volume di stoccaggio strategico di cui all'articolo 12,
comma 11-ter, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164, nonche' delle nuove modalita' di calcolo degli
obblighi di modulazione stabilite in base ai criteri
determinati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi
dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, come modificato dal decreto
legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono assegnate, per uno
spazio stabilito e aggiornato con decreto del Ministero
dello sviluppo economico, per l'offerta alle imprese
industriali, di servizi integrati di trasporto a mezzo
gasdotti esteri e di rigassificazione, comprensivi dello
stoccaggio di gas naturale, finalizzati a consentire il
loro approvvigionamento diretto di gas naturale
dall'estero, secondo criteri di sicurezza degli
approvvigionamenti stabiliti nello stesso decreto, nonche'
alle imprese di rigassificazione, a garanzia del rispetto
dei programmi di rigassificazione dei propri utenti in
presenza di eventi imprevedibili.
2. I servizi di cui al comma 1 sono offerti dalle
imprese di rigassificazione e di trasporto in regime
regolato, in base a modalita' definite dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, tenuto conto dei criteri
stabiliti nel decreto di cui al comma 1.
3. Con il decreto del Ministero dello sviluppo
economico da emanare ai sensi dell'articolo 18, comma 2,
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come
modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93,
e' altresi' determinata la parte dello spazio di stoccaggio
di modulazione destinato alle esigenze dei clienti di cui
all'articolo 12, comma 7, lettera a) del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal
decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, da assegnare,
per le esigenze degli stessi clienti, con procedure di asta
competitiva. Le stesse procedure sono utilizzate anche per
le ulteriori capacita' di stoccaggio di gas naturale
disponibili per altre tipologie di servizio, incluse quelle
eventualmente non assegnate ai sensi del comma 1. Le
maggiori entrate rispetto alla remunerazione tariffaria dei
servizi di modulazione relativi ai clienti sopra citati
sono destinate dalla stessa Autorita' alla riduzione delle
tariffe di distribuzione, mentre quelle relative
all'offerta degli altri tipi di servizi di stoccaggio sono
destinate alla riduzione della tariffa di trasporto.
3-bis. Lo spazio di stoccaggio di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera b), punto 2) del decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 130, e' offerto, nell'anno contrattuale di
stoccaggio in cui diviene, anche parzialmente, fisicamente
disponibile, a tutti gli utenti del sistema del gas
naturale mediante procedure di asta competitiva. Le
maggiori entrate rispetto alla remunerazione tariffaria dei
servizi di stoccaggio sono destinate dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas alla riduzione delle tariffe
di trasporto.
4. Il volume di gas naturale attualmente contenuto nel
volume di stoccaggio strategico che si rende disponibile al
seguito delle rideterminazioni di cui al comma 1 e' ceduto
dalle imprese di stoccaggio, anche per l'avvio transitorio
dei servizi di cui al comma 1, secondo criteri stabiliti
con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
5. Al fine di promuovere la sicurezza degli
approvvigionamenti e la riduzione dei costi di
approvvigionamento di gas naturale, il Ministero dello
sviluppo economico e l'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas, anche attraverso l'impresa maggiore di trasporto,
monitorano il grado di utilizzo dei gasdotti esteri di
importazione di gas naturale, al fine di promuovere il loro
ottimale utilizzo e la allocazione coordinata delle
capacita' lungo tali gasdotti e ai loro punti di
interconnessione, in coordinamento con le competenti
autorita' dell'Unione europea e dei Paesi terzi
interessati.
6. All'attuazione del presente articolo le
amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.".
Si riporta il comma 19 dell'articolo 34 del decreto
legge 18 ottobre 2012, 179, recante "Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese."pubblicato nella Gazz.
Uff. 19 ottobre 2012, n. 245, S.O., convertito, con
modificazioni nella legge del 17 dicembre 2012, n. 221,
recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese.", pubblicata nella Gazz. Uff. 18 dicembre 2012, n.
294, S.O. e modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n.
228:
" 19. Per la piena attuazione dei piani e dei programmi
relativi allo sviluppo e alla sicurezza dei sistemi
energetici di cui al decreto legislativo 1° giugno 2011, n.
93, gli impianti attualmente in funzione di cui
all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, e di cui agli articoli 6 e 9 della legge 9
gennaio 1991, n. 9, continuano ad essere eserciti fino al
completamento delle procedure autorizzative in corso
previste sulla base dell'originario titolo abilitativo, la
cui scadenza deve intendersi a tal fine automaticamente
prorogata fino all'anzidetto completamento.".
Si riporta l'articolo 11 del decreto legge 31 gennaio
2007, n. 7, recante "Misure urgenti per la tutela dei
consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo
di attivita' economiche, la nascita di nuove imprese, la
valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la
rottamazione di autoveicoli.", pubblicato nella Gazz. Uff.
1 febbraio 2007, n. 26. , convertito , con modificazioni
nella legge del 2 aprile 2007, n. 40, recante"Misure
urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della
concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la
nascita di nuove imprese."pubblicata nella Gazz. Uff. 2
aprile 2007, n. 77, S.O. , modificato dalla legge 12 luglio
2011, pubblicata nella Gazz. Uff. del 12/07/2011, n. 160:
"Art. 11. Misure per il mercato del gas.
1. Al fine di accrescere gli scambi sul mercato
nazionale del gas naturale, nonche' di facilitare l'accesso
dei piccoli e medi operatori, fino al completo recepimento
della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2003, con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le
modalita' con cui le aliquote del prodotto della
coltivazione di giacimenti di gas dovute allo Stato, a
decorrere da quelle dovute per l'anno 2006, sono cedute dai
titolari delle concessioni di coltivazione presso il
mercato regolamentato delle capacita' di cui all'articolo
13 della deliberazione n. 137/02 del 17 luglio 2002,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto
2002, e secondo le modalita' di cui all'articolo 1 della
deliberazione n. 22/04 del 26 febbraio 2004, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2004, adottate
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono
disciplinate le modalita' di versamento delle relative
entrate al bilancio dello Stato .
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al primo periodo del comma 1, le
autorizzazioni all'importazione di gas rilasciate dal
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 3
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono
subordinate all'obbligo di offerta presso il mercato
regolamentato di cui al comma 1 di una quota del gas
importato, definita con decreto dello stesso Ministero in
misura rapportata ai volumi complessivamente importati. Le
modalita' di offerta, secondo principi trasparenti e non
discriminatori, sono determinate dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas.".
La delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas dell'11 ottobre 2012, n. 407/2012/R/gas,
recante"Criteri per la definizione del corrispettivo una
tantum per la copertura degli oneri di gara per
l'affidamento del servizio di distribuzione del gas
naturale." e' pubblicata nel sito internet dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas il 12 ottobre 2012, ai
sensi del comma 1 dell'art. 32, L. 18 giugno 2009, n. 69.
La delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas del 30 maggio 2013, n. 230/2013/R/gas, recante
"Disposizioni in materia di corrispettivo una tantum per la
copertura degli oneri di gara per l'affidamento del
servizio di distribuzione del gas naturale."e' pubblicata
nel sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas il 31 maggio 2013, ai sensi del comma 1 dell'art.
32, L. 18 giugno 2009, n. 69.
Il decreto del Presidente della Repubblica del 28
gennaio 1994, recante "Attuazione del piano di
disinquinamento del territorio del Sulcis-Iglesiente.", e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 9 marzo 1994, n. 56.
Si riporta il comma 368 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296 , recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007).", pubblicata nella Gazz. Uff. 27
dicembre 2006, n. 299, S.O.
" 368. Nel decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
n. 81, recante disposizioni in materia di interventi nel
settore agroenergetico, l'articolo 2-quater e' sostituito
dal seguente:
«Art. 2-quater. - (Interventi nel settore
agroenergetico). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i
soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio,
prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili e
destinati ad essere impiegati per autotrazione, hanno
l'obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale
una quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti
rinnovabili indicati al comma 4, con le modalita' di cui al
comma 3. I medesimi soggetti possono assolvere al predetto
obbligo anche acquistando, in tutto o in parte,
l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti.
2. Per l'anno 2007 la quota minima di cui al comma 1 e'
fissata nella misura dell'1,0 per cento di tutto il
carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno
solare precedente, calcolata sulla base del tenore
energetico; a partire dall'anno 2008, tale quota minima e'
fissata nella misura del 2,0 per cento. Con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, vengono fissate le sanzioni
amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per
il mancato raggiungimento dell'obbligo previsto per i
singoli anni di attuazione della presente disposizione
successivi al 2007, tenendo conto dei progressi compiuti
nello sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui al
comma 3. Gli importi derivanti dalla comminazione delle
eventuali sanzioni sono versati al Fondo di cui all'
articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, per essere riassegnati quale maggiorazione del
quantitativo di biodiesel che annualmente puo' godere della
riduzione dell'accisa o quale aumento allo stanziamento
previsto per l'incentivazione del bioetanolo e suoi
derivati o quale sostegno della defiscalizzazione di
programmi sperimentali di nuovi biocarburanti.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono dettati criteri, condizioni e modalita'
per l'attuazione dell'obbligo di cui al comma 1, secondo
obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche e in base
a criteri che in via prioritaria tengono conto della
quantita' di prodotto proveniente da intese di filiera, da
contratti quadro o contratti ad essi equiparati.
4. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili
da immettere in consumo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono il
biodiesel, il bioetanolo e suoi derivati, l'ETBE e il
bioidrogeno.
5. La sottoscrizione di un contratto di filiera o
contratto quadro, o contratti ad essi equiparati,
costituisce titolo preferenziale:
a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle
iniziative e dei progetti nel settore della promozione
delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti;
b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il
trasporto ed il riscaldamento pubblici.
6. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o
accordi di programma con i soggetti interessati al fine di
promuovere la produzione e l'impiego di biomasse e di
biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo
di specie e varieta' vegetali da destinare ad utilizzazioni
energetiche.
7. Ai fini dell'articolo 21, comma 5, del testo unico
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il
biogas e' equiparato al gas naturale.
8. Gli operatori della filiera di produzione e
distribuzione dei biocarburanti di origine agricola devono
garantire la tracciabilita' e la rintracciabilita' della
filiera. A tal fine realizzano un sistema di
identificazioni e registrazioni di tutte le informazioni
necessarie a ricostruire il percorso del biocarburante
attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e
distribuzione, con particolare riferimento alle
informazioni relative alla biomassa ed alla materia prima
agricola, specificando i fornitori e l'ubicazione dei siti
di produzione» ".
 
Art. 2
Misure in materia di nuove imprese e di riqualificazione produttiva
di aree di crisi industriale e fondo di investimento nel capitale
di rischio delle PMI

1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) prima dell'articolo 1, sono inserite le seguenti parole: «Capo 0I, Misure in favore della nuova imprenditorialita' nei settori della produzione dei beni e dell'erogazione dei servizi»;
b) gli articoli da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 1. - (Principi generali) -- 1. Le disposizioni del presente Capo sono dirette a sostenere in tutto il territorio nazionale la creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.
Art. 2. - (Benefici) -- 1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente Capo sono concedibili mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 8 anni e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile, ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") e delle eventuali successive disposizioni comunitarie applicabili modificative del predetto regolamento.
2. I mutui di cui al comma 1 possono essere assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.
Art. 3. - (Soggetti beneficiari) -- 1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Capo le imprese:
a) costituite da non piu' di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
b) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nell'Allegato 1 al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008;
c) costituite in forma societaria;
d) in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la meta' numerica dei soci e di quote partecipazione, da soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne.
Art. 4. - (Progetti finanziabili) -- 1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e le modalita' stabiliti con il decreto di cui all'articolo 24 e fatti salvi le esclusioni e i limiti previsti dal regolamento e dalle relative disposizioni modificative di cui all'articolo 2, comma 1, le iniziative che prevedano investimenti non superiori a 1.500.000 euro, relative alla produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli ovvero all'erogazione di servizi in qualsiasi settore, incluse le iniziative nel commercio e nel turismo, nonche' le iniziative relative agli ulteriori settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile individuati con il predetto decreto.
2. (soppresso).
Art. 4-bis. -- (Risorse finanziarie disponibili) -- 1. La concessione delle agevolazioni di cui al presente Capo e' disposta a valere sulle disponibilita' del Fondo rotativo previsto dall'articolo 4 del decreto 30 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2005, del Ministro dell'economia e delle finanze, derivanti dai rientri dei mutui concessi ai sensi del presente decreto. Le predette disponibilita' possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale e comunitaria.».
c) sono abrogati i Capi I, II e IV del Titolo I;
d) all'articolo 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente Capo»;
2) al comma 2 e al comma 3, le parole: «di cui all'articolo 2», sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «di cui al comma 01»;
3) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Le agevolazioni concedibili ai sensi del presente Capo possono assumere la forma di contributi a fondo perduto e di mutui a tasso agevolato.»;
e) all'articolo 23, comma 1, prima delle parole: «Alla societa' Sviluppo Italia S.p.a.», sono inserite le seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 4-ter del presente articolo»;
f) al comma 2 dell'articolo 23 dopo le parole: «della programmazione economica» sono inserite le seguenti: «relativamente al Titolo II del presente decreto e con il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministro della coesione territoriale e il Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente al Titolo I del presente decreto»;
g) all'articolo 23, dopo il comma 4-bis, e' aggiunto il seguente:
«4-ter. Per l'attuazione degli interventi di cui al Titolo I, Capo III si applica il decreto 28 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2007, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e successive modificazioni.»;
h) all'articolo 24, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente alle disposizioni di cui al Capo 0I del Titolo I, nonche' il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, relativamente alle disposizioni di cui al titolo II, fissano con uno o piu' regolamenti, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni previste nel presente decreto. Per gli interventi di cui al Capo III del Titolo I, il predetto regolamento e' emanato, entro i medesimi termini, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
1-bis. Per gli interventi in favore delle imprese femminili, una quota pari a 20 milioni di euro a valere sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' destinata alla Sezione speciale «Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunita'» istituita presso il medesimo Fondo.
2. All'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «che, a seguito di istanza di riconoscimento della regione interessata» sono sostituite dalle seguenti: «riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico anche a seguito di istanza della regione interessata, che», e le parole da: «Non sono oggetto» a: «competenza regionale» sono soppresse;
b) al comma 2, ultimo periodo, la parola: «esclusivamente» e' sostituita dalla seguente: «anche»;
c) al comma 5, le parole da: «La concessione di finanziamenti agevolati» fino a: «nell'ambito dei progetti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «La concessione di agevolazioni per l'incentivazione degli investimenti di cui al decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, ivi incluse quelle concesse sotto forma di finanziamento agevolato, e' applicabile, prioritariamente nell'ambito dei progetti di cui al comma 1, nonche' per gli interventi di cui al comma 8-bis,»;
d) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le condizioni e le modalita' per l'attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi degli articoli 5, 6, e 8 del decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come successivamente estesi, nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse individuate ai sensi del decreto di cui al comma 8 che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione.».
Riferimenti normativi

Il decreto legislativo del 21 aprile 2000, n. 185 ,
recante "Incentivi all'autoimprenditorialita' e
all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1,
della L. 17 maggio 1999, n. 144.", e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 6 luglio 2000, n. 156. I relativi Capi I, II, e
IV del Titolo I sono abrogati dal predetto decreto legge
145 del 23 dicembre 2013.
Il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del
15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli
87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de
minimis»), e' pubblicato Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea L 379/5 del 28 dicembre 2006.
Il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6
agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato comune in applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di
esenzione per categoria), e' pubblicato Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea L 214/3 del 9 agosto 2008 , Allegato 1
recante "Definizione di PMI".
Si riporta l'articolo 24 del Regolamento (CE) n.
800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune
in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato
(regolamento generale di esenzione per categoria),
pubblicato Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 214/3
del 9 agosto 2008:
"Art. 24.Aiuti per la realizzazione di studi in materia
ambientale
1. Gli aiuti per la realizzazione di studi in materia
ambientale direttamente connessi ad investimenti di cui
all'articolo 18, ad investimenti in misure per il risparmio
energetico alle condizioni di cui all'articolo 21 e
investimenti per la promozione dell'energia prodotta da
fonti rinnovabili alle condizioni di cui all'articolo 23
sono compatibili con il mercato comune ai sensi
dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti
dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo
3, del trattato, purche' siano soddisfatte le condizioni di
cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2. L'intensita' di aiuto non supera il 50 % dei costi
ammissibili. Essa puo' essere tuttavia aumentata di 20
punti percentuali per gli studi realizzati per conto di
piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli studi
realizzati per conto di medie imprese.
3. I costi ammissibili corrispondono ai costi dello
studio.".
Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
del 30 novembre-2004 , recante "Criteri e modalita' di
concessione da parte di Sviluppo Italia S.p.a. degli
incentivi a favore dell'autoimprenditorialita' e
dell'autoimpiego previsti dal D.Lgs. 21 aprile 2000, n.
185, in attuazione dell'articolo 72 della L. 27 dicembre
2002, n. 289.", e' pubblicato nella Gazz. Uff. 19 gennaio
2005, n. 14.
Il decreto del Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali del 28 dicembre 2006, recante
"Trasferimento delle risorse per l'imprenditorialita'
giovanile in agricoltura da Sviluppo Italia S.p.a. a
ISMEA." e' pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 2007, n.
5.
Si riporta il comma 100, dell'articolo 2 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica.", pubblicata nella Gazz. Uff. 28
dicembre 1996, n. 303, S.O., modificata dalla legge 6
giugno 2013 n. 64, pubblicata nella Gazz. Uff. del
07/06/2013, n. 132
" 100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99,
escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle
risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire
per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito
presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di
assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi
dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie
imprese;
b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di lire
per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito
presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n.
1068. Nell'ambito delle risorse che si renderanno
disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi
della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il
CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600
miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli
interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio
1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999
per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo
17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.".
Si riporta l'articolo 27 del decreto legge 22 giugno
2012, n. 83, recante "Misure urgenti per la crescita del
Paese.", pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n.
147, S.O., convertito, con modificazioni, nella legge 7
agosto 2012, n. 134, recante "Misure urgenti per la
crescita del Paese.", pubblicata nella Gazz. Uff. 11 agosto
2012, n. 187, S.O.:
"Art. 27. Riordino della disciplina in materia di
riconversione e riqualificazione produttiva di aree di
crisi industriale complessa
1. Nel quadro della strategia europea per la crescita,
al fine di sostenere la competitivita' del sistema
produttivo nazionale, l'attrazione di nuovi investimenti
nonche' la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi
di situazioni di crisi industriali complesse con impatto
significativo sulla politica industriale nazionale, il
Ministero dello sviluppo economico adotta Progetti di
riconversione e riqualificazione industriale. Sono
situazioni di crisi industriale complessa, quelle che, a
seguito di istanza di riconoscimento della regione
interessata, riguardano specifici territori soggetti a
recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza
nazionale derivante da:
una crisi di una o piu' imprese di grande o media
dimensione con effetti sull'indotto;
una grave crisi di uno specifico settore industriale
con elevata specializzazione nel territorio.
Non sono oggetto di intervento le situazioni di crisi
che risultano risolvibili con risorse e strumenti di
competenza regionale.
2. I Progetti di cui al comma 1 promuovono, anche
mediante cofinanziamento regionale e con l'utilizzo di
tutti i regimi d'aiuto disponibili per cui ricorrano i
presupposti, investimenti produttivi anche a carattere
innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la
formazione del capitale umano, la riconversione di aree
industriali dismesse, il recupero ambientale e
l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di
infrastrutture strettamente funzionali agli interventi.
Il Piano di promozione industriale di cui agli articoli
5, 6, e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181, come esteso
dall'articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si
applica esclusivamente per l'attuazione dei progetti di
riconversione e riqualificazione industriale.
3. Per assicurare l'efficacia e la tempestivita'
dell'iniziativa, i Progetti di riconversione e
riqualificazione industriale sono adottati mediante
appositi accordi di programma che disciplinano gli
interventi agevolativi, l'attivita' integrata e coordinata
di amministrazioni centrali, regioni, enti locali e dei
soggetti pubblici e privati, le modalita' di esecuzione
degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e
del rispetto delle condizioni fissate. Le opere e gli
impianti compresi nel Progetto di riconversione e
riqualificazione industriale sono dichiarati di pubblica
utilita', urgenti ed indifferibili.
4. Le conferenze di servizi strumentali all'attuazione
del Progetto sono indette dal Ministero dello sviluppo
economico ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge
7 agosto 1990, n. 241. Resta ferma la vigente normativa in
materia di interventi di bonifica e risanamento ambientale
dei siti contaminati.
5. La concessione di finanziamenti agevolati mediante
contributo in conto interessi per l'incentivazione degli
investimenti di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n.
120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio
1989, n. 181, e' applicabile, nell'ambito dei progetti di
cui al comma 1 in tutto il territorio nazionale, fatte
salve le soglie di intervento stabilite dalla disciplina
comunitaria per i singoli territori, nei limiti degli
stanziamenti disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Per la definizione e l'attuazione degli interventi
del Progetto di riconversione e riqualificazione
industriale, il Ministero dello sviluppo economico si
avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa, S.p.A., le cui
attivita' sono disciplinate mediante apposita convenzione
con il Ministero dello sviluppo economico. Gli oneri
derivanti dalle predette convenzioni sono posti a carico
delle risorse assegnate all'apposita sezione del fondo di
cui all'articolo 23, comma 2 utilizzate per l'attuazione
degli accordi di cui al presente articolo, nel limite
massimo del 3 per cento delle risorse stesse.
7. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
elabora misure volte a favorire il ricollocamento
professionale dei lavoratori interessati da interventi di
riconversione e riqualificazione industriale. Tali misure
possono essere realizzate mediante il coinvolgimento di
imprese abilitate allo svolgimento dei servizi di supporto
alla ricollocazione, a condizione che siano autorizzate
allo svolgimento di tale attivita' ai sensi dell'articolo
4, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Le misure di cui al presente comma
possono essere cofinanziate dalle regioni, nell'ambito
delle rispettive azioni di politica attiva del lavoro,
nonche' dai fondi paritetici interprofessionali nazionali
per la formazione continua di cui all'articolo 118 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01PGN001LX0
000770831ART696 & NOTXT=1 & NONAV=2 & TIPO=5 & FT_CID=990 &
NAVIPOS=5 & DS_POS=0 & OPERA=01 & - 105
8. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
decreto di natura non regolamentare, da adottare entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, disciplina le modalita' di individuazione
delle situazioni di crisi industriale complessa e determina
i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di
riconversione e riqualificazione industriale. Il Ministro
dello sviluppo economico impartisce le opportune direttive
all'Agenzia di cui al comma 6, prevedendo la priorita' di
accesso agli interventi di propria competenza. (106)
9. All'attuazione degli interventi previsti dai
Progetti di cui ai commi precedenti, ivi compresi gli oneri
relativi alla convenzione di cui al comma 6, si provvede a
valere sulle risorse finanziarie individuate dalle
Amministrazioni partecipanti di cui al comma 3 e,
relativamente agli interventi agevolativi, a valere sulle
risorse stanziate sugli strumenti agevolativi prescelti,
ovvero, qualora non disponibili, sul Fondo di cui
all'articolo 23, comma 2. Le attivita' del presente
articolo sono svolte dalle amministrazioni territoriali
partecipanti nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente.
10. Le risorse destinate al finanziamento degli
interventi di cui all'articolo 7 della legge n. 181 del 15
maggio 1989, al netto delle somme necessarie per far fronte
agli impegni assunti e per finanziare eventuali domande
oggetto di istruttoria alla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, affluiscono all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo
importo con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, su richiesta del Ministro dello sviluppo
economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico per la successiva
assegnazione al Fondo di cui all'articolo 23, comma 2.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.".
Si riportano gli articoli 5, 6 e 8 del decreto - legge
del 1° aprile 1989, n. 120, recante "Misure di sostegno e
di reindustrializzazione in attuazione del piano di
risanamento della siderurgia." pubblicato nella Gazz. Uff.
3 aprile 1989, n. 77 e convertito in legge, con
modificazioni, con l'art. 1, primo comma, L. 15 maggio
1989, n. 181 (Gazz. Uff. 23 maggio 1989, n. 118). Il comma
secondo dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che
restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici
sorti sulla base del D.L. 11 gennaio 1989, n. 5, non
convertito in legge:
"Art. 5.
1. Al fine di accelerare la ripresa economica ed
occupazionale delle aree interessate dal processo di
ristrutturazione del comparto siderurgico di cui
all'articolo 1, il CIPI, su proposta del Ministro delle
partecipazioni statali, di concerto, per quanto di
competenza, con il Ministro per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno, esamina e delibera, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
programma speciale di reindustrializzazione delle aree di
crisi siderurgica, nel quale sono specificate le singole
iniziative da attuare ed i comuni delle province di Genova,
Terni, Napoli e Taranto individuati per il loro
insediamento, nonche' il programma di promozione
industriale predisposto dalla Societa' finanziaria di
promozione e sviluppo imprenditoriale controllata dall'IRI
(SPI S.p.a.), relativo ad iniziative imprenditoriali nei
settori dell'industria e dei servizi con particolare
riferimento a quelle da realizzare in collaborazione con
imprenditori privati e con cooperative o loro consorzi .
2. Con la stessa procedura di cui al comma 1 si
provvede alla integrazione e all'aggiornamento dei
programmi.
3. Ai fini dell'attribuzione dei livelli di
incentivazione di cui all'articolo 6, il programma speciale
di rcindustrializzazione di cui al comma 1 definisce, con
riferimento a ciascuna iniziativa produttiva da localizzare
nei comuni delle province di Napoli e di Taranto, la misura
percentuale minima del personale siderurgico esuberante da
assumere, correlata alla natura ed alle caratteristiche
delle singole iniziative ed alle professionalita'
richieste. L'inosservanza del disposto del presente comma
determina la decadenza dal beneficio dell'incentivazione
aggiuntiva di cui all'articolo 6 .
3-bis. Le opere occorrenti per il primo impianto e per
l'ampliamento degli immobili aziendali relativi
all'insediamento delle iniziative di cui al comma 1 sono
dichiarate di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili."
"Art. 6
1. Alle iniziative produttive specificate nei programmi
di cui all'articolo 5, le cui domande sono presentate entro
ventiquattro mesi dalla data della delibera CIPI prevista
al comma 1 del medesimo articolo e che si localizzano nei
comuni delle province di Napoli e di Taranto, si applicano
le provvidenze della legge 1° marzo 1986, n. 64 , con le
modifiche previste dal comma 2. Con la deliberazione dei
predetti programmi il CIPI determina:
l'applicabilita' di tali modifiche a tutte le
iniziative previste nei programmi stessi, e per le quali le
deliberazioni da parte degli istituti di credito speciale
abilitati ad operare nel Mezzogiorno ovvero dell'Agenzia
per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno dovranno
intervenire nel termine massimo di centoventi giorni, ferme
restando le altre disposizioni relative all'ottenimento
delle agevolazioni e contenute nella medesima legge.
2. A tal fine:
a) il contributo in conto capitale e' fissato per tutte
le iniziative nella misura di cui al comma 7, lettera a),
dell'articolo 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64 ;
b) il tasso di interesse, compensativo di ogni onere
accessorio e spese, dei finanziamenti agevolati e'
determinato, per tutte le iniziative ammesse, nella misura
di cui al comma 9, lettera a), dell'articolo 9 della legge
1° marzo 1986, n. 64 ;
c) alle predette iniziative si applica la maggiorazione
di un quinto del contributo in conto capitale, nei limiti e
secondo le procedure di cui all'articolo 69, quarto comma,
del testo unico delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , e successive integrazioni
e modificazioni.
3. Alle provvidenze di cui al presente articolo si
applicano i limiti di cumulo previsti dall'articolo 9,
comma 2, della legge 1° marzo 1986, n. 64 , e dall'articolo
63, quinto e sesto comma, del testo unico delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , fermo
restando il disposto di cui al settimo comma del medesimo
articolo 63."
"Art. 8
1. Ai fini della ammissibilita' al Fondo speciale di
reindustrializzazione delle iniziative individuate
dall'IRI, il Ministro delle partecipazioni statali, di
intesa, per quelle localizzate nei comuni delle province di
Napoli e di Taranto, con il Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno, verifica preventivamente la
corrispondenza delle medesime alle finalita' indicate nei
programmi di cui all'articolo 5.
2. Il CIPI, su proposta del Ministro delle
partecipazioni statali, di intesa, per quanto di
competenza, con il Ministro per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno, delibera i criteri e le modalita' di
utilizzazione delle disponibilita' del Fondo.
3. Il Ministro delle partecipazione statali e'
autorizzato ad erogare all'IRI anticipazioni del 50 per
cento delle somme occorrenti alle aziende proponenti il
programma speciale di reindustrializzazione, per la
realizzazione delle iniziative specificate nel programma di
cui all'articolo 5.
4. Detta anticipazione e' collegata alla presentazione
di progetti delle singole iniziative, con specificazione
analitica dei costi preventivati.
5. Una ulteriore anticipazione, pari al 50 per cento
del residuo, puo' essere concessa dal Ministro delle
partecipazioni statali qualora il soggetto proponente
dimostri di avere effettuato spese per la realizzazione del
progetto almeno pari all'anticipazione ricevuta.
6. Per la realizzazione del programma di promozione
industriale di cui all'articolo 5, comma 1, approvato dal
CIPI, il Ministro delle partecipazioni statali dispone,
tramite l'IRI, la erogazione contestuale delle somme
necessarie, a valere sul fondo speciale di
reindustrializzazione, in rate trimestrali commisurate al
fabbisogno ed alle modalita' temporali indicate nel
medesimo programma. La SPI S.p.A. e' autorizzata ad
utilizzare le predette somme a favore delle iniziative
imprenditoriali, di cui all'articolo 5, comma 1, nelle
quali assuma partecipazione al capitale con quote di
minoranza attraverso la concessione di prefinanziamenti
delle agevolazioni richieste sulla base della normativa
comunitaria, nazionale e regionale applicata nelle aree
individuate dal presente decreto e previa deliberazione, da
adottarsi nel termine massimo di centoventi giorni, da
parte degli istituti di credito speciale abilitati ad
operare nel Mezzogiorno ovvero dell'Agenzia per la
promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno. A tali
prefinanziamenti, siano essi relativi ad agevolazioni in
conto capitale o tasso agevolato, saranno applicate le
condizioni e le modalita' previste dalla normativa di
finanziamento agevolato richiesta ed in ogni caso ad un
tasso non superiore al 7 per cento. Per le iniziative di
cui al presente comma, l'ambito territoriale di riferimento
e' quello della provincia di appartenenza dell'area di
crisi siderurgica. Su proposta del Ministro delle
partecipazioni statali il CIPI puo' deliberare, ai fini
della localizzazione delle iniziative di cui al presente
comma, di ampliare l'area di intervento al territorio
rientrante nel raggio di trenta chilometri calcolato
rispetto ai centri urbani di Napoli, Taranto, Genova e
Terni nonche' a quelli relativi all'applicazione
dell'articolo 7, comma 5, purche' ricadente nell'ambito
delle rispettive regioni di appartenenza .
7. Per le iniziative localizzate nelle aree del centro
nord da parte della SPI S.p.a. potra' essere concesso un
contributo per un ammontare non superiore al 25 per cento
degli investimenti ammissibili. Tale contributo potra'
essere cumulato con quello previsto dal regolamento CEE n.
328/88 del 2 febbraio 1988 (Resider) secondo le modalita'
indicate all'articolo 11.
8. Alle iniziative localizzate nelle aree del
Mezzogiorno al cui capitale la SPI S.p.a. partecipi, la
stessa SPI potra' concedere finanziamenti agevolati sino a
copertura dei fabbisogni finanziari residui rispetto alle
agevolazioni della legge 1° marzo 1986, n. 64, e di
eventuali altre leggi agevolative, nonche' rispetto
all'ammontare di capitale proprio di cui all'articolo 69,
ottavo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi
nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. A tali finanziamenti si
applica un tasso pari a quello previsto nel comma 2,
lettera b), dell'articolo 6 e con durata non superiore ad
anni quattro.
9. I contributi erogati alle societa' che attuano le
iniziative incluse nel programma speciale di
reindustrializzazione e nel programma di promozione
industriale di cui all'art. 5, costituiscono adeguamento
dei mezzi propri delle societa' stesse e sono da queste
accantonabili in un apposito fondo del passivo del bilancio
in sospensione di imposta ai sensi dell'articolo 55 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 .
10. Nella determinazione dell'entita' dell'intervento
del Fondo a beneficio delle singole iniziative non si tiene
conto delle spese sostenute anteriormente al 14 giugno
1988.
11. Il Ministro delle partecipazioni statali,
congiuntamente al Ministro per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno, per le iniziative localizzate nei comuni
delle province di Napoli e di Taranto, ed al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, per gli aspetti
occupazionali, vigila sull'attuazione dei programmi di cui
all'articolo 5, comma 1. I Ministri di cui sopra, per i
rispettivi ambiti di competenza, presentano al CIPI una
relazione semestrale, da trasmettere alle competenti
commissioni parlamentari, sullo stato di attuazione degli
interventi, con particolare riferimento agli investimenti
attivati ed ai connessi riflessi occupazionali.
12. Il Ministro delle partecipazioni statali,
congiuntamente ai Ministri per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno e del lavoro e della previdenza sociale,
puo' promuovere accordi di programma ai sensi dell'articolo
7 della legge 1° marzo 1986, n. 64.".
 
Art. 3

Credito d'imposta per attivita' di ricerca e sviluppo

1. A valere sulla proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea, ovvero a valere sulla collegata pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' disposta l'istituzione di un credito di imposta a favore delle imprese che investono in attivita' di ricerca e sviluppo, nel limite massimo complessivo di euro 600 milioni per il triennio 2014-2016, le cui modalita' operative e la cui decorrenza sono definite, nell'ambito del programma operativo di riferimento o della predetta pianificazione degli interventi a finanziamento nazionale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 12.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 2.500.000 per ciascun beneficiario e nel limite complessivo di spesa delle risorse individuate per ciascun anno ai sensi del comma 1, a tutte le imprese aventi un fatturato annuo inferiore a 500 milioni di euro, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonche' dal regime contabile adottato, nella misura del 50 per cento degli incrementi annuali di spesa nelle attivita' di ricerca e sviluppo, registrati in ciascuno dei periodi d'imposta con decorrenza dal periodo di imposta determinato con il decreto di cui al comma 12 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016, a condizione che siano sostenute spese per attivita' di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 50.000 in ciascuno dei suddetti periodi di imposta. Sono destinatari del credito d'imposta di cui al presente articolo anche i consorzi e le reti di impresa che effettuano le attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione. In questi casi, l'agevolazione e' ripartita secondo criteri proporzionali, che tengono conto della partecipazione di ciascuna impresa alle spese stesse.
3. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attivita' di ricerca e sviluppo, inclusa la creazione di nuovi brevetti:
a) lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalita' l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Puo' trattarsi anche di altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attivita' possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purche' non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi cosi' generati dai costi ammissibili;
d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalita' commerciali.
4. Non si considerano attivita' di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti, ad esclusione delle attivita' che si concretizzino nella creazione di nuovi brevetti.
5. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a:
a) personale impiegato nelle attivita' di ricerca e sviluppo;
b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1988, recante coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attivita' commerciali, arti e professioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attivita' di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto di iva;
c) costi della ricerca svolta in collaborazione con le universita' e gli organismi di ricerca o presso gli stessi, quella contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne.
6. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio e' maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito, ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
7. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza telematica mediante le modalita' tecniche predisposte dal Ministero dello sviluppo economico secondo quanto previsto al successivo comma 12.
8. Per la gestione della misura di agevolazione fiscale di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, potra' avvalersi sulla base di apposita convenzione, di societa' in house ovvero di societa' o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Agli oneri della convenzione si provvede nel limite massimo dell'uno per cento delle risorse di cui al successivo comma 13.
9. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia delle entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalita' individuate dal decreto di cui al comma 12 del presente articolo.
10. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro della revisione legale di cui al decreto legislativo n. 39 del 2010. Tale certificazione va allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una societa' di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il revisore o professionista responsabile della revisione, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e, in attesa della loro emanazione, dal codice etico dell'IFAC. Le spese sostenute per l'attivita' di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al precedente periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000.
11. Nei confronti del revisore legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui ai commi 8 e 9 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la coesione territoriale, sono adottate le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le modalita' di iscrizione delle spese in bilancio, le modalita' di verifica e controllo dell'effettivita' delle spese sostenute e della coerenza delle stesse con le previsioni di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, nonche' le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalita' di restituzione dell'importo di cui l'impresa ha fruito indebitamente e le eventuali relative maggiorazioni. La procedura telematica per usufruire del credito d'imposta prevede una verifica ex ante sulla conformita' delle spese di ricerca e sviluppo che le imprese sostengono ed una ex post sull'effettiva entita' delle spese sostenute. Qualora le spese effettivamente sostenute risultino inferiori di oltre il 20 per cento rispetto a quelle dichiarate, la misura dell'agevolazione sara' ridotta dal 50 per cento al 40 per cento sempre che permanga la spesa incrementale.
13. Le risorse individuate nell'ambito del Programma Operativo Nazionale di riferimento o della pianificazione nazionale definita per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 per il finanziamento del credito di imposta del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, per le suddette finalita' di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico comunica al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e al Fondo per lo sviluppo e la coesione, in relazione alle previste necessita' per fronteggiare le correlate compensazioni, gli importi comunitari e nazionali riconosciuti a titolo di credito di imposta da versare all'entrata del bilancio dello Stato.
Riferimenti normativi

Si riporta l'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.
183, recante"Coordinamento delle politiche riguardanti
l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed
adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari.", pubblicata nella Gazz. Uff. 13 maggio 1987,
n. 109, S.O., modificato dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,
pubblicata nella Gazz. Uff. del 25/06/2013, n. 147:
"Art. 5. Fondo di rotazione.
1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro -
Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con
amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai
sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041
.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863 , che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di legge
finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito
delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di
legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle
norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'articolo 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321 , ed
alla legge 26 novembre 1975, n. 748. ".
Il decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre
1988, recante "Coefficienti di ammortamento del costo dei
beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di
attivita' commerciali, arti e professioni."pubblicato nella
Gazz. Uff. 2 febbraio 1989, n. 27, S.O.
Si riporta l'articolo 61 del Decreto del Presidente
della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, recante
"Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi",
pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.:
"Art. 1. Interessi passivi
1. Gli interessi passivi inerenti all'esercizio
d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al
rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che
concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi
concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di
tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai
sensi del comma 1 del presente articolo non da' diritto
alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b)
del comma 1 dell' articolo 15.".
Si riporta il comma 5 dell'articolo 109 del citato
Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre
1986, n. 917:
" 5 Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'articolo 87,non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando
quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo
95,sono deducibili nella misura del 75 per cento.".
Si riporta l'articolo 17 del decreto legislativo del 9
luglio 1997, n. 241, recante "Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni.", pubblicato nella Gazz. Uff 28 luglio 1997,
n. 174:
"Art. 17. (Oggetto)
1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle
imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme
a favore dello Stato, delle regioni e degli enti
previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti,
dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti,
risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche
presentate successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Tale compensazione deve essere
effettuata entro la data di presentazione della
dichiarazione successiva. La compensazione del credito
annuale o relativo a periodi inferiori all'anno
dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a
5.000 euro annui, puo' essere effettuata a partire dal
giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione
della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito
emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali
e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento
diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta ferma la
facolta' di eseguire il versamento presso la competente
sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso
non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa di cui all'Art.
49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30
settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85 .
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
sale cinematografiche.".
Il decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163,
recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE."e' pubblicato nella Gazz. Uff. 2
maggio 2006, n. 100, S.O.
Si riporta l'articolo 6 del decreto legislativo del 27
gennaio 2010, n. 39, recante "Attuazione della direttiva
2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva
84/253/CEE." pubblicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 2010, n.
68, S.O.:
"Art. 6. (Iscrizione nel Registro)
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della giustizia, sentita la
Consob, con proprio regolamento, stabilisce:
a) il contenuto e le modalita' di presentazione delle
domande di iscrizione nel Registro dei revisori legali e
delle societa' di revisione;
b) modalita' e termini entro cui esaminare le domande
di iscrizione e verificare i requisiti. (5)
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, se
accerta l'insussistenza dei requisiti per l'abilitazione,
ne da' comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine
non superiore a sei mesi per sanare le carenze. Qualora
entro il termine assegnato l'iscritto non abbia provveduto,
il Ministero dell'economia e delle finanze sentito
l'interessato, dispone con proprio decreto la cancellazione
dal Registro.
3. Il provvedimento di cancellazione e' motivato e
notificato all'interessato.".
Si riporta l'articolo 10 del decreto legislativo del 27
gennaio 2010, n. 39, recante "Attuazione della direttiva
2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva
84/253/CEE." pubblicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 2010, n.
68, S.O.:
"Art. 10. (Iscrizione nel Registro)
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della giustizia, sentita la
Consob, con proprio regolamento, stabilisce:
a) il contenuto e le modalita' di presentazione delle
domande di iscrizione nel Registro dei revisori legali e
delle societa' di revisione;
b) modalita' e termini entro cui esaminare le domande
di iscrizione e verificare i requisiti.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, se
accerta l'insussistenza dei requisiti per l'abilitazione,
ne da' comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine
non superiore a sei mesi per sanare le carenze. Qualora
entro il termine assegnato l'iscritto non abbia provveduto,
il Ministero dell'economia e delle finanze sentito
l'interessato, dispone con proprio decreto la cancellazione
dal Registro.
3. Il provvedimento di cancellazione e' motivato e
notificato all'interessato.".
 
