Gazzetta n. 199 del 26 agosto 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 22 luglio 2016
Disposizioni urgenti per il recupero del potenziale produttivo e competitivo del settore olivicolo - oleario.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108, relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/07 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Visto il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
Visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricoli e forestali e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (GUCE C 204/01 del 1° luglio 2014);
Visto il Regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il Regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio;
Visto il comma 4-ter dell'art. 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativo all'introduzione del «Contratto di rete» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale e, in particolare, l'art. 49, comma 2, lettera d);
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea e, in particolare, gli articoli 1-bis, comma 3, 3 e 6-bis;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;
Visto l'art. 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' per il 2015);
Visto l'art. 8 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti;
Visto il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali, e, in particolare, l'art. 4;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 maggio 2015, recante ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020;
Visto il piano di settore olivicolo-oleario approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 29 aprile 2010;
Visto il piano di settore olivicolo-oleario 2016 approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 24 marzo 2016;
Ritenuto necessario procedere all'emanazione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, recante i criteri e le modalita' di attuazione del piano di interventi, come previsto dall'art. 4 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 24 marzo 2016;

Decreta:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalita' di attuazione degli interventi del Fondo di cui all'art. 4, comma 1 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) incrementare la produzione nazionale di olive e di olio extravergine di oliva, senza accrescere la pressione sulle risorse naturali, in modo particolare sulla risorsa idrica, attraverso la razionalizzazione della coltivazione degli oliveti tradizionali, il rinnovamento degli impianti e l'introduzione di nuovi sistemi colturali in grado di conciliare la sostenibilita' ambientale con quella economica, anche con riferimento all'olivicoltura a valenza paesaggistica, di difesa del territorio e storica;
b) sostenere e promuovere attivita' di ricerca e per accrescere e migliorare l'efficienza dell'olivicoltura italiana;
c) sostenere iniziative di valorizzazione del made in Italy e delle classi merceologiche di qualita' superiore certificate dell'olio extravergine di oliva italiano, anche attraverso l'attivazione di interventi per la promozione del prodotto sul mercato interno e su quelli internazionali;
d) stimolare il recupero varietale delle cultivar nazionali di olive da mensa in nuovi impianti olivicoli integralmente meccanizzabili;
e) incentivare e sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica degli operatori della filiera olivicola, in conformita' alla disciplina delle trattative contrattuali nel settore dell'olio di oliva prevista dal Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
2. Gli interventi di cui al presente decreto sono diretti, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, a concedere:
a) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del medesimo Trattato;
b) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, esentati dall'obbligo di notifica;
c) aiuti di importanza minore, «de minimis», non soggetti all'obbligo di notifica alla Commissione europea di cui all'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3. Gli interventi sono attuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con provvedimenti che individuano, oltre a quanto gia' previsto nel presente decreto, l'ammontare delle risorse disponibili, le condizioni di ammissibilita' degli interventi, le spese ammissibili, la forma e l'intensita' delle agevolazioni, nonche' i termini e le modalita' per la presentazione delle domande e per la concessione ed erogazione degli aiuti.


 
Art. 2
Riparto delle risorse

1. Le risorse finanziarie, pari a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 oltre a 4 milioni di euro in conto residui di provenienza dell'anno 2015, sono cosi' ripartite:
a) € 4.500.000,00 per l'anno 2016 oltre € 500.000,00 in conto residui, € 4.000.000,00 per l'anno 2017 per gli interventi finalizzati ad attuare l'obiettivo di cui all'art. 1, comma 1, lettera a);
b) € 2.000.000,00 per l'anno 2016 oltre € 2.500.000,00 in conto residui, € 2.500.000,00 per l'anno 2017 per le attivita' di ricerca di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), di cui € 2.000.000,00 per l'anno 2016 oltre € 1.000.000,00 in conto residui e € 1.000.000,00 per l'anno 2017 prioritariamente destinate alle attivita' di ricerca e di difesa da organismi nocivi per l'olivo (Xylella fastidiosa);
c) € 1.200.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, per gli interventi finalizzati ad attuare l'obiettivo di cui all'art. 1, comma 1, lettera c);
d) € 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 per gli interventi finalizzati ad attuare l'obiettivo di cui all'art. 1, comma 1, lettera d);
e) € 5.300.000,00 per l'anno 2016 oltre € 1.000.000,00 in conto residui e € 5.300.000,00 per l'anno 2017 per gli interventi finalizzati ad attuare l'obiettivo di cui all'art. 1, comma 1, lettera e).
2. Il Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca provvede al monitoraggio dell'impiego delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 1. Qualora dall'esito del monitoraggio emerga che le risorse assegnate su un singolo obiettivo siano superiori a quelle effettivamente impiegate nell'anno di riferimento, con apposito provvedimento provvede alla rimodulazione delle risorse non utilizzate in favore degli altri obiettivi di cui al medesimo art. 1, comma 1.


