Gazzetta n. 179 del 4 agosto 2015 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 15 luglio 2015, n. 116
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta in materia di incentivi alle imprese.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo Statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste;
Visto l'articolo 48-bis dello Statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in particolare gli articoli 10, 12 e 19;
Vista la proposta della Commissione paritetica, approvata nella riunione del 25 febbraio 2015;
Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 25 marzo 2015;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Trasferimento di funzioni
in materia di incentivi alle imprese

1. Sono trasferite alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, per la parte che gia' non le spetti ai sensi delle norme vigenti, tutte le funzioni amministrative in materia di incentivi, agevolazioni e servizi reali alle imprese esercitate sia da organi centrali e periferici dello Stato sia da enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o interregionale di cui agli articoli 12 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
2. E' soppresso il comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1985, n. 1142 (Trasferimento alla regione Valle d'Aosta delle funzioni in materia di industria, commercio, annona ed utilizzazione delle miniere).

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4
(Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 1948.
- Il testo dell'art. 48-bis della legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 4, introdotto dall'art. 3 della legge
costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 226 del 25 settembre 1993), e' il
seguente:
«Art. 48-bis. - Il Governo e' delegato ad emanare uno o
piu' decreti legislativi recanti le disposizioni di
attuazione del presente statuto e le disposizioni per
armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento
della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle
particolari condizioni di autonomia attribuita alla
regione.
Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da
una commissione paritetica composta da sei membri nominati,
rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio
regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere
del consiglio stesso.».
- Si riporta il testo degli articoli 10, 12 e 19 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 92 del 21 aprile 1998:
«Art. 10. Regioni a statuto speciale. 1. Con le
modalita' previste dai rispettivi statuti si provvede a
trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, in quanto non siano gia'
attribuite, le funzioni e i compiti conferiti dal presente
decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario.»
«Art. 12. Definizioni. 1. Le funzioni amministrative
relative alla materia "artigianato", cosi' come definita
dall'articolo 63 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, comprendono anche tutte
le funzioni amministrative relative alla erogazione di
agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici
di qualsiasi genere, comunque denominati, alle imprese
artigiane, con particolare riguardo alle imprese
artistiche.»
«Art. 19. Conferimento di funzioni alle regioni e agli
enti locali.
1. Sono delegate alle regioni tutte le funzioni
amministrative statali concernenti la materia
dell'industria, come definita nell'articolo 17, non
riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 18 e non
attribuite alle province e alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del presente
articolo e dell'articolo 20. Tra le funzioni delegate sono
comprese anche le funzioni amministrative concernenti
l'attuazione di interventi dell'Unione europea salvo quanto
disposto dall'articolo 18.
2. Salvo quanto previsto nell'articolo 18, comma 1,
lettere n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb), sono incluse
fra le funzioni delegate alle regioni quelle inerenti alla
concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni,
incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, ivi
compresi quelli per le piccole e medie imprese, per le aree
ricomprese in programmi comunitari, per programmi di
innovazione e trasferimento tecnologico, nonche' quelli per
singoli settori industriali, per l'incentivazione, per la
cooperazione nel settore industriale, per il sostegno agli
investimenti per impianti ed acquisto di macchine, per il
sostegno allo sviluppo della commercializzazione e
dell'internazionalizzazione delle imprese, per lo sviluppo
dell'occupazione e dei servizi reali alle industrie. Alle
funzioni delegate ineriscono anche l'accertamento di
speciali qualita' delle imprese, che siano richieste
specificamente dalla legge ai fini della concessione di
tali agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e
benefici. Alle funzioni delegate ineriscono, inoltre, gli
adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la
concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle
attivita' produttive nelle aree individuate dallo Stato
come economicamente depresse. Alle funzioni delegate
ineriscono, infine, le determinazioni delle modalita' di
attuazione degli strumenti della programmazione negoziata,
per quanto attiene alle relazioni tra regioni ed enti
locali anche in ordine alle competenze che verranno
affidate ai soggetti responsabili.
3. Per la definizione dei provvedimenti attuativi delle
funzioni amministrative delegate e programmatorie, le
regioni attivano forme di cooperazione funzionali con gli
enti locali secondo le modalita' previste dall'articolo 3,
comma 1, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, ciascuna regione puo' porre
l'adozione di criteri differenziati per l'attuazione nel
proprio ambito territoriale delle misure di cui alla
lettera aa) del comma 1 dell'articolo 18.
5. Salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 1,
lettere n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb), i fondi che
le leggi dello Stato destineranno alla concessione di
agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici
di qualsiasi genere all'industria saranno erogati dalle
regioni.
6. I fondi relativi alle materie delegate alle regioni
sono ripartiti tra le medesime e confluiscono in un unico
fondo regionale amministrato secondo norme stabilite da
ciascuna regione.
7. Sono soppresse le forme di concertazione o le intese
col Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato previste in relazione a funzioni conferite
alle regioni.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta della Conferenza Stato regioni, sono
definiti i criteri di riparto, recanti anche eventuali
quote minime relative alle diverse finalita' di rilievo
nazionale previste, nonche' quelle relative alle diverse
tipologie di concessione disposte dal presente decreto
legislativo.
9. Sono conferite alle province le funzioni
amministrative relative alla produzione di mangimi
semplici, composti, completi o complementari, di cui agli
articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e
successive modificazioni, ed al decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152. Lo svolgimento di
dette attivita' si intende autorizzato, conformemente alla
disciplina prevista dall'articolo 20 della legge 7 agosto
1990, n. 241, qualora non sia comunicato all'interessato il
provvedimento di diniego entro il termine di novanta
giorni, che puo' essere ridotto con regolamento da emanare
ai sensi dello stesso articolo 20 della legge n. 241 del
1990.
10.
11. Con i decreti legislativi, emanati ai sensi
dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono
individuate le attivita' di collaudo, autorizzazione o
omologazione comunque denominate, relative a macchine,
prodotti e dispositivi, ivi inclusi quelli sottoposti a
marcatura CE, da conservare allo Stato, da attribuire agli
enti locali o che possono essere svolte anche da soggetti
privati abilitati.
12. Le regioni provvedono alle incentivazioni ad esse
conferite ai sensi del presente articolo, con legge
regionale. Esse subentrano alle amministrazioni statali nei
diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle
stesse stipulate in forza di leggi ed in vigore alla data
di effettivo trasferimento e delega delle funzioni disposte
dal presente decreto legislativo e stipulando, ove occorra,
atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari
adeguamenti.».