Art. 4
Misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti di
interesse nazionale e misure particolari per l'area di crisi
complessa del porto di Trieste

1. L'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente:
«Art. 252-bis - (Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale) -- 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonche' con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, possono stipulare accordi di programma con uno o piu' proprietari di aree contaminate o altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo economico in siti di interesse nazionale individuati entro il 30 aprile 2007 ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, al fine di promuovere il riutilizzo di tali siti in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale, e di preservare le matrici ambientali non contaminate. Sono escluse le aree interessate dalle misure di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, e successive modificazioni.
2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 assicurano il coordinamento delle azioni per determinare i tempi, le modalita', il finanziamento e ogni altro connesso e funzionale adempimento per l'attuazione dei progetti e disciplinano in particolare:
a) l'individuazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica da attuare, sulla base dei risultati della caratterizzazione validati dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente;
b) l'individuazione degli interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico anche attraverso studi e ricerche appositamente condotti da universita' ed enti di ricerca specializzati;
c) il piano economico finanziario dell'investimento e la durata del relativo programma;
d) i tempi di attuazione degli interventi e le relative garanzie;
e) i contributi pubblici e le altre misure di sostegno economico finanziario disponibili e attribuiti;
f) la causa di revoca dei contributi e delle altre misure di sostegno, e di risoluzione dell'accordo;
g) l'individuazione del soggetto attuatore degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica, e delle attivita' di monitoraggio, controllo e gestione degli interventi di messa in sicurezza che restano a carico del soggetto interessato;
h) i tempi di presentazione e approvazione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica;
i) la previsione di interventi di formazione, riqualificazione e aggiornamento delle competenze dei lavoratori degli impianti dismessi da reimpiegare nei lavori di bonifica previsti dai medesimi accordi di programma, mediante il ricorso a fondi preliminarmente individuati a livello nazionale e regionale.
i-bis) le modalita' di monitoraggio per il controllo dell'adempimento degli impegni assunti e della realizzazione dei progetti.
3. La stipula dell'accordo di programma costituisce riconoscimento dell'interesse pubblico generale alla realizzazione degli impianti, delle opere e di ogni altro intervento connesso e funzionale agli obiettivi di risanamento e di sviluppo economico e dichiarazione di pubblica utilita'.
4. Ad eccezione di quanto previsto al comma 5, i soggetti interessati di cui al comma 1 non devono essere responsabili della contaminazione del sito oggetto degli interventi di messa in sicurezza e bonifica, riconversione industriale e di sviluppo economico, tenuto conto anche dei collegamenti societari e di cariche direttive ricoperte nelle societa' interessate o ad esse collegate. A tal fine sono soggetti interessati non responsabili i proprietari e i gestori di siti inquinati che non hanno cagionato la contaminazione del sito e hanno assolto gli obblighi imposti dall'articolo 245, comma 2.
5. Gli Accordi di Programma di cui al comma 1 possono essere stipulati anche con soggetti che non soddisfano i requisiti di cui al comma 4 alle seguenti ulteriori condizioni:
a) i fatti che hanno causato l'inquinamento devono essere antecedenti al 30 aprile 2007;
b) oltre alle misure di messa in sicurezza e bonifica, devono essere individuati gli interventi di riparazione del danno ambientale disciplinati dall'allegato 3 alla Parte VI del presente;
c) termine finale per il completamento degli interventi di riparazione del danno ambientale e' determinato in base ad uno specifico piano finanziario presentato dal soggetto interessato tenendo conto dell'esigenza di non pregiudicare l'avvio e lo sviluppo dell'iniziativa economica e di garantire la sostenibilita' economica di detti interventi, comunque in misura non inferiore a dieci anni.
6. L'attuazione da parte dei soggetti interessati degli impegni di messa in sicurezza, bonifica, monitoraggio, controllo e relativa gestione, e di riparazione, individuati dall'accordo di programma esclude per tali soggetti ogni altro obbligo di bonifica e riparazione ambientale e fa venir meno l'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo medesimo. La revoca dell'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo di programma previsto dalle misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale e' subordinata, nel caso di soggetto interessato responsabile della contaminazione, al rilascio della certificazione dell'avvenuta bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 248. Nel caso di soggetto interessato responsabile della contaminazione, i contributi e le misure di cui alla lettera e) del comma 2 non potranno riguardare le attivita' di messa in sicurezza, di bonifica e di riparazione del danno ambientale di competenza dello stesso soggetto, ma esclusivamente l'acquisto di beni strumentali alla riconversione industriale e allo sviluppo economico dell'area.
7. Al di fuori dei casi che rientrano nel campo di applicazione del comma 5, la pubblica amministrazione puo' agire autonomamente nei confronti del responsabile della contaminazione per la ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica individuati dall'accordo nonche' per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge.
8. Gli interventi per l'attuazione del progetto integrato sono autorizzati e approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico sulla base delle determinazioni assunte in Conferenza di Servizi indetta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla Conferenza di Servizi partecipano tutti i soggetti pubblici firmatari dell'accordo di programma o titolari dei procedimenti di approvazione e autorizzazione, comunque denominati, aventi ad oggetto gli interventi, le opere e le attivita' previste dall'accordo medesimo, nonche' i soggetti interessati proponenti. L'assenso espresso dai rappresentanti degli enti locali sulla base delle determinazioni a provvedere degli organi competenti, sostituisce ogni atto di competenza di detti enti.
9. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione ambientale integrata, i decreti di cui al comma 8 autorizzano gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica nonche' la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse.
10. Alla progettazione, al coordinamento e al monitoraggio dei progetti integrati di bonifica, riconversione industriale e sviluppo economico in siti inquinati di interesse nazionale di cui al comma 1 sono preposte, con oneri posti a carico delle risorse stanziate a legislazione vigente, una o piu' societa' "in house" individuate nell'accordo di programma, di intesa tra il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Sulle aree di proprieta' pubblica ovvero nel caso di attivazione degli interventi a iniziativa pubblica, i predetti soggetti sono tenuti ad attivare procedure a evidenza pubblica per l'attuazione degli interventi, salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti per la gestione in house in conformita' ai requisiti prescritti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea.
11. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e le Regioni e Province Autonome, adotta misure volte a favorire la formazione di nuove competenze professionali, anche in ambito degli Istituti tecnici superiori, in materia di bonifica ambientale, finanziate, nell'ambito delle risorse stanziate a legislazione vigente nonche' a valere sulle risorse della programmazione 2014-2020, previamente incluse negli Accordi di programma di cui al comma 1 del presente articolo.».
2. Alle imprese, sottoscrittrici degli accordi di programma di cui all'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che acquisiscono beni strumentali nuovi a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015, e' attribuito un credito d'imposta secondo le modalita' di cui al presente articolo, e nei limiti delle risorse stanziate al comma 14, a condizione che:
a) (soppressa);
b) abbiano ad oggetto l'esercizio esclusivo delle attivita' risultanti dall'accordo di programma sottoscritto;
c) i nuovi beni strumentali siano acquisiti dai soggetti che hanno sottoscritto l'accordo;
d) i nuovi beni strumentali siano acquisiti nell'ambito di unita' produttive comprese in siti inquinati di interesse nazionale localizzati nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ovvero nelle restanti aree qualora riferibili a piccole e medie imprese.
3. Il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensita' di aiuto agli investimenti previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e, per le aree ammissibili agli aiuti a finalita' regionale, di quelle previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2007-2013, fino alla data di vigenza della stessa e, successivamente, nella misura massima consentita in applicazione delle intensita' di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2014-2020, subordinatamente all'approvazione della stessa da parte della Commissione europea. Il credito d'imposta non e' cumulabile con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili anche a titolo di «de minimis» ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/06.
4. Ai fini del comma 2, si considerano agevolabili l'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, e, limitatamente ai beni di cui alla lettera a) del presente comma, la realizzazione di:
a) fabbricati classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voce B.II.1 dell'articolo 2424 del codice civile, nell'ambito di strutture produttive localizzate nelle aree territoriali di cui al comma 2;
b) macchinari, veicoli industriali di vario genere, impianti ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive localizzate nelle aree territoriali di cui al comma 2;
c) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, utilizzati per l'attivita' svolta nell'unita' produttiva e brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attivita' svolta nell'unita' produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta.
5. Il credito d'imposta e' commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 4 eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.
6. Il credito d'imposta e' determinato con riferimento ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con il modello di pagamento F24 da presentare unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto della operazione di versamento, secondo modalita' e termini definiti con provvedimento della medesima Agenzia.
7. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei commi da 2 a 6 al fine di individuare tra l'altro modalita' e termini per la concessione del credito d'imposta a seguito di istanza delle imprese da presentare al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico determina, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse annue stanziate, l'ammontare dell'agevolazione spettante a ciascun beneficiario e trasmette all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, l'elenco dei soggetti beneficiari e l'importo del credito spettante a ciascuno di essi, nonche' le eventuali revoche, anche parziali.
8. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia delle Entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalita' individuate dal decreto di cui al comma 7 del presente articolo.
9. L'agevolazione di cui al comma 2 non si applica ai soggetti che operano nei settori della produzione di prodotti di cui all'allegato I del TFUE, dell'industria siderurgica e delle fibre sintetiche, come definiti negli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013 e negli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale 2014-2020 della Commissione europea, nonche' ai settori della pesca, dell'industria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo. Il credito d'imposta a favore di imprese o attivita' che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina dei grandi progetti di investimento, e' riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione, ove prescritta, della Commissione europea.
10. L'efficacia delle agevolazioni di cui al presente articolo e' subordinata al rispetto delle disposizioni della Commissione europea per l'attuazione di aiuti di stato ad investimenti produttivi.
11. Al fine di assicurare l'attuazione dell'accordo di programma quadro nonche' la realizzazione degli interventi di cui al comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e' nominato, senza diritto ad alcun compenso, indennita', rimborso spese ed emolumento comunque denominato e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, Commissario straordinario, autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. Il Commissario resta in carica per la durata di un anno, prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili.
12. Il Commissario, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo di programma quadro di cui al comma 11, assicura la realizzazione degli interventi urgenti di cui al comma 11 e, per ogni adempimento propedeutico o comunque connesso, puo' avvalersi degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sulle aree demaniali marittime, non ricomprese nell'accordo di programma quadro di cui al comma 11, nella circoscrizione dell'Autorita' portuale restano impregiudicate le attribuzioni e le competenze della stessa Autorita', come individuate dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni.
13. Ai fini dell'attuazione dei commi 11 e 12 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2-septies e 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni.
14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari complessivamente a 20 milioni di euro per l'anno 2014 ed a 50 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede, quanto a 20 milioni di euro annui per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 20 milioni di euro per l'anno 2014 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 10 milioni di euro per l'anno 2015 e quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2015 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi

Si riporta l'articolo 252-bis del decreto legislativo
del 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia
ambientale." pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n.
88, S.O. n. 96.:
"Art. 252-bis. Siti di preminente interesse pubblico
per la riconversione industriale
1. Con uno o piu' decreti del Ministro per lo sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e previa intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono
individuati i siti di interesse pubblico ai fini
dell'attuazione di programmi ed interventi di riconversione
industriale e di sviluppo economico produttivo, contaminati
da eventi antecedenti al 30 aprile 2006, anche non compresi
nel Programma Nazionale di bonifica di cui al decreto
ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 e successive
modifiche ed integrazioni, nonche' il termine, compreso fra
novanta e trecentosessanta giorni, per la conclusione delle
conferenze di servizi di cui al comma 5. In tali siti sono
attuati progetti di riparazione dei terreni e delle acque
contaminate assieme ad interventi mirati allo sviluppo
economico produttivo. Nei siti con aree demaniali e acque
di falda contaminate tali progetti sono elaborati ed
approvati, entro dodici mesi dall'adozione del decreto di
cui al presente comma, con appositi accordi di programma
stipulati tra i soggetti interessati, i Ministri per lo
sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e della salute e il Presidente della
Regione territorialmente competente, sentiti il Presidente
della Provincia e il Sindaco del Comune territorialmente
competenti. Gli interventi di riparazione sono approvati in
deroga alle procedure di bonifica di cui alla parte IV del
titolo V del presente decreto.
2. Gli oneri connessi alla messa in sicurezza e alla
bonifica nonche' quelli conseguenti all'accertamento di
ulteriori danni ambientali sono a carico del soggetto
responsabile della contaminazione, qualora sia individuato,
esistente e solvibile. Il proprietario del sito contaminato
e' obbligato in via sussidiaria previa escussione del
soggetto responsabile dell'inquinamento.
3. Gli accordi di programma assicurano il coordinamento
delle azioni per determinarne i tempi, le modalita', il
finanziamento ed ogni altro connesso e funzionale
adempimento per l'attuazione dei programmi di cui al comma
1 e disciplinano in particolare:
a) gli obiettivi di reindustrializzazione e di sviluppo
economico produttivo e il piano economico finanziario degli
investimenti da parte di ciascuno dei proprietari delle
aree comprese nel sito contaminato al fine di conseguire
detti obiettivi;
b) il coordinamento delle risultanze delle
caratterizzazioni eseguite e di quelle che si intendono
svolgere;
c) gli obiettivi degli interventi di bonifica e
riparazione, i relativi obblighi dei responsabili della
contaminazione e del proprietario del sito, l'eventuale
costituzione di consorzi pubblici o a partecipazione mista
per l'attuazione di tali obblighi nonche' le iniziative e
le azioni che le pubbliche amministrazioni si impegnano ad
assumere ed a finanziare;
d) la quantificazione degli effetti temporanei in
termini di perdita di risorse e servizi causati
dall'inquinamento delle acque;
e) le azioni idonee a compensare le perdite temporanee
di risorse e servizi, sulla base dell'Allegato II della
direttiva 2004/35/CE; a tal fine sono preferite le misure
di miglioramento della sostenibilita' ambientale degli
impianti esistenti, sotto il profilo del miglioramento
tecnologico produttivo e dell'implementazione
dell'efficacia dei sistemi di depurazione e abbattimento
delle emissioni;
f) la prestazione di idonee garanzie finanziarie da
parte dei privati per assicurare l'adempimento degli
impegni assunti;
g) l'eventuale finanziamento di attivita' di ricerca e
di sperimentazione di tecniche e metodologie finalizzate al
trattamento delle matrici ambientali contaminate e
all'abbattimento delle concentrazioni di contaminazione,
nonche' ai sistemi di misurazione e analisi delle sostanze
contaminanti e di monitoraggio della qualita' ecologica del
sito;
h) le modalita' di monitoraggio per il controllo
dell'adempimento degli impegni assunti e della
realizzazione dei progetti.
4. La stipula dell'accordo di programma costituisce
riconoscimento dell'interesse pubblico generale alla
realizzazione degli impianti, delle opere e di ogni altro
intervento connesso e funzionale agli obiettivi di
risanamento e di sviluppo economico e produttivo.
5. I provvedimenti relativi agli interventi di cui al
comma 3 sono approvati ai sensi del comma 6 previo
svolgimento di due conferenze di servizi, aventi ad oggetto
rispettivamente l'intervento di bonifica e l'intervento di
reindustrializzazione. La conferenza di servizi relativa
all'intervento di bonifica e' indetta dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che
costituisce l'amministrazione procedente. La conferenza di
servizi relativa all'intervento di reindustrializzazione e'
indetta dal Ministero dello sviluppo economico, che
costituisce l'amministrazione procedente. Le due conferenze
di servizi sono indette ai sensi dell'articolo 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ad esse
partecipano i soggetti pubblici coinvolti nell'accordo di
programma di cui al comma 1 e i soggetti privati proponenti
le opere e gli interventi nei siti di cui al medesimo comma
1. L'assenso espresso dai rappresentanti degli enti locali,
sulla base delle determinazioni a provvedere degli organi
competenti, sostituisce ogni atto di pertinenza degli enti
medesimi. Alle conferenze dei servizi sono ammessi gli
enti, le associazioni e le organizzazioni sindacali
interessati alla realizzazione del programma.
6. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di
valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione
ambientale integrata, all'esito delle due conferenze di
servizi, con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e del Ministro dello
sviluppo economico, d'intesa con la regione interessata, si
autorizzano la bonifica e la eventuale messa in sicurezza
nonche' la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle
opere annesse.
7. In considerazione delle finalita' di tutela e
ripristino ambientale perseguite dal presente articolo,
l'attuazione da parte dei privati degli impegni assunti con
l'accordo di programma costituisce anche attuazione degli
obblighi di cui alla direttiva 2004/35/CE e delle relative
disposizioni di attuazione di cui alla parte VI del
presente decreto.
8. Gli obiettivi di bonifica dei suoli e delle acque
sono stabiliti dalla Tabella I dell'Allegato 5 al titolo V
del presente decreto. Qualora il progetto preliminare
dimostri che tali limiti non possono essere raggiunti
nonostante l'applicazione, secondo i principi della
normativa comunitaria, delle migliori tecnologie
disponibili a costi sopportabili, la Conferenza di Servizi
indetta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare puo' autorizzare interventi di
bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza
che garantiscano, comunque, la tutela ambientale e
sanitaria anche se i valori di concentrazione residui
previsti nel sito risultano superiori a quelli stabiliti
dalla Tabella I dell'Allegato 5 al titolo V del presente
decreto. Tali valori di concentrazione residui sono
determinati in base ad una metodologia di analisi di
rischio riconosciuta a livello internazionale.
9. In caso di mancata partecipazione all'accordo di
programma di cui al comma 1 di uno o piu' responsabili
della contaminazione, gli interventi sono progettati ed
effettuati d'ufficio dalle amministrazioni che hanno
diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti che hanno
determinato l'inquinamento, ciascuno per la parte di
competenza. La presente disposizione si applica anche
qualora il responsabile della contaminazione non adempia a
tutte le obbligazioni assunte in base all'accordo di
programma.
10. Restano ferme la titolarita' del procedimento di
bonifica e le altre competenze attribuite alle Regioni per
i siti contaminati che non rientrano fra quelli di
interesse nazionale di cui all'articolo 252.".
Si riportano le voci B.I.1, B.II.2 e B. II.3 dell'art.
2424 del codice civile, recante "Contenuto dello stato
patrimoniale."
"B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di
quelle concesse in locazione finanziaria:
I - Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianto e di ampliamento;
II - Immobilizzazioni materiali:
1) Omissis,
2) impianti e macchinario;
3) attrezzature industriali e commerciali;".
ALLEGATO I
ELENCO PREVISTO DALL'ARTICOLO 38 DEL TRATTATO SUL
FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA, pubblicato Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea C 83/331 del 30 marzo 2010
Si riporta l'articolo 1 del decreto legge 26 aprile
2013, n. 43, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio
dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad
emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del
maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e
la realizzazione degli interventi per Expo 2015.",
pubblicato nella Gazz. Uff. 26 aprile 2013, n. 97.,
convertito, con modificazioni, nella legge del 24 giugno
2013, n, 71, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio
dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad
emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del
maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e
la realizzazione degli interventi per Expo 2015.
Trasferimento di funzioni in materia di turismo e
disposizioni sulla composizione del CIPE.", pubblicata
nella Gazz. Uff. 25 giugno 2013, n. 147:
"Art. 1. Riconoscimento dell'area industriale di
Piombino come area di crisi industriale complessa e
disposizioni necessarie al suo rilancio
1. L'area industriale di Piombino e' riconosciuta quale
area in situazione di crisi industriale complessa ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134.
2. Al fine di assicurare la realizzazione degli
interventi necessari al raggiungimento delle finalita'
portuali ed ambientali previste dal nuovo Piano Regolatore
Portuale, attuando, come previsto nel Piano Regolatore
citato, prima di qualsiasi intervento, il piano di
caratterizzazione e di bonifica dei sedimenti, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente
della Regione Toscana e' nominato, senza diritto ad alcun
compenso, indennita', rimborso spese ed emolumento comunque
denominato e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, Commissario straordinario,
autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'articolo 13
del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e
successive modificazioni. Il Commissario resta in carica
per la durata di un anno, prorogabile con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Il Commissario assicura la realizzazione degli
interventi urgenti di cui al presente articolo e, per ogni
adempimento propedeutico o comunque connesso, puo'
avvalersi degli uffici e delle strutture di amministrazioni
pubbliche, centrali, regionali e locali, nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Il Commissario straordinario si avvale
altresi' dell'Autorita' Portuale di Piombino e del Comune
di Piombino, quali soggetti attuatori.
4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi
2-septies e 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010,
n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni.
5. Al fine di consentire la realizzazione degli
interventi infrastrutturali destinati all'area portuale di
Piombino, il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, delibera in ordine al progetto definitivo relativo
al lotto n. 7 - tratto tra l'intersezione della strada
statale 398 fino allo svincolo di Gagno - compreso nella
bretella di collegamento al porto di Piombino, parte
integrante dell'asse autostradale Cecina-Civitavecchia,
approvato con delibera CIPE n. 85/2012 del 3 agosto 2012,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre
2012. L'impegno finanziario per la realizzazione del lotto
n. 7 - tratto tra l'intersezione della strada statale 398
fino allo svincolo di Gagno - e' a carico della
concessionaria Societa' Autostrada Tirrenica (SAT), in
conformita' ed in coerenza con il piano economico
finanziario dell'intera opera dell'asse autostradale
Cecina-Civitavecchia anch'esso da sottoporre al CIPE.
Restano comunque ferme le prescrizioni dettate dal CIPE con
le delibere n. 78 del 2010 e n. 85 del 2012.
6. Per assicurare l'attuazione degli interventi di cui
ai commi 1 e 2 del presente articolo, il Ministero dello
sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle
finanze, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, l'Autorita' portuale di Piombino, la Regione
Toscana e il Comune di Piombino stipulano apposito Accordo
di Programma Quadro entro 30 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto al fine di individuare le
risorse destinate agli specifici interventi per l'area
industriale di Piombino e per le finalita'
infrastrutturali, portuali ed ambientali, anche in deroga
ad eventuali diverse finalizzazioni previste dalla
normativa vigente, da trasferire entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto all'apposita contabilita' speciale
intestata al Commissario straordinario.
7. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi
di cui al comma 6, finanziati con le risorse statali
erogate alla regione Toscana o al comune di Piombino, nel
limite di 40,7 milioni di euro per l'anno 2013, nonche'
finanziati con le risorse della regione Toscana o del
comune di Piombino nel limite di 10 milioni di euro per
l'anno 2014, sono esclusi dai limiti del patto di
stabilita' interno degli enti per la quota di rispettiva
competenza che sara' individuata dal Commissario
straordinario e comunicata al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato. L'eventuale innalzamento ulteriore del limite
di cui al periodo precedente necessita di previa relazione
del Commissario in ordine alle spese sostenute ed alle
necessita' ancora da soddisfare. Alla compensazione dei
conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza
pubblica recati dal presente comma, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente
utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio. (5)
7-bis. In relazione alle tematiche della produzione
siderurgica e della riqualificazione delle attivita'
industriali e portuali e del recupero ambientale, l'area
industriale di Trieste e' riconosciuta quale area di crisi
industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
7-ter. Al fine di predisporre gli interventi necessari
alla gestione dell'area di crisi industriale complessa si
applicano le disposizioni richiamate al comma 7-bis.".
Si riporta l'articolo 13 del decreto legge 25 marzo
1997, n. 67, recante Disposizioni urgenti per favorire
l'occupazione."pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo 1997,
n. 71, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio
1997, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per favorire
l'occupazione.", pubblicata nella Gazz. Uff. 24 maggio
1997, n. 119:
"Art. 13. Commissari straordinari e interventi
sostitutivi.
1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
individuate le opere ed i lavori, ai quali lo Stato
contribuisce, anche indirettamente o con apporto di
capitale, in tutto o in parte ovvero cofinanziati con
risorse dell'Unione europea, di rilevante interesse
nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi
riflessi sociali, gia' appaltati o affidati a general
contractor in concessione o comunque ricompresi in una
convenzione quadro oggetto di precedente gara e la cui
esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia
iniziata o, se iniziata, risulti anche in parte
temporaneamente comunque sospesa. Con i medesimi decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono
nominati uno o piu' commissari straordinari (43).
2. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data
della pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, le
amministrazioni competenti adottano i provvedimenti, anche
di natura sostitutiva, necessari perche' l'esecuzione
dell'opera sia avviata o ripresa senza indugio, salvi gli
effetti dei provvedimenti giurisdizionali.
3. La pronuncia sulla compatibilita' ambientale delle
opere di cui al comma 1, ove non ancora intervenuta, e'
emessa entro sessanta giorni dalla richiesta.
4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma
2, il commissario straordinario di cui al comma 1 provvede
in sostituzione degli organi ordinari o straordinari,
avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza
regionale, provinciale o comunale, i provvedimenti
necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione sono
comunicati dal commissario straordinario al presidente
della regione o della provincia, al sindaco della citta'
metropolitana o del comune, nel cui ambito territoriale e'
prevista, od in corso, anche se in parte temporaneamente
sospesa, la realizzazione delle opere e dei lavori, i
quali, entro quindici giorni dalla ricezione, possono
disporne la sospensione, anche provvedendo diversamente;
trascorso tale termine e in assenza di sospensione, i
provvedimenti del commissario sono esecutivi.
4-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui ai
precedenti commi i commissari straordinari provvedono in
deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque
della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di
lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di
tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio
storico, artistico e monumentale, nonche' dei principi
generali dell'ordinamento.
4-ter. I provvedimenti emanati in deroga alle leggi
vigenti devono contenere l'indicazione delle principali
norme cui si intende derogare e devono essere motivati.
4-quater. Il commissario straordinario, al fine di
consentire il pronto avvio o la pronta ripresa
dell'esecuzione dell'opera commissariata, puo' essere
abilitato ad assumere direttamente determinate funzioni di
stazione appaltante, previste dalla legge 11 febbraio 1994,
n. 109, laddove ravvisi specifici impedimenti all'avvio o
alla ripresa dei lavori. Nei casi di risoluzione del
contratto d'appalto pronunciata dal commissario
straordinario, l'appaltatore deve provvedere al
ripiegamento dei cantieri che fossero gia' allestiti ed
allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze
nel termine a tal fine assegnato dallo stesso commissario
straordinario; in caso di mancato rispetto del termine
assegnato, il commissario straordinario provvede d'ufficio
addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. Ai
fini di cui al secondo periodo non sono opponibili
eccezioni od azioni cautelari, anche possessorie, o di
urgenza o comunque denominate che impediscano o ritardino
lo sgombero e ripiegamento anzidetti.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro del tesoro, puo' disporre, in luogo della
prosecuzione dell'esecuzione delle opere di cui al comma 1,
l'utilizzazione delle somme non impegnabili nell'esercizio
finanziario in corso per le opere stesse, destinandole alla
realizzazione degli adeguamenti previsti dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, negli edifici demaniali o in uso a uffici
pubblici. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 8,
commi 2 e 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30.
6. Al fine di assicurare l'immediata operativita' del
servizio tecnico di cui all'articolo 5, comma 3, L. 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche
allo scopo di provvedere alla pronta ricognizione delle
opere per le quali sussistano cause ostative alla regolare
esecuzione, il Ministro dei lavori pubblici provvede, in
deroga all'articolo 1, comma 45, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni, alla copertura,
mediante concorso per esami, di venticinque posti con
qualifica di dirigente, di cui cinque amministrativi e
venti tecnici, a valere sulle unita' di cui all'articolo 5,
comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
7. Al relativo onere, valutato in lire 1 miliardo per
l'anno 1997 ed in lire 2,5 miliardi annui a decorrere dal
1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando
quanto a lire 1 miliardo per il 1997 l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro e quanto a lire 2,5
miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
7-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, successivo al decreto di cui al comma 1, saranno
stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi
spettanti ai commissari straordinari di cui al medesimo
comma 1. Alla corrispondente spesa si fara' fronte
utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al
predetto comma 1. ".
La legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante "Riordino
della legislazione in materia portuale."pubblicata nella
Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O. , modificata dalla
legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014),
e' pubblicata nella Gazz. Uff. del 27/12/2013, n. 302.
Si riportano i commi 2-septies e 2-octies dell'articolo
2 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante
"Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno
alle imprese e alle famiglie.", pubblicato nella Gazz. Uff.
29 dicembre 2010, n. 303., convertito, con modificazioni,
nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante "Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative e di
interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle
imprese e alle famiglie."pubblicata nella Gazz. Uff. 26
febbraio 2011, n. 47, S.O.:
"Art. 2. Proroghe onerose di termini . (Omissis).
2-septies. All'articolo 27, comma 1, della legge 24
novembre 2000, n. 340, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: «Per i provvedimenti di cui all'articolo 3, comma
1, lettera c-bis), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il
termine di cui al primo periodo, incluso quello per la
risposta ad eventuali richieste istruttorie, e' ridotto a
complessivi sette giorni; in ogni caso l'organo emanante ha
facolta', con motivazione espressa, di dichiararli
provvisoriamente efficaci. Qualora la Corte dei conti non
si esprima nei sette giorni i provvedimenti si considerano
efficaci.». (come modificato dall'art. 1, comma 3, D.L. 15
maggio 2012, n. 59, recante "Disposizioni urgenti per il
riordino della protezione civile."pubblicato nella Gazz.
Uff. 16 maggio 2012, n. 113., convertito, con
modificazioni, dalla L. 12 luglio 2012, n. 100).
2-octies. I funzionari e commissari delegati,
commissari di Governo o in qualunque modo denominati,
nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
autorizzati alla gestione di fondi statali, titolari di
contabilita' speciali per la realizzazione di interventi,
programmi e progetti o per lo svolgimento di particolari
attivita', rendicontano nei termini e secondo le modalita'
di cui all'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio
1992, n. 225. I rendiconti sono trasmessi all'Ufficio
centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e
delle finanze per il controllo e per il successivo inoltro
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'ISTAT e
alla competente sezione regionale della Corte dei conti. Le
amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di
cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.".
Si riporta il comma 5 dell'articolo 10 del decreto
legge 29 novembre 2004, n. 282 , recante "Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica."
pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre 2004, n. 280.,
convertito, con modificazioni nella legge 27 dicembre 2004,
n. 307, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e
di finanza pubblica.", pubblicata nella Gazz. Uff. 27
dicembre 2004, n. 302. Provvedimento modificativo: L.
09/12/2013, n. 135, Gazz. Uff. del 09/12/2013, n. 288:
"5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".
 
Art. 4 bis
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di
siti inquinati

1. Nell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, alla voce n. 13) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati».
2. Nell'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, alla lettera t) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati».
Riferimenti normativi

Si riporta la voce n. 13) dell'Allegato II
Allegato II - Progetti di competenza statale -Allegati
alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, recante "Norme in materia ambientale.", pubblicato
nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.
Allegato cosi' sostituito dall'art. 4, comma 3, D.Lgs. 16
gennaio 2008, n. 4, nonche' dall'art. 36, comma 2, del
presente decreto,come modificato dal predetto D.Lgs.
4/2008,che hanno sostituito gli originari allegati da I a V
alla Parte II con gli attuali allegati da I a VII:
"13) Impianti destinati a trattenere, regolare o
accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore
a 15 m o che determinano un volume d'invaso superiore ad
1.000.000 m3, nonche' impianti destinati a trattenere,
regolare o accumulare le acque a fini energetici in modo
durevole, di altezza superiore a 10 m o che determinano un
volume d'invaso superiore a 100.000 m3.".
Si riporta la lett. t) dell'Allegato III - Progetti di
competenza delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano - del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale.",
pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n.
96. Allegato cosi' sostituito dall'art. 4, comma 3, D.Lgs.
16 gennaio 2008, n. 4, nonche' dall'art. 36, comma 2, del
presente decreto,come modificato dal predetto D.Lgs.
4/2008, che hanno sostituito gli originari allegati da I a
V alla Parte II con gli attuali allegati da I a VII:
"t) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere,
regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini
non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di
capacita' superiore a 100.000 m3.".
 
Art. 4 ter

Misure urgenti per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica
in siti contaminati di interesse nazionale

1. Al fine di accelerare la progettazione e l'attuazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone, le somme liquidate per il risarcimento del danno ambientale a favore dell'amministrazione dello Stato con sentenza del tribunale di Milano n. 2536 del 28 febbraio 2012, passata in giudicato, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinate alle finalita' di cui al presente comma. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' nominato un commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, e sono individuati le attivita' del commissario, nel limite delle risorse acquisite, le relative modalita' di utilizzo nonche' il compenso del commissario stesso, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
2. Al fine di coordinare, accelerare e promuovere la progettazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica nel sito contaminato di interesse nazionale Brescia Caffaro, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa individuazione delle risorse finanziarie disponibili, puo' nominare un commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il compenso del commissario di cui al presente comma e' determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente comma e' istituita una contabilita' speciale nella quale confluiscono le risorse pubbliche stanziate per la caratterizzazione, la messa in sicurezza e la bonifica del predetto sito contaminato.
3. I commissari di cui ai commi 1 e 2 curano le fasi progettuali, la predisposizione dei bandi di gara, l'aggiudicazione dei servizi e dei lavori, le procedure per la realizzazione degli interventi, la direzione dei lavori, la relativa contabilita' e il collaudo, promuovendo anche le opportune intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Per le attivita' connesse alla realizzazione degli interventi, i commissari sono autorizzati ad avvalersi degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di societa' specializzate a totale capitale pubblico e degli uffici delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali.
Riferimenti normativi