 
Art. 3
Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari degli interventi del presente decreto sono:
a) le piccole e medie imprese (di seguito PMI), anche organizzate in reti di imprese, che soddisfano i criteri dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 o dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014, attive nella fase della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione della filiera olivicola;
b) le organizzazioni di produttori del settore olivicolo e le associazioni di organizzazioni di produttori del settore olivicolo riconosciute ai sensi delle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo III, articoli 152, 153 e 156 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
c) organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza e/o altri enti pubblici;
d) imprese prestatrici di servizi di consulenza e di ricerca.
2. Sono escluse dagli interventi di cui al presente decreto:
a) le imprese in difficolta' ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, punto (14) del Regolamento n. 702/2014, dell'art. 2, punto (18) del Regolamento n. 651/2014 e del capitolo 2.4, punto (15) degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020;
b) le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente a quanto stabilito all'art. 1, paragrafo 5 del Regolamento (UE) n. 702/2014.


 
Art. 4
Modalita' di attuazione degli interventi per il perseguimento
dell'obiettivo di cui all'art. 1, comma 1, lettera a).

1. Gli interventi volti al perseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), sono i seguenti:
a) programma di ricerca e sviluppo a livello nazionale finalizzato alla definizione di modelli produttivi specifici per le diverse olivicolture territoriali, comprese le olive da mensa, per il trasferimento e l'applicazione delle piu' recenti innovazioni e risultati della ricerca indirizzati all'incremento quantitativo e qualitativo della produzione nazionale;
b) costituzione, promozione e adesione ad un regime di qualita' certificato per la filiera olivicola ad elevato carattere di sostenibilita' nella fasi della produzione, della trasformazione e della commercializzazione;
c) agevolazioni alle reti di imprese, costituite sia nel segmento dell'olio di olivo che delle olive da mensa, per la realizzazione di investimenti compresi nel programma comune di rete coerenti con l'obiettivo del Fondo.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati dai soggetti beneficiari alle condizioni di seguito specificate:
a) il programma di cui alla lettera a) e' realizzato da un organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza, conformemente agli articoli 21 e 31 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e nel rispetto delle condizioni di cui al Capo I del medesimo regolamento;
b) l'intervento di cui alla lettera b), di cui sono soggetti beneficiari le PMI e le organizzazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), e' realizzato conformemente agli articoli 20, 22 e 24 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e nel rispetto delle condizioni di cui al Capo I del medesimo regolamento;
c) l'intervento di cui alla lettera c), di cui sono soggetti beneficiari le PMI organizzate in reti di imprese e le organizzazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), e' realizzato conformemente agli articoli 14, 17, 21 e 24 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e nel rispetto delle condizioni di cui al Capo I del medesimo regolamento ovvero nei limiti del «de minimis», alle condizioni stabilite dai Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede all'espletamento delle procedure necessarie per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1.


 
Art. 5
Modalita' di attuazione degli interventi per il perseguimento
dell'obiettivo di cui all'art. 1, comma 1, lettera b).

1. I progetti di ricerca e sviluppo volti al perseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), sono finalizzati ai seguenti ambiti:
a) produzione agricola primaria, sia per le olive da olio che per le olive da mensa;
b) prima trasformazione;
c) difesa da organismi nocivi per l'olivo (Xylella fastidiosa).
2. Le attivita' di cui al comma precedente sono realizzate da:
a) organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, conformemente all'art. 31 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e nel rispetto delle condizioni di cui al Capo I del medesimo regolamento;
b) organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza e/o PMI, conformemente all'art. 31 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e nel rispetto delle condizioni di cui al Capo I del medesimo regolamento ovvero alle condizioni di cui agli articoli 25 e 28 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede all'espletamento delle procedure necessarie per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1.


 
Art. 6
Modalita' di attuazione degli interventi per il perseguimento
dell'obiettivo di cui all'art. 1, comma 1, lettera c).

