Gazzetta n. 43 del 21 febbraio 2014 (vai al sommario)
LEGGE 21 febbraio 2014, n. 10
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 febbraio 2014

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri

Alfano, Vicepresidente del Consiglio dei
ministri e Ministro dell'interno

Cancellieri, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Avvertenza:
Il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 300 del 23 dicembre 2013.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 130.
 
Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione
al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146
All'articolo 2:
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 380, comma 2, lettera h), del codice di procedura penale, le parole: "salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo" sono sostituite dalle seguenti: "salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo".
1-ter. All'articolo 19, comma 5, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo che per i delitti di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni"». All'articolo 3:
al comma 1:
alla lettera a), capoverso Art. 35, numero 1), le parole: «al direttore dell'ufficio ispettivo,» sono soppresse;
alla lettera b), capoverso Art. 35-bis:
al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «entro il termine indicato dal giudice»;
il comma 4 e' sostituito dai seguenti:
«4. Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza e' ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione stessa.
4-bis. La decisione del tribunale di sorveglianza e' ricorribile per cassazione per violazione di legge nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione stessa»;
al comma 6, la lettera c) e' soppressa;
alla lettera e), le parole: «su proposta del direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, dal magistrato di sorveglianza, anche in forma orale nei casi di urgenza» sono sostituite dalle seguenti: «nei casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne da' immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne riferisce nella relazione di cui al comma 10»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. In attesa dell'espletamento dei concorsi pubblici finalizzati alla copertura dei posti vacanti nell'organico del ruolo dei dirigenti dell'esecuzione penale esterna, per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna possono essere svolte dai funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario». All'articolo 4:
al comma 1 sono premesse le seguenti parole: «Ad esclusione dei condannati per taluno dei delitti previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,»;
il comma 4 e' soppresso;
al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ne' ai condannati che siano stati ammessi all'esecuzione della pena presso il domicilio o che si trovino agli arresti domiciliari ai sensi dell'articolo 656, comma 10, del codice di procedura penale». All'articolo 6:
al comma 1, lettera a), capoverso, le parole: «previsti dal presente testo unico, per i quali e' stabilita la pena detentiva superiore nel massimo a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del presente testo unico». All'articolo 7:
al comma 2, secondo periodo, le parole: «decreto del presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica»;
al comma 3, primo periodo, le parole: «non possono assumere cariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi di responsabilita' in partiti politici» sono sostituite dalle seguenti: «non possono ricoprire cariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi in partiti politici».
 
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