Si riporta l'articolo 20 del decreto legge del 29
novembre 2008, n. 185 recante "Misure urgenti per il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale.", pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre 2008,
n. 280, S.O., convertito, con modificazioni, dalla legge L.
28-1-2009 n. 2, recante"Misure urgenti per il sostegno a
famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare
in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.",
pubblicata nella Gazz. Uff. 28 gennaio 2009, n. 22, S.O. e
modificato dal Decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53:
" Art. 20. 1. In considerazione delle particolari
ragioni di urgenza connesse con la contingente situazione
economico-finanziaria del Paese ed al fine di sostenere e
assistere la spesa per investimenti, compresi quelli
necessari per la messa in sicurezza delle scuole, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente per materia di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
individuati gli investimenti pubblici di competenza
statale, ivi inclusi quelli di pubblica utilita', con
particolare riferimento agli interventi programmati
nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale programmazione
nazionale, ritenuti prioritari per lo sviluppo economico
del territorio nonche' per le implicazioni occupazionali ed
i connessi riflessi sociali, nel rispetto degli impegni
assunti a livello internazionale. Il decreto di cui al
presente comma e' emanato di concerto anche con il Ministro
dello sviluppo economico quando riguardi interventi
programmati nei settori dell'energia e delle
telecomunicazioni. Per quanto riguarda gli interventi di
competenza regionale si provvede con decreto del Presidente
della Giunta Regionale ovvero dei Presidenti delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
2. I decreti di cui al precedente comma 1 individuano i
tempi di tutte le fasi di realizzazione dell'investimento e
il quadro finanziario dello stesso. Sul rispetto dei
suddetti tempi vigilano commissari straordinari delegati,
nominati con i medesimi provvedimenti.
3. Il commissario nominato ai sensi del comma 2
monitora l'adozione degli atti e dei provvedimenti
necessari per l'esecuzione dell'investimento; vigila
sull'espletamento delle procedure realizzative e su quelle
autorizzative, sulla stipula dei contratti e sulla cura
delle attivita' occorrenti al finanziamento, utilizzando le
risorse disponibili assegnate a tale fine. Esercita ogni
potere di impulso, attraverso il piu' ampio coinvolgimento
degli enti e dei soggetti coinvolti, per assicurare il
coordinamento degli stessi ed il rispetto dei tempi. Puo'
chiedere agli enti coinvolti ogni documento utile per
l'esercizio dei propri compiti. Quando non sia rispettato o
non sia possibile rispettare i tempi stabiliti dal
cronoprogramma, il commissario comunica senza indugio le
circostanze del ritardo al Ministro competente, ovvero al
Presidente della Giunta regionale o ai Presidenti delle
province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora
sopravvengano circostanze che impediscano la realizzazione
totale o parziale dell'investimento, il commissario
straordinario delegato propone al Ministro competente
ovvero al Presidente della Giunta regionale o ai Presidenti
delle province autonome di Trento e di Bolzano la revoca
dell'assegnazione delle risorse.
4. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3,
il commissario ha, sin dal momento della nomina, con
riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto
necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche
sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il
commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente
e nel rispetto comunque della normativa comunitaria
sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e
forniture, nonche' dei principi generali dell'ordinamento
giuridico, e fermo restando il rispetto di quanto disposto
dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133; i decreti di cui al comma 1 del presente
articolo contengono l'indicazione delle principali norme
cui si intende derogare.
5. Il commissario, se alle dipendenze di
un'amministrazione pubblica statale, dalla data della
nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico,
e' collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente,
fermo restando quanto previsto dal comma 9 del presente
articolo per quanto concerne la spesa relativa. Al rientro
dal fuori ruolo, al dipendente di cui al primo periodo
viene attribuito uno dei posti disponibili. In mancanza di
disponibilita' di posti, il dipendente viene
temporaneamente collocato in posizione soprannumeraria, da
riassorbire, comunque, al verificarsi delle cessazioni, e i
relativi oneri sono compensati mediante contestuale
indisponibilita' di un numero di posti dirigenziali
equivalenti dal punto di vista finanziario, idonei ad
assicurare il rispetto del limite di spesa sostenuto per
tali finalita' a legislazione vigente. Per lo svolgimento
dei compiti di cui al presente articolo, il commissario
puo' avvalersi degli uffici delle amministrazioni
interessate e del soggetto competente in via ordinaria per
la realizzazione dell'intervento.
6. In ogni caso, i provvedimenti e le ordinanze emesse
dal commissario non possono comportare oneri privi di
copertura finanziaria in violazione dell'articolo 81 della
Costituzione e determinare effetti peggiorativi sui saldi
di finanza pubblica, in contrasto con gli obiettivi
correlati con il patto di stabilita' con l'Unione Europea.
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri delega il
coordinamento e la vigilanza sui commissari al Ministro
competente per materia che esplica le attivita' delegate
avvalendosi delle strutture ministeriali vigenti, senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Per gli interventi di competenza regionale il Presidente
della Giunta Regionale individua la competente struttura
regionale. Le strutture di cui al presente comma segnalano
alla Corte dei Conti ogni ritardo riscontrato nella
realizzazione dell'investimento, ai fini dell'eventuale
esercizio dell'azione di responsabilita' di cui
all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
8. I provvedimenti adottati ai sensi del presente
articolo sono comunicati agli interessati a mezzo fax o
posta elettronica all'indirizzo da essi indicato. L'accesso
agli atti del procedimento e' consentito entro dieci giorni
dall'invio della comunicazione del provvedimento. Il
termine per la notificazione del ricorso al competente
Tribunale amministrativo regionale avverso i provvedimenti
emanati ai sensi del presente articolo e' di trenta giorni
dalla comunicazione o dall'avvenuta conoscenza, comunque
acquisita. Il ricorso principale va depositato presso il
Tar entro cinque giorni dalla scadenza del termine di
notificazione del ricorso; in luogo della prova della
notifica puo' essere depositata attestazione dell'ufficiale
giudiziario che il ricorso e' stato consegnato per le
notifiche; la prova delle eseguite notifiche va depositata
entro cinque giorni da quando e' disponibile. Le altre
parti si costituiscono entro dieci giorni dalla
notificazione del ricorso principale e entro lo stesso
termine possono proporre ricorso incidentale; il ricorso
incidentale va depositato con le modalita' e termini
previsti per il ricorso principale. I motivi aggiunti
possono essere proposti entro dieci giorni dall'accesso
agli atti e vanno notificati e depositati con le modalita'
previste per il ricorso principale. Il processo viene
definito ad una udienza da fissarsi entro 15 giorni dalla
scadenza del termine per la costituzione delle parti
diverse dal ricorrente; il dispositivo della sentenza e'
pubblicato in udienza; la sentenza e' redatta in forma
semplificata, con i criteri di cui all'articolo 26, quarto
comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Le misure
cautelari e l'annullamento dei provvedimenti impugnati non
possono comportare, in alcun caso, la sospensione o la
caducazione degli effetti del contratto gia' stipulato, e,
in caso di annullamento degli atti della procedura, il
giudice puo' esclusivamente disporre il risarcimento degli
eventuali danni, ove comprovati, solo per equivalente. Il
risarcimento per equivalente del danno comprovato non puo'
comunque eccedere la misura del decimo dell'importo delle
opere che sarebbero state eseguite se il ricorrente fosse
risultato aggiudicatario, in base all'offerta economica
presentata in gara. Se la parte soccombente ha agito o
resistito in giudizio con mala fede o colpa grave si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 96 del codice
di procedura civile. Per quanto non espressamente disposto
dal presente articolo, si applica l'articolo 23-bis della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e l'articolo 246 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
8-bis. Per la stipulazione dei contratti ai sensi del
presente articolo non si applica il termine di trenta
giorni previsto dall'articolo 11, comma 10, del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
9. Con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente per materia
in relazione alla tipologia degli interventi, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi
spettanti ai commissari straordinari delegati di cui al
comma 2. Alla corrispondente spesa si fara' fronte
nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione
dell'intervento. Con esclusione dei casi di cui al comma 3,
quarto e quinto periodo, il compenso non e' erogato qualora
non siano rispettati i termini per l'esecuzione
dell'intervento. Per gli interventi di competenza regionale
si provvede con decreti del Presidente della Giunta
Regionale.
10. Per la realizzazione delle infrastrutture e degli
insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale
si applica quanto specificamente previsto dalla Parte II,
Titolo III, Capo IV, del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nella progettazione
esecutiva relativa ai progetti definitivi di infrastrutture
e insediamenti produttivi strategici di preminente
interesse nazionale, di cui alla Parte II, Titolo III, Capo
IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163
del 2006, approvati prima della data di entrata in vigore
del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004,
n. 142, si applicano i limiti acustici previsti
nell'allegato 1 annesso al medesimo decreto del Presidente
della Repubblica n. 142 del 2004; non si applica l'articolo
11, comma 2, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 142 del 2004.
10-bis. Il comma 4 dell'articolo 3 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 383, e' sostituito dal seguente:
«4. L'approvazione dei progetti, nei casi in cui la
decisione sia adottata dalla conferenza di servizi,
sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri,
le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le
approvazioni, i nulla osta, previsti da leggi statali e
regionali. Se una o piu' amministrazioni hanno espresso il
proprio dissenso nell'ambito della conferenza di servizi,
l'amministrazione statale procedente, d'intesa con la
regione interessata, valutate le specifiche risultanze
della conferenza di servizi e tenuto conto delle posizioni
prevalenti espresse in detta sede, assume comunque la
determinazione di conclusione del procedimento di
localizzazione dell'opera. Nel caso in cui la
determinazione di conclusione del procedimento di
localizzazione dell'opera non si realizzi a causa del
dissenso espresso da un'amministrazione dello Stato
preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita' ovvero dalla regione interessata, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616».
10-ter. Al fine della sollecita progettazione e
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi di cui al comma 10 del presente articolo, per
l'attivita' della struttura tecnica di missione prevista
dall'articolo 163, comma 3, lettera a), del citato codice
di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e'
autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per
ciascuno degli anni 2009 e 2010. Al relativo onere, pari a
1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si
provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma
40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni.
10-quater. Al fine di accedere al finanziamento delle
opere di cui al presente comma da parte della Banca europea
per gli investimenti (BEI), il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti predispone forme appropriate
di collaborazione con la BEI stessa. L'area di
collaborazione con la BEI riguarda prioritariamente gli
interventi relativi alle opere infrastrutturali
identificate nel primo programma delle infrastrutture
strategiche, approvato dal Comitato interministeriale per
la programmazione economica con delibera n. 121 del 21
dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, e finanziato
dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ovvero identificate
nella direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi
di sicurezza per le gallerie della rete stradale
transeuropea (TEN), e nella Parte II, Titolo III, Capo IV,
del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del
2006, nel rispetto dei requisiti e delle specifiche
necessari per l'ammissibilita' al finanziamento da parte
della BEI e del principio di sussidiarieta' al quale questa
e' tenuta statutariamente ad attenersi.
10-quinquies. Ai fini di cui al comma 10-quater, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica
ogni anno alla BEI una lista di progetti, tra quelli
individuati dal Documento di programmazione
economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni, suscettibili di poter beneficiare di un
finanziamento da parte della BEI stessa.
10-quinquies.1. I soggetti beneficiari di contributi
pubblici pluriennali, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 4, commi 177 e 177-bis, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, possono
richiedere il finanziamento da parte della Banca europea
per gli investimenti secondo le forme documentali e
contrattuali che la Banca stessa utilizza per le operazioni
di finanziamento di scopo.
10-sexies. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 185, comma 1, dopo la lettera c), e'
aggiunta la seguente:
«c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo
stato naturale escavato nel corso dell'attivita' di
costruzione, ove sia certo che il materiale sara'
utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello
stesso sito in cui e' stato scavato»;
b) all'articolo 186, comma 1, sono premesse le seguenti
parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185,».
Si riporta l'articolo 15 del decreto legge 6 luglio
2011, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria.", Pubblicato nella Gazz. Uff.
6 luglio 2011, n. 155., convertito, con modificazione,
nella legge 15 luglio 2011,n . 111, recante "Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria.", pubblicata
nella Gazz. Uff. 16 luglio 2011, n. 164:
"Art. 15. Liquidazione degli enti dissestati e misure
di razionalizzazione dell'attivita' dei commissari
straordinari
1. Fatta salva la disciplina speciale vigente per
determinate categorie di enti pubblici, quando la
situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente
sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello
di criticita' tale da non potere assicurare la
sostenibilita' e l'assolvimento delle funzioni
indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte
ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con
decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, l'ente e' posto in
liquidazione coatta amministrativa; i relativi organi
decadono ed e' nominato un commissario. Il commissario
provvede alla liquidazione dell'ente, non procede a nuove
assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in
posti che si rendono vacanti e provvede all'estinzione dei
debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili
alla data della liquidazione ovvero di quelle che si
ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente; ogni
atto adottato o contratto sottoscritto in deroga a quanto
previsto nel presente periodo e' nullo. Le funzioni, i
compiti ed il personale a tempo indeterminato dell'ente
sono allocati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro vigilante, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel
Ministero vigilante, in altra pubblica amministrazione,
ovvero in una agenzia costituita ai sensi dell'articolo 8
del decreto legislativo n. 300 del 1999, con la conseguente
attribuzione di risorse finanziarie comunque non superiori
alla misura del contributo statale gia' erogato in favore
dell'ente. Il personale trasferito mantiene il trattamento
economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle
voci fisse e continuative, corrisposto al momento del
trasferimento nonche' l'inquadramento previdenziale. Nel
caso in cui il predetto trattamento economico risulti piu'
elevato rispetto a quello previsto e' attribuito per la
differenza un assegno ad personam riassorbibile con i
successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti. Con lo stesso decreto e' stabilita un'apposita
tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni
economiche del personale assegnato. Le disposizioni del
presente comma non si applicano agli enti territoriali ed
agli enti del servizio sanitario nazionale.
1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in
cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello
Stato non sia deliberato nel termine stabilito dalla
normativa vigente, ovvero presenti una situazione di
disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, i
relativi organi, ad eccezione del collegio dei revisori o
sindacale, decadono ed e' nominato un commissario con le
modalita' previste dal citato comma 1; se l'ente e' gia'
commissariato, si procede alla nomina di un nuovo
commissario. Il commissario approva il bilancio, ove
necessario, e adotta le misure necessarie per ristabilire
l'equilibrio finanziario dell'ente; quando cio' non sia
possibile, il commissario chiede che l'ente sia posto in
liquidazione coatta amministrativa ai sensi del comma 1.
Nell'ambito delle misure di cui al precedente periodo il
commissario puo' esercitare la facolta' di cui all'articolo
72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112,
convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche nei
confronti del personale che non abbia raggiunto
l'anzianita' massima contributiva di quaranta anni.
2. Al fine di garantire il raggiungimento degli
specifici obiettivi di interesse pubblico perseguiti con la
nomina e di rafforzare i poteri di vigilanza e controllo
stabiliti dalla legislazione di settore, i commissari
straordinari nominati ai sensi degli articoli 11 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, 20 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto-legge 8 luglio
2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
agosto 2010, n. 129, e i commissari e sub commissari ad
acta nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, possono essere in ogni
tempo revocati con le medesime modalita' previste per la
nomina. Al commissario o sub commissario revocato spetta
soltanto il compenso previsto con riferimento all'attivita'
effettivamente svolta.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei
commissari o sub commissari di cui al comma 2 e' composto
da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte variabile,
strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi
ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non
puo' superare 50 mila euro annui. Con la medesima
decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini
stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per
gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti
prima di tale data. La violazione delle disposizioni del
presente comma costituisce responsabilita' per danno
erariale.
4. Sono esclusi dall'applicazione del comma 3 i
Commissari nominati ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con
modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, i cui
compensi restano determinati secondo la metodologia di
calcolo e negli importi indicati nei relativi decreti del
Ministro dell'Economia e Finanze di concerto col Ministro
della salute.
5. Al fine di contenere i tempi di svolgimento delle
procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di
cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legge 23 dicembre
2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n.
39 e successive modificazioni, nelle quali sia avvenuta la
dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella
fase di liquidazione, l'organo commissariale monocratico e'
integrato da due ulteriori commissari, da nominarsi con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro dello sviluppo economico con le modalita' di cui
all'articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.
270. A ciascun commissario il collegio puo' delegare
incombenze specifiche. L'applicazione delle norme di cui ai
commi da 2 a 5 del presente articolo non puo' comportare
aggravio di costi a carico della procedura per i compensi
che sono liquidati ripartendo per tre le somme gia'
riconoscibili al commissario unico.".
 
Art. 5
Misure per favorire l'internazionalizzazione delle imprese ed in
materia di facilitazione dell'ingresso e del soggiorno in Italia
per start-up innovative, ricerca e studio

1. Al fine di potenziare l'azione in favore dell'internazionalizzazione delle imprese italiane e la promozione dell'immagine del prodotto italiano nel mondo, le risorse del «Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese» sono incrementate di 22.594.000 euro per l'anno 2014 tramite utilizzo di pari importo delle risorse giacenti presso la Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale rivenienti dalla chiusura del Programma Operativo Multiregionale «Industria e Servizi» 1989/93-Misura 2.2, che vengono a tal fine versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per il medesimo anno del Ministero dello sviluppo economico.
1-bis. La dotazione aggiuntiva del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese di cui al comma 1 deve essere destinata con particolare attenzione alle piccole e medie imprese.
1-ter. Il Ministero dello sviluppo economico rende pubblico presso uno spazio web dedicato, a partire dal 30 giugno 2014, il bilancio annuale del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese di cui al comma 1.
2. All'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, dopo le parole: «di transito.» e' aggiunto il seguente periodo: «Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono individuati gli uffici doganali in cui l'operativita' di cui al precedente periodo e' assicurata anche per l'espletamento dei controlli e delle formalita' inerenti le merci che circolano in regimi diversi dal transito, a condizione che nell'ufficio doganale la consistenza del personale in servizio sia superiore a quella dell'anno precedente in misura tale da garantire la copertura dell'orario prolungato.».
2-bis. I procedimenti amministrativi facenti capo all'Agenzia delle dogane, agli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera, ai posti di ispezione frontaliera, alle aziende sanitarie locali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Corpo forestale dello Stato, all'Agecontrol Spa, ai servizi fitosanitari regionali, all'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che si svolgono contestualmente alla presentazione della merce ai fini dell'espletamento delle formalita' doganali, sono conclusi dalle amministrazioni competenti nel termine massimo di un'ora per il controllo documentale e di cinque ore per la visita delle merci. Nel caso di controllo che richieda accertamenti di natura tecnica, anche ove occorra il prelevamento di campioni, i tempi tecnici per conoscere i relativi esiti non possono superare i tre giorni. Del mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma risponde il responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. All'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente misure urgenti per la crescita del Paese sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5 le parole: «e agroalimentari» sono sostituite dalle seguenti: «, agroalimentari e agricole e ittiche»;
b) al comma 6 dopo le parole: «del 15 dicembre 2006» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni»;
c) al comma 6 dopo le parole: «piu' favorevoli.» e' inserito il seguente periodo: «Nel caso in cui al progetto partecipino imprese agricole o ittiche, ai fini del contributo si applicano rispettivamente, nell'ambito del plafond nazionale, il regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, e il regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, che disciplinano le sovvenzioni pubbliche che rientrano nella regola de minimis in favore delle imprese attive nella produzione primaria dei prodotti di cui all'allegato I annesso al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».
4. Le Camere di commercio competenti rilasciano su richiesta delle imprese i certificati camerali anche in lingua inglese che, esclusivamente ai fini dell'utilizzo in uno Stato estero, sono esenti dall'imposta di bollo.
5. All'articolo 2, comma 2, lettera l), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, dopo le parole: «di origine delle merci» sono aggiunte le seguenti: «e, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altre pubbliche amministrazioni, il rilascio di attestazioni di libera vendita e commercializzazione dei prodotti sul territorio italiano o comunitario e di certificazioni dei poteri di firma, su atti e dichiarazioni, a valere all'estero, in conformita' alle informazioni contenute nel registro delle imprese». Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono approvati i modelli dei certificati rilasciati dalle camere di commercio. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
6. L'articolo 6-decies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e' abrogato. Gli effetti prodotti dal medesimo articolo vengono meno, a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, con salvezza degli effetti giuridici degli atti eventualmente adottati dai soggetti titolari di incarichi negli organi statutari dichiarati decaduti ai sensi della predetta disposizione.
7. Nel rispetto della normativa vigente nazionale ed europea, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individuano forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno connesse con start-up innovative, con iniziative d'investimento, di formazione avanzata, di ricerca o di mecenatismo, da realizzare anche in partenariato con imprese, universita', enti di ricerca ed altri soggetti pubblici o privati italiani.
7-bis. Nei progetti e nelle attivita' di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane e di promozione dell'immagine del prodotto italiano nel mondo, adottati dai Ministeri competenti e attuati dalle strutture decentrate dello Stato nonche' dagli enti pubblici operanti nel campo della commercializzazione e del turismo, ai fini di una piu' ampia promozione delle iniziative, si prevede, ove possibile, il coinvolgimento delle comunita' di origine italiana presenti all'estero e, in particolare, degli organismi di rappresentanza previsti dalla legge 6 novembre 1989, n. 368, e dalla legge 23 ottobre 2003, n. 286.
8. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) all'articolo 9, comma 2-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di permesso di soggiorno CE rilasciato per lo svolgimento di attivita' di ricerca presso le universita' e gli enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, non e' richiesto il superamento del test di cui al primo periodo»;
a) all'articolo 22, comma 11-bis, le parole: «di secondo livello» sono soppresse;
b) all'articolo 27-ter, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. La sussistenza delle risorse mensili di cui al comma 3 e' accertata e dichiarata da parte dell'istituto di ricerca nella convenzione di accoglienza, anche nel caso in cui la partecipazione del ricercatore al progetto di ricerca benefici del sostegno finanziario dell'Unione Europea, di un'organizzazione internazionale, di altro istituto di ricerca o di un soggetto estero ad esso assimilabile.»;
c) all'articolo 27-ter, al comma 8, al primo periodo, dopo le parole: «previste dall'articolo 29» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ad eccezione del requisito di cui alla lettera a) del comma 3 del medesimo articolo»;
d) all'articolo 27-quater, comma 1, lettera a), le parole: «della relativa» sono sostituite dalle seguenti: «di una»;
e) all'articolo 27-quater, comma 5, lettera b), la parola: «relativa» e' soppressa;
f) il comma 4 dell'articolo 39 e' abrogato.
9. Dall'attuazione dei commi 7, 7-bis e 8 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
9-bis. All'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
«9-bis. La societa' Finest e' autorizzata a operare nei Paesi del Mediterraneo».
Riferimenti normativi

Si riporta il comma 2 del decreto legislativo dell'8
novembre 1990, n. 374, recante "Riordinamento degli
istituti doganali e revisione delle procedure di
accertamento e controllo in attuazione delle direttive n.
79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17
dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera
pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24
febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema
di procedure di esportazione delle merci comunitarie.",
pubblicato nella Gazz. Uff. 14 dicembre 1990, n. 291, S.O.
, modificato dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, pubblicata
nella Gazz. Uff. del 28/04/2012, n. 99:
"2. Presso gli uffici doganali di confine, di mare e
aeroportuali e' assicurato, per tutti i giorni, compresi i
festivi, e per l'intero arco delle ventiquattro ore
giornaliere, il passaggio delle frontiere, con
l'espletamento dei corrispondenti controlli e formalita',
alle persone, ai mezzi di trasporto che circolano vuoti o
che trasportano merci in regime doganale di transito.".
La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi.", e' pubblicata nella
Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192, modificata dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, pubblicata nella Gazz. Uff. del
20/08/2013, n. 194
Si riporta il testo dell'articolo 42 del decreto legge
del 22 giugno 2012, n. 83, modificato dalla presente legge,
pubblicato nella Gazz. Uff. 11 agosto 2012, n. 187, S.O.:
"Art. 42. Sostegno all'internazionalizzazione delle
imprese e consorzi per l'internazionalizzazione
1. All'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, lettera c) le parole «individuati e
definiti dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica» sono soppresse;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dello sviluppo economico sono determinati i
termini, le modalita' e le condizioni degli interventi, le
attivita' e gli obblighi del gestore, le funzioni di
controllo nonche' la composizione e i compiti del Comitato
per l'amministrazione del fondo di cui al comma 4. Sino
alla emanazione del decreto restano in vigore i criteri e
le procedure attualmente vigenti».
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Per le finalita' dei commi precedenti sono
utilizzate le disponibilita' del Fondo rotativo di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981,
n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n. 394 con le stesse modalita' di utilizzo
delle risorse del Fondo rotativo, con riserva di
destinazione alle piccole e medie imprese pari al 70%
annuo.».
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 32, comma
2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il riparto delle
risorse iscritte nel capitolo 2501 del Ministero dello
Sviluppo economico per il contributo in favore di istituti,
enti, associazioni, consorzi per l'internazionalizzazione e
di Camere di commercio italiane all'estero, di cui alla
legge 1° luglio 1970, n. 518, per lo svolgimento di
specifiche attivita' promozionali, di rilievo nazionale,
per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese,
e' effettuato con decreto del Ministero dello sviluppo
economico di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze. La relazione sulla realizzazione delle
attivita' promozionali effettuate in ciascun anno viene
trasmessa alle competenti Commissioni Parlamentari entro il
31 marzo dell'anno successivo. (166)
3. I consorzi per l'internazionalizzazione hanno per
oggetto la diffusione internazionale dei prodotti e dei
servizi delle piccole e medie imprese nonche' il supporto
alla loro presenza nei mercati esteri anche attraverso la
collaborazione e il partenariato con imprese estere.
4. Nelle attivita' dei consorzi per
l'internazionalizzazione funzionali al raggiungimento
dell'oggetto sono ricomprese le attivita' relative
all'importazione di materie prime e di prodotti
semilavorati, alla formazione specialistica per
l'internazionalizzazione, alla qualita', alla tutela e
all'innovazione dei prodotti e dei servizi commercializzati
nei mercati esteri, anche attraverso marchi in
contitolarita' o collettivi.
5. I consorzi per l'internazionalizzazione sono
costituiti ai sensi degli articoli 2602 e 2612 e seguenti
del codice civile o in forma di societa' consortile o
cooperativa da piccole e medie imprese industriali,
artigiane, turistiche, di servizi e agroalimentari aventi
sede in Italia; possono, inoltre, partecipare anche imprese
del settore commerciale. E' altresi' ammessa la
partecipazione di enti pubblici e privati, di banche e di
imprese di grandi dimensioni, purche' non fruiscano dei
contributi previsti dal comma 6. La nomina della
maggioranza degli amministratori dei consorzi per
l'internazionalizzazione spetta in ogni caso alle piccole e
medie imprese consorziate, a favore delle quali i consorzi
svolgono in via prevalente la loro attivita'.
6. Ai consorzi per l'internazionalizzazione sono
concessi contributi per la copertura di non piu' del 50 per
cento delle spese da essi sostenute per l'esecuzione di
progetti per l'internazionalizzazione, da realizzare anche
attraverso contratti di rete con piccole e medie imprese
non consorziate. I progetti possono avere durata
pluriennale, con ripartizione delle spese per singole
annualita'. Ai contributi si applica, con riguardo alle
imprese consorziate ed alle piccole e medie imprese non
consorziate rientranti in un contratto di rete, il
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15
dicembre 2006, in materia di aiuti de minimis, fatta salva
l'applicazione di regimi piu' favorevoli. I contributi di
cui al presente comma sono concessi nell'ambito delle
risorse di bilancio disponibili allo scopo finalizzate ai
sensi del comma 2. Con decreto di natura non regolamentare
del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono stabiliti i
requisiti soggettivi, i criteri e le modalita' per la
concessione dei contributi di cui al presente comma.
7. Ai fini delle imposte sui redditi le somme
accantonate nelle riserve costituenti il patrimonio netto
dei consorzi per l'internazionalizzazione concorrono alla
formazione del reddito dell'esercizio in cui la riserva e'
utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite
o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale.
I servizi resi da detti consorzi alle piccole e medie
imprese consorziate costituiscono servizi internazionali o
connessi agli scambi internazionali ai sensi dell'articolo
9 del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633. Ai consorzi per l'internazionalizzazione si
applicano le disposizioni dell'articolo 13, commi 34, 35,
36 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito
con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
7-bis. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto
legislativo 27 marzo 2006, n. 161, e successive
modificazioni, le parole: «, nei quattro anni successivi
alle date ivi previste,» sono soppresse.".
Si riporta la lett. l) del comma 2 dell'articolo 2
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante
"Riordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.", pubblicata nella Gazz. Uff. 11
gennaio 1994, n. 7, S.O. , modificata dal decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 23:
l) vigilanza e controllo sui prodotti e per la
metrologia legale e rilascio dei certificati d'origine
delle merci; ".
Il testo dell'articolo 6-decies del citato decreto
legge 26 aprile 2013, n. 43, abrogato dalla presente legge,
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 26 aprile 2013, n. 97.
La legge 6 novembre 1989, n. 368, recante "Istituzione
del Consiglio generale degli italiani all'estero.", e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 11 novembre 1989, n. 264., e
successive modificazioni.
Legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante "Norme relative
alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero.",
pubblicata nella Gazz. Uff. 27 ottobre 2003, n. 250.
La legge 9 gennaio 1991, n. 19, recante "Norme per lo
sviluppo delle attivita' economiche e della cooperazione
internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della
provincia di Belluno e delle aree limitrofe." e' pubblicata
nella Gazz. Uff. 21 gennaio 1991, n. 17.
 
Art. 6
Misure per favorire la digitalizzazione e la connettivita' delle
piccole e medie imprese, ed in materia di frequenze per il servizio
televisivo digitale terrestre, comunicazioni ed agenda digitale

1. Al fine di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese, nell'ambito di apposito Programma Operativo Nazionale della prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea, ovvero nell'ambito della collegata pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono adottati interventi per il finanziamento a fondo perduto, tramite Voucher di importo non superiore a 10.000 euro, conformemente al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis»), concessi ad imprese per l'acquisto di software, hardware o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza aziendale, la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale da favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilita', tra cui il telelavoro, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, la connettivita' a banda larga e ultralarga. I suddetti voucher sono concessi anche per permettere il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l'acquisto e l'attivazione di decoder e parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non consentano l'accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili. I voucher potranno altresi' finanziare la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle suddette piccole e medie imprese.
2. Previa verifica della coerenza con le linee di intervento previste nella proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, fruibili a seguito dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma Operativo Nazionale relativo alla Competitivita' di responsabilita' del Ministero dello sviluppo economico, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dello sviluppo economico, e' stabilito l'ammontare dell'intervento nella misura massima complessiva di 100 milioni di euro a valere sulla medesima proposta nazionale o sulla collegata pianificazione definita per l'attuazione degli interventi a finanziamento nazionale di cui al comma 1. La somma cosi' individuata dal CIPE e' ripartita tra le Regioni in misura proporzionale al numero delle imprese registrate presso le Camere di commercio operanti nelle singole Regioni.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti lo schema standard di bando e le modalita' di erogazione dei contributi di cui al presente articolo.
4. All'articolo 1 dell'allegato n. 10 al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «111.000,00 euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000»;
b) al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) e' inserito il seguente: «1-bis) per le imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000, 300 euro ogni mille utenti»;
c) al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «66.500,00 euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000»;
d) al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) e' inserito il seguente: «1-bis) per le imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000, 100 euro ogni 1.000 utenti».
4-bis. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2013, si applicano anche allo scavo per l'installazione dei ricoveri delle infrastrutture digitali necessarie per il collegamento degli edifici alle reti di telecomunicazioni. Nel caso di installazione dei ricoveri delle infrastrutture contemporanea alla effettuazione dello scavo, l'ente operatore presenta un'istanza unica per lo scavo e per l'installazione dei ricoveri delle infrastrutture ai sensi dell'articolo 88 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.
4-ter. Al fine di favorire la diffusione della banda larga e ultralarga nel territorio nazionale anche attraverso l'utilizzo di tecniche innovative di scavo che non richiedono il ripristino del manto stradale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite ulteriori misure relative alla posa in opera delle infrastrutture a banda larga e ultralarga, anche modificative delle specifiche tecniche adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2013.
5. All'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole: «1º gennaio 2013», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014».
5-bis. Al fine di elaborare soluzioni innovative volte a colmare il divario digitale in relazione alla banda larga e ultralarga e di conseguire una mappatura della rete di accesso ad internet, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, costituisce, tramite periodico aggiornamento richiesto agli operatori autorizzati, una banca di dati di tutte le reti di accesso ad internet di proprieta' sia pubblica sia privata esistenti nel territorio nazionale, dettagliando le relative tecnologie nonche' il grado di utilizzo delle stesse. I dati cosi' ricavati devono essere resi disponibili in formato di dati di tipo aperto, ai sensi del comma 3 dell'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. All'articolo 6 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a fare data dal 30 giugno 2014 per i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa e a far data dal 1º gennaio 2015 per i contratti stipulati mediante scrittura privata.».
7. Sono validi gli accordi di cui all'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e i contratti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, non stipulati in modalita' elettronica a far data dal 1º gennaio 2013 e fino alle date in cui la stipula in modalita' elettronica diventa obbligatoria ai sensi, rispettivamente, dei citati articoli 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonche' 6, comma 4, del citato decreto-legge n. 179 del 2012.
8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per escludere dalla pianificazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre le frequenze riconosciute a livello internazionale e utilizzate dai Paesi confinanti, pianificate e assegnate ad operatori di rete televisivi in Italia e oggetto di accertate situazioni interferenziali alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' le frequenze oggetto di EU Pilot esistenti alla medesima data. La liberazione delle frequenze di cui al primo periodo deve avere luogo non oltre il 31 dicembre 2014. Alla scadenza del predetto termine, in caso di mancata liberazione delle suddette frequenze, l'Amministrazione competente procede senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259.
9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalita' per l'attribuzione, entro il 31 dicembre 2014, in favore degli operatori abilitati alla diffusione di servizi di media audiovisivi, di misure economiche di natura compensativa, a valere sulla quota non impiegata per l'erogazione dei contributi per i ricevitori per la televisione digitale nella misura massima di 20 milioni di euro, trasferiti alla societa' Poste Italiane Spa in via anticipata, di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 30 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2004, finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8. Successivamente alla data del 31 dicembre 2014 le risorse di cui al primo periodo che residuino successivamente all'erogazione delle misure economiche di natura compensativa di cui al medesimo periodo possono essere utilizzate, per le stesse finalita', per l'erogazione di indennizzi eventualmente dovuti a soggetti non piu' utilmente collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e successive modificazioni, a seguito della pianificazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni di cui al comma 8 del presente articolo.
9-bis. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le modalita' e le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso in ambito locale hanno l'obbligo di cedere una quota della capacita' trasmissiva ad essi assegnata, comunque non inferiore a un programma, a favore dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore del presente decreto, che procedano al volontario rilascio delle frequenze utilizzate di cui al comma 8 o a cui, sulla base della nuova pianificazione della stessa Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e della posizione non piu' utile nelle graduatorie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e successive modificazioni, sia revocato il diritto d'uso.
10. Nell'ambito di apposito Programma Operativo Nazionale della prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea, ovvero nell'ambito della collegata pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono adottati interventi per il riconoscimento di un credito di imposta per le spese documentate e sostenute da piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ovvero da consorzi da reti di piccole e medie imprese, e relative ad interventi di rete fissa e mobile che consentano l'attivazione dei servizi di connettivita' digitale con capacita' uguale o superiore a 30 Mbps. Il credito di imposta e' riconosciuto a decorrere dalla data individuata con il decreto di cui al comma 11 e fino al 2016, nella percentuale del 65% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo di 20.000 euro e nella misura massima complessiva di 50 milioni di euro a valere sulla proposta nazionale relativa alla programmazione 2014-2020 o sulla predetta pianificazione degli interventi a finanziamento nazionale.
11. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la coesione territoriale e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono definite, conformemente al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis»), le modalita' per usufruire del credito d'imposta di cui al comma 10, inclusa la certificazione del prestatore del servizio di connessione digitale e le modalita' di comunicazione delle spese effettuate, ai fini delle verifica di capienza dei fondi annualmente disponibili, il regime dei controlli sulle spese nonche' ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione ed il rispetto del limite massimo di risorse stanziate.
12. Il credito di imposta di cui al comma 10 non e' cumulabile con l'agevolazione prevista dal comma 1.
13. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio e' maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito, ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
14. Le risorse individuate ai sensi del comma 11, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, per le finalita' di spesa di cui ai commi da 10 a 13, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico comunica al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e al Fondo per lo sviluppo e la coesione, in relazione alle previste necessita' per fronteggiare le correlate compensazioni, gli importi comunitari e nazionali riconosciuti a titolo di credito di imposta da versare all'entrata del bilancio dello Stato.
14-bis. All'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Agenzia per l'Italia digitale e le amministrazioni interessate possono stipulare, nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici e mediante procedure di evidenza pubblica, convenzioni con societa' concessionarie di servizi pubblici essenziali su tutto il territorio nazionale dotate di piattaforme tecnologiche integrate erogatrici di servizi su scala nazionale e di computer emergency response team. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento di quanto previsto dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
Riferimenti normativi

Si riporta l'allegato 10 dell'articolo 1 del decreto
legislativo del 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice
delle comunicazioni elettroniche.", pubblicato nella Gazz.
Uff. 15 settembre 2003, n. 214, S.O.:
"Allegato n. 10 dell'articolo 1. Diritti amministrativi
1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di
cui all'articolo 34, comma 1, del Codice le imprese
titolari di autorizzazione generale per l'installazione e
fornitura di reti pubbliche di comunicazioni, comprese
quelle basate sull'impiego di radiofrequenze, e per
l'offerta del servizio telefonico accessibile al pubblico,
con esclusione di quello offerto in luoghi presidiati
mediante apparecchiature terminali o attraverso l'emissione
di carte telefoniche, sono tenute al pagamento annuo,
compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione
generale decorre, di un contributo che e' determinato sulla
base della popolazione potenzialmente destinataria
dell'offerta. Tale contributo, che per gli anni successivi
a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere
versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, e' il
seguente:
a) nel caso di fornitura di reti pubbliche di
comunicazioni:
1) sull'intero territorio nazionale, 111.000,00 euro;
2) su un territorio avente fino a 10 milioni di
abitanti, 55.500,00 euro;
3) su un territorio avente fino a 200 mila abitanti,
27.750,00 euro;
b) nel caso di fornitura di servizio telefonico
accessibile al pubblico:
1) sull'intero territorio nazionale, 66.500,00 euro;
2) su un territorio avente fino a 10 milioni di
abitanti, 27.750,00 euro;
3) su un territorio avente fino a 200 mila abitanti,
11.100,00 euro;
c) nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni
mobili e personali:
1) la misura dei contributi puo' essere determinata
sulla base di quanto previsto nei documenti relativi alla
procedura di selezione competitiva o comparativa, oppure
2) qualora non sia stata prevista nella procedura di
selezione competitiva o comparativa, si applicano i
contributi di cui alla lettera b);
d) nel caso di fornitura di servizi di rete e/o di
comunicazione elettronica via satellite:
1) fino a 10 stazioni, 2.220,00 euro;
2) fino a 100 stazioni, 5.550,00 euro;
3) oltre 100 stazioni, 11.100,00 euro.
2. Le imprese titolari di un'autorizzazione generale
per l'offerta al pubblico di servizi di comunicazione
elettronica non ricompresi tra quelli indicati al comma 1,
sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno in cui
l'autorizzazione generale decorre, di un contributo di
600,00 euro per ciascuna sede in cui sono installate
apparecchiature di commutazione proprie di ciascun servizio
offerto.
3. A fini della determinazione del numero delle
stazioni componenti una rete VSAT non si considerano le
stazioni trasportabili destinate a sostituire le stazioni
fisse in situazioni di emergenza.
4. Al fine di consentire l'effettuazione dei controlli
amministrativi e le verifiche tecniche, i titolari di
autorizzazioni generali sono tenuti, sulla base di un
ragionevole preavviso, a consentire l'accesso al personale
incaricato di svolgere tali compiti alle sedi ed ai siti
oggetto del controllo.".
Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 1°
ottobre 2013, recante "Specifiche tecniche delle operazioni
di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture
digitali nelle infrastrutture stradali.", e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2013, n. 244.

Si riporta l'articolo 88 del decreto legislativo del 1°
agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni
elettroniche.", pubblicato nella Gazz. Uff. 15 settembre
2003, n. 214, S.O., modificato dal D.L. 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre
2012, n. 221:
"Art. 88. Opere civili, scavi ed occupazione di suolo
pubblico
1. Qualora l'installazione di infrastrutture di
comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di
opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e
l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati
sono tenuti a presentare apposita istanza conforme ai
modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non
predisposti, al modello C di cui all'allegato n. 13,
all'Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica
proprietaria delle aree.
2. Il responsabile del procedimento puo' richiedere,
per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di
ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e la
rettifica od integrazione della documentazione prodotta. Il
termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal
momento dell'avvenuta integrazione documentale.
3. Entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricezione dell'istanza, il responsabile del procedimento
puo' convocare, con provvedimento motivato, una conferenza
di servizi, alla quale prendono parte le figure soggettive
direttamente interessate dall'installazione.
4. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro
trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione,
adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni
effetto gli atti di competenza delle singole
Amministrazioni e vale altresi' come dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori.
5. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una
decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia
espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela
ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del
patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al
Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto
compatibili con il Codice, le disposizioni di cui
all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modificazioni.
6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta
l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi indicati
nel progetto, nonche' la concessione del suolo o sottosuolo
pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture.
Il Comune puo' mettere a disposizione, direttamente o per
il tramite di una societa' controllata, infrastrutture a
condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.
7. Trascorso il termine di quarantacinque giorni dalla
presentazione della domanda, senza che l'Amministrazione
abbia concluso il procedimento con un provvedimento
espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di
servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel
caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di
scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine
e' ridotto a quindici giorni. Nel caso di apertura buche,
apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi
o tubi aerei su infrastrutture esistente, allacciamento
utenti il termine e' ridotto a dieci giorni.
8. Qualora l'installazione delle infrastrutture di
comunicazione elettronica interessi aree di proprieta' di
piu' Enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione,
conforme al modello D di cui all'allegato n. 13, viene
presentata a tutti i soggetti interessati. Essa puo' essere
valutata in una conferenza di servizi per ciascun ambito
regionale, convocata dal comune di maggiore dimensione
demografica. La conferenza puo' essere convocata anche su
iniziativa del soggetto interessato.
9. Nei casi di cui al comma 8, la conferenza di servizi
deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima
convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei
presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di
competenza delle singole amministrazioni e vale altresi'
come dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita'
ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327. Della convocazione e dell'esito della
conferenza viene tempestivamente informato il Ministero.
Qualora il motivato dissenso sia espresso da
un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla
tutela della salute o alla tutela del patrimonio
storico-artistico, la decisione e' rimessa al Consiglio dei
Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con
il Codice, le disposizioni di cui all'articolo 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni.
10. Salve le disposizioni di cui all'articolo 93,
nessuna altra indennita' e' dovuta ai soggetti esercenti
pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di
aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del
suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare
le infrastrutture di comunicazione elettronica.
11. Le figure giuridiche soggettive alle quali e'
affidata la cura di interessi pubblici devono rendere noto,
con cadenza semestrale, i programmi relativi a lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di
consentire ai titolari di autorizzazione generale una
corretta pianificazione delle rispettive attivita'
strumentali ed, in specie, delle attivita' di installazione
delle infrastrutture di comunicazione elettronica. I
programmi dei lavori di manutenzione dovranno essere
notificati in formato elettronico al Ministero, ovvero ad
altro Ente all'uopo delegato, con le stesse modalita' di
cui all'articolo 89, comma 3, per consentirne l'inserimento
in un apposito archivio telematico consultabile dai
titolari dell'autorizzazione generale.
12. Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o
titolari di pubbliche funzioni hanno l'obbligo, sulla base
di accordi commerciali a condizioni eque e non
discriminatorie, di consentire l'accesso alle proprie
infrastrutture civili disponibili, a condizione che non
venga turbato l'esercizio delle rispettive attivita'
istituzionali.
Si riporta il comma 3 dell'articolo 68 del decreto
legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice
dell'amministrazione digitale.",pubblicato nella Gazz. Uff.
16 maggio 2005, n. 112, S.O.:
"Art. 68. Analisi comparativa delle soluzioni
1.- 2-bis (Omissis).
3. Agli effetti del presente decreto legislativo si
intende per:
a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati
reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto
agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei
dati stessi;
b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le
seguenti caratteristiche:
1) sono disponibili secondo i termini di una licenza
che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per
finalita' commerciali, in formato disaggregato;
2) sono accessibili attraverso le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le
reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai
sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico
da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei
relativi metadati;
3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi
comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure
sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la
loro riproduzione e divulgazione. L'Agenzia per l'Italia
digitale deve stabilire, con propria deliberazione, i casi
eccezionali, individuati secondo criteri oggettivi,
trasparenti e verificabili, in cui essi sono resi
disponibili a tariffe superiori ai costi marginali. In ogni
caso, l'Agenzia, nel trattamento dei casi eccezionali
individuati, si attiene alle indicazioni fornite dalla
direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 novembre 2003, sul riutilizzo
dell'informazione del settore pubblico, recepita con il
decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36.".
Si riporta i commi 4 e 3 dell'articolo 6 del decreto
legge 18 ottobre 2012, 179, recante "Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese."pubblicato nella Gazz.
Uff. 19 ottobre 2012, n. 245, S.O., convertito, con
modificazioni nella legge del 17 dicembre 2012, n. 221,
recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese.", pubblicata nella Gazz. Uff. 18 dicembre 2012, n.
294, S.O. e modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n.
228:
" 4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a
fare data dal 1° gennaio 2013."
" 3. All'articolo 11 decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, il comma 13 e' sostituito dal seguente:
«13. Il contratto e' stipulato, a pena di nullita', con
atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita'
elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione
appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice
o mediante scrittura privata.».".
Si riporta l'articolo 5-bis del decreto legislativo del
30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1
della L. 23 ottobre 1992, n. 421.", pubblicato nella Gazz.
Uff. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O., modificato dal decreto
legislativo dell'8 aprile 2013, n. 39, pubblicato nella
Gazz. Uff. del 19/04/2013, n. 92:
"Art. 5-bis. Ristrutturazione edilizia e ammodernamento
tecnologico.
1. Nell'ambito dei programmi regionali per la
realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 20
della legge 11 marzo 1988, n. 67, il Ministero della
sanita' puo' stipulare, di concerto con il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e nei limiti delle disponibilita' finanziarie,
iscritte nel bilancio dello Stato e nei bilanci regionali,
accordi di programma con le regioni e con altri soggetti
pubblici interessati aventi a oggetto la relativa copertura
finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi,
l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di
opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa
a norma delle strutture sanitarie.
2. Gli accordi di programma previsti dal comma 1
disciplinano altresi' le funzioni di monitoraggio e di
vigilanza demandate al ministero della sanita', i rapporti
finanziari fra i soggetti partecipanti all'accordo, le
modalita' di erogazione dei finanziamenti statali, le
modalita' di partecipazione finanziaria delle regioni e
degli altri soggetti pubblici interessati, nonche' gli
eventuali apporti degli enti pubblici preposti
all'attuazione.
3. In caso di mancata attivazione del programma oggetto
dell'accordo entro i termini previsti dal medesimo
programma, la copertura finanziaria assicurata dal
ministero della sanita' viene riprogrammata e riassegnata,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome, in favore di
altre regioni o enti pubblici interessati al programma di
investimenti, tenuto conto della capacita' di spesa e di
immediato utilizzo delle risorse da parte dei medesimi.".
Il decreto del Ministro delle comunicazioni del 30
dicembre 2003, recante"Contributo per la televisione
digitale terrestre e per l'accesso a larga banda ad
Internet ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 della L. 24
dicembre 2003, n. 350.", e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23
gennaio 2004, n. 18.
Si riporta l'articolo 4 del decreto legge del 31 marzo
2011, n. 34, recante "Disposizioni urgenti in favore della
cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e
della televisione, di razionalizzazione dello spettro
radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative
alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di
partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonche' per
gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione
Abruzzo.", pubblicato nella Gazz. Uff. 31 marzo 2011, n.
74., convertito,con modificazioni nella legge 26 maggio
2011, n. 75, recante "Disposizioni urgenti in favore della
cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e
della televisione, di razionalizzazione dello spettro
radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni
della Cassa depositi e prestiti, nonche' per gli enti del
Servizio sanitario nazionale della regione
Abruzzo."pubblicata nella Gazz. Uff. 27 maggio 2011, n.
122:
"Art. 4. Misure di razionalizzazione dello spettro
radioelettrico
1. Il termine per stabilire, con le modalita' di cui al
comma 5 dell'articolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile
2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2008, n. 101, il calendario definitivo per il
passaggio alla trasmissione televisiva digitale terrestre
e' prorogato al 30 settembre 2011. Entro il 30 giugno 2012
il Ministero dello sviluppo economico provvede
all'assegnazione dei diritti di uso relativi alle frequenze
radiotelevisive nel rispetto dei criteri e delle modalita'
disciplinati dai commi da 8 a 12 dell'articolo 1 della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonche', per quanto
concerne le frequenze radiotelevisive in ambito locale,
predisponendo, per ciascuna area tecnica o Regione, una
graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati alla
trasmissione radiotelevisiva in ambito locale che ne
facciano richiesta sulla base dei seguenti criteri: a)
entita' del patrimonio al netto delle perdite; b) numero
dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato; c) ampiezza della copertura della
popolazione; d) priorita' cronologica di svolgimento
dell'attivita' nell'area, anche con riferimento all'area di
copertura. Nelle aree in cui, alla data del 1° gennaio
2011, non ha avuto luogo il passaggio alla trasmissione in
tecnica digitale, il Ministero dello sviluppo economico non
procede all'assegnazione a operatori di rete
radiotelevisivi in ambito locale dei diritti d'uso relativi
alle frequenze di cui al primo periodo del comma 8
dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Nelle
aree in cui alla medesima data del 1° gennaio 2011 ha avuto
luogo il passaggio alla trasmissione in tecnica digitale,
il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili le
frequenze di cui al citato primo periodo del comma 8,
assegnando ai soggetti titolari di diritto d'uso relativi
alle frequenze nella banda 790-862 Mhz, risultanti in
posizione utile in base alle rispettive graduatorie, i
diritti d'uso riferiti alle frequenze nelle bande 174-230
Mhz e 470-790 Mhz. L'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni dispone le modalita' e le condizioni
economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti
d'uso hanno l'obbligo di cedere una quota della capacita'
trasmissiva ad essi assegnata, comunque non inferiore a due
programmi, a favore dei soggetti legittimamente operanti in
ambito locale alla data del 1° gennaio 2011 che non
richiedano di essere inseriti nelle graduatorie di cui al
presente comma, a condizione che procedano al volontario
rilascio delle frequenze utilizzate e rinuncino alla
qualifica di operatori di rete, o che sulla base delle
medesime graduatorie non risultino destinatari di diritti
d'uso.".
La Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6
maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese,
piccole e medie imprese, e' pubblicata nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea del 20 maggio 2003, n. L
124/36.
Si riporta l'articolo 47 del decreto legge del 9
febbraio 201, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in
materia di semplificazione e di sviluppo."pubblicato nella
Gazz. Uff. 9 febbraio 2012, n. 33, S.O., convertito, con
modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35, recante
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
sviluppo." pubblicata nella Gazz. Uff. 6 aprile 2012, n.
82, S.O. , modificato dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69
convertito nella legge del 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata
nella Gazz. Uff. 20 agosto 2013, n. 194, S.O.:
"Art. 47. Agenda digitale italiana
1. Nel quadro delle indicazioni dell'agenda digitale
europea, di cui alla comunicazione della Commissione
europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010, il
Governo persegue l'obiettivo prioritario della
modernizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione,
cittadini e imprese, attraverso azioni coordinate dirette a
favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi
digitali innovativi, a potenziare l'offerta di
connettivita' a larga banda, a incentivare cittadini e
imprese all'utilizzo di servizi digitali e a promuovere la
crescita di capacita' industriali adeguate a sostenere lo
sviluppo di prodotti e servizi innovativi.
2. E' istituita la cabina di regia per l'attuazione
dell'agenda digitale italiana, presieduta dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato e composta
dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro
per la coesione territoriale, dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, dal Ministro della
salute, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
da un Presidente di regione e da un Sindaco designati dalla
Conferenza Unificata. La cabina di regia e' integrata dai
Ministri interessati alla trattazione di specifiche
questioni. La cabina di regia presenta al Parlamento, entro
novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
avvalendosi anche dell'Agenzia per l'Italia digitale e
delle amministrazioni rappresentate nella cabina di regia,
un quadro complessivo delle norme vigenti, dei programmi
avviati e del loro stato di avanzamento e delle risorse
disponibili che costituiscono nel loro insieme l'agenda
digitale. Nell'ambito della cabina di regia e' istituito
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il
Tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale
italiana, organismo consultivo permanente composto da
esperti in materia di innovazione tecnologica e da
esponenti delle imprese private e delle universita',
presieduto dal Commissario del Governo per l'attuazione
dell'agenda digitale posto a capo di una struttura di
missione per l'attuazione dell'agenda digitale istituita
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
All'istituzione della cabina di regia di cui al presente
comma si provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2-bis. La cabina di regia di cui al comma 2,
nell'attuare l'agenda digitale italiana nel quadro delle
indicazioni sancite dall'agenda digitale europea, persegue
i seguenti obiettivi:
a) realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e
immateriali al servizio delle «comunita' intelligenti»
(smart communities), finalizzate a soddisfare la crescente
domanda di servizi digitali in settori quali la mobilita',
il risparmio energetico, il sistema educativo, la
sicurezza, la sanita', i servizi sociali e la cultura;
b) promozione del paradigma dei dati aperti (open data)
quale modello di valorizzazione del patrimonio informativo
pubblico, al fine di creare strumenti e servizi innovativi;
c) potenziamento delle applicazioni di amministrazione
digitale (e-government) per il miglioramento dei servizi ai
cittadini e alle imprese, per favorire la partecipazione
attiva degli stessi alla vita pubblica e per realizzare
un'amministrazione aperta e trasparente;
d) promozione della diffusione e del controllo di
architetture di cloud computing per le attivita' e i
servizi delle pubbliche amministrazioni;
e) utilizzazione degli acquisti pubblici innovativi e
degli appalti pre-commerciali al fine di stimolare la
domanda di beni e servizi innovativi basati su tecnologie
digitali;
f) infrastrutturazione per favorire l'accesso alla rete
internet nelle zone rurali, nonche' in grandi spazi
pubblici collettivi quali scuole, universita', spazi urbani
e locali pubblici in genere;
g) investimento nelle tecnologie digitali per il
sistema scolastico e universitario, al fine di rendere
l'offerta educativa e formativa coerente con i cambiamenti
in atto nella societa';
h) consentire l'utilizzo dell'infrastruttura di cui
all'articolo 81, comma 2-bis, del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82,anche al fine di consentire
la messa a disposizione dei cittadini delle proprie
posizioni debitorie nei confronti dello Stato da parte
delle banche dati delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 2, comma 2, del citato codice di cui al
decreto legislativo n. 82 del 2005, e successive
modificazioni;
i) individuare i criteri, i tempi e le relative
modalita' per effettuare i pagamenti con modalita'
informatiche nonche' le modalita' per il riversamento, la
rendicontazione da parte del prestatore dei servizi di
pagamento e l'interazione tra i sistemi e i soggetti
coinvolti nel pagamento, anche individuando il modello di
convenzione che il prestatore di servizi deve sottoscrivere
per effettuare il pagamento.
2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si
applicano, ove possibile tecnicamente e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero direttamente
o indirettamente aumenti di costi a carico degli utenti,
anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di
attivita' amministrative.
2-quater. Al fine di favorire le azioni di cui al comma
1, in accordo con i principi, gli obiettivi e le procedure
definite dal quadro normativo europeo in materia di
comunicazioni elettroniche, come recepito nell'ordinamento
nazionale dal codice di cui al decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni puo' considerare di adottare le misure volte
a:
a) assicurare l'offerta disaggregata dei prezzi
relativi all'accesso all'ingrosso alla rete fissa e ai
servizi accessori, in modo che il prezzo del servizio di
accesso all'ingrosso alla rete fissa indichi separatamente
il costo della prestazione dell'affitto della linea e il
costo delle attivita' accessorie, quali il servizio di
attivazione della linea stessa e il servizio di
manutenzione correttiva;
b) rendere possibile, per gli operatori richiedenti,
acquisire tali servizi anche da imprese terze operanti in
regime di concorrenza sotto la vigilanza e secondo le
modalita' indicate dall'Autorita' medesima, assicurando,
comunque, il mantenimento della sicurezza della rete.".
Si riporta l'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, recante "Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni.", pubblicato nella Gazz. Uff 28 luglio 1997,
n. 174. (Testo risultante dopo le modifiche apportate
dall'art. 8, comma 18, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, in vigore
dal 18 luglio 2012)
"Art. 17. (Oggetto)
1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle
imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme
a favore dello Stato, delle regioni e degli enti
previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti,
dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti,
risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche
presentate successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Tale compensazione deve essere
effettuata entro la data di presentazione della
dichiarazione successiva. La compensazione del credito
annuale o relativo a periodi inferiori all'anno
dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a
5.000 euro annui, puo' essere effettuata a partire dal
giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione
della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito
emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali
e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento
diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta ferma la
facolta' di eseguire il versamento presso la competente
sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso
non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa di cui all'Art.
49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30
settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni.".
 