1. Gli interventi volti al perseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), sono i seguenti:
a) campagne informative, programmi di comunicazione istituzionale e di educazione del consumatore su temi coerenti con le finalita' del Fondo;
b) azioni promozionali a favore del prodotto olio sul mercato interno e sul mercato esterno, sia per le olive da olio che per le olive da mensa.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati dai soggetti beneficiari alle condizioni di seguito specificate:
a) le attivita' di cui alla lettera a), di cui sono soggetti beneficiari le PMI o Enti pubblici, sono realizzate conformemente all'art. 21 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e nel rispetto delle condizioni di cui al Capo I del medesimo regolamento;
b) le attivita' di cui alla lettera b), di cui sono soggetti beneficiari le PMI e le organizzazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) sono realizzate conformemente all'art. 24 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e nel rispetto delle condizioni di cui al Capo I del medesimo regolamento.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede all'espletamento delle procedure necessarie per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1.


 
Art. 7
Modalita' di attuazione degli interventi per il perseguimento
dell'obiettivo di cui all'art. 1, comma 1, lettera d).

1. Gli interventi volti al perseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), sono i seguenti:
a) agevolazioni alle PMI per azioni di recupero varietale delle cultivar nazionali di olive da mensa;
b) realizzazione del registro nazionale delle varieta' delle olive da mensa.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati dai soggetti beneficiari alle condizioni di seguito specificate:
a) l'intervento di cui alla lettera a), di cui sono soggetti beneficiari le aziende vivaistiche accreditate presso il servizio fitosanitario regionale, conformi ai requisiti stabiliti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2006, e' realizzato conformemente all'art. 31 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e nel rispetto delle condizioni di cui al Capo I del medesimo regolamento ovvero nei limiti del «de minimis», alle condizioni stabilite dai Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013;
b) l'intervento di cui alla lettera b) e' realizzato da organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza e/o da PMI, conformemente all'art. 31 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e nel rispetto delle condizioni di cui al Capo I del medesimo regolamento.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede all'espletamento delle procedure necessarie per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1.


 
Art. 8
Modalita' di attuazione degli interventi per il perseguimento
dell'obiettivo di cui all'art. 1, comma 1, lettera e).

1. Gli interventi volti al perseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), sono i seguenti:
a) misure di sostegno all'accesso al credito per favorire la concentrazione della produzione attraverso le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute;
b) agevolazioni per lo sviluppo e il consolidamento delle relazioni contrattuali tra le diverse fasi della filiera, anche ai sensi dell'art. 169 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.
2. Gli strumenti per favorire l'accesso al credito delle imprese della filiera olivicolo-olearia sono i seguenti:
a) fondo di credito, istituito ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con i criteri di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'11 dicembre 2014, recante Criteri e modalita' applicative per la prestazione di garanzie pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2015, in attuazione dell'art. 64 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27;
b) aiuti al finanziamento del rischio, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento (UE) n. 651/2014 ovvero nei limiti del «de minimis», alle condizioni stabilite dai Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013.
3. I soggetti beneficiari del Fondo di credito di cui al comma precedente sono le PMI attive nella fase della produzione primaria e di prima trasformazione e le organizzazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera b).
4. I beneficiari degli aiuti al finanziamento del rischio sono le PMI e le organizzazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera b).
5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede all'espletamento delle procedure necessarie per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1.


 
Art. 9
Esenzione, cumulo ed entrata in vigore

1. Le agevolazioni concesse in conformita' al presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi: dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352; dell'art. 3 Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352; dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187; dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che abroga il Regolamento (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella G.U.U.E. 1° luglio 2014, n. L 193.
2. Sintesi delle informazioni relative al presente decreto e alle procedure per l'attuazione degli interventi e' trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica dieci giorni lavorativi prima della sua entrata in vigore, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 651/2014.
3. Le agevolazioni concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 e del Regolamento (UE) n. 651/2014 entrano in vigore a decorrere dalla data di ricezione del numero di identificazione dell'aiuto riportato nella ricevuta inviata dalla Commissione europea.
4. Gli aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 108 del medesimo Trattato, entrano in vigore dalla data della decisione della Commissione europea.
5. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, compresi gli aiuti «de minimis», nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi. Gli aiuti possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, compresi gli aiuti «de minimis», in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purche' tale cumulo non porti al superamento dell'intensita' di aiuto stabilita, per ciascun tipo di aiuto, dagli articoli 14, 17, 20, 21, 22, 24 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e dagli articoli 21, 25 e 28 del Regolamento (UE) n. 651/2014.


 
Art. 10
Pubblicazione

1. Il presente decreto e' pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.it, conformemente a quanto disposto dall'art. 9, paragrafi 2 e 4 del Regolamento n. 702/2014 e dall'art. 9 del Regolamento n. 651/2014.
Il presente decreto e' sottoposto ai controlli degli Organi competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 luglio 2016

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Martina
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2016 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2152


 
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