Note all'art. 1:
- Gli articoli 12 e 19 del citato decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, sono integralmente riportati nelle
note alle premesse.
- Il testo vigente dell'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 dicembre 1985, n. 1142
(Trasferimento alla regione Valle d'Aosta delle funzioni in
materia di industria, commercio, annona ed utilizzazione
delle miniere), come modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 5.
1. (soppresso).
2. La regione e' sentita in ordine a programmi, piani e
criteri generali concernenti le modalita' di determinazione
degli incentivi alle imprese industriali operanti in Valle
d'Aosta.».
 
Art. 2
Disposizioni finanziarie

1. Al finanziamento delle funzioni trasferite con il presente decreto si provvede in conformita' ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 112 del 1998.
2. E' altresi' direttamente assegnata alla Regione la quota di eventuali altri stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato, anche conseguenti ad assegnazioni dell'Unione europea, relativi alle funzioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, per la parte riferibile al territorio regionale.
3. Le risorse assegnate ai sensi dei commi 1 e 2 confluiscono in unico fondo la cui amministrazione e' disciplinata dalla Regione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 luglio 2015

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Guidi, Ministro dello sviluppo
economico

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Note all'art. 2:
- Il testo dell'articolo 19 del citato decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' integralmente
riportato nelle note alle premesse.
 
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