Art. 7
Misura di razionalizzazione dell'istituto del ruling di standard
internazionale

1. All'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1, e' sostituito dal seguente:
«1. Le imprese con attivita' internazionale hanno accesso ad una procedura di ruling di standard internazionale, con principale riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi, delle royalties e alla valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i criteri previsti dall'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' dalle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate all'Italia.»;
b) al comma 2 le parole: «per i due periodi d'imposta successivi» sono sostituite dalle seguenti: «per i quattro periodi d'imposta successivi»;
c) al comma 5 le parole: «, di Milano o di Roma,» sono soppresse.
Riferimenti normativi

Si riporta l'articolo 8 del decreto legge 30 settembre
2003, n. 269, recante "Disposizioni urgenti per favorire lo
sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici." pubblicato nella Gazz. Uff. 2 ottobre 2003, n.
229, S.O. e convertito, con modificazioni, nella legge del
24 novembre 2003, n. 326, pubblicata nella Gazz. Uff. 25
novembre 2003, n. 274, S.O., modificato dalla legge 28
ottobre 2013, n. 124, pubblicata nella Gazz. Uff. del
29/10/2013, n. 254:
"Art. 8. Ruling internazionale.
1. Le imprese con attivita' internazionale hanno
accesso ad una procedura di ruling di standard
internazionale, con principale riferimento al regime dei
prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e
delle royalties.
2. La procedura si conclude con la stipulazione di un
accordo, tra il competente ufficio dell'Agenzia delle
entrate e il contribuente, e vincola per il periodo
d'imposta nel corso del quale l'accordo e' stipulato e per
i due periodi d'imposta successivi, salvo che non
intervengano mutamenti nelle circostanze di fatto o di
diritto rilevanti al fine delle predette metodologie e
risultanti dall'accordo sottoscritto dai contribuenti.
3. In base alla normativa comunitaria,
l'amministrazione finanziaria invia copia dell'accordo
all'autorita' fiscale competente degli Stati di residenza o
di stabilimento delle imprese con i quali i contribuenti
pongono in essere le relative operazioni.
4. Per i periodi d'imposta di cui al comma 2,
l'amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli
articoli 32 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, soltanto in relazione
a questioni diverse da quelle oggetto dell'accordo.
5. La richiesta di ruling e' presentata al competente
ufficio, di Milano o di Roma, della Agenzia delle entrate,
secondo quanto stabilito con provvedimento del direttore
della medesima Agenzia.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo,
ammontanti a 5 milioni di euro a decorrere dal 2004, si
provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal
presente decreto.".
 
Art. 8

Disposizioni in materia di assicurazione r.c. auto

(soppresso).
 
Art. 9

Misure per favorire la diffusione della lettura

1. Nell'ambito di apposito Programma Operativo Nazionale della prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea, e' disposta l'istituzione di un credito di imposta sui redditi degli esercizi commerciali che effettuano vendita di libri al dettaglio con decorrenza dal periodo d'imposta determinato con il decreto di cui al comma 5 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l'acquisto di libri, anche in formato digitale, muniti di codice ISBN. Il credito di imposta e' compensabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, sulla base della popolazione studentesca nell'anno scolastico 2014/2015, fissa, per ogni studente di istituto di istruzione secondaria di secondo grado pubblico o paritario avente sede nel territorio nazionale, l'importo disponibile ai sensi del comma 5 nei limiti delle risorse specificamente individuate per ciascun anno nell'ambito del programma operativo nazionale di riferimento. I dirigenti scolastici dei predetti istituti rilasciano a ciascuno studente un buono sconto di pari importo, timbrato e numerato, utilizzabile ai fini dell'ottenimento di uno sconto del 19 per cento per l'acquisto di libri di lettura presso gli esercizi commerciali che decidono di avvalersi della misura di cui al comma 1.
2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalita' attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, ivi comprese le modalita' per usufruire del credito di imposta e per la comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica della capienza dei fondi annualmente disponibili, il regime dei controlli sulle spese nonche' ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione di cui al presente articolo e il rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 5.
3. (soppresso).
4. (soppresso).
5. Previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste, fruibili a seguito dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma Operativo Nazionale relativo alla Competitivita' di responsabilita' del Ministero dello sviluppo economico, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, e' stabilito l'ammontare dell'intervento nella misura massima di 50 milioni di euro a valere sulla proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari.
6. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio e' maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito, ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
7. Le risorse individuate ai sensi del comma 5, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, per le finalita' di spesa di cui al presente articolo, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico comunica al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi comunitari e nazionali riconosciuti a titolo di credito di imposta da versare all'entrata del bilancio dello Stato.
 
Art. 10

Tribunale delle societa' con sede all'estero

01. Al comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «E' altresi' istituita la sezione specializzata in materia di impresa del tribunale e della corte di appello (sezione distaccata) di Bolzano».
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, prima delle parole «Le controversie di cui all'articolo 3» sono inserite le seguenti parole: «Fermo quanto previsto dal comma 1-bis,»;
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma: «1-bis. Per le controversie di cui all'articolo 3 nelle quali e' parte, anche nel caso di piu' convenuti ai sensi dell'articolo 33 del codice di procedura civile, una societa', in qualunque forma costituita, con sede all'estero, anche avente sedi secondarie con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, e che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti:
1) la sezione specializzata in materia di impresa di Bari per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza;
2) la sezione specializzata in materia di impresa di Cagliari per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Cagliari e Sassari (sezione distaccata);
3) la sezione specializzata in materia di impresa di Catania per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria;
4) la sezione specializzata in materia di impresa di Genova per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bologna, Genova;
5) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano;
6) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di Campobasso, Napoli, Salerno;
7) la sezione specializzata in materia di impresa di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma;
8) la sezione specializzata in materia di impresa di Torino per gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di Torino;
9) la sezione specializzata in materia di impresa di Venezia per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Trieste, Venezia;
9-bis) la sezione specializzata in materia di impresa di Trento per gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di Trento, fermo quanto previsto al numero 9-ter);
9-ter) la sezione specializzata in materia di impresa di Bolzano per gli uffici giudiziari ricompresi nel territorio di competenza di Bolzano, sezione distaccata della corte di appello di Trento».
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai giudizi instaurati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
Riferimenti normativi

Si riporta il comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto
legislativo 27 giugno 2003, ,n. 168 recante "Istituzione di
Sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale
ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a
norma dell'articolo 16 della L. 12 dicembre 2002, n.
273."pubblicato nella Gazz. Uff. 11 luglio 2003, n. 159:
"1-bis. Sono altresi' istituite sezioni specializzate
in materia di impresa presso i tribunali e le corti
d'appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, ove
non esistenti nelle citta' di cui al comma 1. Per il
territorio compreso nella regione Valle d'Aosta/Valle'
d'Aoste sono competenti le sezioni specializzate presso il
tribunale e la corte d'appello di Torino. E' altresi'
istituita la sezione specializzata in materia di impresa
presso il tribunale e la corte d'appello di Brescia.
L'istituzione delle sezioni specializzate non comporta
incrementi di dotazioni organiche.".
Si riporta l'articolo 4 del decreto legislativo 27
giugno 2003, ,n. 168 recante "Istituzione di Sezioni
specializzate in materia di proprieta' industriale ed
intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma
dell'articolo 16 della L. 12 dicembre 2002, n.
273."pubblicato nella Gazz. Uff. 11 luglio 2003, n. 159. ,
modificato dalla legge 24 marzo 2012, pubblicata nella
Gazz. Uff. del 24/03/2012, n. 71:
"Art. 4. Competenza territoriale delle sezioni.
1. Le controversie di cui all'articolo 3 che, secondo
gli ordinari criteri di ripartizione della competenza
territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le
disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici
giudiziari compresi nel territorio della regione sono
assegnate alla sezione specializzata avente sede nel
capoluogo di regione individuato ai sensi dell'articolo 1.
Alle sezioni specializzate istituite presso i tribunali e
le corti d'appello non aventi sede nei capoluoghi di
regione sono assegnate le controversie che dovrebbero
essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nei
rispettivi distretti di corte d'appello.".
 
Art. 11
Misure per favorire la risoluzione di crisi aziendali e difendere
l'occupazione

1. All'articolo 9 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, dopo le parole: «Ai finanziamenti del Foncooper» sono inserite le seguenti: «e a quelli erogati dalle societa' finanziarie ai sensi dell'articolo 17, comma 5».
2. Nel caso di affitto o di vendita di aziende, rami d'azienda o complessi di beni e contratti di imprese sottoposte a fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa, hanno diritto di prelazione per l'affitto o per l'acquisto le societa' cooperative costituite da lavoratori dipendenti dell'impresa sottoposta alla procedura.
3. L'atto di aggiudicazione dell'affitto o della vendita alle societa' cooperative di cui al comma 2, costituisce titolo ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonche' dell'articolo 2, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ai soci lavoratori delle medesime, ferma l'applicazione delle vigenti norme in materia di integrazione del trattamento salariale in favore dei lavoratori che non passano alle dipendenze della societa' cooperativa.
3-bis. Il quarto comma dell'articolo 2526 del codice civile si interpreta nel senso che, nelle cooperative cui si applicano le norme sulle societa' a responsabilita' limitata, il limite all'emissione di strumenti finanziari si riferisce esclusivamente ai titoli di debito.
3-ter. All'articolo 4, comma 4-septies, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo le parole: «per un massimo di 12 mesi» sono aggiunte le seguenti: «, o per un massimo di 24 mesi nel caso in cui, essendo stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, tale cessione non sia ancora realizzata, in tutto o in parte, e risulti, sulla base di una specifica relazione del commissario straordinario, l'utile prosecuzione dell'esercizio d'impresa.
3-quater. La disposizione di cui all'articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo aperta ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni, sono prededucibili alla condizione che la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo siano presentati entro il termine, eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 163 del medesimo regio decreto, e successive modificazioni, senza soluzione di continuita' rispetto alla presentazione della domanda ai sensi del citato articolo 161, sesto comma.
3-quinquies. All'articolo 9 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. L'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, si interpreta nel senso che, fermi restando gli obblighi di cui al comma 2 e le valutazioni discrezionali di cui al comma 3, il valore determinato ai sensi del comma 1 non costituisce un limite inderogabile ai fini della legittimita' della vendita».
Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 9 della legge 27 febbraio 1985,
n. 49, recante "Provvedimenti per il credito alla
cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di
occupazione.", e' pubblicato nella Gazz. Uff. 5 marzo 1985,
n. 55.
Si riporta il comma 5 dell'articolo 7 della legge 23
luglio 1991, n. 223, recante "Norme in materia di cassa
integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento
al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del
lavoro", pubblicata nella Gazz. Uff. 27 luglio 1991, n.
175, S.O.:
" 5. I lavoratori in mobilita' che ne facciano
richiesta per intraprendere un'attivita' autonoma o per
associarsi in cooperativa in conformita' alle norme vigenti
possono ottenere la corresponsione anticipata
dell'indennita' nelle misure indicate nei commi 1 e 2,
detraendone il numero di mensilita' gia' godute. Fino al 31
dicembre 1992 (64) , per i lavoratori in mobilita' delle
aree di cui al comma 2 che abbiano compiuto i cinquanta
anni di eta', questa somma e' aumentata di un importo pari
a quindici mensilita' dell'indennita' iniziale di mobilita'
e comunque non superiore al numero dei mesi mancanti al
compimento dei sessanta anni di eta'. Per questi ultimi
lavoratori il requisito di anzianita' aziendale di cui
all'articolo 16, comma 1, e' elevato in misura pari al
periodo trascorso tra la data di entrata in vigore della
presente legge e quella del loro collocamento in mobilita'.
Le somme corrisposte a titolo di anticipazione
dell'indennita' di mobilita' sono cumulabili con il
beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio
1985, n. 49. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
sono determinate le modalita' e le condizioni per la
corresponsione anticipata dell'indennita' di mobilita', le
modalita' per la restituzione nel caso in cui il
lavoratore, nei ventiquattro mesi successivi a quello della
corresponsione, assuma una occupazione alle altrui
dipendenze nel settore privato o in quello pubblico,
nonche' le modalita' per la riscossione delle somme di cui
all'articolo 5, commi 4 e 6.".
Si riporta il comma 19 dell'articolo 2 della legge 28
giugno 2012, n. 92 , recante "Disposizioni in materia di
riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita.", pubblicata nella Gazz. Uff. 3 luglio 2012, n.
153, S.O. :
"19. In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013,
2014 e 2015 il lavoratore avente diritto alla
corresponsione dell'indennita' di cui al comma 1 puo'
richiedere la liquidazione degli importi del relativo
trattamento pari al numero di mensilita' non ancora
percepite, al fine di intraprendere un'attivita' di lavoro
autonomo, ovvero per avviare un'attivita' in forma di auto
impresa o di micro impresa, o per associarsi in
cooperativa. Tale possibilita' e' riconosciuta nel limite
massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013,
2014 e 2015. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214. Con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di natura non regolamentare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono determinati limiti,
condizioni e modalita' per l'attuazione delle disposizioni
di cui al presente comma.".
Si riporta l'articolo 2526 del codice civile
"Art. 2526. Soci finanziatori e altri sottoscrittori di
titoli di debito.
L'atto costitutivo puo' prevedere l'emissione di
strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le
societa' per azioni.
L'atto costitutivo stabilisce i diritti patrimoniali o
anche amministrativi attribuiti ai possessori degli
strumenti finanziari e le eventuali condizioni cui e'
sottoposto il loro trasferimento. I privilegi previsti
nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale
non si estendono alle riserve indivisibili a norma
dell'articolo 2545-ter. Ai possessori di strumenti
finanziari non puo', in ogni caso, essere attribuito piu'
di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci
presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea
generale.
Il recesso dei possessori di strumenti finanziari
forniti del diritto di voto e' disciplinato dagli articoli
2437 e seguenti.
La cooperativa cui si applicano le norme sulla societa'
a responsabilita' limitata puo' offrire in sottoscrizione
strumenti privi di diritti di amministrazione solo a
investitori qualificati.".
Si riporta il comma 4-septies dell'articolo 4 del
decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante "Misure
urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi
imprese in stato di insolvenza.", pubblicato nella Gazz.
Uff. 24 dicembre 2003, n. 298., convertito con
modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante
"Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di
grandi imprese in stato di insolvenza., pubblicata nella
Gazz. Uff. 20 febbraio 2004, n. 42, modificato dalla legge
26 febbraio 2011, n. 10, pubblicata nella Gazz. Uff. del
26/02/2011, n. 47:
" 4-septies. Per le procedure il cui programma risulti
gia' prorogato ai sensi del comma 4-ter e che, in ragione
della loro particolare complessita', non possano essere
definite entro il termine indicato al suddetto comma, il
Ministro dello sviluppo economico puo' disporre con le
medesime modalita' un'ulteriore proroga del termine di
esecuzione del programma per un massimo di 12 mesi.".
Si riporta l'articolo 111 del regio decreto 16 marzo
1962, n. 267, recante "Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e
della liquidazione coatta amministrativa." pubblicato nella
Gazz. Uff. 6 aprile 1942, n. 81, S.O. modificato dal
decreto legislativo del 9 gennaio 2006, n. 5, pubblicato
nella Gazz. Uff. 16 gennaio 2006, n. 12, S.O.:
"Art. 111. (Ordine di distribuzione delle somme)
Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono
erogate nel seguente ordine:
1) per il pagamento dei crediti prededucibili;
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01PGN001LX0
000107749ART1187 & NOTXT=1 & NONAV=2 & TIPO=5 &
FT_CID=20223 & NAVIPOS=4 & DS_POS=0 & OPERA=01 & - 226
2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione
sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;
3) per il pagamento dei creditori chirografari, in
proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di
essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2,
qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero
per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.
Sono considerati debiti prededucibili quelli cosi'
qualificati da una specifica disposizione di legge, e
quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure
concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti sono
soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n.
1).".
Si riporta l'articolo 161 del citato regio decreto 16
marzo 1962, n. 267:
"Art. 161. (Domanda di concordato)
La domanda per l'ammissione alla procedura di
concordato preventivo e' proposta con ricorso, sottoscritto
dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la
propria sede principale; il trasferimento della stessa
intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso
non rileva ai fini della individuazione della competenza.
Il debitore deve presentare con il ricorso:
a) una aggiornata relazione sulla situazione
patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
b) uno stato analitico ed estimativo delle attivita' e
l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei
rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali
su beni di proprieta' o in possesso del debitore;
d) il valore dei beni e i creditori particolari degli
eventuali soci illimitatamente responsabili;
e) un piano contenente la descrizione analitica delle
modalita' e dei tempi di adempimento della proposta.
Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti
devono essere accompagnati dalla relazione di un
professionista, designato dal debitore, in possesso dei
requisiti di cui all' articolo 67,terzo comma, lett. d),
che attesti la veridicita' dei dati aziendali e la
fattibilita' del piano medesimo. Analoga relazione deve
essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della
proposta o del piano.
Per la societa' la domanda deve essere approvata e
sottoscritta a norma dell'articolo 152.
La domanda di concordato e' comunicata al pubblico
ministero ed e' pubblicata, a cura del cancelliere, nel
registro delle imprese entro il giorno successivo al
deposito in cancelleria.
L'imprenditore puo' depositare il ricorso contenente la
domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli
ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori
con l'indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di
presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui
ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal
giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e
prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non
oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa
e con conservazione sino all'omologazione degli effetti
prodotti dal ricorso, il debitore puo' depositare domanda
ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma. In mancanza,
si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Con
decreto motivato che fissa il termine di cui al primo
periodo, il tribunale puo' nominare il commissario
giudiziale di cui all'articolo 163, secondo comma, n. 3; si
applica l'articolo 170, secondo comma. Il commissario
giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in
essere una delle condotte previste dall'articolo 173, deve
riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del
procedimento di cui all'articolo 15 e verificata la
sussistenza delle condotte stesse, puo', con decreto,
dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del
creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati
i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il
fallimento del debitore con contestuale sentenza
reclamabile a norma dell'articolo 18.
Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui
all'articolo 163 il debitore puo' compiere gli atti urgenti
di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del
tribunale, il quale puo' assumere sommarie informazioni e
deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se
nominato. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso
termine il debitore puo' altresi' compiere gli atti di
ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente
sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal
debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111.
Con il decreto che fissa il termine di cui al sesto
comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli
obblighi informativi periodici, anche relativi alla
gestione finanziaria dell'impresa e all'attivita' compiuta
ai fini della predisposizione della proposta e del piano,
che il debitore deve assolvere, con periodicita' almeno
mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se
nominato, sino alla scadenza del termine fissato. Il
debitore, con periodicita' mensile, deposita una situazione
finanziaria dell'impresa che, entro il giorno successivo,
e' pubblicata nel registro delle imprese a cura del
cancelliere. In caso di violazione di tali obblighi, si
applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Quando
risulta che l'attivita' compiuta dal debitore e'
manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta
e del piano, il tribunale, anche d'ufficio, sentito il
debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia
il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma,
primo periodo. Il tribunale puo' in ogni momento sentire i
creditori.
La domanda di cui al sesto comma e' inammissibile
quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato
altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non
abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di
concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di
ristrutturazione dei debiti.
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 22, primo
comma, quando pende il procedimento per la dichiarazione di
fallimento il termine di cui al sesto comma del presente
articolo e' di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di
giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. ".
Si riporta l'articolo 163 del citato regio decreto 16
marzo 1962, n. 267:
"Art. 163. (Ammissione alla procedura)
Il tribunale, verificata la completezza e la
regolarita' della documentazione, con decreto non soggetto
a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato
preventivo; ove siano previste diverse classi di creditori,
il tribunale provvede analogamente previa valutazione della
correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.
Con il provvedimento di cui al primo comma, il
tribunale:
1) delega un giudice alla procedura di concordato;
2) ordina la convocazione dei creditori non oltre
trenta giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il
termine per la comunicazione di questo ai creditori;
3) nomina il commissario giudiziale osservate le
disposizioni degli articoli 28 e 29;
4) stabilisce il termine non superiore a quindici
giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella
cancelleria del tribunale la somma che si presume
necessaria per l'intera procedura.
Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il
commissario giudiziale provvede a norma dell'articolo 173,
quarto comma.".
Si riporta l'articolo 9 del decreto legge 10 dicembre
2013, n. 136, recante "Disposizioni urgenti dirette a
fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a
favorire lo sviluppo delle aree interessate., pubblicato
nella Gazz. Uff. 10 dicembre 2013, n. 289., convertito, con
modificazioni nella legge del 6 febbraio 2014, n. 6,
recante "Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare
emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo
sviluppo delle aree interessate.", pubblicata nella Gazz.
Uff. 8 febbraio 2014, n. 32:
"Art. 9. Misure per le imprese di interesse strategico
nazionale in amministrazione straordinaria
1. Dopo l'articolo 65 del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270, e' inserito il seguente:
«Art. 65-bis. (Misure per la salvaguardia della
continuita' aziendale). - 1. In caso di reclamo previsto
dall'articolo 65, comma 2, sono prorogati i termini di
durata del programma di cui all'articolo 54 ed ai
commissari straordinari e' attribuito il potere di regolare
convenzionalmente con l'acquirente dell'azienda o di rami
di azienda, sentito il comitato di sorveglianza e previa
autorizzazione ministeriale, modalita' di gestione idonee a
consentire la salvaguardia della continuita' aziendale e
dei livelli occupazionali nelle more del passaggio in
giudicato del decreto che definisce il giudizio.».
2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche
alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.".
Si riporta l'articolo 63 del decreto legislativo 8
luglio 1999, n. 270, recante "Nuova disciplina
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della L. 30
luglio 1998, n. 274.", pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto
1999, n. 185, modificato dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6,
pubblicata nella Gazz. Uff. 8 febbraio 2014, n. 32:
"Art. 63. Vendita di aziende in esercizio.
1. Per le aziende e i rami di azienda in esercizio la
valutazione effettuata a norma dell'articolo 62, comma 3,
tiene conto della redditivita', anche se negativa,
all'epoca della stima e nel biennio successivo.
2. Ai fini della vendita di aziende o di rami di
azienda in esercizio, l'acquirente deve obbligarsi a
proseguire per almeno un biennio le attivita'
imprenditoriali e a mantenere per il medesimo periodo i
livelli occupazionali stabiliti all'atto della vendita.
3. La scelta dell'acquirente e' effettuata tenendo
conto, oltre che dell'ammontare del prezzo offerto,
dell'affidabilita' dell'offerente e del piano di
prosecuzione delle attivita' imprenditoriali da questi
presentato, anche con riguardo alla garanzia di
mantenimento dei livelli occupazionali.
4. Nell'ambito delle consultazioni relative al
trasferimento d'azienda previste dall'articolo 47 della
legge 29 dicembre 1990, n. 428, il commissario
straordinario, l'acquirente e i rappresentanti dei
lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale
dei lavoratori alle dipendenze dell'acquirente e ulteriori
modifiche delle condizioni di lavoro consentite dalle norme
vigenti in materia.
5. Salva diversa convenzione, e' esclusa la
responsabilita' dell'acquirente per i debiti relativi
all'esercizio delle aziende cedute, anteriori al
trasferimento.".
 
Art. 12

Misure per favorire il credito alla piccola e media impresa

1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. La presente legge si applica altresi' alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione o l'acquisto di obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali finanziarie, esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili, da parte della societa' emittente i titoli. Nel caso di operazioni realizzate mediante sottoscrizione o acquisto di titoli, i richiami ai debitori ceduti si intendono riferiti alla societa' emittente i titoli»;
b) all'articolo 2, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di cartolarizzazione siano destinati ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i titoli possono essere sottoscritti anche da un unico investitore.».
c) all'articolo 3, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Le societa' di cui al comma 1 possono aprire conti correnti segregati presso la banca depositaria ovvero presso i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), dove vengano accreditate le somme corrisposte dai debitori ceduti nonche' ogni altra somma pagata o comunque di spettanza della societa' ai sensi delle operazioni accessorie condotte nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione o comunque ai sensi dei contratti dell'operazione. Le somme accreditate su tali conti segregati costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello del depositario e da quello degli altri depositanti. Su tali somme non sono ammesse azioni da parte di soggetti diversi da quelli di cui al comma 2 e tali somme possono essere utilizzate esclusivamente per il soddisfacimento di crediti vantati dai soggetti di cui al comma 2 e dalle controparti dei contratti derivati con finalita' di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti, nonche' per il pagamento degli altri costi dell'operazione. In caso di avvio nei confronti del depositario di procedimenti di cui al titolo IV del testo unico bancario, nonche' di procedure concorsuali o di accordi di ristrutturazione, le somme accreditate su tali conti non sono considerate come rientranti nel patrimonio del soggetto e non sono soggette a sospensione dei pagamenti e vengono integralmente restituite alla societa' per conto della quale e' avvenuto l'incasso, secondo i termini contrattuali e comunque senza la necessita' di attendere i riparti e le altre restituzioni.
2-ter. I soggetti che svolgono, anche su delega dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione dei crediti, possono aprire presso banche conti correnti segregati dove vengano accreditate le somme incassate per conto della societa' cessionaria o della societa' emittente dai debitori ceduti. Sulle somme accreditate sui conti segregati, non sono ammesse azioni da parte dei creditori dei soggetti che svolgono i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), se non per l'eccedenza delle somme incassate e dovute alla societa' cessionaria o emittente. In caso di avvio di procedimenti concorsuali o di accordi di ristrutturazione, le somme accreditate sui conti segregati, per un importo pari alle somme incassate e dovute alla societa' cessionaria o emittente, non vengono considerate come rientranti nel patrimonio del soggetto che svolge i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), e vengono integralmente restituite alla societa' per conto della quale e' avvenuto l'incasso, secondo i termini contrattuali e comunque senza la necessita' di attendere i riparti e le altre restituzioni.»;
d) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario. Alle cessioni, anche non in blocco, aventi ad oggetto crediti di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, per gli effetti di cui al comma 2 del presente articolo, e' sufficiente che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione contenga l'indicazione del cedente, del cessionario e della data di cessione. Alle medesime cessioni puo' altresi' applicarsi, su espressa volonta' delle parti, il disposto dell'articolo 5, commi 1, 1-bis e 2, della legge 21 febbraio 1991, n. 52.
2. Dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale o dalla data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione, sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e, in deroga ad ogni altra disposizione, non e' esercitabile dai relativi debitori ceduti la compensazione tra i crediti acquistati dalla societa' di cartolarizzazione e i crediti di tali debitori nei confronti del cedente sorti posteriormente a tale data. Dalla stessa data la cessione dei crediti e' opponibile:
a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi in data anteriore;
b) ai creditori del cedente che non abbiano pignorato il credito prima della pubblicazione della cessione.»;
2-bis. In caso di cessione di crediti derivanti da aperture di credito, anche regolate in conto corrente, l'espletamento delle formalita' di opponibilita' previste dal presente articolo produce gli effetti ivi indicati anche con riferimento a tutti i crediti futuri nascenti da tali contratti, a condizione che i contratti siano stipulati prima della data di espletamento di tali formalita'»;
2) al comma 3, le parole: «non si applica» sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano l'articolo 65 e»;
3) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonche' le altre disposizioni che richiedano formalita' diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi dal cedente e' dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonche' comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici.»;
4-ter. In caso di cessione di crediti derivanti da aperture di credito, anche regolate in conto corrente, il diritto di rendere esigibile il credito ceduto e' esercitato dalla societa' cessionaria in conformita' alle previsioni del relativo contratto o, in mancanza, con un preavviso non inferiore a quindici giorni»;
e) all'articolo 5, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. I titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all'articolo 1, comma 1-bis, anche non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche privi di valutazione del merito di credito da parte di operatori terzi, costituiscono attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'IVASS adotta un regolamento che disciplini le misure di dettaglio per la copertura delle riserve tecniche tramite gli attivi sopra menzionati. L'investimento nei titoli di cui al presente comma e' altresi' compatibile con le vigenti disposizioni in materia di limiti di investimento di fondi pensione.»;
f) all'articolo 7, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Nel caso di operazioni realizzate mediante cessione a un fondo comune di investimento, i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), possono essere svolti, in alternativa ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, dalla societa' di gestione del risparmio che gestisce il fondo. Alle cessioni dei crediti effettuate in favore del fondo si applicano gli articoli 4 e 6, comma 2, della presente legge, nonche' le restanti disposizioni della presente legge, in quanto compatibili.
2-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-bis, si applicano, in quanto compatibili, alle imprese ed ai soggetti ivi menzionati ai fini dell'investimento nelle quote dei fondi di cui all'articolo 7, comma 2-bis.»;
g) al comma 1 dell'articolo 7-bis, dopo le parole: «all'articolo 3, commi 2,» sono inserite le seguenti: «2-bis, 2-ter e»;
h) dopo l'articolo 7-ter e' inserito il seguente:
«Art. 7-quater. - (Cessione di ulteriori crediti e titoli) -- 1. Gli articoli 7-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, e 7-ter, comma 1, e le disposizioni ivi richiamate si applicano anche alle operazioni, ivi disciplinate, aventi ad oggetto obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali finanziarie, crediti garantiti da ipoteca navale, crediti nei confronti di piccole e medie imprese, crediti derivanti da contratti di leasing o di factoring, nonche' di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura. Tali crediti e titoli possono essere ceduti anche da societa' facenti parte di un gruppo bancario.
2. Il regolamento di cui al comma 5 dell'articolo 7-bis adotta anche disposizioni di attuazione del presente articolo con riferimento ai medesimi profili ivi menzionati. Il medesimo regolamento individua le categorie di crediti o titoli di cui al comma 1, cui si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, e regola l'emissione di titoli di cui al presente articolo differenziandoli dai titoli emessi ai sensi dell'articolo 7-bis..
2. All'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 26 e' aggiunto il seguente:
«26-bis. Le obbligazioni, le cambiali finanziarie e i titoli similari di cui al presente articolo, le quote di fondi di investimento che investono prevalentemente negli anzidetti strumenti finanziari, nonche' i titoli rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto gli anzidetti strumenti finanziari costituiscono, anche se non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di valutazione del merito di credito da parte di operatori terzi, attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'IVASS adotta un regolamento che disciplini le misure di dettaglio per la copertura delle riserve tecniche tramite gli attivi sopra menzionati. L'investimento nei titoli e nelle quote di fondi di cui al presente comma e' altresi' compatibile con le vigenti disposizioni in materia di limiti di investimento di fondi pensione.».
3. All'articolo 5 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini dell'ottenimento della data certa del pagamento e' sufficiente l'annotazione del contante sul conto di pertinenza del cedente, in conformita' al disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.».
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, primo comma, dopo le parole: «dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,» sono inserite le seguenti: «per le quali e' stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 17,»;
b) all'articolo 17, primo comma, le parole: «sono tenuti a» sono sostituite dalle seguenti: «, a seguito di specifica opzione, possono» e dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «L'opzione e' esercitata per iscritto nell'atto di finanziamento.»;
c) dopo l'articolo 20 e' inserito il seguente:
«Art. 20-bis. - (Operazioni di finanziamento strutturate) -- 1. Gli articoli da 15 a 20 si applicano anche alle garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle operazioni di finanziamento strutturate come emissioni di obbligazioni o titoli similari alle obbligazioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da chiunque sottoscritte, alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione alle stesse, nonche' ai trasferimenti di garanzie anche conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni, nonche' alla modificazione o estinzione di tali operazioni.
2. L'opzione di cui all'articolo 17, primo comma, e' esercitata nella deliberazione di emissione o in analogo provvedimento autorizzativo.
3. L'imposta sostitutiva e' dovuta dagli intermediari finanziari incaricati, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, delle attivita' di promozione e collocamento delle operazioni di cui al comma 1, ovvero, nel caso in cui tali intermediari non intervengano, dalle societa' che emettono le obbligazioni o titoli similari con riferimento ai quali e' stata esercitata l'opzione. Il soggetto finanziato risponde in solido con i predetti intermediari per il pagamento dell'imposta.
4. Gli intermediari finanziari e le societa' emittenti tenute al pagamento dell'imposta sostitutiva dichiarano, secondo le modalita' previste dall'articolo 20 del presente decreto e dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, l'ammontare delle obbligazioni collocate.
5. Alle operazioni di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.».
5. Dopo l'articolo 32, comma 9 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' inserito il seguente:
«9-bis. La ritenuta del 20 per cento di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali finanziarie, corrisposti a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari le cui quote siano detenute esclusivamente da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e il cui patrimonio sia investito prevalentemente in tali obbligazioni, titoli o cambiali finanziarie.».
6. All'articolo 46 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il privilegio previsto dal presente articolo puo' essere costituito anche per garantire obbligazioni e titoli similari emessi da societa' ai sensi degli articoli 2410 e seguenti o 2483 del codice civile, la cui sottoscrizione e circolazione e' riservata a investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;
b) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «banca creditrice» sono inserite le seguenti: «o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui al comma 1-bis, il sottoscrittore o i sottoscrittori di tali obbligazioni o un loro rappresentante»;
2) dopo le parole: «e le condizioni del finanziamento» sono inserite le seguenti: «o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui al comma 1-bis, gli elementi di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) dell'articolo 2414 del codice civile o di cui all'articolo 2483, comma 3, del codice civile».
6-bis. In aggiunta a quanto gia' previsto dalla legislazione vigente, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo' essere concessa in favore delle societa' di gestione del risparmio che, in nome e per conto dei fondi comuni di investimento da esse gestiti, sottoscrivano obbligazioni o titoli similari di cui all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, emessi da piccole e medie imprese. Tale garanzia puo' essere concessa a fronte sia di singole operazioni di sottoscrizione di obbligazioni e titoli similari sia di portafogli di operazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, i requisiti e le caratteristiche delle operazioni ammissibili, le modalita' di concessione della garanzia, i criteri di selezione nonche' l'ammontare massimo delle disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della garanzia di cui al presente articolo.
7. All'onere derivante dal comma 4, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'esercizio 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
7-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le modalita' per la compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalita' previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2012 e nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Con il decreto di cui al primo periodo sono individuati gli aventi diritto, nonche' le modalita' di trasmissione dei relativi elenchi all'agente della riscossione.
7-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 26 febbraio 2014, e' modificata la determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 145744 del 23 dicembre 2013, al fine di eliminare, per l'anno 2014, l'incremento dell'accisa sulla birra, decorrente dal 1° marzo 2014. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del primo periodo del presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede, quanto a 7,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 7,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi

