Gazzetta n. 199 del 26 agosto 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 7 luglio 2016 |
Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376. |
|
|
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 29 novembre 1995, n. 522 recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989»; Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376 recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping», e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che prevede che i farmaci, le sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e le pratiche mediche il cui impiego e' considerato doping sono ripartiti in classi approvate con decreto del Ministro della sanita', d'intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e, in particolare, l'art. 1, comma 19, lettera a), per il quale sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri o al ministro da lui delegato le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attivita' culturali in materia di sport; Vista la legge 26 novembre 2007, n. 230 recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con allegati, adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005»; Visto il decreto del Ministro della salute 31 ottobre 2001, n. 440 recante «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive»; Visto il decreto 1° aprile 2015 recante «Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376» pubblicato nel supplemento ordinario n. 21 alla Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2015, n. 115; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183», che ha trasferito le competenze della suddetta Commissione alla Sezione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive del Comitato tecnico sanitario, nominato con decreto del Ministro della salute 20 maggio 2015 e successive modificazioni; Visto l'emendamento all'appendice della Convenzione internazionale contro il doping nello sport contenente la nuova lista di riferimento delle sostanze e dei metodi vietati per doping, che recepisce la lista elaborata dall'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA-AMA) in vigore dal 1° gennaio 2016; Acquisita la proposta della Sezione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive del Comitato tecnico sanitario formulata in data 18 marzo 2016; Considerata la necessita' di armonizzare la lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping alla lista internazionale di riferimento, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato della Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, e' stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;
Decreta:
Art. 1
1. E' approvata la lista delle sostanze e pratiche mediche, di cui all'allegato III, parte integrante del presente decreto, il cui impiego e' considerato doping a norma dell'art. 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, in adesione alla lista adottata con l'appendice I della Convenzione internazionale contro il doping nello sport adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO, ratificata con la legge 26 novembre 2007, n. 230 e con l'emendamento all'appendice della Convenzione contro il doping nello sport ratificata con la legge 29 novembre 1995, n. 522, in vigore dal 1° gennaio 2016 e riportata nell'allegato I, parte integrante del presente decreto. 2. La lista di cui all'allegato III e' costituita dalle seguenti sezioni: a) Sezione 1: classi vietate; b) Sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate; c) Sezione 3: medicinali contenenti principi attivi vietati; d) Sezione 4: elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e dei relativi medicinali; e) Sezione 5: pratiche e metodi vietati. 3. Sono approvati i criteri di predisposizione e di aggiornamento della lista, di cui all'allegato II, parte integrante del presente decreto.
|
| Allegato I
Parte di provvedimento in formato grafico
|
| Allegato II
Parte di provvedimento in formato grafico
|
| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
|
| Art. 2
1. Il presente decreto sostituisce il decreto 1° aprile 2015, citato in premessa, ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione. Roma, 7 luglio 2016
Il Ministro della salute: Lorenzin p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Sottosegretario di Stato De Vincenti
Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2016 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3066
|
|
|
|