Legge del 30 aprile 1999, n. 130, recante "Disposizioni
sulla cartolarizzazione dei crediti.", e' pubblicata nella
Gazz. Uff. 14 maggio 1999, n. 111.
Si riporta l'articolo 100 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, recante "Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai
sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
52.", pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo 1998, n. 71,
S.O., modificato dal decreto legislativo 28 marzo 2007, 51,
pubblicato nella Gazz. Uff. 23 aprile 2007, n. 94. e
successivamente modificato dal decreto legislativo 11
ottobre 2012, n. 184, pubblicato nella Gazz. Uff. 29
ottobre 2012, n. 253:
"Art. 100. Casi di inapplicabilita'
1. Le disposizioni del presente Capo non si applicano
alle offerte:
a) rivolte ai soli investitori qualificati, come
definiti dalla Consob con regolamento in base ai criteri
fissati dalle disposizioni comunitarie;
b) rivolte a un numero di soggetti non superiore a
quello indicato dalla Consob con regolamento;
c) di ammontare complessivo non superiore a quello
indicato dalla Consob con regolamento;
d) aventi a oggetto strumenti finanziari diversi dai
titoli di capitale emessi da o che beneficiano della
garanzia incondizionata e irrevocabile di uno Stato membro
dell'Unione europea o emessi da organismi internazionali a
carattere pubblico di cui facciano parte uno o piu' Stati
membri dell'Unione europea;
e) aventi a oggetto strumenti finanziari emessi dalla
Banca Centrale Europea o dalle banche centrali nazionali
degli Stati membri dell'Unione europea;
f) aventi ad oggetto strumenti diversi dai titoli di
capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche a
condizione che tali strumenti:
1) non siano subordinati, convertibili o scambiabili;
2) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o
acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano
collegati ad uno strumento derivato;
3) diano veste materiale al ricevimento di depositi
rimborsabili;
4) siano coperti da un sistema di garanzia dei depositi
a norma degli articoli da 96 a 96-quater del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
g) aventi ad oggetto strumenti del mercato monetario
emessi da banche con una scadenza inferiore a 12 mesi.
2. La Consob puo' individuare con regolamento le
offerte al pubblico di prodotti finanziari alle quali le
disposizioni del presente Capo non si applicano in tutto o
in parte.
3. L'emittente o l'offerente ha diritto di redigere un
prospetto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni
comunitarie in occasione dell'offerta degli strumenti di
cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1.".
Il decreto legislativo del 1 settembre 1993, n. 385,
recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia.", e' pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre
1993, n. 230, S.O.
Si riportano gli articoli 1 e 5 della legge 21 febbraio
1991, n. 52 recante "Disciplina della cessione dei crediti
di impresa.", pubblicata nella Gazz. Uff. 25 febbraio 1991,
n. 47., modificata dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109,
pubblicata nella Gazz. Uff. 19/02/1994, n. 41 modificata
dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, pubblicata nella
Gazz. Uff. 19/02/1994, n. 41:
"Art. 1. Ambito di applicazione. ; 1. La cessione di
crediti pecuniari verso corrispettivo e' disciplinata dalla
presente legge, quando concorrono le seguenti condizioni:
a) il cedente e' un imprenditore;
b) i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal
cedente nell'esercizio dell'impresa;
c) il cessionario e' una banca o un intermediario
finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25
comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui
oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attivita' di
acquisto di crediti d'impresa.
2. Resta salva l'applicazione delle norme del codice
civile per le cessioni di credito prive dei requisiti di
cui al comma 1."
"Art. 5. Efficacia della cessione nei confronti dei
terzi. ; 1.
Qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte
il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data
certa, la cessione e' opponibile:
a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo
di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi
anteriormente alla data del pagamento;
b) al creditore del cedente, che abbia pignorato il
credito dopo la data del pagamento;
c) al fallimento del cedente dichiarato dopo la data
del pagamento, salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma
1.
2. E' fatta salva per il cessionario la facolta' di
rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti
dal codice civile.
3. E' fatta salva l'efficacia liberatoria secondo le
norme del codice civile dei pagamenti eseguiti dal debitore
a terzi.".
Si riporta l'articolo 69 del regio decreto del 18
novembre 1923, n. 2440, recante "Nuove disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato."pubblicato nella Gazz. Uff. 23
novembre 1923, n. 275. Il decreto, emanato in virtu' della
legge di delegazione di poteri, L. 3 dicembre 1922, n.
1601, sostituisce il R.D. 17 febbraio 1884, n. 2016 (Gazz.
Uff. 20 marzo 1884, n. 68), modificato dal decreto legge 9
settembre 2005, n. 182, pubblicato nella Gazz. Uff. 12
settembre 2005, n. 212 e convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2005, n. 231 , pubblicata nella
Gazz. Uff. 11 novembre 2005, n. 263:
"Art. 69. Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni
di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni
relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono
ammesse dalle leggi, debbono essere notificate
all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o
funzionario cui spetta ordinare il pagamento.
La notifica rimane priva di effetto riguardo agli
ordini di pagamento che risultino gia' emessi. Potra', per
altro, il creditore fare tale notificazione all'ufficiale,
tesoriere o agente incaricato di eseguire il pagamento
degli ordini o di effettuare la consegna degli assegni di
cui all'art. 54, lettera a).
Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e
gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli
devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata,
autenticata da notaio.
I pignoramenti, i sequestri e le opposizioni hanno
efficacia soltanto se fatti nei modi e nei casi
espressamente stabiliti dalla legge.
Nessun impedimento puo' essere costituito mediante
semplici inibitorie o diffide.
Qualora un'amministrazione dello Stato che abbia, a
qualsiasi titolo ragione di credito verso aventi diritto a
somme dovute da altre amministrazioni, richieda la
sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita in
attesa del provvedimento definitivo.
Tra le amministrazioni dello Stato devono intendersi le
Agenzie da esso istituite, anche quando dotate di
personalita' giuridica. Alle predette amministrazioni
devono intendersi equiparate l'Agenzia del demanio e
l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in
considerazione sia della natura delle funzioni svolte, di
rilevanza statale e riferibili direttamente allo Stato, sia
della qualita', relativamente all'Agenzia per le erogazioni
in agricoltura, di rappresentante dello Stato italiano nei
confronti della Commissione europea ai sensi del decreto
legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive
modificazioni.".
Si riporta l'articolo 70 del regio decreto del 18
novembre 1923, n. 2440, recante "Nuove disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato."pubblicato nella Gazz. Uff. 23
novembre 1923, n. 275. Il decreto, emanato in virtu' della
legge di delegazione di poteri, L. 3 dicembre 1922, n.
1601, sostituisce il R.D. 17 febbraio 1884, n. 2016 (Gazz.
Uff. 20 marzo 1884, n. 68):
"Art. 70. Gli atti considerati nel precedente articolo
69, debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito
verso lo Stato, che si intende colpire, cedere o delegare.
Con un solo atto non si possono colpire, cedere o
delegare crediti verso amministrazioni diverse.
Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni,
forniture ed appalti, devono essere osservate le
disposizioni dell'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo
1865, n. 2248, e degli artt. 351 e 355, allegato F, della
legge medesima.".
Si riporta l'articolo 38 del decreto legislativo del 7
settembre 2005, n. 209, recante "Codice delle assicurazioni
private.", pubblicato nella Gazz. Uff 13 ottobre 2005, n.
239, S.O. , modificato dal decreto legislativo del 29
febbraio 2008, n. 56, pubblicato nella Gazz. Uff. 8 aprile
2008, n. 83:
"Art. 38. Copertura delle riserve tecniche e
localizzazione delle attivita'
1. Le riserve tecniche del lavoro diretto dei rami vita
e dei rami danni, nonche' le riserve di perequazione di cui
all'articolo 37, comma 7, sono coperte con attivi di
proprieta' dell'impresa. Nella scelta degli attivi
l'impresa tiene conto del tipo di rischi e delle
obbligazioni assunte e dell'esigenza che sia garantita la
sicurezza, la redditivita' e la liquidita' degli
investimenti, provvedendo ad un'adeguata diversificazione e
dispersione degli attivi medesimi.
2. L'impresa puo' coprire le riserve tecniche
esclusivamente con le categorie di attivi, compresi gli
strumenti finanziari derivati, che sono ammessi nel
regolamento adottato dall'ISVAP. L'Istituto stabilisce, nel
medesimo regolamento, le tipologie, le modalita', i limiti
di impiego e le relative quote massime nel rispetto delle
disposizioni previste dall'ordinamento comunitario.
3. L'ISVAP, nel caso in cui rilevi che per uno o piu'
attivi non sono state osservate le regole di cui al comma
2, comunica all'impresa l'inammissibilita' ad essere
destinati, in tutto o in parte, a copertura delle riserve
tecniche.
4. Fatti salvi i principi di cui al comma 1, in
circostanze eccezionali e su motivata richiesta
dell'impresa, l'ISVAP puo' autorizzare, in via temporanea,
l'investimento in categorie di attivi a copertura delle
riserve tecniche diverse da quelle previste in via
generale.
5. In caso di attivi a copertura che rappresentano un
investimento in una societa' controllata, che per conto
dell'impresa di assicurazione ne gestisce in tutto o in
parte gli investimenti, l'ISVAP, nel verificare la corretta
applicazione delle norme e dei principi di cui al presente
articolo, tiene conto degli attivi detenuti dalla societa'
controllata.
6. Per i contratti compresi nel portafoglio italiano,
l'impresa puo' localizzare gli attivi posti a copertura
delle riserve tecniche in uno o piu' Stati membri. Su
richiesta dell'impresa, l'ISVAP puo' autorizzare la
localizzazione di parte degli attivi in uno Stato terzo. In
deroga alle disposizioni del presente comma, la
localizzazione dei crediti verso i riassicuratori posti a
copertura delle riserve tecniche e' libera, salvo quanto
disposto dall'articolo 47.".
Si riporta l'articolo 32 del decreto legge 22 giugno
2012, n. 83, recante "Misure urgenti per la crescita del
Paese.", pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n.
147, S.O. , convertito, con modificazioni , nella legge7
agosto 2012, n. 134, recante "Misure urgenti per la
crescita del Paese.", pubblicata nella Gazz. Uff. 11 agosto
2012, n. 187, S.O. , modificato dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, pubblicata nella Gazz. Uff. 11 agosto 2012, n. 187,
S.O e dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, pubblicato
nella Gazz. Uff. 19 ottobre 2012, n. 245, S.O.:
"Art. 32. Strumenti di finanziamento per le imprese
1.
2.
3.
4.
5. All'articolo 1, comma 1, della legge 13 gennaio
1994, n. 43, le parole: «ed aventi una scadenza non
inferiore a tre mesi e non superiore a dodici mesi dalla
data di emissione» sono sostituite dalle seguenti: «ed
aventi una scadenza non inferiore a un mese e non superiore
a trentasei mesi dalla data di emissione».
5-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 13
gennaio 1994, n. 43, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le cambiali finanziarie possono essere emesse
da societa' di capitali nonche' da societa' cooperative e
mutue assicuratrici diverse dalle banche e dalle
micro-imprese, come definite dalla raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Le
societa' e gli enti non aventi titoli rappresentativi del
capitale negoziati in mercati regolamentati o non
regolamentati possono emettere cambiali finanziarie
subordinatamente alla presenza dei seguenti requisiti:
a) l'emissione deve essere assistita, in qualita' di
sponsor, da una banca o da un'impresa di investimento, da
una societa' di gestione del risparmio (SGR), da una
societa' di gestione armonizzata, da una societa' di
investimento a capitale variabile (SICAV), purche' con
succursale costituita nel territorio della Repubblica, che
assiste l'emittente nella procedura di emissione dei titoli
e lo supporta nella fase di collocamento dei titoli stessi;
b) lo sponsor mantiene nel proprio portafoglio, fino
alla naturale scadenza, una quota dei titoli emessi non
inferiore:
1) al 5 per cento del valore di emissione dei titoli,
per le emissioni fino a 5 milioni di euro;
2) al 3 per cento del valore di emissione dei titoli
eccedente 5 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro, in
aggiunta alla quota risultante dall'applicazione della
percentuale di cui al numero 1);
3) al 2 per cento del valore di emissione dei titoli
eccedente 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota
risultante dall'applicazione delle percentuali di cui ai
numeri 1) e 2);
c) l'ultimo bilancio deve essere certificato da un
revisore contabile o da una societa' di revisione iscritta
nel registro dei revisori contabili;
d) le cambiali finanziarie devono essere emesse e
girate esclusivamente in favore di investitori
professionali che non siano, direttamente o indirettamente,
soci della societa' emittente; il collocamento presso
investitori professionali in rapporto di controllo con il
soggetto che assume il ruolo di sponsor e' disciplinato
dalle norme vigenti in materia di conflitti di interesse.
2-ter. Lo sponsor deve segnalare, per ciascun
emittente, se l'ammontare di cambiali finanziarie in
circolazione e' superiore al totale dell'attivo corrente,
come rilevabile dall'ultimo bilancio approvato. Per attivo
corrente si intende l'importo delle attivita' in bilancio
con scadenza entro l'anno dalla data di riferimento del
bilancio stesso. Nel caso in cui l'emittente sia tenuto
alla redazione del bilancio consolidato o sia controllato
da una societa' o da un ente a cio' tenuto, puo' essere
considerato l'ammontare rilevabile dall'ultimo bilancio
consolidato approvato. Lo sponsor classifica l'emittente al
momento dell'emissione, distinguendo almeno cinque
categorie di qualita' creditizia dell'emittente, ottima,
buona, soddisfacente, scarsa e negativa, da mettere in
relazione, per le operazioni garantite, con i livelli di
garanzia elevata, normale o bassa. Lo sponsor rende
pubbliche le descrizioni della classificazione adottata.
2-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 2-bis,
lettere a) e b), del presente articolo, le societa' diverse
dalle medie e dalle piccole imprese, come definite dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
2003, possono rinunciare alla nomina dello sponsor.
2-quinquies. Si puo' derogare al requisito di cui al
comma 2-bis, lettera b), qualora l'emissione sia assistita,
in misura non inferiore al 25 per cento del valore di
emissione, da garanzie prestate da una banca o da
un'impresa di investimento, ovvero da un consorzio di
garanzia collettiva dei fidi per le cambiali emesse da
societa' aderenti al consorzio.
2-sexies. Per un periodo di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della disposizione di cui al comma 2-bis,
lettera c), si puo' derogare all'obbligo, ivi previsto, di
certificazione del bilancio, qualora l'emissione sia
assistita, in misura non inferiore al 50 per cento del
valore di emissione delle cambiali, da garanzie prestate da
una banca o da un'impresa di investimento, ovvero da un
consorzio di garanzia collettiva dei fidi per le cambiali
emesse da societa' aderenti al consorzio. In tal caso la
cambiale non puo' avere durata superiore al predetto
periodo di diciotto mesi».
6.
7. Dopo l'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n.
43, come modificato dal presente articolo, e' inserito il
seguente:
«Art. 1-bis.- 1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 83-bis, comma 1, del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, le cambiali finanziarie possono
essere emesse anche in forma dematerializzata; a tal fine
l'emittente si avvale esclusivamente di una societa'
autorizzata alla prestazione del servizio di gestione
accentrata di strumenti finanziari.
2. Per l'emissione di cambiali finanziarie in forma
dematerializzata, l'emittente invia una richiesta alla
societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari,
contenente la promessa incondizionata di pagare alla
scadenza le somme dovute ai titolari delle cambiali
finanziarie che risultano dalle scritture contabili degli
intermediari depositari.
3. Nella richiesta di cui al comma 2 sono altresi'
specificati:
a) l'ammontare totale dell'emissione;
b) l'importo di ciascuna cambiale;
c) il numero delle cambiali;
d) l'importo dei proventi, totale e suddiviso per
singola cambiale;
e) la data di emissione;
f) gli elementi specificati nell'articolo 100, primo
comma, numeri da 3) a 7), del regio decreto 14 dicembre
1933, n. 1669;
g) le eventuali garanzie a supporto dell'emissione, con
l'indicazione dell'identita' del garante e l'ammontare
della garanzia;
h) l'ammontare del capitale sociale versato ed
esistente alla data dell'emissione;
i) la denominazione, l'oggetto e la sede
dell'emittente;
l) l'ufficio del registro delle imprese al quale
l'emittente e' iscritto.
4. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni
contenute nel capo II del titolo II della parte III del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e successive modificazioni.
5. Le cambiali emesse ai sensi del presente articolo
sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ferma
restando comunque l'esecutivita' del titolo».
8. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 115, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, non si applicano alle
cambiali finanziarie nonche' alle obbligazioni e titoli
similari emessi da societa' non emittenti strumenti
finanziari rappresentativi del capitale quotati in mercati
regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione,
diverse dalle banche e dalle microimprese, come definite
dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6
maggio 2003, a condizione che tali cambiali finanziarie,
obbligazioni e titoli similari siano negoziati in mercati
regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione di
Paesi della Unione europea o di Paesi aderenti all'Accordo
sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui
al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo
168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, ovvero, nel caso in cui tali cambiali
finanziarie, obbligazioni e titoli similari non siano
quotati, a condizione che siano detenuti da investitori
qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che non detengano,
direttamente o indirettamente, anche per il tramite di
societa' fiduciarie o per interposta persona, piu' del 2
per cento del capitale o del patrimonio della societa'
emittente e sempreche' il beneficiario effettivo dei
proventi sia residente in Italia o in Stati e territori che
consentono un adeguato scambio di informazioni. Dette
disposizioni si applicano con riferimento alle cambiali
finanziarie, alle obbligazioni e ai titoli similari emessi
a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179.
9. Nell'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile
1996, n. 239, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La ritenuta del 20 per cento di cui al comma 1
dell'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli
interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli
similari, e delle cambiali finanziarie, emesse da banche,
da societa' per azioni con azioni negoziate in mercati
regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli
Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella
lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e da enti pubblici economici
trasformati in societa' per azioni in base a disposizione
di legge, nonche' sugli interessi ed altri proventi delle
obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali
finanziarie negoziate nei medesimi mercati regolamentati o
sistemi multilaterali di negoziazione emessi da societa'
diverse dalle prime.».
10. Per i titoli emessi dalle societa' diverse dalle
banche e dalle societa' con azioni quotate nei mercati
regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli
Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella
lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, la disposizione di cui al comma 9
si applica con riferimento ai titoli emessi a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
11.
12.
13. Le spese di emissione delle cambiali finanziarie,
delle obbligazioni e dei titoli similari di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.
239, primo comma, sono deducibili nell'esercizio in cui
sono sostenute indipendentemente dal criterio di
imputazione a bilancio.
14.
15.
16.
17
18.
19. Le obbligazioni e i titoli similari emessi da
societa' non emittenti strumenti finanziari rappresentativi
del capitale quotati in mercati regolamentati o in sistemi
multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle
micro-imprese, come definite dalla raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, possono
prevedere clausole di partecipazione agli utili d'impresa e
di subordinazione, purche' con scadenza iniziale uguale o
superiore a trentasei mesi.
20. La clausola di subordinazione definisce i termini
di postergazione del portatore del titolo ai diritti degli
altri creditori della societa' e ad eccezione dei
sottoscrittori del solo capitale sociale. Alle societa'
emittenti titoli subordinati si applicano le norme di cui
all'articolo 2435 del codice civile.
Le emissioni di obbligazioni subordinate rientrano tra
le emissioni obbligazionarie e ne rispettano i limiti
massimi fissati dalla legge.
21. La clausola di partecipazione regola la parte del
corrispettivo spettante al portatore del titolo
obbligazionario, commisurandola al risultato economico
dell'impresa emittente. Il tasso di interesse riconosciuto
al portatore del titolo (parte fissa del corrispettivo) non
puo' essere inferiore al Tasso Ufficiale di Riferimento pro
tempore vigente. La societa' emittente titoli partecipativi
si obbliga a versare annualmente al soggetto finanziatore,
entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, una
somma commisurata al risultato economico dell'esercizio,
nella percentuale indicata all'atto dell'emissione (parte
variabile del corrispettivo).
Tale somma e' proporzionale al rapporto tra il valore
nominale delle obbligazioni partecipative e la somma del
capitale sociale, aumentato della riserva legale e delle
riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio
approvato, e del medesimo valore delle predette
obbligazioni.
22. Le regole di calcolo della parte variabile del
corrispettivo sono fissate all'atto dell'emissione, non
possono essere modificate per tutta la durata
dell'emissione, sono dipendenti da elementi oggettivi e non
possono discendere, in tutto o in parte, da deliberazioni
societarie assunte in ciascun esercizio di competenza.
23. La variabilita' del corrispettivo riguarda la
remunerazione dell'investimento e non si applica al diritto
di rimborso in linea capitale dell'emissione.
24. Qualora l'emissione con clausole partecipative
contempli anche la clausola di subordinazione e comporti il
vincolo di non ridurre il capitale sociale se non nei
limiti dei dividendi sull'utile dell'esercizio, la
componente variabile del corrispettivo costituisce oggetto
di specifico accantonamento per onere nel conto dei
profitti e delle perdite della societa' emittente,
rappresenta un costo e, ai fini dell'applicazione delle
imposte sui redditi, e' computata in diminuzione del
reddito dell'esercizio di competenza, a condizione che il
corrispettivo non sia costituito esclusivamente da tale
componente variabile. Ad ogni effetto di legge, gli utili
netti annuali si considerano depurati da detta somma.
24-bis. La disposizione di cui al comma 24 si applica
solamente ai titoli sottoscritti dagli investitori indicati
nel comma 8.
25. La parte variabile del corrispettivo non e'
soggetta alla legge 7 marzo 1996, n. 108.
26. All'articolo 2412 del codice civile, il quinto
comma e' sostituito dal seguente
«I commi primo e secondo non si applicano alle
emissioni di obbligazioni destinate ad essere quotate in
mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di
negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di
acquisire ovvero di sottoscrivere azioni.».
Si riporta l'articolo 5 della citata legge 21 febbraio
1991, n. 52:
"Art. 5 . Efficacia della cessione nei confronti dei
terzi.
1.Qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in
parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia
data certa, la cessione e' opponibile:
a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo
di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi
anteriormente alla data del pagamento;
b) al creditore del cedente, che abbia pignorato il
credito dopo la data del pagamento;
c) al fallimento del cedente dichiarato dopo la data
del pagamento, salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma
1.
2. E' fatta salva per il cessionario la facolta' di
rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti
dal codice civile.
3. E' fatta salva l'efficacia liberatoria secondo le
norme del codice civile dei pagamenti eseguiti dal debitore
a terzi. ".
Si riporta il comma 1 dell'articolo 2 del decreto
legislativo del 21 maggio 2004, n. 170, recante "Attuazione
della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di
garanzia finanziaria."pubblicato nella Gazz. Uff. 15 luglio
2004, n. 164. , modificato dal decreto legislativo del 24
marzo 2011, n. 48, pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile
2011, n. 92:
" 1. Il presente decreto legislativo si applica ai
contratti di garanzia finanziaria a condizione che:
a) il contratto di garanzia finanziaria sia provato per
iscritto;
b) la garanzia finanziaria sia stata prestata e tale
prestazione sia provata per iscritto. La prova deve
consentire l'individuazione della data di costituzione e
delle attivita' finanziarie costituite in garanzia. A tale
fine e' sufficiente la registrazione degli strumenti
finanziari sui conti degli intermediari ai sensi degli
articoli83-bis e seguenti del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e l'annotazione del contante sui
conti di pertinenza. Per i crediti, la consegna per
iscritto di un atto al beneficiario della garanzia
contenente l'individuazione del credito e' sufficiente a
provare la fornitura del credito costituito in garanzia
finanziaria tra le parti.".
Il decreto del Presidente della Repubblica del 29
settembre 1973, n. 601, recante"Disciplina delle
agevolazioni tributarie.", e' pubblicato nella Gazz. Uff.
16 ottobre 1973, n. 268, S.O.
Si riporta la lett. c) del comma 2 dell'articolo 44 del
decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre
1986, n. 917, recante "Approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi", pubblicato nella Gazz. Uff. 31
dicembre 1986, n. 302, S.O. modifiche apportate dall'art.
2, comma 1, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247:
"2. Ai fini delle imposte sui redditi:
c) si considerano similari alle obbligazioni:
1) i buoni fruttiferi emessi da societa' esercenti la
vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi
dell'articolo 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n.
436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510;
2) i titoli di massa che contengono l'obbligazione
incondizionata di pagare alla scadenza una somma non
inferiore a quella in essi indicata, con o senza la
corresponsione di proventi periodici, e che non
attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione
diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o
dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, ne'
di controllo sulla gestione stessa.".
Il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58,
recante "Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52.", e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 26 marzo 1998, n. 71, S.O.
Si riporta il comma 4 dell'articolo 8 del decreto legge
27 aprile 1990, n. 90, recante "Disposizioni in materia di
determinazione del reddito ai fini delle imposte sui
redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di
contenzioso tributario, nonche' altre disposizioni
urgenti."pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 1990, n. 99.
, convertito, con modificazioni nella legge del 26 giugno
1990, n. 165, recante "Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90,
recante disposizioni in materia di determinazione del
reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi
dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso
tributario, nonche' altre disposizioni urgenti." pubblicata
nella Gazz. Uff. 28 giugno 1990, n. 149:
"4. Gli enti che effettuano operazioni di credito
indicate negli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, devono
presentare, ai sensi dell'articolo 20 del medesimo decreto,
in luogo della dichiarazione ivi prevista, due
dichiarazioni di cui la prima relativa alle operazioni
effettuate nel primo semestre dell'esercizio e la seconda,
relativa alle operazioni effettuate nel secondo periodo
dell'esercizio stesso. Le dichiarazioni devono essere
presentate, rispettivamente, entro tre mesi dalla scadenza
del primo semestre o dalla chiusura dell'esercizio.
L'ufficio annota su un esemplare di ciascuna delle
dichiarazioni l'ammontare dell'imposta che risulta dovuta e
lo restituisce all'ente che deve effettuare il relativo
pagamento entro trenta giorni. Con decreto del Ministro
delle finanze saranno stabilite le modalita' di
applicazione delle disposizioni recate dal presente comma,
nonche' le modalita' per l'effettuazione dei controlli
delle dichiarazioni, avvalendosi anche di sistemi
meccanografici. ".
Si riportano i commi 3 e 3-bis dell'articolo 3 del
decreto legge del 13 maggio 1991, n, 151, recante
"Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica." pubblicato
nella Gazz. Uff. 13 maggio 1991, n. 110 e convertito in
legge, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 202.,
modificato dal decreto legge del 12 luglio 2004, n. 168,
pubblicato nella Gazz. Uff. 12 luglio 2004, n. 161, S.O.:
" 3. Gli enti che effettuano le operazioni indicate
negli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, devono versare,
contestualmente al pagamento dell'imposta sostitutiva che
risulta dovuta sulle operazioni effettuate nel primo
semestre di ciascun esercizio, anche una somma pari al 90
per cento dell'ammontare di tale imposta, a titolo di
acconto di quella relativa alle operazioni da effettuare
nel secondo semestre del medesimo esercizio. Con il decreto
previsto dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 27
aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 giugno 1990, n. 165, sono stabilite le modalita'
di applicazione della disposizione del presente comma.
3-bis. Se l'ammontare del versamento di cui al comma 3
e' superiore a quello dell'imposta sostitutiva che risulta
dovuta sulle operazioni effettuate nel secondo semestre,
gli enti di cui al medesimo comma 3 hanno diritto, a loro
scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione del
versamento dell'imposta dovuta, a saldo o in acconto, per i
semestri successivi ovvero di chiederne il rimborso nella
dichiarazione da presentare per il semestre in relazione al
quale si verifica l'eccedenza. Con il decreto previsto nel
comma 3 sono stabilite anche le modalita' di applicazione
della disposizione del presente comma. La somma versata in
eccedenza e' rimborsata ai sensi dell'art. 77 del testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con gli
interessi di cui al comma 4 dello stesso articolo.".
Si riporta il comma 1 dell'articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica del 29 settembre 2009, n. 600,
recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi."pubblicato nella Gazz. Uff. 16
ottobre 1973, n. 268, S.O.:
"1. I soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 23,
che hanno emesso obbligazioni e titoli similari, operano
una ritenuta del 20 per cento, con obbligo di rivalsa,
sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai
possessori".
Si riporta l'articolo 2483 del codice civile
"Art. 2483. Emissione di titoli di debito.
Se l'atto costitutivo lo prevede, la societa' puo'
emettere titoli di debito. In tal caso l'atto costitutivo
attribuisce la relativa competenza ai soci o agli
amministratori determinando gli eventuali limiti, le
modalita' e le maggioranze necessarie per la decisione.
I titoli emessi ai sensi del precedente comma possono
essere sottoscritti soltanto da investitori professionali
soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi
speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di
debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della
societa' nei confronti degli acquirenti che non siano
investitori professionali ovvero soci della societa'
medesima.
La decisione di emissione dei titoli prevede le
condizioni del prestito e le modalita' del rimborso ed e'
iscritta a cura degli amministratori presso il registro
delle imprese. Puo' altresi' prevedere che, previo consenso
della maggioranza dei possessori dei titoli, la societa'
possa modificare tali condizioni e modalita'.
Restano salve le disposizioni di leggi speciali
relative a particolari categorie di societa' e alle riserve
di attivita'.".
Si riporta l'articolo 2414 del codice civile
"Art. 2414. Contenuto delle obbligazioni.
I titoli obbligazionari devono indicare:
1) la denominazione, l'oggetto e la sede della
societa', con l'indicazione dell'ufficio del registro delle
imprese presso il quale la societa' e' iscritta;
2) il capitale sociale e le riserve esistenti al
momento dell'emissione;
3) la data della deliberazione di emissione e della sua
iscrizione nel registro;
4) l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore
nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti,
il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il
modo di pagamento e di rimborso, l'eventuale subordinazione
dei diritti degli obbligazionisti a quelli di altri
creditori della societa';
5) le eventuali garanzie da cui sono assistiti;
6) la data di rimborso del prestito e gli estremi
dell'eventuale prospetto informativo.".
Si riporta il comma 616 dell'articolo 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)." pubblicata nella Gazz. Uff. 28
dicembre 2007, n. 300, S.O. , modificato dalla legge 8
novembre 2013, n. 128, pubblicata nella Gazz. Uff. del
11/11/2013, n. 264:
" 616. In relazione a quanto disposto dal comma 615,
negli stati di previsione dei Ministeri di cui al medesimo
comma sono istituiti appositi fondi da ripartire, con
decreti del Ministro competente, nel rispetto delle
finalita' stabilite dalle stesse disposizioni legislative".
 
Art. 13
Disposizioni urgenti per EXPO 2015, per i lavori pubblici ed in
materia di trasporto aereo

1. Le assegnazioni disposte dal CIPE con le delibere n. 146 del 17 novembre 2006 e le assegnazioni disposte dalla delibera CIPE n. 33 del 13 maggio 2010 sono revocate. Le quote annuali dei contributi revocati, iscritte in bilancio, affluiscono al Fondo di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le somme relative ai finanziamenti revocati iscritte in conto residui, ad eccezione di quelle conservate in bilancio ai sensi dell'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 dicembre 2013, per essere successivamente riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul Fondo di cui al precedente periodo. Le risorse revocate sono destinate, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione alle annualita' disponibili:
a) prioritariamente, per l'importo di 53,2 milioni di euro, alla realizzazione dei progetti cantierabili relativi a opere di connessione indispensabili per lo svolgimento dell'Evento Expo 2015, gia' individuate dal tavolo Lombardia, riguardanti il parcheggio remoto di stazionamento di Cascina Merlata, nel limite di 31 milioni di euro, il collegamento S.S. 11 -- S.S. 233, lotto 1-B, nel limite di 17,2 milioni di euro e le connesse opere di collegamento e accoglienza tra il parcheggio e il sito espositivo, nel limite di 5 milioni di euro;
b) per l'importo di 45 milioni di euro, ad opere necessarie per l'accessibilita' ferroviaria Malpensa -- terminal T1-T2;
c) per l'importo di 42,8 milioni di euro, alla linea M4 della metropolitana di Milano.
1-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in un'apposita sezione del proprio sito web istituzionale, il CIPE pubblica un'anagrafe dei provvedimenti aventi forza di legge con i quali, a far data dal 1° gennaio 2010, sono state revocate le assegnazioni disposte con proprie delibere. Nell'anagrafe, da aggiornare con cadenza almeno trimestrale, per ogni provvedimento devono essere indicati la consistenza delle risorse revocate, le finalita' alle quali tali risorse sono state destinate con il provvedimento di revoca e con gli atti successivi previsti dallo stesso provvedimento, nonche' lo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario sia degli interventi a beneficio dei quali sono state riassegnate le risorse revocate, sia di quelli oggetto delle delibere di assegnazione revocate.
2. L'importo di 42,8 milioni di euro per l'anno 2013 assegnato dal CIPE nella seduta del 9 settembre 2013 a valere sulle risorse dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a favore della linea M4 della metropolitana di Milano e' assegnato al Collegamento SS 11-SS 233, lotto 1-B, di cui alla lettera a) del comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Il contributo dello Stato assegnato, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, alla linea M4 della metropolitana di Milano, nel complessivo importo di 172,2 milioni di euro, e' revocato, in caso di mancata stipula del contratto di finanziamento entro il 31 dicembre 2014. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da trasmettere al CIPE, vengono definiti il cronoprogramma dei lavori e le modalita' di monitoraggio.
3. In relazione agli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b), i soggetti attuatori sono autorizzati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad avviare le procedure per l'affidamento dei lavori nel limite delle risorse autorizzate dalle lettere a) e b) del comma 1 e dal comma 2 e a condizione che le erogazioni avvengano compatibilmente con le risorse iscritte sull'apposito capitolo di bilancio. Il Commissario Unico di cui all'articolo 5 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e il Tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali vigilano sullo stato di attuazione delle opere e, ove necessario, il Commissario Unico adotta le deroghe per l'immediato avvio delle opere e per la loro tempestiva realizzazione.
4. Le disponibilita' derivanti dalle revoche di cui al comma 1 non utilizzate per le finalita' ivi previste sono destinate alla realizzazione di interventi immediatamente cantierabili finalizzati al miglioramento della competitivita' dei porti italiani e a rendere piu' efficiente il trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali, nella fase iniziale per favorire i traffici con i Paesi dell'Unione Europea, da sottoporre al CIPE entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Regioni interessate. Per le medesime finalita' sono revocati i fondi statali di cui all'articolo 1, comma 994, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trasferiti o assegnati alle Autorita' portuali, anche mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, per la realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte dei quali, essendo trascorsi almeno due anni dal trasferimento o dall'assegnazione, non sia stato pubblicato il bando di gara per l'assegnazione dei lavori, fatti salvi gli effetti dei bandi pubblicati prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Le disponibilita' derivanti dalle revoche di cui al precedente periodo sono individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2014, ad apposito Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il CIPE assegna, a valere sulle risorse rese disponibili ai sensi del presente comma, le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi di cui alla delibera del CIPE n. 146 del 17 novembre 2006, revocata ai sensi del comma 1 del presente articolo, subordinatamente alla trasmissione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, del progetto definitivo aggiornato ai prezzari vigenti, che viene posto a base di gara, e del relativo cronoprogramma. In sede di assegnazione del finanziamento, il CIPE prevede le modalita' di revoca in caso di mancato avvio dei lavori nel rispetto del cronoprogramma. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 maggio di ogni anno, assegna al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto le risorse di cui al secondo periodo del comma 6 del presente articolo ai fini dell'attuazione del sistema di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t-undecies), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196.
5. Nel caso in cui la revoca riguardi finanziamenti realizzati mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con il decreto di cui al comma 4 e per le medesime finalita' e' disposta la cessione ad altra Autorita' portuale della parte di finanziamento ancora disponibile presso il soggetto finanziatore, fermo restando che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti continua a corrispondere alla banca mutuante, fino alla scadenza, la quota del contributo dovuta in relazione all'ammontare del finanziamento erogato. L'eventuale risoluzione dei contratti di mutuo non deve comportare oneri per la finanza pubblica.
6. Una quota pari a 23 milioni di euro delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' assegnata a decorrere dall'anno 2014 alla realizzazione degli interventi immediatamente cantierabili finalizzati al miglioramento della competitivita' dei porti italiani e a rendere piu' efficiente il trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali previsti al comma 4. Nell'ambito degli interventi di cui al primo periodo destinati al miglioramento della competitivita' dei porti italiani e a valere sulle risorse ivi previste, una quota pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 nonche' pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 e' destinata, al fine di ottemperare alla previsione di cui all'articolo 8, comma 13, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per far fronte alle spese connesse all'adeguamento e allo sviluppo del sistema di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t-undecies), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, anche allo scopo di consentire che le informazioni di cui agli articoli 6-ter, comma 2, e 9-bis del citato decreto legislativo n. 196 del 2005, in possesso dell'amministrazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del medesimo decreto legislativo, limitatamente alle informazioni relative alle navi presenti nella propria circoscrizione portuale e nella rada adiacente e alle navi dirette verso le medesime aree, possano essere rese disponibili alle autorita' portuali, con modalita' che la citata amministrazione stabilisce attraverso le previsioni di cui all'articolo 34, comma 46, del citato decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012.
6-bis. Per le finalita' di EXPO 2015 e in particolare per la realizzazione del modulo informatico/telematico di interconnessione del sistema di gestione della rete logistica nazionale con la piattaforma logistica nazionale digitale, con particolare riferimento al corridoio doganale virtuale, il soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e' autorizzato a stipulare apposita convenzione con le societa' EXPO 2015 Spa e Fiera di Milano Spa e con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Le relative attivita' sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. Il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le Regioni interessate, entro il 30 giugno 2014 assegna le risorse di cui ai commi 4, 5 e 6, ad esclusione di quelle di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 6, contestualmente all'approvazione dei progetti definitivi degli interventi. In caso di mancata presentazione dei progetti entro il termine di cui al periodo precedente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Presidente della Regione interessata, e' nominato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Commissario delegato del Governo per l'attuazione dell'intervento.
7-bis. Nell'ambito delle infrastrutture considerate strategiche ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, alle imprese che subiscono danni ai materiali, alle attrezzature e ai beni strumentali come conseguenza di delitti non colposi commessi al fine di ostacolare o rallentare l'ordinaria esecuzione delle attivita' di cantiere, e pertanto pregiudicando il corretto adempimento delle obbligazioni assunte per la realizzazione dell'opera, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' essere concesso un indennizzo per una quota della parte eccedente le somme liquidabili dall'assicurazione stipulata dall'impresa o, qualora non assicurata, per una quota del danno subito, comunque nei limiti complessivi dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma. Per tali indennizzi e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro per l'anno 2015. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8. All'articolo 32, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola: «2008» e' sostituita dalla seguente: «2010».
9. In deroga agli articoli 243-bis, comma 8, lettera g), e comma 9, lettera d), e 243-ter del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, il comune di Napoli e' autorizzato a contrarre mutui necessari per il perfezionamento dei finanziamenti di propria competenza per la realizzazione della linea 1 della metropolitana di Napoli.
9-bis. Al fine di assicurare la continuita' del servizio pubblico ferroviario sulla tratta Stazione centrale FS di Salerno - Stadio Arechi, le risorse statali impegnate per la realizzazione della tratta medesima e non utilizzate sono destinate, nel limite di 5 milioni di euro, per l'acquisto di materiale rotabile al fine di garantire la funzionalita' del contratto di servizio ferroviario regionale per il biennio 2014-2015.
10. All'articolo 118 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo il terzo periodo, e' aggiunto il seguente: «Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidita' finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso puo' provvedersi, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle societa', anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonche' al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.»;
b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. E' sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuita' aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, e dalle societa', anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni presso il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.».
3-ter. Nelle ipotesi di cui ai commi 3, ultimo periodo, e 3-bis, la stazione appaltante, ferme restando le disposizioni previste in materia di obblighi informativi, pubblicita' e trasparenza, e' in ogni caso tenuta a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale le somme liquidate con l'indicazione dei relativi beneficiari».
11. Le disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione relative alle opere in esercizio di cui all'articolo 237-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano a tutti i contratti di appalto aventi ad oggetto opere pubbliche, anche se stipulati anteriormente rispetto alla data di entrata in vigore del richiamato decreto legislativo n. 163/2006. Per le societa' o enti comunque denominati di proprieta' del Ministero dell'economia e delle finanze e sottoposti alla vigilanza di altri Ministeri e che stipulano con lo Stato contratti di programma che abbiano per oggetto manutenzione ed investimenti, e' fatto obbligo di rendicontare nei documenti di programmazione pluriannuale l'ammontare complessivo della liquidita' liberata e l'oggetto di destinazione della stessa.
11-bis. All'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il terzo comma e' inserito il seguente:
«Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale».
12. (soppresso).
13. All'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, dopo le parole: «per l'energia elettrica» sono inserite le seguenti: «, il gas ed il sistema idrico» e le parole: «e il gas» sono soppresse.
14. I gestori di aeroporti che erogano contributi, sussidi o ogni altra forma di emolumento ai vettori aerei in funzione dell'avviamento e sviluppo di rotte destinate a soddisfare e promuovere la domanda nei rispettivi bacini di utenza, devono esperire procedure di scelta del beneficiario trasparenti e tali da garantire la piu' ampia partecipazione dei vettori potenzialmente interessati, secondo modalita' da definirsi con apposite Linee guida adottate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti l'Autorita' di regolazione dei trasporti e l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
15. I gestori aeroportuali comunicano all'Autorita' di regolazione dei trasporti e all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile l'esito delle procedure previste dal comma 14, ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di trasparenza e competitivita'.
15-bis. Al fine di evitare effetti distorsivi della concorrenza tra gli scali aeroportuali e di promuovere l'attrattivita' del sistema aeroportuale italiano, anche con riferimento agli eventi legati all'EXPO 2015, nella definizione della misura dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA), di cui agli articoli 90 e seguenti della legge 21 novembre 2000, n. 342, il valore massimo dei parametri delle misure IRESA non puo' essere superiore a euro 0,50. Fermo restando il valore massimo sopra indicato, la determinazione del tributo e' rimodulata tenendo conto anche degli ulteriori criteri della distinzione tra voli diurni e notturni e delle peculiarita' urbanistiche delle aree geografiche prospicienti i singoli aeroporti.
16. L'addizionale comunale istituita dall'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed i successivi incrementi disposti dall'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, dall'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 4, comma 75, della legge 28 giugno 2012, n. 92, non e' dovuta dai passeggeri in transito negli scali aeroportuali nazionali, se provenienti da scali domestici.
17. L'addizionale Commissariale per Roma Capitale di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, continua ad applicarsi a tutti i passeggeri con voli originanti e in transito negli scali di Roma Fiumicino e Ciampino, ad eccezione di quelli in transito aventi origine e destinazione domestica.
18. Alle minori entrate derivanti dai commi 16 e 17, pari a 9 milioni dei euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti correnti da parte dello Stato all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, di cui all'articolo 11-decies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Al ristoro delle predette minori entrate a favore dei soggetti interessati, si provvede con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le occorrenti variazioni di bilancio.
19. Per l'anno 2014 le indennita' di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo non concorrono alla formazione del reddito ai fini contributivi. Le medesime indennita' di cui al periodo precedente concorrono alla determinazione della retribuzione pensionabile nella misura del 50 per cento del loro ammontare.
20. Alla copertura dell'onere recato dal comma 19, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sulle risorse riscosse dall'ENAV per lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea di rotta svolti a favore del traffico aereo civile, che a tal fine, per il medesimo importo sono versate dall'ENAV stesso all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
21. All'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 47, le parole: «1º gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2019»;
b) al comma 48, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
22. All'articolo 3, comma 47, della legge 28 giugno 2012, n. 92, la lettera c) e' abrogata.
23. All'onere derivante dall'applicazione del comma 21, pari a 184 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante il corrispondente incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, da destinare all'INPS. La misura dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco e' fissata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 ottobre 2015, alla cui adozione e' subordinata l'efficacia della disposizione di cui al comma 21.
24. Anche in vista dell'EXPO 2015, al fine di promuovere il coordinamento dell'accoglienza turistica, tramite la valorizzazione di aree territoriali di tutto il territorio nazionale, di beni culturali e ambientali, nonche' il miglioramento dei servizi per l'informazione e l'accoglienza dei turisti, sono finanziati progetti che individuino uno o piu' interventi di valorizzazione e di accoglienza tra loro coordinati. I progetti possono essere presentati da comuni, da piu' comuni in collaborazione tra loro o da unioni di comuni con popolazione tra 5.000 e 150.000 abitanti. Ogni comune o raggruppamento di comuni potra' presentare un solo progetto articolato in uno o piu' interventi fra loro coordinati, con una richiesta di finanziamento che non potra' essere inferiore a 1 milione di euro e superiore a 5 milioni di euro e purche' in ordine agli interventi previsti sia assumibile l'impegno finanziario entro il 30 giugno 2014 e ne sia possibile la conclusione entro venti mesi da quest'ultima data. In via subordinata, possono essere finanziati anche interventi di manutenzione straordinaria collegati ai medesimi obiettivi di valorizzazione della dotazione di beni storici, culturali, ambientali e di attrattivita' turistica inseriti nei progetti di cui al presente comma, per un importo non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 500.000 euro. Nel caso in cui il costo complessivo del progetto sia superiore ai limiti di finanziamento indicati, il soggetto o i soggetti interessati dovranno indicare la copertura economica, a proprie spese, per la parte eccedente.
25. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro per la coesione territoriale, con proprio decreto disciplina i criteri per l'utilizzo delle risorse per gli interventi di cui al comma 24 e prevede le modalita' di attuazione dei relativi interventi anche attraverso apposita convenzione con l'ANCI.
25-bis. Gli enti locali sono tenuti ad inviare le relazioni di cui all'articolo 34, commi 20 e 21, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, che provvedera' a pubblicarle nel proprio portale telematico contenente dati concernenti l'applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio.
26. All'intervento di cui al comma 24, sono destinati finanziamenti complessivi sino a un massimo di 500 milioni di euro.
27. Alla copertura dei suddetti oneri si provvede con le risorse derivanti dalla riprogrammazione del Piano di Azione Coesione, secondo le procedure di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, nonche' con le risorse derivanti dalla eventuale riprogrammazione, in accordo con le Amministrazioni responsabili della loro attuazione, dei Programmi Operativi della programmazione 2007-2013 della politica regionale comunitaria.
28. Eventuali ulteriori risorse che si dovessero rendere disponibili in conseguenza delle riprogrammazioni di cui al comma 27, potranno essere utilizzate per elevare, fino a concorrenza dei relativi importi, il plafond di finanziamenti previsto al comma 26 destinabili all'intervento di cui al comma 24.
Riferimenti normativi

Le assegnazioni disposte nella Delibera CIPE n. 146,
recante "Programma" delle opere strategiche completamento
dello schema idrico Basento Bradano - Settore G.
Assegnazione definitiva di contributo" del 17 novembre
2006, pubblicata nella Gazz Uff. 10 aprile 2007, n. 100,
sono revocate dal predetto decreto legge del 23 dicembre
2013, n. 145.
Le assegnazioni disposte nella Delibera CIPE n. 33,
recante "1° Programma infrastrutture strategiche
(L.443/2001). Potenziamento della linea ferroviaria
Rho-Arona. Tratta Rho-Gallarate. Primo lotto funzionale
Rho_Parabiago. Approvazione progetto definitivo e
finanziamento" del 13 maggio 2010, pubblicata nella Gazz.
Uff. 21 febbraio 2011, n. 42, sono revocate dal predetto
decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145.
Si riporta il comma 6 dell'articolo 32 del decreto
legge 6 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria.", Pubblicato nella
Gazz. Uff. 6 luglio 2011, n. 155., convertito, con
modificazione, nella legge 15 luglio 2011,n . 111, recante
"Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.",
pubblicata nella Gazz. Uff. 16 luglio 2011, n. 164:
"6. Le quote annuali dei limiti di impegno e dei
contributi revocati e iscritte in bilancio ai sensi dei
commi 2, 3 e 4, affluiscono al Fondo appositamente
istituito nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.".
Si riporta l'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, recante "Legge di contabilita' e finanza pubblica."
pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.
, modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, pubblicata
nella Gazz. Uff. 12 aprile 2011, n. 84:
"Art. 30. Leggi di spesa pluriennale e a carattere
permanente
1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale
quantificano la spesa complessiva, l'onere per competenza
relativo al primo anno di applicazione, nonche' le quote di
competenza attribuite a ciascuno degli anni considerati nel
bilancio pluriennale; la legge di stabilita' puo'
annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli
anni considerati nel bilancio pluriennale, nei limiti
dell'autorizzazione complessiva ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera e).
2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare
contratti o comunque assumere impegni nei limiti
dell'intera somma indicata dalle leggi di cui al comma 1
ovvero nei limiti indicati nella legge di stabilita'. I
relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei
limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.
3. Le leggi di spesa che autorizzano l'iscrizione in
bilancio di contributi pluriennali stabiliscono anche,
qualora la natura degli interventi lo richieda, le relative
modalita' di utilizzo, mediante:
a) autorizzazione concessa al beneficiario, a valere
sul contributo stesso, a stipulare operazioni di mutui con
istituti di credito il cui onere di ammortamento e' posto a
carico dello Stato. In tal caso il debito si intende
assunto dallo Stato che provvede, attraverso specifica
delega del beneficiario medesimo, ad erogare il contributo
direttamente all'istituto di credito;
b) spesa ripartita da erogare al beneficiario secondo
le cadenze temporali stabilite dalla legge.
4. Nel caso si proceda all'utilizzo dei contributi
pluriennali secondo le modalita' di cui al comma 3, lettera
a), al momento dell'attivazione dell'operazione le
amministrazioni che erogano il contributo sono tenute a
comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano
di ammortamento del mutuo con distinta indicazione della
quota capitale e della quota interessi. Sulla base di tale
comunicazione il Ministero procede a iscrivere il
contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso
di passivita' finanziarie.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche a
tutti i contributi pluriennali iscritti in bilancio per i
quali siano gia' state attivate alla data di entrata in
vigore della presente legge in tutto o in parte le relative
operazioni di mutuo.
6. Le leggi di spesa a carattere permanente
quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli
esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Esse indicano
inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si
tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le
quantificazioni dell'onere annuo alla legge di stabilita' a
norma dell'articolo 11, comma 3, lettera d). Nel caso in
cui l'onere a regime e' superiore a quello indicato per il
terzo anno del triennio di riferimento, la copertura segue
il profilo temporale dell'onere.
7. Il disegno di legge di stabilita' indica, in
apposito allegato, per ciascuna legge di spesa pluriennale
di cui all'articolo 11, comma 3, lettera e), i residui di
stanziamento in essere al 30 giugno dell'anno in corso e,
ove siano previsti versamenti in conti correnti o
contabilita' speciali di tesoreria, le giacenze in essere
alla medesima data.
8. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi al fine di garantire la
razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e
l'efficacia delle procedure di spesa relative ai
finanziamenti in conto capitale destinati alla
realizzazione di opere pubbliche.
9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono emanati
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) introduzione della valutazione nella fase di
pianificazione delle opere al fine di consentire procedure
di confronto e selezione dei progetti e definizione delle
priorita', in coerenza, per quanto riguarda le
infrastrutture strategiche, con i criteri adottati nella
definizione del programma di cui all'articolo 1, comma 1,
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni;
b) predisposizione da parte del Ministero competente di
linee guida obbligatorie e standardizzate per la
valutazione degli investimenti;
c) garanzia di indipendenza e professionalita' dei
valutatori anche attraverso l'utilizzo di competenze
interne agli organismi di valutazione esistenti, con il
ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate
professionalita' e per valutazioni particolarmente
complesse;
d) potenziamento e sistematicita' della valutazione ex
post sull'efficacia e sull'utilita' degli interventi
infrastrutturali, rendendo pubblici gli scostamenti
rispetto alle valutazioni ex ante;
e) separazione del finanziamento dei progetti da quello
delle opere attraverso la costituzione di due appositi
fondi. Al «fondo progetti» si accede a seguito dell'esito
positivo della procedura di valutazione tecnico-economica
degli studi di fattibilita'; al «fondo opere» si accede
solo dopo il completamento della progettazione definitiva;
f) adozione di regole trasparenti per le informazioni
relative al finanziamento e ai costi delle opere;
previsione dell'invio di relazioni annuali in formato
telematico alle Camere e procedure di monitoraggio sullo
stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi
con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti
e ai risultati ottenuti relativamente all'effettivo stato
di realizzazione delle opere;
g) previsione di un sistema di verifica per l'utilizzo
dei finanziamenti nei tempi previsti con automatico
definanziamento in caso di mancato avvio delle opere entro
i termini stabiliti.
10. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
8 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
i profili finanziari entro sessanta giorni dalla
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
essere comunque adottati.
11. Per i tre esercizi finanziari successivi a quello
in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta adeguatamente motivata dei Ministri
competenti, che illustri lo stato di attuazione dei
programmi di spesa e i relativi tempi di realizzazione, il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa valutazione
delle cause che ne determinano la necessita' e al fine di
evitare l'insorgenza di possibili contenziosi con
conseguenti oneri, puo' prorogare di un ulteriore anno i
termini di conservazione dei residui passivi relativi a
spese in conto capitale.".
Si riporta il comma 1 dell'articolo 18 del decreto
legge 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti
per il rilancio dell'economia.",pubblicato nella Gazz. Uff.
21 giugno 2013, n. 144, S.O. , convertito , con
modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, recante
"Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.",
pubblicata nella Gazz. Uff. 20 agosto 2013, n. 194, S.O.:
"1. Per consentire nell'anno 2013 la continuita' dei
cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti
contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori e' istituito
nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione
complessiva pari a 2.069 milioni di euro, di cui 335
milioni di euro per l'anno 2013, 405 milioni di euro per
l'anno 2014, 652 milioni di euro per l'anno 2015, 535
milioni di euro per l'anno 2016 e 142 milioni di euro per
l'anno 2017. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti presenta semestralmente alle Camere una
documentazione conoscitiva e una relazione analitica
sull'utilizzazione del Fondo di cui al presente comma.".
Si riporta il comma 3 dell'articolo 18 del decreto
legge 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti
per il rilancio dell'economia.",pubblicato nella Gazz. Uff.
21 giugno 2013, n. 144, S.O. , convertito , con
modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, recante
"Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.",
pubblicata nella Gazz. Uff. 20 agosto 2013, n. 194, S.O.:
"3. Con delibere CIPE, da adottarsi entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto possono essere
finanziati, a valere sul fondo di cui al comma 1, nei
limiti delle risorse annualmente disponibili, l'asse viario
Quadrilatero Umbria-Marche, la tratta Colosseo - Piazza
Venezia della linea C della metropolitana di Roma, la linea
M4 della metropolitana di Milano, il collegamento
Milano-Venezia secondo lotto Rho-Monza, nonche', qualora
non risultino attivabili altre fonti di finanziamento, la
linea 1 della metropolitana di Napoli, l'asse autostradale
Ragusa-Catania e la tratta Cancello - Frasso Telesino della
linea AV/AC Napoli-Bari.".
Si riporta l'articolo 5 del citato decreto legge del 26
aprile 2013, n. 43:
"Art. 5. Disposizioni volte ad accelerare la
realizzazione di Expo 2015
1. Tenuto conto dei tempi di realizzazione dell'evento
Expo 2015 e delle opere essenziali e connesse di cui agli
allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, e successive
modificazioni, nonche' degli interventi strettamente
funzionali nelle programmazioni comunali, provinciali e
regionali, e della contestuale presenza di cantieri in
corso e al fine di garantire, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, il rispetto dei tempi stabiliti
per lo svolgimento dell'evento Expo 2015 e l'adempimento
degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano
nei confronti del Bureau International des Expositions
(BIE):
a) il comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e' sostituito dai seguenti:
"2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentiti il presidente della Regione Lombardia, il
Sindaco di Milano e i rappresentanti degli enti locali
interessati, sono istituiti gli organismi per la gestione
delle attivita', compresa la previsione di un tavolo
istituzionale per il governo complessivo degli interventi
regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della
Regione Lombardia pro tempore, e sono stabiliti i criteri
di ripartizione e le modalita' di erogazione dei
finanziamenti. Con il medesimo decreto e' nominato, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche
nell'ambito dei soggetti della governance della Societa'
Expo 2015 S.p.A., ivi incluso l'Amministratore delegato, il
Commissario Unico delegato del Governo per Expo 2015 a cui
vengono attribuiti tutti i poteri e tutte le funzioni, gia'
conferiti al Commissario Straordinario delegato del Governo
per Expo Milano 2015, ivi compresi i poteri e le deroghe
previsti nelle ordinanze di protezione civile richiamate
all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 15
maggio 2012, n. 59, convertito in legge 12 luglio 2012, n.
100, da intendersi estese a tutte le norme modificative e
sostitutive delle disposizioni ivi indicate. Sono altresi'
attribuiti al Commissario Unico i poteri del Commissario
Generale dell'Esposizione, ad eccezione dei poteri e delle
funzioni di cui agli articoli 12 e 13 della Convenzione
sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22
novembre 1928, come da ultimo modificata con protocollo
aperto alla firma a Parigi il 30 novembre 1972, ratificato
ai sensi della legge 3 giugno 1978, n. 314, che verranno
individuati con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
2.1. Nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento, della normativa dell'Unione europea e
degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei
limiti delle risorse stanziate ai sensi della legislazione
vigente, il Commissario unico esercita poteri sostitutivi
per risolvere situazioni o eventi ostativi alla
realizzazione delle opere essenziali e connesse di cui agli
allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, alla partecipazione
degli Stati e degli enti iscritti o al regolare svolgimento
dell'Evento.
2.2. Ove necessario, il Commissario puo' provvedere in
deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza, nei
limiti indicati con delibera del Consiglio dei Ministri
sentito il Presidente della regione Lombardia. Tali
ordinanze, cosi' come i provvedimenti commissariali anche
adottati dai soggetti delegati di cui al comma 2-bis, sono
immediatamente efficaci e devono essere pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale. Le ordinanze del Commissario unico
delegato del Governo per Expo 2015 sono altresi'
pubblicate, in evidenza, nella prima pagina del sito
internet di Expo 2015. Il Commissario unico delegato del
Governo per Expo 2015, al termine dell'incarico
commissariale, invia al Parlamento e ai Ministri
dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei
trasporti una relazione sulle attivita' svolte, anche per
il superamento delle criticita' emerse e sullo stato di
attuazione delle opere, nonche' la rendicontazione
contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione
commissariale di Expo Milano 2015.
2-bis. Il Commissario Unico nomina, entro il 31 maggio
2013, con proprio provvedimento, fino a tre soggetti, di
alta e riconosciuta professionalita' nelle discipline
giuridico-economiche ed ingegneristiche, o dalla comprovata
esperienza istituzionale, delegati per le specifiche
funzioni in relazione a determinate opere e attivita'
nonche' per le funzioni di garanzia e controllo
dell'andamento dei lavori delle opere strettamente
funzionali all'Evento nei tempi utili alla realizzazione e
per assicurare il corretto ed efficiente utilizzo delle
deroghe e dei poteri di cui ai commi 2, 2.1 e 2.2 del
presente articolo. Uno dei delegati puo' essere scelto
anche nel ruolo dei prefetti. I soggetti delegati si
avvalgono per la loro attivita' delle strutture della
societa' ovvero del contingente di personale gia' esistente
presso la struttura del Commissario Straordinario delegato
del Governo per Expo Milano 2015 cui il Commissario Unico
subentra, ivi inclusa la titolarita' della esistente
relativa contabilita' speciale, ovvero del personale
distaccato dai soci. Dall'attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, eventuali compensi dei delegati sono a carico
delle disponibilita' della predetta contabilita'.
2-ter. Il commissario esercita tutte le attivita'
necessarie, coordinandosi con la societa' Expo 2015 p.a.,
affinche' gli impegni finanziari assunti dai soci siano
mantenuti negli importi di cui all'allegato 1 decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 e nei
tempi adeguati alla realizzazione delle opere e allo
svolgimento dell'Evento.";
b) al comma 216 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2012, n. 228, le parole: "nella realizzazione delle stesse
opere", sono sostituite dalle seguenti: "prioritariamente
nella realizzazione delle opere nonche' per lo svolgimento
delle attivita' strettamente necessarie per la gestione
dell'Evento, previa attestazione, da parte della societa',
della conclusione del piano delle opere";
c) ai contratti di appalto di lavori, servizi e
forniture della societa' Expo 2015 S.p.A. si applicano
direttamente, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico e della normativa comunitaria,
le deroghe normative previste in materia di contratti
pubblici per il Commissario delegato per gli interventi di
Expo 2015, ai sensi delle ordinanze del Presidente del
Consiglio dei Ministri richiamate all'articolo 3, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59,
convertito in legge 12 luglio 2012, n. 100; la societa' ha
altresi' facolta' di deroga agli artt. 93 e 140 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonche' alle
disposizioni di cui al D.M. 10 agosto 2012, n. 161; per le
opere temporanee la societa' puo' altresi' derogare
all'applicazione dell'art. 127 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163. In attesa dell'attuazione
dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, per le opere in corso di realizzazione
e da realizzare da parte di Expo 2015 S.p.A., che
riguardano recuperi ambientali, rilevati e sottofondi
stradali e ferroviari nonche' piazzali, e' consentito
l'utilizzo delle materie prime secondarie, di cui al punto
7.1.4 dell'allegato 1, suballegato 1, del decreto del
Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88
del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, acquisite o
da acquisire da impianti autorizzati con procedura
semplificata, ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Possono trovare
applicazione per le procedure di affidamento da porre in
essere da parte della Societa' l'art. 59, anche per i
lavori diversi dalla manutenzione e l'art. 253, comma
20-bis, del citato D.Lgs. n. 163 del 2006, anche per i
contratti sopra la soglia di rilevanza comunitaria e oltre
la data del 31 dicembre 2013. Le disposizioni di cui alla
presente lettera si possono applicare anche alle stazioni
appaltanti relativamente alle seguenti opere strettamente
funzionali all'Evento:
1. Interconnessione Nord Sud tra la SS 11 all'altezza
di Cascina Merlata e l'Autostrada A4 Milano-Torino;
2. Linea Metropolitana di Milano M4;
3. Linea Metropolitana di Milano M5;
4. Strada di Collegamento SS 11 e SS 233 Zara - Expo;
5. Parcheggi Remoti Expo;
6. Collegamento SS 11 da Molino Dorino ad Autostrada
dei Laghi - lotto 1 da Molino Dorino a Cascina Merlata;
lotto 2 da Cascina Merlata a innesto a A8; Adeguamento
Autostrada dei Laghi tra il nuovo svincolo Expo e lo
svincolo Fiera; (17)
d) i Padiglioni dei Paesi, i manufatti e qualunque
altro edificio da realizzare, connessi all'Expo 2015, per i
quali sussista l'obbligo di smontaggio ovvero di
smantellamento al termine dell'Evento, sono qualificati, a
tutti gli effetti, come edifici temporanei ai sensi
dell'art. 6, comma 2, lett. b), del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ; agli edifici
temporanei connessi all'evento Expo 2015, per i quali
sussista l'obbligo di smontaggio ovvero di smantellamento
al termine dell'evento, non si applicano le seguenti norme:
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 relativamente al
rispetto dei valori limite del fabbisogno di energia
primaria, dell'obbligo di certificazione energetica e del
soddisfacimento dei requisiti minimi di trasmittanza; art.
11 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28; decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre
1997; art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42. La sostenibilita' ambientale di Expo 2015 e' in ogni
caso garantita dalla compensazione delle emissioni di CO2
nel corso della preparazione e realizzazione dell'evento
nonche', negli edifici non temporanei, da prestazioni
energetiche e da copertura dei consumi di calore,
elettricita' e raffrescamento attraverso fonti rinnovabili
superiori ai minimi previsti dalla legge; (17)
e) con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per lo Sviluppo
Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle
Finanze, da emanare entro il 30 aprile 2013, sono
individuate misure volte alla tutela dei segni distintivi
di Expo 2015 SpA in relazione all'Esposizione Universale
"Expo Milano 2015", ivi compreso quanto necessario a
garantire l'appartenenza in via esclusiva dei beni
immateriali rappresentati da marchi, loghi, denominazioni,
simboli e colori che contraddistinguono l'attivita' e
l'Esposizione, ed al relativo uso per il periodo di
svolgimento dell'evento e comunque non oltre il 31 dicembre
2015. Con il medesimo decreto sono individuati specifici
interventi volti a reprimere attivita' parallele a quelle
esercitate da enti economici o non economici, non
autorizzate da Expo 2015 SpA, dirette ad intraprendere
attivita' di commercializzazione parassitaria al fine di
ricavarne visibilita' o profitto economico (fenomeno del
c.d. "ambush marketing"), anche prevedendo le relative
sanzioni amministrative da un minimo di 5.000 euro ad un
massimo di 250.000 euro, fatte salve le sanzioni gia'
previste dalla legislazione vigente;
f) nei giudizi che riguardano i provvedimenti e gli
atti del Commissario Unico e le procedure di affidamento
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di
Expo 2015 S.p.A., si applicano le disposizioni processuali
di cui all'art. 125 del decreto legislativo n. 104/2010;
g) nella prospettiva della crescita per il Paese, il
Comitato Interministeriale Programmazione Economica assume
le decisioni strategiche, anche finalizzate ad ottenere
eventuali finanziamenti comunitari, per la valorizzazione
dell'innovazione del settore turistico e la valorizzazione
del patrimonio culturale e paesaggistico, connesse con la
realizzazione dell'Expo Milano 2015, assicurando il
coordinamento tra le amministrazioni interessate
concertandole con il Commissario Unico delegato per il
Governo ed il Commissario di sezione per il Padiglione
Italia, la regione Lombardia, la camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Milano, la
provincia e il comune di Milano e le eventuali altre
autonomie locali coinvolte nella realizzazione
dell'Esposizione Universale di Milano 2015. Il Commissario
unico riferisce trimestralmente al CIPE sullo stato di
attuazione delle opere e su azioni correttive intraprese
per il superamento delle criticita' (17).
1-bis. La Societa' Expo 2015 S.p.A. puo' stipulare
apposito Protocollo con le Nazioni Unite per disciplinare
le modalita' della relativa partecipazione a supporto
dell'organizzazione dell'Evento. A tal fine puo' essere
costituito uno specifico Fondo Fiduciario (Trust Fund)
attraverso il quale l'Organizzazione delle Nazioni Unite
opera, a valere sulle risorse della Societa', secondo le
modalita' previste nel medesimo Protocollo. (18)
1-ter. In relazione alla specificita' dell'attivita'
operativa, a valere sulle risorse della contabilita'
speciale del Commissario generale di sezione per il
Padiglione Italia, puo' essere istituito un Fondo economale
per il pagamento delle spese contrattuali per le quali non
e' possibile disporre tramite ordinativi di pagamento nella
forma ordinaria con obbligo di rendicontazione. A tal fine
il Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia
nomina un funzionario responsabile del predetto servizio
cassa economale, la cui attivita' e' disciplinata dagli
articoli 33 e seguenti del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 13 novembre 2002, n. 254, e
dagli articoli 7 e 8 del decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 21 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2006. (18)
1-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 10
dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Bureau
International des Expositions, ratificato ai sensi della
legge 14 gennaio 2013, n. 3, in materia di esenzioni a
favore dei Commissariati generali di sezione per la
partecipazione all'Esposizione Universale di Milano 2015,
si applicano, limitatamente alle attivita' svolte in
relazione alla realizzazione e gestione del Padiglione
Italia, alla Expo 2015 S.p.A. ".
Si riporta il comma 994 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)", pubblicata nella Gazz. Uff. 27
dicembre 2006, n. 299, S.O.
I fondi statali previsti al comma 994 della legge
296/2006 sono revocati dal predetto decreto legge del 23
dicembre 2013, n, 145:
"994. E' autorizzato un contributo di 15 milioni di
euro annui per quindici anni a decorrere dall'anno 2007, a
valere sulle risorse per la realizzazione delle opere
strategiche di preminente interesse nazionale, di cui alla
legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni,
quale contributo per i mutui contratti nell'anno 2007 per
la realizzazione di grandi infrastrutture portuali che
risultino immediatamente cantierabili".
Si riporta la lett. t-undecies) del comma 1,
dell'articolo 2 del decreto legislativo del 19 agosto 2005,
n. 196, recante "Attuazione della direttiva 2002/59/CE
relativa all'istituzione di un sistema comunitario di
monitoraggio e di informazione sul traffico navale.",
pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2005, n. 222. Tale
lettera e' stata aggiunta dal comma 6 dell'art.1, D.Lgs. 16
febbraio 2011, n. 18, pubblicato nella Gazz. Uff. 11 marzo
2011, n. 58:
"t-undecies) PMIS, Port Management Information System:
Sistema informativo per la gestione portuale realizzato e
gestito dalle autorita' competenti di cui alla lettera n)".
Si riporta l'articolo 18-bis della legge 28 gennaio
1994, n, 84, recante "Riordino della legislazione in
materia portuale." pubblicata nella Gazz. Uff. 4 febbraio
1994, n. 28, S.O. Tale articolo e' stato aggiunto dal
decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, pubblicato nella Gazz.
Uff. 26 giugno 2012, n. 147, convertito, con modificazioni,
nella legge del 7 agosto 2012, n. 134, pubblicata nella
Gazz. Uff. 11 agosto 2012, n. 187, S.O:
"Art. 18-bis. Autonomia finanziaria delle autorita'
portuali e finanziamento della realizzazione di opere nei
porti.
1. Al fine di agevolare la realizzazione delle opere
previste nei rispettivi piani regolatori portuali e nei
piani operativi triennali e per il potenziamento della rete
infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti
stradali e ferroviari nei porti e gli investimenti
necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione e alla
riqualificazione strutturale degli ambiti portuali, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, un fondo per il
finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti
alimentato su base annua, in misura pari all'1 per cento
dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione
delle merci introdotte nel territorio nazionale per il
tramite di ciascun porto nel limite di 90 milioni di euro
annui.
2. Entro il 30 aprile di ciascun esercizio finanziario,
il Ministero dell'economia e delle finanze quantifica
l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuta
sull'importazione delle merci introdotte nel territorio
nazionale per il tramite di ciascun porto, nonche' la quota
da iscrivere nel fondo.
3. Le autorita' portuali trasmettono al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti la documentazione relativa
alla realizzazione delle infrastrutture portuali in
attuazione del presente articolo.
4. Il fondo di cui al comma 1 e' ripartito con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, attribuendo a ciascun porto l'ottanta per cento
della quota dell'imposta sul valore aggiunto dovuta
sull'importazione delle merci introdotte nel territorio
nazionale per suo tramite e ripartendo il restante venti
per cento tra i porti, con finalita' perequative, tenendo
altresi' conto delle previsioni dei rispettivi piani
operativi triennali e piani regolatori portuali."
5. Per la realizzazione delle opere e degli interventi
di cui al comma 1, le autorita' portuali possono, in ogni
caso, fare ricorso a forme di compartecipazione del
capitale privato, secondo la disciplina della tecnica di
finanza di progetto di cui all'articolo 153 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche
ed integrazioni, stipulando contratti di finanziamento a
medio e lungo termine con istituti di credito nazionali ed
internazionali abilitati, inclusa la Cassa depositi e
prestiti S.p.A.
6. Sono abrogati i commi da 247 a 250 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.".
Si riporta il comma 13 dell'articolo 8 del decreto
legge del 18 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese.", pubblicato
nella Gazz. Uff. 19 ottobre 2012, n. 245, S.O. ,
convertito, con modificazioni, nella legge del 17 dicembre
2012, n. 221, recante "Ulteriori misure urgenti per la
crescita del Paese.", pubblicata nella Gazz. Uff. 18
dicembre 2012, n. 294, S.O.:
"13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e
dell'economia e delle finanze, da adottarsi, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono definite le modalita' per la
trasmissione elettronica dei dati di cui ai formulari FAL
con l'implementazione dell'interfaccia unica costituita dal
sistema PMIS, assicurando l'interoperabilita' dei dati
immessi nel sistema PMIS con il Safe Sea Net e con il
Sistema informativo delle dogane, per quanto riguarda gli
aspetti di competenza doganale, e la piena accessibilita'
delle informazioni alle altre autorita' competenti, ai
sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 196, e successive modificazioni, oltre che agli
Stati membri dell'Unione europea. L'interoperativita' va
altresi' assicurata rispetto alle piattaforme realizzate
dalle autorita' portuali per il miglior espletamento delle
funzioni di indirizzo e coordinamento dei nodi logistici
che alle stesse fanno capo. Dall'attuazione del presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.".
Si riporta l'articolo 6-ter del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 196 , recante "Attuazione della direttiva
2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema
comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico
navale." pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2005, n.
222. , tale Articolo e' stato Articolo aggiunto dal decreto
legislativo del 16 febbraio 2011, n 18 , Pubblicato nella
Gazz. Uff. 11 marzo 2011, n. 58:
"Art. 6-ter. Utilizzo di sistemi di identificazione e
tracciamento a lungo raggio delle navi, LRIT.
1. Le navi soggette al rispetto della regola V/19-1
della Convenzione SOLAS e degli standard operativi e dei
requisiti funzionali adottati dall'IMO che fanno scalo in
un porto nazionale sono dotate di dispositivo LRIT conforme
alla normativa internazionale in materia.
2. La NCA acquisisce le informazioni LRIT trasmesse
dalle navi attraverso la partecipazione all'European LRIT
Data Center e coopera con la Commissione e con gli Stati
membri per determinare i requisiti necessari per
l'installazione del sistema di trasmissione delle
informazioni LRIT a bordo delle navi.".
Si riporta l'articolo 9-bis del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 196 , recante "Attuazione della direttiva
2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema
comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico
navale." pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2005, n.
222. , tale articolo e' stato articolo aggiunto dal decreto
legislativo del 16 febbraio 2011, n 18 , Pubblicato nella
Gazz. Uff. 11 marzo 2011, n. 58:
"Art. 9-bis. Rete AIS nazionale.
1. Nell'ambito del sistema di cui al comma 1
dell'articolo 9, l'amministrazione provvede alla gestione
della rete AIS nazionale per la ricezione e la diffusione
di informazioni sul traffico marittimo per finalita'
connesse alla sicurezza della navigazione, garantendo la
necessaria copertura radioelettrica.
2. L'amministrazione rende disponibili le informazioni
AIS acquisite dalla rete nazionale nel quadro delle
procedure fissate con il decreto interministeriale di cui
al comma 2 dell'articolo 9.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono fissate procedure e modalita' per
l'erogazione dei servizi AIS tenuto conto dell'esigenza che
ogni utilizzazione dell'AIS per fini non legati alla
sicurezza della navigazione non interferisca con la
gestione del sistema da parte dell'amministrazione.
4. L'autorizzazione rilasciata dal Ministero dello
sviluppo economico ai sensi dell'articolo 25 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per l'esercizio di
impianti AIS, e' subordinata al parere favorevole
dell'amministrazione, da rendersi, entro novanta giorni
dalla richiesta, esclusivamente in relazione agli aspetti
connessi alla sicurezza della navigazione ed al corretto
funzionamento della rete AIS nazionale.
5. Le stazioni non facenti parte della rete
istituzionale AIS operano anche in trasmissione, qualora
l'amministrazione ne riconosca rilevanza ai fini di tutela
della sicurezza della navigazione, e purche' le stesse non
costituiscano reti di monitoraggio del traffico aggregando
le informazioni acquisite.".
Si riporta la lett. m) del comma 1 dell'articolo 2 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 , recante
"Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa
all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e
di informazione sul traffico navale." pubblicato nella
Gazz. Uff. 23 settembre 2005, n. 222. , tale lett. m) e'
stata cosi' sostituita decreto legislativo del 16 febbraio
2011, n 18 , Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 marzo 2011, n.
58:
"lett. m) amministrazione: il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo
delle capitanerie di porto - Guardia costiera;".
Si riporta il comma 46 dell'articolo 34 del decreto
legge del 18 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese." pubblicato nella
Gazz. Uff. 19 ottobre 2012, n. 245, S.O. , convertito, con
modificazioni, nella legge del 17 dicembre 2012, n. 221,
recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese." pubblicata nella Gazz. Uff. 18 dicembre 2012, n.
294, S.O.:
" 46. Gli introiti derivanti da convenzioni stipulate
dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera per
l'implementazione dei servizi d'istituto sono versati in
entrata al bilancio dello Stato per essere interamente
riassegnati al fondo di cui all'articolo 1, comma 1331,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.".
Si riporta il comma 4 dell'articolo 61-bis del decreto
legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'." pubblicato nella Gazz. Uff. 24 gennaio
2012, n. 19, S.O., convertito, con modificazioni, nella
legge del 24 marzo 2012, n. 27, recante"Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita'.", pubblicata nella
Gazz. Uff. 24 marzo 2012, n. 71, S.O.:
"4. La societa' UIRNet SpA e' soggetto attuatore unico
per la realizzazione e gestione della piattaforma per la
gestione della rete logistica nazionale, come definita nel
decreto ministeriale 20 giugno 2005, n. 18T, che e' estesa,
oltre che agli interporti, anche ai centri merci, ai porti
ed alle piastre logistiche.".
Si riporta l'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001,
n. 443, recante "Delega al Governo in materia di
infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed
altri interventi per il rilancio delle attivita'
produttive." pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2001,
n. 299, S.O., modificato dal decreto legislativo del 18
aprile 2012, n. 61, pubblicato nella Gazz. Uff. del
18/05/2012, n. 115:
"Art. 1. Delega al Governo in materia di infrastrutture
ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi
per il rilancio delle attivita' produttive.
1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni
costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture
pubbliche e private e gli insediamenti produttivi
strategici e di preminente interesse nazionale da
realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese
nonche' per assicurare efficienza funzionale ed operativa e
l'ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi
immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali e
la sicurezza strategica dello Stato e delle opere la cui
rilevanza culturale trascende i confini nazionali.
L'individuazione e' operata, a mezzo di un programma
predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni
o province autonome interessate, nonche' l'ente Roma
capitale ove interessato, e inserito, previo parere del
CIPE e previa intesa della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, nel Documento di programmazione economico-finanziaria,
con l'indicazione dei relativi stanziamenti.
Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti
strategici di cui al presente comma, il Governo procede
secondo finalita' di riequilibrio socio-economico fra le
aree del territorio nazionale, nonche' a fini di garanzia
della sicurezza strategica e di contenimento dei costi
dell'approvvigionamento energetico del Paese e per
l'adeguamento della strategia nazionale a quella
comunitaria delle infrastrutture e della gestione dei
servizi pubblici locali di difesa dell'ambiente. Al fine di
sviluppare la portualita' turistica, il Governo,
nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti
strategici, tiene conto anche delle strutture dedicate alla
nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509. Il programma
tiene conto del Piano generale dei trasporti. L'inserimento
nel programma di infrastrutture strategiche non comprese
nel Piano generale dei trasporti costituisce automatica
integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di
legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, le risorse necessarie, che si
aggiungono ai finanziamenti pubblici, comunitari e privati
allo scopo disponibili, senza diminuzione delle risorse
gia' destinate ad opere concordate con le regioni e le
province autonome e non ricomprese nel programma. In sede
di prima applicazione della presente legge il programma e'
approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001 (3). Gli
interventi previsti dal programma sono automaticamente
inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli
accordi di programma quadro nei comparti idrici ed
ambientali, ai fini della individuazione delle priorita' e
ai fini dell'armonizzazione con le iniziative gia' incluse
nelle intese e negli accordi stessi, con le indicazioni
delle risorse disponibili e da reperire, e sono compresi in
una intesa generale quadro avente validita' pluriennale tra
il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al
fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle
opere.
1-bis. Il programma da inserire nel Documento di
programmazione economico-finanziaria deve contenere le
seguenti indicazioni:
a) elenco delle infrastrutture e degli insediamenti
strategici da realizzare;
b) costi stimati per ciascuno degli interventi;
c) risorse disponibili e relative fonti di
finanziamento;
d) stato di realizzazione degli interventi previsti nei
programmi precedentemente approvati;
e) quadro delle risorse finanziarie gia' destinate e
degli ulteriori finanziamenti necessari per il
completamento degli interventi.
2. Il Governo e' delegato ad emanare, nel rispetto
delle attribuzioni costituzionali delle regioni, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi volti a definire un
quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione
delle infrastrutture e degli insediamenti individuati ai
sensi del comma 1, a tal fine riformando le procedure per
la valutazione di impatto ambientale (VIA) e
l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle
opere di cui al comma 1 e comunque nel rispetto del
disposto dell'articolo 2 della direttiva 85/337/CEE del
Consiglio del 27 giugno 1985, come modificata dalla
direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e
introducendo un regime speciale, anche in deroga agli
articoli 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34,
37-bis, 37-ter e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni, nonche' alle ulteriori
disposizioni della medesima legge che non siano necessaria
ed immediata applicazione delle direttive comunitarie, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) disciplina della tecnica di finanza di progetto per
finanziare e realizzare, con il concorso del capitale
privato, le infrastrutture e gli insediamenti di cui al
comma 1;
b) definizione delle procedure da seguire in
sostituzione di quelle previste per il rilascio dei
provvedimenti concessori o autorizzatori di ogni specie;
definizione della durata delle medesime non superiore a sei
mesi per la approvazione dei progetti preliminari,
comprensivi di quanto necessario per la localizzazione
dell'opera d'intesa con la regione o la provincia autonoma
competente, che, a tal fine, provvede a sentire
preventivamente i comuni interessati, nonche' con Roma
capitale se competente, e, ove prevista, della VIA;
definizione delle procedure necessarie per la dichiarazione
di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza e per la
approvazione del progetto definitivo, la cui durata non
puo' superare il termine di ulteriori sette mesi;
definizione di termini perentori per la risoluzione delle
interferenze con servizi pubblici e privati, con previsione
di responsabilita' patrimoniali in caso di mancata
tempestiva risoluzione;
c) attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti delle
regioni e delle province autonome interessate nonche' dal
sindaco di Roma capitale ove interessato, del compito di
valutare le proposte dei promotori, di approvare il
progetto preliminare e definitivo, di vigilare sulla
esecuzione dei progetti approvati, adottando i
provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari,
comprensivi della localizzazione dell'opera e, ove
prevista, della VIA istruita dal competente Ministero. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura le
istruttorie, formula le proposte ed assicura il supporto
necessario per l'attivita' del CIPE, avvalendosi,
eventualmente, di una apposita struttura tecnica, di
advisor e di commissari straordinari, che agiscono con i
poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 1997, n. 135, nonche' della eventuale ulteriore
collaborazione richiesta al Ministero dell'economia e delle
finanze nel settore della finanza di progetto, ovvero
offerta dalle regioni o province autonome interessate
nonche' dal Sindaco di Roma capitale ove interessato, con
oneri a proprio carico;
d) modificazione della disciplina in materia di
conferenza di servizi, con la previsione della facolta', da
parte di tutte le amministrazioni competenti a rilasciare
permessi e autorizzazioni comunque denominati, di proporre,
in detta conferenza, nel termine perentorio di novanta
giorni, prescrizioni e varianti migliorative che non
modificano la localizzazione e le caratteristiche
essenziali delle opere; le prescrizioni e varianti
migliorative proposte in conferenza sono valutate dal CIPE
ai fini della approvazione del progetto definitivo;
e) affidamento, mediante gara ad evidenza pubblica nel
rispetto delle direttive dell'Unione europea, della
realizzazione delle infrastrutture strategiche ad un unico
soggetto contraente generale o concessionario;
f) disciplina dell'affidamento a contraente generale,
con riferimento all'articolo 1 della direttiva 93/37/CEE
del Consiglio del 14 giugno 1993, definito come esecuzione
con qualsiasi mezzo di un'opera rispondente alle esigenze
specificate dal soggetto aggiudicatore; il contraente
generale e' distinto dal concessionario di opere pubbliche
per l'esclusione dalla gestione dell'opera eseguita ed e'
qualificato per specifici connotati di capacita'
organizzativa e tecnico-realizzativa, per l'assunzione
dell'onere relativo all'anticipazione temporale del
finanziamento necessario alla realizzazione dell'opera in
tutto o in parte con mezzi finanziari privati, per la
liberta' di forme nella realizzazione dell'opera, per la
natura prevalente di obbligazione di risultato complessivo
del rapporto che lega detta figura al soggetto
aggiudicatore e per l'assunzione del relativo rischio;
previsione dell'obbligo, da parte del contraente generale,
di prestazione di adeguate garanzie e di partecipazione
diretta al finanziamento dell'opera o di reperimento dei
mezzi finanziari occorrenti;
g) previsione dell'obbligo per il soggetto
aggiudicatore, nel caso in cui l'opera sia realizzata
prevalentemente con fondi pubblici, di rispettare la
normativa europea in tema di evidenza pubblica e di scelta
dei fornitori di beni o servizi, ma con soggezione ad un
regime derogatorio rispetto alla citata legge n. 109 del
1994 per tutti gli aspetti di essa non aventi necessaria
rilevanza comunitaria
h) introduzione di specifiche deroghe alla vigente
disciplina in materia di aggiudicazione di lavori pubblici
e di realizzazione degli stessi, fermo il rispetto della
normativa comunitaria, finalizzate a favorire il
contenimento dei tempi e la massima flessibilita' degli
strumenti giuridici; in particolare, in caso di ricorso ad
un contraente generale, previsione che lo stesso, ferma
restando la sua responsabilita', possa liberamente affidare
a terzi l'esecuzione delle proprie prestazioni con
l'obbligo di rispettare, in ogni caso, la legislazione
antimafia e quella relativa ai requisiti prescritti per gli
appaltatori; previsione della possibilita' di costituire
una societa' di progetto ai sensi dell'articolo
37-quinquies della citata legge n. 109 del 1994, anche con
la partecipazione di istituzioni finanziarie, assicurative
e tecnico-operative gia' indicate dallo stesso contraente
generale nel corso della procedura di affidamento;
previsione della possibilita' di emettere titoli
obbligazionari ai sensi dell'articolo 37-sexies della legge
n. 109 del 1994, ovvero di avvalersi di altri strumenti
finanziari, con la previsione del relativo regime di
garanzia di restituzione, anche da parte di soggetti
aggiudicatori, ed utilizzazione dei medesimi titoli e
strumenti finanziari per la costituzione delle riserve
bancarie o assicurative previste dalla legislazione vigente
i) individuazione di adeguate misure atte a valutare,
ai fini di una migliore realizzazione dell'opera, il
regolare assolvimento degli obblighi assunti dal contraente
generale nei confronti di terzi ai quali abbia affidato
l'esecuzione di proprie prestazioni;
l) previsione, in caso di concessione di opera pubblica
unita a gestione della stessa, e tenuto conto della
redditivita' potenziale della stessa, della possibilita' di
corrispondere al concessionario, anche in corso d'opera e
nel rispetto dei limiti determinati in sede di gara, un
prezzo in aggiunta al diritto di sfruttamento economico
dell'opera, anche a fronte della prestazione successiva di
beni o servizi allo stesso soggetto aggiudicatore
relativamente all'opera realizzata, nonche' della
possibilita' di fissare la durata della concessione anche
oltre trenta anni, in relazione alle caratteristiche
dell'opera, e di consentire al concessionario di affidare a
terzi i lavori, con il solo vincolo delle disposizioni
della citata direttiva 93/37/CEE relative agli appalti del
concessionario e nel limite percentuale eventualmente
indicato in sede di gara a norma della medesima direttiva
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=99LX4N20120
51801LX0000148735ART1 & NONAV=1 & NOTXT=1 & - 20;
m) previsione del rispetto dei piani finanziari
allegati alle concessioni in essere per i concessionari di
pubblici servizi affidatari di nuove concessioni
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=99LX4N20120
51801LX0000148735ART1 & NONAV=1 & NOTXT=1 & - 21 ;
n) previsione, dopo la stipula dei contratti di
progettazione, appalto, concessione o affidamento a
contraente generale, di forme di tutela risarcitoria per
equivalente, con esclusione della reintegrazione in forma
specifica; restrizione, per tutti gli interessi
patrimoniali, della tutela cautelare al pagamento di una
provvisionale;
o) previsione di apposite procedure di collaudo delle
opere entro termini perentori che consentano, ove richiesto
da specifiche esigenze tecniche, il ricorso anche a
strutture tecniche esterne di supporto alle commissioni di
collaudo.
3. I decreti legislativi previsti dal comma 2 sono
emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, nonche' quello delle competenti Commissioni
parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla
richiesta. Nei tre anni successivi alla loro emanazione
possono essere emanate disposizioni correttive ed
integrative dei decreti legislativi, nel rispetto della
medesima procedura e secondo gli stessi principi e criteri
direttivi. Il Governo integra e modifica il regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554, in conformita' alle previsioni della presente
legge e dei decreti legislativi di cui al comma 2.
3-bis. In alternativa alle procedure di approvazione
dei progetti preliminari e definitivi, di cui al comma 2,
l'approvazione dei progetti definitivi degli interventi
individuati nel comma 1 puo' essere disposta con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del CIPE integrato dai presidenti delle
regioni o delle province autonome interessate, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Con il predetto
decreto sono dichiarate la compatibilita' ambientale e la
localizzazione urbanistica dell'intervento nonche' la
pubblica utilita' dell'opera; lo stesso decreto sostituisce
ogni altro permesso, autorizzazione o approvazione comunque
denominati, e consente la realizzazione di tutte le opere
ed attivita' previste nel progetto approvato.
4. Limitatamente agli anni 2002 e 2003 il Governo e'
delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei
principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, previo
parere favorevole del CIPE, integrato dai presidenti delle
regioni interessate, sentite la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e le competenti Commissioni parlamentari, uno o piu'
decreti legislativi recanti l'approvazione definitiva, nei
limiti delle vigenti autorizzazioni di spesa, di specifici
progetti di infrastrutture strategiche individuate secondo
quanto previsto al comma 1 .
5. Ai fini della presente legge, sono fatte salve le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome previste dagli statuti speciali e dalle
relative norme di attuazione.
6. In alternativa a concessioni e autorizzazioni
edilizie, a scelta dell'interessato, possono essere
realizzati, in base a semplice denuncia di inizio
attivita', ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito
dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e successive modificazioni:
a) gli interventi edilizi minori, di cui all'articolo
4, comma 7, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
398;
b) le ristrutturazioni edilizie, comprensive della
demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e
sagoma. Ai fini del calcolo della volumetria non si tiene
conto delle innovazioni necessarie per l'adeguamento alla
normativa antisismica;
c) gli interventi ora sottoposti a concessione, se sono
specificamente disciplinati da piani attuativi che
contengano precise disposizioni plano-volumetriche,
tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia
stata esplicitamente dichiarata dal consiglio comunale in
sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione
di quelli vigenti. Relativamente ai piani attuativi che
sono stati approvati anteriormente all'entrata in vigore
della presente legge, l'atto di ricognizione dei piani di
attuazione deve avvenire entro trenta giorni dalla
richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde
dall'atto di ricognizione, purche' il progetto di
costruzione venga accompagnato da apposita relazione
tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani
attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
d) i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove
edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumenti
urbanistici diversi da quelli indicati alla lettera c), ma
recanti analoghe previsioni di dettaglio.
7. Nulla e' innovato quanto all'obbligo di versare il
contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al
costo di costruzione.
8. La realizzazione degli interventi di cui al comma 6
che riguardino immobili sottoposti a tutela
storico-artistica o paesaggistico-ambientale e' subordinata
al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione
richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano
in particolare le disposizioni del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490.
9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia
sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in
via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il
termine di venti giorni per la presentazione della denuncia
di inizio dell'attivita', di cui all'articolo 4, comma 11,
del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, decorre dal
rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non
sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia
sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete
all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del
soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla
denuncia, il competente ufficio comunale convoca una
conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis,
14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. Il termine di venti giorni per la
presentazione della denuncia di inizio dell'attivita'
decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non
favorevole, la denuncia e' priva di effetti 11. Il comma 8
dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
e' abrogato.
12. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano
nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal
novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, salvo che le leggi regionali emanate prima
della data di entrata in vigore della presente legge siano
gia' conformi a quanto previsto dalle lettere a), b), c) e
d) del medesimo comma 6, anche disponendo eventuali
categorie aggiuntive e differenti presupposti urbanistici.
Le regioni a statuto ordinario possono ampliare o ridurre
l'ambito applicativo delle disposizioni di cui al periodo
precedente .
13. E' fatta in ogni caso salva la potesta' legislativa
esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
14. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 30
giugno 2003, un decreto legislativo volto a introdurre nel
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui all'articolo 7 della legge 8
marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, le modifiche
strettamente necessarie per adeguarlo alle disposizioni di
cui ai commi da 6 a 13.
15. I soggetti che effettuano attivita' di gestione dei
rifiuti la cui classificazione e' stata modificata con la
decisione della Commissione europea 2001/118/CE del 16
gennaio 2001 inoltrano richiesta all'ente competente, entro
trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
presentando domanda di autorizzazione ai sensi
dell'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, e successive modificazioni, o iscrizione ai sensi
dell'articolo 30 del medesimo decreto legislativo,
indicando i nuovi codici dei rifiuti per i quali si intende
proseguire l'attivita' di gestione dei rifiuti. L'attivita'
puo' essere proseguita fino all'emanazione del conseguente
provvedimento da parte dell'ente competente al rilascio
delle autorizzazioni o iscrizioni di cui al citato decreto
legislativo n. 22 del 1997. Le suddette attivita' non sono
soggette alle procedure per la VIA in quanto le stesse sono
attivita' gia' in essere.
16. Con riferimento alle competenze delle regioni, di
cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 22 del 1997,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge le regioni emanano norme affinche' gli
uffici pubblici coprano il fabbisogno annuale di manufatti
in plastica con una quota di manufatti in plastica
riciclata pari almeno al 40 per cento del fabbisogno
stesso.
17. Il comma 3, lettera b), dell'articolo 7 ed il comma
1, lettera f-bis) dell'articolo 8 del decreto legislativo
n. 22 del 1997, si interpretano nel senso che le terre e
rocce da scavo, anche di gallerie, non costituiscono
rifiuti e sono, percio', escluse dall'ambito di
applicazione del medesimo decreto legislativo solo nel caso
in cui, anche quando contaminate, durante il ciclo
produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle
attivita' di escavazione, perforazione e costruzione, siano
utilizzate, senza trasformazioni preliminari, secondo le
modalita' previste nel progetto sottoposto a VIA ovvero,
qualora non sottoposto a VIA, secondo le modalita' previste
nel progetto approvato dall'autorita' amministrativa
competente previo parere dell'ARPA sempreche' la
composizione media dell'intera massa non presenti una
concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi
previsti dalle norme vigenti .
18. Il rispetto dei limiti di cui al comma 17 puo'
essere verificato in accordo alle previsioni progettuali
anche mediante accertamenti sui siti di destinazione dei
materiali da scavo. I limiti massimi accettabili sono
individuati dall'allegato 1, tabella 1, colonna B, del D.M.
25 ottobre 1999, n. 471 del Ministro dell'ambiente e
successive modificazioni, salvo che la destinazione
urbanistica del sito non richieda un limite inferiore
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=99LX4N20120
51801LX0000148735ART1 & NONAV=1 & NOTXT=1 & - 44.
19. Per i materiali di cui al comma 17 si intende per
effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e
macinati anche la destinazione a differenti cicli di
produzione industriale, purche' sia progettualmente
previsto l'utilizzo di tali materiali, intendendosi per
tale anche il riempimento delle cave coltivate, nonche' la
ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo
autorizzata dall'autorita' amministrativa competente,
previo, ove il relativo progetto non sia sottoposto a VIA,
parere dell'ARPA a condizione che siano rispettati i limiti
di cui al comma 18 e la ricollocazione sia effettuata
secondo modalita' di rimodellazione ambientale del
territorio interessato. Qualora i materiali di cui al comma
17 siano destinati a differenti cicli di produzione
industriale, le autorita' amministrative competenti ad
esercitare le funzioni di vigilanza e controllo sui
medesimi cicli, provvedono a verificare, senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica, anche mediante
l'effettuazione di controlli periodici, l'effettiva
destinazione all'uso autorizzato dei materiali; a tal fine
l'utilizzatore e' tenuto a documentarne provenienza,
quantita' e specifica destinazione.".
Si riportano i commi 2 e 3 dell'articolo 32 del decreto
legge 6 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria.", Pubblicato nella
Gazz. Uff. 6 luglio 2011, n. 155., convertito, con
modificazione, nella legge 15 luglio 2011,n . 111, recante
"Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.",
pubblicata nella Gazz. Uff. 16 luglio 2011, n. 164:
" 2. Sono revocati i finanziamenti assegnati dal CIPE
entro il 31 dicembre 2008 per la realizzazione delle opere
ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche
di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, per le quali,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, non
sia stato emanato il decreto interministeriale previsto
dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006 e
non sia stato pubblicato il relativo bando di gara. Il
presente comma non si applica a finanziamenti approvati
mediante decreto interministeriale ai sensi dell'articolo
3, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004,
n. 128.
3. Sono altresi' revocati i finanziamenti assegnati dal
CIPE per la realizzazione delle opere ricomprese nel
Programma delle infrastrutture strategiche, di cui alla
legge 21 dicembre 2001, n. 443, i cui soggetti beneficiari,
autorizzati alla data del 31 dicembre 2008 all'utilizzo dei
limiti di impegno e dei contributi pluriennali con il
decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma
512, della legge n. 296 del 2006, alla data di entrata in
vigore del presente decreto non abbiano assunto
obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito
la gara per l'aggiudicazione del relativo contratto di
mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo mediante erogazione
diretta, non abbiano chiesto il pagamento delle relative
quote annuali al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e non sia stato pubblicato il relativo bando di
gara.".
Si riporta il testo dell'articolo 243-bis, comma 8,
lettera g), e comma 9 lettera d), e 243-ter del decreto
legislativo 8 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali." pubblicato
nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O. :
" Art. 243-bis .(Omissis).
8.
a) - f) (Omissis).
g) puo' procedere all'assunzione di mutui per la
copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di
investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204,
comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonche'
accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita'
finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter,
a condizione che si sia avvalso della facolta' di
deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima
prevista dalla lettera a) e che provveda alla alienazione
dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i
fini istituzionali dell'ente alla rideterminazione della
dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6,
fermo restando che la stessa non puo' essere variata in
aumento per la durata del piano di riequilibrio."
"9.
a)-c) (Omissis).
d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto
previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i
soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio
pregressi."
"Art. 243-ter Fondo di rotazione per assicurare la
stabilita' finanziaria degli enti locali
1. Per il risanamento finanziario degli enti locali che
hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario
di cui all'articolo 243-bis lo Stato prevede
un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione,
denominato: "Fondo di rotazione per assicurare la
stabilita' finanziaria degli enti locali".
2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare
entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri per la
determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di
cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale, nonche'
le modalita' per la concessione e per la restituzione della
stessa in un periodo massimo di 10 anni decorrente
dall'anno successivo a quello in cui viene erogata
l'anticipazione di cui al comma 1.
3. I criteri per la determinazione dell'anticipazione
attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo
massimo fissato in euro 100 per abitante e della
disponibilita' annua del Fondo, devono tenere anche conto:
a) dell'incremento percentuale delle entrate tributarie
ed extratributarie previsto nell'ambito del piano di
riequilibrio pluriennale;
b) della riduzione percentuale delle spese correnti
previste nell'ambito del piano di riequilibrio
pluriennale.".
Si riporta l'articolo 118 del decreto legislativo del
12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.,
pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.:
"Art. 118. Subappalto, attivita' che non costituiscono
subappalto e tutela del lavoro
1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al
presente codice sono tenuti ad eseguire in proprio le opere
o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto.
Il contratto non puo' essere ceduto, a pena di nullita',
salvo quanto previsto nell'articolo 116. (285)
2. La stazione appaltante e' tenuta ad indicare nel
progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per
i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo,
nonche' le ulteriori categorie, relative a tutte le altre
lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo
importo. Tutte le prestazioni nonche' lavorazioni, a
qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e
affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la
categoria prevalente, con il regolamento, e' definita la
quota parte subappaltabile, in misura eventualmente
diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in
ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i servizi
e le forniture, tale quota e' riferita all'importo
complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto o in
cottimo e' sottoposto alle seguenti condizioni: (291)
1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o
l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione,
all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le
parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di
servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere
in cottimo;
2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto
di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti
giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione
delle relative prestazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di
subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario
trasmetta altresi' la certificazione attestante il possesso
da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione
prescritti dal presente codice in relazione alla
prestazione subappaltata e la dichiarazione del
subappaltatore attestante il possesso dei requisiti
generali di cui all'articolo 38;
4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del
subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni.
3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che
provvedera' a corrispondere direttamente al subappaltatore
o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli
stessi eseguite o, in alternativa, che e' fatto obbligo
agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da
essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista,
con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture
quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il
predetto termine, la stazione appaltante sospende il
successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di
pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione
appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal
subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del
relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
(286) (292)
4. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni
affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore
al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri
della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun
ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei
lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede
alla verifica dell'effettiva applicazione della presente
disposizione. L'affidatario e' solidalmente responsabile
con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo
ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente. (287)
5. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del
cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte
le imprese subappaltatrici, nonche' i dati di cui al comma
2, n. 3).
6. L'affidatario e' tenuto ad osservare integralmente
il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per
il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni; e', altresi', responsabile in solido
dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario
e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla
stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e
antinfortunistici, nonche' copia del piano di cui al comma
7. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito
dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante
acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita'
contributiva in corso di validita' relativo all'affidatario
e a tutti i subappaltatori. (288)
6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro
sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarita'
contributiva e' comprensivo della verifica della congruita'
della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico
contratto affidato. Tale congruita', per i lavori e'
verificata dalla Cassa Edile in base all'accordo assunto a
livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del
contratto collettivo nazionale comparativamente piu'
rappresentative per l'ambito del settore edile ed il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali. (289)
7. I piani di sicurezza di cui all'articolo 131 sono
messi a disposizione delle autorita' competenti preposte
alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
L'affidatario e' tenuto a curare il coordinamento di tutti
i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere
gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo
o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il
direttore tecnico di cantiere e' responsabile del rispetto
del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori.
8. L'affidatario che si avvale del subappalto o del
cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo
2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del
cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da
ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di
raggruppamento temporaneo, societa' o consorzio. La
stazione appaltante provvede al rilascio
dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa
richiesta; tale termine puo' essere prorogato una sola
volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale
termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si
intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo
inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni
affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini
per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione
appaltante sono ridotti della meta'.
9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in
subappalto non puo' formare oggetto di ulteriore
subappalto.
10. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9
si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle
societa' anche consortili, quando le imprese riunite o
consorziate non intendono eseguire direttamente le
prestazioni scorporabili, nonche' alle associazioni in
partecipazione quando l'associante non intende eseguire
direttamente le prestazioni assunte in appalto; si
applicano altresi' alle concessioni per la realizzazione di
opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.
11. Ai fini del presente articolo e' considerato
subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita'
ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera,
quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo
superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo
della manodopera e del personale sia superiore al 50 per
cento dell'importo del contratto da affidare. Il
subappaltatore non puo' subappaltare a sua volta le
prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di
impianti e di strutture speciali da individuare con il
regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore,
per la posa in opera o il montaggio, puo' avvalersi di
imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno
dei divieti di cui al comma 2, numero 4). E' fatto obbligo
all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per
tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione
dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del
contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati.
12. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, le
seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro
specificita', non si configurano come attivita' affidate in
subappalto:
a) l'affidamento di attivita' specifiche a lavoratori
autonomi;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti
informatici.".
Si riporta l'articolo 93 del decreto del Presidente
della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, recante
"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»."
pubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 2010, n. 288, S.O.:
"Art. 93. Societa' tra concorrenti riuniti o
consorziati (art. 96, D.P.R. n. 554/1999)
1. I concorrenti riuniti o consorziati indicati dal
consorzio come esecutori dei lavori, dopo l'aggiudicazione
possono costituire tra loro una societa' anche consortile,
ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti del
codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o
parziale, dei lavori.
2. La societa' subentra, senza che cio' costituisca ad
alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza
necessita' di autorizzazione o di approvazione,
nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme
restando le responsabilita' dei concorrenti riuniti o
consorziati ai sensi del codice.
3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione
dell'atto costitutivo alla stazione appaltante, e
subordinatamente, alla iscrizione della societa' nel
registro delle imprese.
4. Tutti i concorrenti riuniti devono far parte della
societa' nella medesima percentuale di appartenenza al
raggruppamento.
5. La societa' costituita dai concorrenti riuniti o
consorziati non puo' conseguire la qualificazione. Nel caso
di esecuzione parziale dei lavori, la societa' puo' essere
costituita anche dai soli concorrenti riuniti o consorziati
interessati all'esecuzione parziale.
6. Ai fini della qualificazione dei concorrenti
riuniti, i lavori eseguiti dalla societa' sono riferiti ai
singoli concorrenti riuniti, secondo le rispettive quote di
partecipazione alla societa' stessa.
7. Ai fini della qualificazione dei concorrenti
consorziati, i lavori eseguiti dalla societa' sono
attribuiti secondo le disposizioni dell'articolo 86, comma
8.".
Si riporta l'articolo 186-bis del regio decreto del 16
marzo 1942, 267 recante "Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e
della liquidazione coatta amministrativa." pubblicato nella
Gazz. Uff. 6 aprile 1942, n. 81, S.O., tale articolo e'
stato aggiunto dal DL 22 giugno 2012, n. 83, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 Pubblicato
nella Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n. 147, S.O.:
"Art. 186-bis (Concordato con continuita' aziendale)
Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161,
secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione
dell'attivita' di impresa da parte del debitore, la
cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento
dell'azienda in esercizio in una o piu' societa', anche di
nuova costituzione, si applicano le disposizioni del
presente articolo. Il piano puo' prevedere anche la
liquidazione di beni non funzionali all'esercizio
dell'impresa.
Nei casi previsti dal presente articolo:
a) il piano di cui all'articolo 161, secondo comma,
lettera e), deve contenere anche un'analitica indicazione
dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione
dell'attivita' d'impresa prevista dal piano di concordato,
delle risorse finanziarie necessarie e delle relative
modalita' di copertura;
b) la relazione del professionista di cui all'articolo
161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione
dell'attivita' d'impresa prevista dal piano di concordato
e' funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;
c) il piano puo' prevedere, fermo quanto disposto
dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria fino a un
anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori
muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia
prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali
sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori
muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente
non hanno diritto al voto.
Fermo quanto previsto nell'articolo 169-bis, i
contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del
ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non
si risolvono per effetto dell'apertura della procedura.
Sono inefficaci eventuali patti contrari. L'ammissione al
concordato preventivo non impedisce la continuazione di
contratti pubblici se il professionista designato dal
debitore di cui all'articolo 67 ha attestato la conformita'
al piano e la ragionevole capacita' di adempimento. Di tale
continuazione puo' beneficiare, in presenza dei requisiti
di legge, anche la societa' cessionaria o conferitaria
d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano
trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della cessione o
del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni
e trascrizioni.
L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la
partecipazione a procedure di assegnazione di contratti
pubblici, quando l'impresa presenta in gara:
a) una relazione di un professionista in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d),
che attesta la conformita' al piano e la ragionevole
capacita' di adempimento del contratto;
b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei
requisiti di carattere generale, di capacita' finanziaria,
tecnica, economica nonche' di certificazione, richiesti per
l'affidamento dell'appalto, il quale si e' impegnato nei
confronti del concorrente e della stazione appaltante a
mettere a disposizione, per la durata del contratto, le
risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a
subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa
fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione
del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione piu' in
grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica
l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163.
Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa
in concordato puo' concorrere anche riunita in
raggruppamento temporaneo di imprese, purche' non rivesta
la qualita' di mandataria e sempre che le altre imprese
aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una
procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui
al quarto comma, lettera b), puo' provenire anche da un
operatore facente parte del raggruppamento.
Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del
presente articolo l'esercizio dell'attivita' d'impresa
cessa o risulta manifestamente dannoso per i creditori, il
tribunale provvede ai sensi dell'articolo 173. Resta salva
la facolta' del debitore di modificare la proposta di
concordato.".
Si riporta il comma 1 dell'articolo 2 della legge 14
novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e
la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di
pubblica utilita'." pubblicata nella Gazz. Uff. 18 novembre
1995, n. 270, S.O.:
"1. Sono istituite le Autorita' di regolazione di
servizi di pubblica utilita', competenti, rispettivamente,
per l'energia elettrica e il gas e per le
telecomunicazioni. Tenuto conto del quadro complessivo del
sistema delle comunicazioni, all'Autorita' per le
telecomunicazioni potranno essere attribuite competenze su
altri aspetti di tale sistema.".
La legge 21 novembre 2000 , n. 342, recante "Misure in
materia fiscale." E' pubblicata nella Gazz. Uff. 25
novembre 2000, n. 276, S.O.
Si riporta il comma 11 dell'articolo 2 della legge 24
dicembre 2003, n. 350, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-
legge finanziaria 2004)." pubblicata nella Gazz. Uff. 27
dicembre 2003, n. 299, S.O. e successive modificazioni:
" 11. E' istituita l'addizionale comunale sui diritti
d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale e'
pari a 1,00 euro per passeggero imbarcato ed e' versata
all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva
riassegnazione quanto a 30 milioni di euro, in un apposito
fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti destinato a compensare ENAV Spa, secondo
modalita' regolate dal contratto di servizio di cui
all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i
costi sostenuti da ENAV Spa per garantire la sicurezza ai
propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e,
quanto alla residua quota, in un apposito fondo istituito
presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del
rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti
criteri:".
Si riporta il comma 14 dell'articolo 14 del decreto
legge del 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica." pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n.
125, S.O. , convertito, con modificazioni, nella legge del
30 luglio 2010, n. 122, recante" recante misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica."Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 luglio 2010, n.
176, S.O.:
"14. In vista della compiuta attuazione di quanto
previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio
2009, n. 42, e in considerazione dell'eccezionale
situazione di squilibrio finanziario del Comune di Roma,
come emergente ai sensi di quanto previsto dall'articolo 78
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino
all'adozione del decreto legislativo previsto ai sensi del
citato articolo 24, e' costituito un fondo allocato su un
apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'economia e
delle finanze con una dotazione annua di 300 milioni di
euro, a decorrere dall'anno 2011, per il concorso al
sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di
rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 5 dicembre 2008. La restante quota delle somme
occorrenti a fare fronte agli oneri derivanti
dall'attuazione del predetto piano di rientro e' reperita
mediante l'istituzione, fino al conseguimento di 200
milioni di euro annui complessivi:
a) di un'addizionale commissariale sui diritti di
imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli
aeroporti della citta' di Roma fino ad un massimo di 1 euro
per passeggero;
b) di un incremento dell'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al
limite massimo dello 0,4%.".
Si riporta l'articolo 11-decies del decreto legge del
30 settembre 2005, n. 203, recante "Misure di contrasto
all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria." pubblicato nella Gazz. Uff. 3
ottobre 2005, n. 230., convertito, con modificazioni, nella
legge del 2 dicembre 2005, n. 248, recante "Misure di
contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria." pubblicata nella Gazz.
Uff. 2 dicembre 2005, n. 281, S.O. :
"Articolo 11- decies. Competitivita' del sistema
aeroportuale .
1. Al fine di incrementare la competitivita' e
razionalizzare il sistema del trasporto aereo nazionale, i
canoni di concessione demaniale, istituiti dal
decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, sono
ridotti del 75 per cento fino alla data di introduzione del
sistema di determinazione dei diritti aeroportuali di cui
all'articolo 11-nonies del presente decreto.
2. Fino alla determinazione dei diritti aeroportuali di
cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, secondo le modalita'
previste nel comma 10 dell'articolo 10 della legge 24
dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'articolo
11-nonies del presente decreto, la misura dei diritti
aeroportuali attualmente in vigore e' ridotta in misura
pari all'importo della riduzione dei canoni demaniali di
cui al comma 1 del presente articolo. Detta misura e'
ulteriormente ridotta del 10 per cento per i gestori che
non adottano un sistema di contabilita' analitica,
certificato da societa' di revisione contabile, che
consenta l'individuazione, per tutti i servizi offerti, dei
ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascun
singolo servizio.
3. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del
presente articolo, valutate in 42 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2006, si provvede ai sensi
dell'articolo 12. ".
Si riporta l'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n.
92, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato
del lavoro in una prospettiva di crescita." pubblicata
nella Gazz. Uff. 3 luglio 2012, n. 153, S.O. , modificato
dal D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99:
"Art. 2. Ammortizzatori sociali
1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e in relazione ai
nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere
dalla predetta data e' istituita, presso la Gestione
prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui
all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
l'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con la
funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto
involontariamente la propria occupazione un'indennita'
mensile di disoccupazione.
2. Sono compresi nell'ambito di applicazione dell'ASpI
tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti
e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito,
con la propria adesione o successivamente all'instaurazione
del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma
subordinata, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge
3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, con
esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano nei confronti degli operai agricoli a tempo
determinato o indeterminato, per i quali trovano
applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e
successive modificazioni, all'articolo 25 della legge 8
agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge 16 febbraio
1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007,
n. 247, e successive modificazioni.
4. L'indennita' di cui al comma 1 e' riconosciuta ai
lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria
occupazione e che presentino i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive
modificazioni;
b) possano far valere almeno due anni di assicurazione
e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente
l'inizio del periodo di disoccupazione.
5. Sono esclusi dalla fruizione dell'indennita' di cui
al comma 1 i lavoratori che siano cessati dal rapporto di
lavoro per dimissioni o per risoluzione consensuale del
rapporto, fatti salvi i casi in cui quest'ultima sia
intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo
7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal
comma 40 dell'articolo 1 della presente legge.
6. L'indennita' di cui al comma 1 e' rapportata alla
retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi
due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non
continuativi e delle mensilita' aggiuntive, divisa per il
numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il
numero 4,33.
7. L'indennita' mensile e' rapportata alla retribuzione
mensile ed e' pari al 75 per cento nei casi in cui la
retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2013
all'importo di 1.180 euro mensili, annualmente rivalutato
sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati
intercorsa nell'anno precedente; nei casi in cui la
retribuzione mensile sia superiore al predetto importo
l'indennita' e' pari al 75 per cento del predetto importo
incrementata di una somma pari al 25 per cento del
differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto
importo. L'indennita' mensile non puo' in ogni caso
superare l'importo mensile massimo di cui all'articolo
unico, secondo comma, lettera b), della legge 13 agosto
1980, n. 427, e successive modificazioni.
8. All'indennita' di cui al comma 1 non si applica il
prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28
febbraio 1986, n. 41.
9. All'indennita' di cui al comma 1 si applica una
riduzione del 15 per cento dopo i primi sei mesi di
fruizione. L'indennita' medesima, ove dovuta, e'
ulteriormente decurtata del 15 per cento dopo il dodicesimo
mese di fruizione.
10. Per i periodi di fruizione dell'indennita' sono
riconosciuti i contributi figurativi nella misura
settimanale pari alla media delle retribuzioni imponibili
ai fini previdenziali di cui al comma 6 degli ultimi due
anni. I contributi figurativi sono utili ai fini del
diritto e della misura dei trattamenti pensionistici; essi
non sono utili ai fini del conseguimento del diritto nei
casi in cui la normativa richieda il computo della sola
contribuzione effettivamente versata.
11. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e in relazione ai
nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere
dalla predetta data:
a) per i lavoratori di eta' inferiore a cinquantacinque
anni, l'indennita' di cui al comma 1 viene corrisposta per
un periodo massimo di dodici mesi, detratti i periodi di
indennita' eventualmente fruiti negli ultimi dodici mesi,
anche in relazione ai trattamenti brevi di cui al comma 20
(mini-ASpI); (18)
b) per i lavoratori di eta' pari o superiore ai
cinquantacinque anni, l'indennita' e' corrisposta per un
periodo massimo di diciotto mesi, nei limiti delle
settimane di contribuzione negli ultimi due anni, detratti
i periodi di indennita' eventualmente fruiti negli ultimi
diciotto mesi ai sensi del comma 4 ovvero del comma 20 del
presente articolo (19).
12. L'indennita' di cui al comma 1 spetta dall'ottavo
giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo
rapporto di lavoro ovvero dal giorno successivo a quello in
cui sia stata presentata la domanda.
13. Per fruire dell'indennita' i lavoratori aventi
diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita
domanda, esclusivamente in via telematica, all'INPS, entro
il termine di due mesi dalla data di spettanza del
trattamento.
14. La fruizione dell'indennita' e' condizionata alla
permanenza dello stato di disoccupazione di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive
modificazioni.
15. In caso di nuova occupazione del soggetto
assicurato con contratto di lavoro subordinato,
l'indennita' di cui al comma 1 e' sospesa d'ufficio, sulla
base delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo
9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, e successive modificazioni, fino ad un
massimo di sei mesi; al termine di un periodo di
sospensione di durata inferiore a sei mesi l'indennita'
riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta
sospesa.
16. Nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione
legati al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti
valere ai fini di un nuovo trattamento nell'ambito
dell'ASpI o della mini-ASpI di cui al comma 20.
17. In caso di svolgimento di attivita' lavorativa in
forma autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al
limite utile ai fini della conservazione dello stato di
disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare
l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attivita',
dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale
attivita'. Il predetto Istituto provvede, qualora il
reddito da lavoro autonomo sia inferiore al limite utile ai
fini della conservazione dello stato di disoccupazione, a
ridurre il pagamento dell'indennita' di un importo pari
all'80 per cento dei proventi preventivati, rapportati al
tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attivita' e
la data di fine dell'indennita' o, se antecedente, la fine
dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente e'
conguagliata d'ufficio al momento della presentazione della
dichiarazione dei redditi; nei casi di esenzione
dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei
redditi, e' richiesta al beneficiario un'apposita
autodichiarazione concernente i proventi ricavati
dall'attivita' autonoma.
18. Nei casi di cui al comma 17, la contribuzione
relativa all'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti versata in
relazione all'attivita' di lavoro autonomo non da' luogo ad
accrediti contributivi ed e' riversata alla Gestione
prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui
all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
19. In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013,
2014 e 2015 il lavoratore avente diritto alla
corresponsione dell'indennita' di cui al comma 1 puo'
richiedere la liquidazione degli importi del relativo
trattamento pari al numero di mensilita' non ancora
percepite, al fine di intraprendere un'attivita' di lavoro
autonomo, ovvero per avviare un'attivita' in forma di auto
impresa o di micro impresa, o per associarsi in
cooperativa. Tale possibilita' e' riconosciuta nel limite
massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013,
2014 e 2015. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214. Con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di natura non regolamentare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono determinati limiti,
condizioni e modalita' per l'attuazione delle disposizioni
di cui al presente comma. (28)
20. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti di cui
al comma 2 che possano far valere almeno tredici settimane
di contribuzione di attivita' lavorativa negli ultimi
dodici mesi, per la quale siano stati versati o siano
dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria, e'
liquidata un'indennita' di importo pari a quanto definito
nei commi da 6 a 10, denominata mini-ASpI.
21. L'indennita' di cui al comma 20 e' corrisposta
mensilmente per un numero di settimane pari alla meta'
delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno; ai fini
della durata non sono computati i periodi contributivi che
hanno gia' dato luogo ad erogazione della prestazione. (20)
22. All'indennita' di cui al comma 20 si applicano le
disposizioni di cui ai commi 3, 4, lettera a), 5, 6, 7, 8,
9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18 e 19. (21)
23. In caso di nuova occupazione del soggetto
assicurato con contratto di lavoro subordinato,
l'indennita' e' sospesa d'ufficio sulla base delle
comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma
2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e
successive modificazioni, fino ad un massimo di cinque
giorni; al termine del periodo di sospensione l'indennita'
riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta
sospesa.
24. Le prestazioni di cui all'articolo 7, comma 3, del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si
considerano assorbite, con riferimento ai periodi
lavorativi dell'anno 2012, nelle prestazioni della
mini-ASpI liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2013.
24-bis. Alle prestazioni liquidate dall'Assicurazione
sociale per l'Impiego si applicano, per quanto non previsto
dalla presente legge ed in quanto applicabili, le nomine
gia' operanti in materia di indennita' di disoccupazione
ordinaria non agricola. (22)
25. Con effetto sui periodi contributivi maturati a
decorrere dal 1° gennaio 2013, al finanziamento delle
indennita' di cui ai commi da 1 a 24 concorrono i
contributi di cui agli articoli 12, sesto comma, e 28,
primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160.
26. Continuano a trovare applicazione, in relazione ai
contributi di cui al comma 25, le eventuali riduzioni di
cui all'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e all'articolo 1, comma 361, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, nonche' le misure compensative di cui all'articolo
8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e
successive modificazioni.
27. Per i lavoratori per i quali i contributi di cui al
comma 25 non trovavano applicazione, e in particolare per i
soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, il
contributo e' decurtato della quota di riduzione di cui
all'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
all'articolo 1, comma 361, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, che non sia stata ancora applicata a causa della
mancata capienza delle aliquote vigenti alla data di
entrata in vigore delle citate leggi n. 388 del 2000 e n.
266 del 2005. Qualora per i lavoratori di cui al periodo
precedente le suddette quote di riduzione risultino gia'
applicate, si potra' procedere, subordinatamente
all'adozione annuale del decreto di cui all'ultimo periodo
del presente comma in assenza del quale le disposizioni
transitorie di cui al presente e al successivo periodo non
trovano applicazione, ad un allineamento graduale alla
nuova aliquota ASpI, come definita dai commi 1 e seguenti,
con incrementi annui pari allo 0,26 per cento per gli anni
2013, 2014, 2015, 2016 e pari allo 0,27 per cento per
l'anno 2017. Contestualmente, con incrementi pari allo 0,06
per cento annuo si procedera' all'allineamento graduale
all'aliquota del contributo destinato al finanziamento dei
Fondi interprofessionali per la formazione continua ai
sensi dell'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n.
845. A decorrere dall'anno 2013 e fino al pieno
allineamento alla nuova aliquota ASpI, le prestazioni di
cui ai commi da 6 a 10 e da 20 a 24 vengono annualmente
rideterminate, in funzione dell'aliquota effettiva di
contribuzione, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre di ogni
anno precedente l'anno di riferimento, tenendo presente, in
via previsionale, l'andamento congiunturale del relativo
settore con riferimento al ricorso agli istituti di cui ai
citati commi da 6 a 10 e da 20 a 24 e garantendo in ogni
caso una riduzione della commisurazione delle prestazioni
alla retribuzione proporzionalmente non inferiore alla
riduzione dell'aliquota contributiva per l'anno di
riferimento rispetto al livello a regime. (26)
28. Con effetto sui periodi contributivi di cui al
comma 25, ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo
indeterminato si applica un contributo addizionale, a
carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della
retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
29. Il contributo addizionale di cui al comma 28 non si
applica:
a) ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di
lavoratori assenti;
b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento
delle attivita' stagionali di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonche', per i
periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31
dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai
contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31
dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei
datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative.
Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della
presente disposizione, valutate in 7 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214;
c) agli apprendisti;
d) ai lavoratori dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
30. Nei limiti delle ultime sei mensilita' il
contributo addizionale di cui al comma 28 e' restituito,
successivamente al decorso del periodo di prova, al datore
di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo
indeterminato. La restituzione avviene anche qualora il
datore di lavoro assuma il lavoratore con contratto di
lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi
dalla cessazione del precedente contratto a termine. In
tale ultimo caso, la restituzione avviene detraendo dalle
mensilita' spettanti un numero di mensilita' ragguagliato
al periodo trascorso dalla cessazione del precedente
rapporto di lavoro a termine.
31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente
dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI,
intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, e' dovuta, a
carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento
del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di
anzianita' aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo
dell'anzianita' aziendale sono compresi i periodi di lavoro
con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se
il rapporto e' proseguito senza soluzione di continuita' o
se comunque si e' dato luogo alla restituzione di cui al
comma 30. 32. Il contributo di cui al comma 31 e' dovuto
anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato
diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi
incluso il recesso del datore di lavoro ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del testo unico
dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14
settembre 2011, n. 167.
33. Il contributo di cui al comma 31 non e' dovuto,
fino al 31 dicembre 2016, nei casi in cui sia dovuto il
contributo di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 23
luglio 1991, n. 223.
34. Per il periodo 2013-2015, il contributo di cui al
comma 31 non e' dovuto nei seguenti casi: a) licenziamenti
effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali
siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro,
in attuazione di clausole sociali che garantiscano la
continuita' occupazionale prevista dai contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale;
b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per
completamento delle attivita' e chiusura del cantiere. Alle
minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 12
milioni di euro per l'anno 2013 e in 38 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214.
35. A decorrere dal 1° gennaio 2017, nei casi di
licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di
eccedenza del personale di cui all'articolo 4, comma 9,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, non abbia formato
oggetto di accordo sindacale, il contributo di cui al comma
31 del presente articolo e' moltiplicato per tre volte.
36. A decorrere dal 1° gennaio 2013 all'articolo 2,
comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 14
settembre 2011, n. 167, e' aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
«e-bis) assicurazione sociale per l'impiego in
relazione alla quale, in via aggiuntiva a quanto previsto
in relazione al regime contributivo per le assicurazioni di
cui alle precedenti lettere ai sensi della disciplina di
cui all'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, con effetto sui periodi contributivi maturati
a decorrere dal 1° gennaio 2013 e' dovuta dai datori di
lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani una
contribuzione pari all'1,31 per cento della retribuzione
imponibile ai fini previdenziali. Resta fermo che con
riferimento a tale contribuzione non operano le
disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, della legge
12 novembre 2011, n. 183».
37. L'aliquota contributiva di cui al comma 36, di
finanziamento dell'ASpI, non ha effetto nei confronti delle
disposizioni agevolative che rimandano, per
l'identificazione dell'aliquota applicabile, alla
contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti.
38. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, dopo le parole:
«provvidenze della gestione case per lavoratori» sono
aggiunte le seguenti: «; Assicurazione sociale per
l'impiego».
39. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'aliquota
contributiva di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' ridotta al 2,6
per cento.
40. Si decade dalla fruizione delle indennita' di cui
al presente articolo nei seguenti casi:
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attivita' in forma autonoma senza che
il lavoratore effettui la comunicazione di cui al comma 17;
c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di
vecchiaia o anticipato;
d) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di
invalidita', sempre che il lavoratore non opti per
l'indennita' erogata dall'ASpI.
41. La decadenza si realizza dal momento in cui si
verifica l'evento che la determina, con obbligo di
restituire l'indennita' che eventualmente si sia continuato
a percepire.
42. All'articolo 46, comma 1, della legge 9 marzo 1989,
n. 88, dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) le prestazioni dell'Assicurazione sociale per
l'impiego».
43. Ai contributi di cui ai commi da 25 a 39 si applica
la disposizione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera
e), della legge 9 marzo 1989, n. 88.
44. In relazione ai casi di cessazione dalla precedente
occupazione intervenuti fino al 31 dicembre 2012, si
applicano le disposizioni in materia di indennita' di
disoccupazione ordinaria non agricola di cui all'articolo
19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939,
n. 1272, e successive modificazioni.
45. La durata massima legale, in relazione ai nuovi
eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1°
gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, e' disciplinata
nei seguenti termini:
a) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi
nell'anno 2013: otto mesi per i soggetti con eta'
anagrafica inferiore a cinquanta anni e dodici mesi per i
soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a cinquanta
anni;
b) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi
nell'anno 2014: otto mesi per i soggetti con eta'
anagrafica inferiore a cinquanta anni, dodici mesi per i
soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a cinquanta
anni e inferiore a cinquantacinque anni, quattordici mesi
per i soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a
cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di
contribuzione negli ultimi due anni;
c) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi
nell'anno 2015: dieci mesi per i soggetti con eta'
anagrafica inferiore a cinquanta anni, dodici mesi per i
soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a cinquanta
anni e inferiore a cinquantacinque anni, sedici mesi per i
soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a
cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di
contribuzione negli ultimi due anni.
46. Per i lavoratori collocati in mobilita' a decorrere
dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2016 ai sensi
dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, il periodo massimo di diritto
della relativa indennita' di cui all'articolo 7, commi 1 e
2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' ridefinito nei
seguenti termini:
a) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal 1°
gennaio 2013 al 31 dicembre 2014:
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01PGN002LX0
000771180ART121 & NOTXT=1 & NONAV=2 & TIPO=5 & FT_CID=934 &
NAVIPOS=4 & DS_POS=1 & OPERA=01 & - 12
1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici
mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno
compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che
hanno compiuto i cinquanta anni;
2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2:
ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che
hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i
lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
b)
1)
2)
c) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal 1°
gennaio 2015 al 31 dicembre 2015:
1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici
mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno
compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i lavoratori
che hanno compiuto i cinquanta anni;
2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: dodici
mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno
compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che
hanno compiuto i cinquanta anni;
d) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal 1°
gennaio 2016 al 31 dicembre 2016:
1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici
mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno
compiuto i cinquanta anni;
2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: dodici
mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno
compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i lavoratori
che hanno compiuto i cinquanta anni.
46-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, entro il 31 ottobre 2014, procede, insieme alle
associazioni dei datori di lavoro e alle organizzazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, ad una ricognizione
delle prospettive economiche e occupazionali in essere alla
predetta data, al fine di verificare la corrispondenza
della disciplina transitoria di cui al comma 46 a tali
prospettive e di proporre, compatibilmente con i vincoli di
finanza pubblica, eventuali conseguenti iniziative. (14)
47. A decorrere dal 1° gennaio 2016 le maggiori somme
derivanti dall'incremento dell'addizionale di cui
all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43, come modificato dal comma 48
del presente articolo, sono riversate alla gestione degli
interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali dell'INPS, di cui all'articolo 37 della legge
9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni.
48. All'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
marzo 2005, n. 43, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «e' destinato» sono
inserite le seguenti: «fino al 31 dicembre 2015»;
b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. La riscossione dell'incremento dell'addizionale
comunale di cui al comma 2 avviene a cura dei gestori di
servizi aeroportuali, con le modalita' in uso per la
riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento da parte
delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del
mese in cui sorge l'obbligo.
3-ter. Le somme riscosse sono comunicate mensilmente
all'INPS da parte dei gestori di servizi aeroportuali con
le modalita' stabilite dall'Istituto e riversate allo
stesso Istituto, entro la fine del mese successivo a quello
di riscossione, secondo le modalita' previste dagli
articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Alle somme di cui al predetto comma 2 si
applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione
previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i contributi
previdenziali obbligatori.
3-quater. La comunicazione di cui al comma 3-ter
costituisce accertamento del credito e da' titolo, in caso
di mancato versamento, ad attivare la riscossione coattiva,
secondo le modalita' previste dall'articolo 30 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni».
49. I soggetti tenuti alla riscossione di cui
all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge n. 7 del
2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del
2005, come modificato dal comma 48 del presente articolo,
trattengono, a titolo di ristoro per le spese di
riscossione e comunicazione, una somma pari allo 0,25 per
cento del gettito totale. In caso di inadempienza rispetto
agli obblighi di comunicazione si applica una sanzione
amministrativa da euro 2.000 ad euro 12.000. L'INPS
provvede all'accertamento delle inadempienze e
all'irrogazione delle conseguenti sanzioni. Si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689.
50. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e' aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
«h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni».
51. A decorrere dall'anno 2013, nei limiti delle
risorse di cui al comma 1 dell'articolo 19 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
successive modificazioni, e' riconosciuta un'indennita' ai
collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo
61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata
presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti
individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta
le seguenti condizioni:
a) abbiano operato, nel corso dell'anno precedente, in
regime di monocommittenza;
b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito
lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non
superiore al limite di 20.000 euro, annualmente rivalutato
sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta
nell'anno precedente;
c) con riguardo all'anno di riferimento sia
accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un
numero di mensilita' non inferiore a uno;
d) abbiano avuto un periodo di disoccupazione ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive
modificazioni, ininterrotto di almeno due mesi nell'anno
precedente;
e) risultino accreditate nell'anno precedente almeno
quattro mensilita' presso la predetta Gestione separata di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.
52. L'indennita' e' pari a un importo del 5 per cento
del minimale annuo di reddito di cui all'articolo 1, comma
3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per il
minor numero tra le mensilita' accreditate l'anno
precedente e quelle non coperte da contribuzione.
53. L'importo di cui al comma 52 e' liquidato in
un'unica soluzione se pari o inferiore a 1.000 euro, ovvero
in importi mensili pari o inferiori a 1.000 euro se
superiore.
54. Restano fermi i requisiti di accesso e la misura
del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2012 per
coloro che hanno maturato il diritto entro tale data ai
sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.
55. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le lettere a), b) e
c) del comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono abrogate.
56. In via transitoria per gli anni 2013, 2014 e 2015:
a) il requisito di cui alla lettera e) del comma 51,
relativo alle mensilita' accreditate, e' ridotto da quattro
a tre mesi;
b) l'importo dell'indennita' di cui al comma 52 e'
elevato dal 5 per cento al 7 per cento del minimale annuo;
c) le risorse di cui al comma 51 sono integrate nella
misura di 60 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni
e al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214. Nel corso del periodo transitorio, in sede di
monitoraggio effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
della presente legge, con particolare riferimento alle
misure recate dai commi 23 e seguenti del medesimo articolo
1, si provvede a verificare la rispondenza dell'indennita'
di cui al comma 51 alle finalita' di tutela, considerate le
caratteristiche della tipologia contrattuale, allo scopo di
verificare se la portata effettiva dell'onere corrisponde
alle previsioni iniziali e anche al fine di valutare, ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, eventuali correzioni della
misura stessa, quali la sua sostituzione con tipologie di
intervento previste dal comma 20 del presente articolo.
57. All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre
2007, n. 247, al primo periodo, le parole: «e in misura
pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010» sono
sostituite dalle seguenti: «, in misura pari al 26 per
cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per
cento per l'anno 2012 e per l'anno 2013, al 28 per cento
per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per
cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al
33 per cento a decorrere dall'anno 2018» e, al secondo
periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per
gli anni 2008-2011, al 18 per cento per l'anno 2012, al 20
per cento per l'anno 2013, al 21 per cento per l'anno 2014,
al 22 per cento per l'anno 2015 e al 24 per cento a
decorrere dall'anno 2016». (15)
58. Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli
articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del
codice penale, nonche' per i delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis
ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni
previste dallo stesso articolo, il giudice dispone la
sanzione accessoria della revoca delle seguenti
prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione
vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare:
indennita' di disoccupazione, assegno sociale, pensione
sociale e pensione per gli invalidi civili. Con la medesima
sentenza il giudice dispone anche la revoca dei trattamenti
previdenziali a carico degli enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza, ovvero di forme
sostitutive, esclusive ed esonerative delle stesse, erogati
al condannato, nel caso in cui accerti, o sia stato gia'
accertato con sentenza in altro procedimento
giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o in
parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di
attivita' illecite connesse a taluno dei reati di cui al
primo periodo.
59. I condannati ai quali sia stata applicata la
sanzione accessoria di cui al comma 58, primo periodo,
possono beneficiare, una volta che la pena sia stata
completamente eseguita e previa presentazione di apposita
domanda, delle prestazioni previste dalla normativa vigente
in materia, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti.
60. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 58 sono
comunicati, entro quindici giorni dalla data di adozione
dei medesimi, all'ente titolare dei rapporti previdenziali
e assistenziali facenti capo al soggetto condannato, ai
fini della loro immediata esecuzione.
61. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro della giustizia, d'intesa
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
trasmette agli enti titolari dei relativi rapporti l'elenco
dei soggetti gia' condannati con sentenza passata in
giudicato per i reati di cui al comma 58, ai fini della
revoca, con effetto non retroattivo, delle prestazioni di
cui al medesimo comma 58, primo periodo.
62. Quando esercita l'azione penale, il pubblico
ministero, qualora nel corso delle indagini abbia acquisito
elementi utili per ritenere irregolarmente percepita una
prestazione di natura assistenziale o previdenziale,
informa l'amministrazione competente per i conseguenti
accertamenti e provvedimenti.
63. Le risorse derivanti dai provvedimenti di revoca di
cui ai commi da 58 a 62 sono versate annualmente dagli enti
interessati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di
rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di
tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di
cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2011, n. 10, e agli interventi in favore
delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.
64. Al fine di garantire la graduale transizione verso
il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori
sociali di cui alla presente legge, assicurando la gestione
delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di
debolezza dei livelli produttivi del Paese, per gli anni
2013-2016 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
puo' disporre, sulla base di specifici accordi governativi
e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla
normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di
continuita', di trattamenti di integrazione salariale e di
mobilita', anche con riferimento a settori produttivi e ad
aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal
fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, come rifinanziato dal comma 65 del presente articolo.
(27)
65. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e'
incrementata di euro 1.000 milioni per ciascuno degli anni
2013 e 2014, di euro 700 milioni per l'anno 2015 e di euro
400 milioni per l'anno 2016. (27)
66. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate
alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche
senza soluzione di continuita', di trattamenti di
integrazione salariale e di mobilita', i trattamenti
concessi ai sensi dell'articolo 33, comma 21, della legge
12 novembre 2011, n. 183, nonche' ai sensi del comma 64 del
presente articolo possono essere prorogati, sulla base di
specifici accordi governativi e per periodi non superiori a
dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di
cui al periodo precedente e' ridotta del 10 per cento nel
caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda
proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive.
I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe
successive alla seconda, possono essere erogati
esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi
di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione
professionale. Bimestralmente il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia e
delle finanze una relazione sull'andamento degli impegni
delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga. (27)
67. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a
tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano
anche ai lavoratori destinatari dei trattamenti di
integrazione salariale in deroga e di mobilita' in deroga,
rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8,
comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988,
n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23
luglio 1991, n. 223.
68. Con effetto dal 1° gennaio 2013 le aliquote
contributive pensionistiche di finanziamento e di computo
di cui alle tabelle B e C dell'allegato 1 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano ai
lavoratori iscritti alla gestione autonoma coltivatori
diretti, mezzadri e coloni dell'INPS che non fossero gia'
interessati dalla predetta disposizione incrementale. Le
aliquote di finanziamento sono comprensive del contributo
addizionale del 2 per cento previsto dall'articolo 12,
comma 4, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
69. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono abrogate le
seguenti disposizioni:
a) articolo 19, commi 1-bis, 1-ter, 2 e 2-bis, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo
1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
maggio 1988, n. 160;
c) articolo 40 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935,
n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
aprile 1936, n. 1155.
70. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio
1991, n. 223, e successive modificazioni, le parole:
«qualora la continuazione dell'attivita' non sia stata
disposta o sia cessata» sono sostituite dalle seguenti:
«quando sussistano prospettive di continuazione o di
ripresa dell'attivita' e di salvaguardia, anche parziale,
dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri
oggettivi definiti con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali».
L'articolo 3 della citata legge n. 223 del 1991, come
da ultimo modificato dal presente comma, e' abrogato a
decorrere dal 1° gennaio 2016.
70-bis. I contratti e gli accordi collettivi di
gestione di crisi aziendali che prevedono il ricorso agli
ammortizzatori sociali devono essere depositati presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo
modalita' indicate con decreto direttoriale. Dalla presente
disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. 71. A decorrere dal 1°
gennaio 2017, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 5, commi 4, 5 e 6, della legge 23 luglio
1991, n. 223;
b) articoli da 6 a 9 della legge 23 luglio 1991, n.
223;
c) articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n.
223; (25)
d) articolo 16, commi da 1 a 3, della legge 23 luglio
1991, n. 223;
e) articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n.
223;
f) articolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451;
g) articoli da 9 a 19 della legge 6 agosto 1975, n.
427.
72. All'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le procedure di mobilita'»
sono sostituite dalle seguenti: «la procedura di
licenziamento collettivo»;
b) al comma 3, le parole: «la dichiarazione di
mobilita'» sono sostituite dalle seguenti: «il
licenziamento collettivo» e le parole: «programma di
mobilita'» sono sostituite dalle seguenti: «programma di
riduzione del personale»;
c) al comma 8, le parole: «dalla procedura di
mobilita'» sono sostituite dalle seguenti: «dalle procedure
di licenziamento collettivo»;
d) al comma 9, le parole: «collocare in mobilita'» sono
sostituite dalla seguente: «licenziare» e le parole:
«collocati in mobilita'» sono sostituite dalla seguente:
«licenziati»;
e) al comma 10, le parole: «collocare in mobilita'»
sono sostituite dalla seguente: «licenziare» e le parole:
«posti in mobilita'» sono sostituite dalla seguente:
«licenziati».
73. All'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 23 luglio
1991, n. 223, le parole: «collocare in mobilita'» sono
sostituite dalla seguente: «licenziare».".
La lettera c) del comma 47 dell'articolo 3 della citata
legge 28 giugno 2012, n. 92, abrogata dalla presente legge,
e' pubblicata nella Gazz. Uff. 3 luglio 2012, n. 153, S.O.
Si riporta il comma 20 e 21 dell'articolo 34 del
decreto legge 18 ottobre 2012, 179, recante "Ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese."pubblicato nella
Gazz. Uff. 19 ottobre 2012, n. 245, S.O., convertito, con
modificazioni nella legge del 17 dicembre 2012, n. 221,
recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese.", pubblicata nella Gazz. Uff. 18 dicembre 2012, n.
294, S.O. e modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n.
228:
"20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza
economica, al fine di assicurare il rispetto della
disciplina europea, la parita' tra gli operatori,
l'economicita' della gestione e di garantire adeguata
informazione alla collettivita' di riferimento,
l'affidamento del servizio e' effettuato sulla base di
apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente
affidante, che da' conto delle ragioni e della sussistenza
dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la
forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti
specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio
universale, indicando le compensazioni economiche se
previste.
21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in
vigore del presente decreto non conformi ai requisiti
previsti dalla normativa europea devono essere adeguati
entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la
stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli
affidamenti in cui non e' prevista una data di scadenza gli
enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel
contratto di servizio o negli altri atti che regolano il
rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il
mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente
comma determina la cessazione dell'affidamento alla data
del 31 dicembre 2013.".
Si riporta il comma 3, dell'articolo 4 del citato
decreto legge 28 giugno 2013, n. 78:
"3. Al fine di assicurare il pieno e tempestivo
utilizzo delle risorse allocate sul Piano di Azione e
Coesione secondo i cronoprogrammi approvati, il predetto
Gruppo di Azione procede periodicamente, in partenariato
con le amministrazioni interessate, alla verifica dello
stato di avanzamento dei singoli interventi e alle
conseguenti rimodulazioni del Piano di Azione Coesione che
si rendessero necessarie anche a seguito dell'attivita' di
monitoraggio anche al fine di eventuali riprogrammazioni.".
 
Art. 13 bis
Disposizioni urgenti recanti modifiche al codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

1. All'articolo 114 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Le prescrizioni di cui al comma 2 non si applicano ai carrelli di cui all'articolo 58, comma 2, lettera c), qualora circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le relative prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione».
2. All'articolo 85, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) i velocipedi».
Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 114 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada»:
«2. Le macchine operatrici per circolare su strada sono
soggette ad immatricolazione presso gli uffici competenti
del Dipartimento per i trasporti terrestri, che rilasciano
la carta di circolazione a colui che dichiari di essere il
proprietario del veicolo.».
Si trascrive il comma 2 dell'articolo 58 del medesimo
decreto legislativo n. 285/1992:
«2. Ai fini della circolazione su strada le macchine
operatrici si distinguono in:
a) macchine impiegate per la costruzione e la
manutenzione di opere civili o delle infrastrutture
stradali o per il ripristino del traffico;
b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali
spanditrici di sabbia e simili;
c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di
cose.».
Il comma 2 dell'articolo 85 del medesimo decreto
legislativo n. 285/1992 prescrive:
«2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di
noleggio con conducente per trasporto di persone:
a) i motocicli con o senza sidecar;
b) i tricicli;
c) i quadricicli;
d) le autovetture;
e) gli autobus;
f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per
trasporti specifici di persone;
g) i veicoli a trazione animale».
 
Art. 14

Misure per il contrasto del lavoro sommerso e irregolare

1. Al fine di rafforzare l'attivita' di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono introdotte le seguenti disposizioni:
a) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato ad integrare la dotazione organica del personale ispettivo nella misura di duecentocinquanta unita', di cui duecento nel profilo di ispettore del lavoro di area III e cinquanta nel profilo di ispettore tecnico di area III, e a procedere progressivamente alle conseguenti assunzioni. Ferma restando la previsione di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la disposizione di cui all'articolo 34-bis, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, trova applicazione con esclusivo riferimento al personale in possesso di specifiche professionalita' compatibili con quelle di ispettore del lavoro o di ispettore tecnico. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica annualmente al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze il numero delle unita' assunte e la relativa spesa. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui alla presente lettera si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella misura di euro 5 milioni per l'anno 2014, 7 milioni per l'anno 2015 e 10,2 milioni annui a decorrere dall'anno 2016;
b) l'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, nonche' delle somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, e' aumentato del 30 per cento. In relazione alla violazione prevista dal citato articolo 3 del decreto-legge n. 12 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2002, non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni. Restano soggette alla procedura di diffida le violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
c) gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, con esclusione delle sanzioni previste per la violazione dell'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sono raddoppiati; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche alle violazioni commesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
d) i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui alle lettere b) e c) sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati:
1) al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
2) ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, destinato a misure, da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, finalizzate ad una piu' efficiente utilizzazione del personale ispettivo sull'intero territorio nazionale, ad una maggiore efficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonche' alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare.
d) ferme restando le competenze della Commissione centrale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, al fine di assicurare la migliore e piu' razionale impiego del personale ispettivo degli Enti Pubblici che gestiscono forme di assicurazioni obbligatorie, la programmazione delle verifiche ispettive, sia livello centrale che territoriale, da parte dei predetti Enti e' sottoposta all'approvazione delle rispettive strutture centrali e territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
e) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato ad implementare la dotazione organica del personale ispettivo nella misura di duecentocinquanta unita' di cui duecento nel profilo di ispettore del lavoro di area III e cinquanta di ispettore tecnico di area III da destinare nelle regioni del centro-nord ed a procedere in modo progressivo alle conseguenti assunzioni nel rispetto dei limiti finanziari di cui al comma 2. Il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali comunica annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato il numero delle unita' assunte e la relativa spesa;
f) con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono individuate forme di implementazione e razionalizzazione nell'utilizzo del mezzo proprio in un'ottica di economicita' complessiva finalizzata all'ottimizzazione del servizio reso da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Riferimenti normativi

Si trascrive il testo del comma 2-bis dell'articolo 30
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche»:
«2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in
via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo'
essere disposto anche se la vacanza sia presente in area
diversa da quella di inquadramento assicurando la
necessaria neutralita' finanziaria.».
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 34-bis
del medesimo decreto-legislativo n. 165/2001:
«2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture
regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3,
provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad
assegnare secondo l'anzianita' di iscrizione nel relativo
elenco il personale collocato in disponibilita' ai sensi
degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e
provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di
personale da assegnare alle amministrazioni che intendono
bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse
amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento
della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono
bandire il concorso il personale inserito nell'elenco
previsto dall'articolo 34, comma 2. A seguito
dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive
il dipendente in disponibilita' nel proprio ruolo e il
rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha
comunicato l'intenzione di bandire il concorso.»
- il comma 1, lettera a), dell'articolo 18 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per
il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, dispone:
«1. In considerazione della eccezionale crisi economica
internazionale e della conseguente necessita' della
riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili,
fermi i criteri di ripartizione territoriale e le
competenze regionali, nonche' quanto previsto ai sensi
degli articoli 6-quater e 6-quinques del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera
non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;»
- si trascrive il testo dell'articolo 3 del
DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti
per il completamento delle operazioni di emersione di
attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare),
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002,
n. 73, nel testo previgente:
«1. Alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, le parole: "30 giugno 2002", sono
sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2002";
2) al comma 2, dopo le parole: "Per il periodo di
imposta", sono inserite le seguenti: "successivo a quello";
3) al comma 2, lettera a), primo periodo, le parole:
"rispetto a quello relativo al periodo d'imposta
precedente", sono sostituite dalle seguenti: "rispetto a
quello relativo al secondo periodo d'imposta precedente";
4) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
"2-bis. La contribuzione e l'imposta sostitutiva dovute
per il primo periodo d'imposta e fino al termine di
presentazione della dichiarazione di emersione, previste,
rispettivamente, alle lettere a) e b) del comma 2, sono
trattenute e versate in un'unica soluzione, entro il
termine di presentazione della medesima dichiarazione
ovvero, a partire dal predetto termine, in sessanta rate
mensili, senza interessi";
5) al comma 2-ter, il primo periodo e' sostituito dal
seguente:
"Per le violazioni concernenti gli obblighi di
documentazione, registrazione, dichiarazione di inizio
attivita', commesse nel primo periodo d'imposta agevolato
fino alla data di presentazione della dichiarazione di
emersione, non si applicano le sanzioni previste ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), a condizione che il
versamento dell'imposta sia effettuato entro il termine
previsto per il versamento dovuto in base alla relativa
dichiarazione annuale IVA";
6) al comma 4, le parole: "30 giugno 2002", ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre
2002";
7) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. I lavoratori che aderiscono al programma di
emersione e che non risultano gia' dipendenti
dell'imprenditore sono esclusi, per il periodo antecedente
nonche' per il triennio di emersione, dal computo dei
limiti numerici di unita' di personale previsti da leggi e
contratti collettivi di lavoro ai fini dell'applicazione di
specifiche normative ed istituti, ad eccezione delle
disposizioni in materia di licenziamenti individuali e
collettivi. L'adesione da parte del lavoratore al programma
di emersione di cui al presente articolo, tramite
sottoscrizione di specifico atto di conciliazione, ha
efficacia novativa del rapporto di lavoro emerso con
effetto dalla data di presentazione della dichiarazione di
emersione e produce, relativamente ai diritti di natura
retributiva e risarcitoria per il periodo pregresso, gli
effetti conciliativi ai sensi degli articoli 410 e 411 del
codice di procedura civile; dalla stessa data si applicano
gli istituti economici e normativi previsti dai contratti
collettivi nazionali di lavoro di riferimento";
8) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Per intensificare l'azione di contrasto
all'economia sommersa, il CIPE definisce un piano
straordinario di accertamento, operativo dal 6 maggio 2002,
con il quale sono individuate le priorita' di intervento
coordinato ed integrato degli organi di vigilanza del
settore. Al fine di acquisire elementi utili all'attuazione
del piano, l'Agenzia delle entrate invia una richiesta di
informazioni ai soggetti individuati sulla base dei dati in
possesso del sistema informativo dell'anagrafe tributaria e
previdenziale, dei soggetti gestori di servizi di pubblica
utilita', dei registri dei beni immobili e dei beni mobili
registrati e degli studi di settore. Tale richiesta e'
finalizzata anche all'acquisizione di ulteriori elementi di
carattere generale correlabili alle irregolarita' del
rapporto di lavoro e non preclude l'adesione ai programmi
di emersione";
b) dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis (Emersione progressiva). - 1. In
alternativa alla procedura prevista dall'articolo 1, gli
imprenditori presentano al sindaco del comune dove ha sede
l'unita' produttiva, entro il 30 settembre 2002, un piano
individuale di emersione contenente:
a) le proposte per la progressiva regolarizzazione ed
adeguamento agli obblighi previsti dalla normativa vigente
per l'esercizio dell'attivita', relativamente a materie
diverse da quelle fiscale e contributiva, in un periodo non
superiore a diciotto mesi, eventualmente prorogabile a
ventiquattro mesi in caso di motivate esigenze;
b) le proposte per il progressivo adeguamento agli
obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali di
lavoro in materia di trattamento economico in un periodo
comunque non superiore al triennio di emersione;
c) il numero e la remunerazione dei lavoratori che si
intende regolarizzare;
d) l'impegno a presentare una apposita dichiarazione di
emersione successivamente alla approvazione del piano da
parte del sindaco.
2. Per la presentazione del piano individuale di
emersione, gli imprenditori che intendono conservare
l'anonimato possono avvalersi delle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro o dei professionisti
iscritti agli albi dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del
lavoro, che provvedono alla presentazione del programma al
sindaco con l'osservanza di misure idonee ad assicurare la
riservatezza dell'imprenditore stesso.
3. Se il piano individuale di emersione contiene
proposte di adeguamento progressivo alle disposizioni dei
contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di
trattamento economico, il sindaco sottopone la questione al
parere della commissione provinciale o regionale sul lavoro
irregolare, di cui all'articolo 78, comma 4, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, ove
istituita. La commissione esprime il parere entro quindici
giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale
termine il sindaco procede, comunque, ai sensi del comma 5.
4. Il sindaco approva il piano individuale di emersione
nell'ambito delle linee generali definite dal CIPE, secondo
quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 1. Il prefetto
esercita la funzione di coordinamento e vigilanza.
5. Il sindaco approva il piano di emersione entro
quarantacinque giorni dalla sua presentazione, previe
eventuali modifiche concordate con l'interessato o con i
soggetti di cui al comma 2, ovvero respinge il piano
stesso. Con il provvedimento di approvazione del piano, il
sindaco dispone, contestualmente, anche in deroga alle
disposizioni vigenti, la prosecuzione dell'attivita'.
6. Il sindaco o l'organo di vigilanza delegato
verifica, entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini
fissati, l'avvenuto adeguamento o regolarizzazione agli
obblighi previsti dalla normativa vigente, dandone
comunicazione all'interessato. L'adeguamento o la
regolarizzazione si considerano, a tutti gli effetti, come
avvenuti tempestivamente e determinano l'estinzione dei
reati contravvenzionali e delle sanzioni connesse alla
violazione dei predetti obblighi.
7. La dichiarazione di emersione e' presentata entro il
30 novembre 2002 e produce gli altri effetti previsti
dall'articolo 1";
c) all'articolo 3, comma 1, le parole: "di cui
all'articolo 1 e degli altri modelli di dichiarazione",
sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 1 e
1-bis e degli altri modelli di dichiarazione".
2. Per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione
di emersione prima della data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto resta ferma
l'applicazione del regime di incentivo fiscale per il
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore
della citata legge n. 383 del 2001, e per i due successivi;
per i medesimi soggetti si applicano le disposizioni di
maggiore favore recate dai commi 2-bis, 2-ter e 4-bis
dell'articolo 1 della legge n. 383 del 2001, introdotte con
il comma 1, lettera a), del presente articolo.
3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni gia'
previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di
lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di
instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di
lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro
domestico, si applica altresi' la sanzione amministrativa
da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore
irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di
lavoro effettivo. L'importo della sanzione e' da euro 1.000
a euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato
di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel
caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per
un periodo lavorativo successivo. L'importo delle sanzioni
civili connesse all'evasione dei contributi e dei premi
riferiti a ciascun lavoratore irregolare di cui ai periodi
precedenti e' aumentato del 50 per cento.
4. Le sanzioni di cui al comma 3 non trovano
applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere
contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque
la volonta' di non occultare il rapporto, anche se trattasi
di differente qualificazione.
5. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui
al comma 3 provvedono gli organi di vigilanza che
effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e
previdenza. Autorita' competente a ricevere il rapporto ai
sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.
689, e' la Direzione provinciale del lavoro
territorialmente competente.»
La legge 18 ottobre 2001, n. 383, reca «Primi
interventi per il rilancio dell'economia».
Si trascrivono i commi 4, lettera c), 5, lettera b) e 6
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro), nel testo previgente:
«4. E' condizione per la revoca del provvedimento da
parte dell'organo di vigilanza del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali di cui al comma 1:
(Omissis).
c) il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a
quelle di cui al comma 6 pari a 1.500 euro nelle ipotesi di
sospensione per lavoro irregolare e a 2.500 euro nelle
ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in
materia di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro.
5. E' condizione per la revoca del provvedimento da
parte dell'organo di vigilanza delle aziende sanitarie
locali di cui al comma 2:
a) l'accertamento del ripristino delle regolari
condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate
violazioni delle disciplina in materia di tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro;
b) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a
Euro 2500 rispetto a quelle di cui al comma 6.
6. E' comunque fatta salva l'applicazione delle
sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.».
Si trascrive l'articolo 13 del decreto legislativo 23
aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni
ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a
norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30):
«Art. 13. Accesso ispettivo, potere di diffida e
verbalizzazione unica.
1. Il personale ispettivo accede presso i luoghi di
lavoro nei modi e nei tempi consentiti dalla legge. Alla
conclusione delle attivita' di verifica compiute nel corso
del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di
lavoro o alla persona presente all'ispezione, con l'obbligo
alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di
primo accesso ispettivo contenente:
a) l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al
lavoro e la descrizione delle modalita' del loro impiego;
b) la specificazione delle attivita' compiute dal
personale ispettivo;
c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro
o da chi lo assiste, o dalla persona presente
all'ispezione;
d) ogni richiesta, anche documentale, utile al
proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento
degli illeciti, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961,
n. 628.
2. In caso di constatata inosservanza delle norme di
legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e
legislazione sociale e qualora il personale ispettivo
rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni
amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore
e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6
della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione
delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro
il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del
verbale di cui al comma 4.
3. In caso di ottemperanza alla diffida, il
trasgressore o l'eventuale obbligato in solido e' ammesso
al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione
nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella
misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura
fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza
del termine di cui al comma 2. Il pagamento dell'importo
della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio
limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a
condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.
4. All'ammissione alla procedura di regolarizzazione di
cui ai commi 2 e 3, nonche' alla contestazione delle
violazioni amministrative di cui all'articolo 14 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, si provvede da parte del
personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un
unico verbale di accertamento e notificazione, notificato
al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido. Il
verbale di accertamento e notificazione deve contenere:
a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con
indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti
rilevati;
b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti
sanabili ai sensi del comma 2;
c) la possibilita' di estinguere gli illeciti
ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della
somma di cui al comma 3 ovvero pagando la medesima somma
nei casi di illeciti gia' oggetto di regolarizzazione;
d) la possibilita' di estinguere gli illeciti non
diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei casi di
cui al comma 5, attraverso il pagamento della sanzione in
misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689;
e) l'indicazione degli strumenti di difesa e degli
organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei
termini di impugnazione.
5. L'adozione della diffida interrompe i termini di cui
all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del
ricorso di cui all'articolo 17 del presente decreto, fino
alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti di
cui ai commi 2 e 3. Ove da parte del trasgressore o
dell'obbligato in solido non sia stata fornita prova al
personale ispettivo dell'avvenuta regolarizzazione e del
pagamento delle somme previste, il verbale unico di cui al
comma 4 produce gli effetti della contestazione e
notificazione degli addebiti accertati nei confronti del
trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali
sia stato notificato.
6. Il potere di diffida nei casi previsti dal comma 2,
con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, e'
esteso anche agli ispettori e ai funzionari amministrativi
degli enti e degli istituti previdenziali per le
inadempienze da essi rilevate. Gli enti e gli istituti
previdenziali svolgono tale attivita' con le risorse umane
e finanziarie esistenti a legislazione vigente.
7. Il potere di diffida di cui al comma 2 e' esteso
agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che
accertano, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24
novembre 1981, n. 689, violazioni in materia di lavoro e
legislazione sociale. Qualora rilevino inadempimenti dai
quali derivino sanzioni amministrative, essi provvedono a
diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido
alla regolarizzazione delle inosservanze comunque
materialmente sanabili, con gli effetti e le procedure di
cui ai commi 3, 4 e 5.».
Si trascrivono i commi 3 e 4 dell'articolo 18-bis del
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle
direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro), nel testo
previgente:
«3. In caso di violazione delle disposizioni previste
dall'articolo 4, comma 2, e dall'articolo 9, comma 1, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 750
euro. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque
lavoratori ovvero si e' verificata in almeno tre periodi di
riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione
amministrativa e' da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si
riferisce a piu' di dieci lavoratori ovvero si e'
verificata in almeno cinque periodi di riferimento di cui
all'articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa e'
da 1.000 a 5.000 euro e non e' ammesso il pagamento della
sanzione in misura ridotta. In caso di violazione delle
disposizioni previste dall'articolo 10, comma 1, si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. Se
la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori
ovvero si e' verificata in almeno due anni, la sanzione
amministrativa e' da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si
riferisce a piu' di dieci lavoratori ovvero si e'
verificata in almeno quattro anni, la sanzione
amministrativa e' da 800 a 4.500 euro e non e' ammesso il
pagamento della sanzione in misura ridotta.
4. In caso di violazione delle disposizioni previste
dall'articolo 7, comma 1, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 50 a 150 euro. Se la
violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero
si e' verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore,
la sanzione amministrativa e' da 300 a 1.000 euro. Se la
violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori ovvero
si e' verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro
ore, la sanzione amministrativa e' da 900 a 1.500 euro e
non e' ammesso il pagamento della sanzione in misura
ridotta.».
L' articolo 10, comma 1, del medesimo decreto
legislativo n. 66/2003, dispone:
«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109
del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un
periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro
settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla
contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina
riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va
goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di
richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di
maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi
successivi al termine dell'anno di maturazione.».
Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124:
«Art. 3. Commissione centrale di coordinamento
dell'attivita' di vigilanza.
1. La Commissione centrale di coordinamento
dell'attivita' di vigilanza, costituita ai sensi delle
successive disposizioni, opera quale sede permanente di
elaborazione di orientamenti, linee e priorita'
dell'attivita' di vigilanza.
1-bis. La Commissione, sulla base di specifici rapporti
annuali, presentati entro il 30 novembre di ogni anno dai
soggetti di cui al comma 2, anche al fine di monitorare la
congruita' dell'attivita' di vigilanza effettuata, propone
indirizzi ed obiettivi strategici e priorita' degli
interventi ispettivi e segnala altresi' al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale gli aggiustamenti
organizzativi da apportare al fine di assicurare la
maggiore efficacia dell'attivita' di vigilanza. Per gli
adempimenti di cui sopra, la Commissione si avvale anche
delle informazioni raccolte ed elaborate dal Casellario
centrale delle posizioni previdenziali attive di cui al
comma 23 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n.
243.
2. La Commissione centrale di coordinamento
dell'attivita' di vigilanza, nominata con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' composta
dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un
sottosegretario delegato, in qualita' di presidente; dal
direttore generale della direzione generale, dal Direttore
generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS); dal Direttore generale dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
dal Comandante generale della Guardia di finanza; dal
Comandante del Nucleo speciale entrate della Guardia di
finanza; dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
dal Comandante del Comando carabinieri per la tutela del
lavoro; dal Direttore generale dell'Agenzia delle entrate;
dal Coordinatore nazionale delle aziende sanitarie locali;
dal Presidente del Comitato nazionale per la emersione del
lavoro non regolare di cui all'articolo 78, comma 1, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448; da quattro rappresentanti
dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei
lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale.
I componenti della Commissione possono farsi rappresentare
da membri supplenti appositamente delegati.
3. Alle sedute della Commissione centrale di
coordinamento dell'attivita' di vigilanza possono essere
invitati a partecipare i Direttori generali delle altre
direzioni generali del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, i Direttori degli altri enti
previdenziali, i Direttori generali delle direzioni
generali degli altri Ministeri interessati in materia, gli
ulteriori componenti istituzionali della Commissione
nazionale per la emersione del lavoro non regolare ed il
comandante del nucleo dei Carabinieri presso l'ispettorato
del lavoro. Alle sedute della Commissione centrale di
coordinamento dell'attivita' di vigilanza puo', su
questioni di carattere generale attinenti alla problematica
del lavoro illegale, essere altresi' invitato il Capo della
Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
4. Alla Commissione centrale di coordinamento
dell'attivita' di vigilanza puo' essere attribuito il
compito di definire le modalita' di attuazione e di
funzionamento della banca dati di cui all'articolo 10,
comma 1, e di definire le linee di indirizzo per la
realizzazione del modello unificato di verbale di
rilevazione degli illeciti in materia di lavoro, di
previdenza e assistenza obbligatoria ad uso degli organi di
vigilanza, nei cui confronti la direzione generale, al
sensi dell'articolo 2, esercita un'attivita' di direzione e
coordinamento.
5. Ai componenti della Commissione di coordinamento
dell'attivita' di vigilanza ed ai soggetti eventualmente
invitati a partecipare ai sensi del comma 3 non spetta
alcun compenso, rimborso spese o indennita' di missione. Al
funzionamento della Commissione si provvede con le risorse
assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di
bilancio.».
 
Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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