Gazzetta n. 34 del 10 febbraio 2017 (vai al sommario) |
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |
DETERMINA 18 gennaio 2017 |
Classificazione del medicinale per uso umano «Praxbind», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 54/2017). |
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IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco; Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8; Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti; Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonche' della direttiva 2003/94/CE; Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; Visto il regolamento n. 726/2004/CE; Visto la determinazione con il quale la societa' Boehringer Ingelheim International GmbH e' stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Praxbind»; Vista la determinazione n. 173/2016 del 2 febbraio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 23 febbraio 2016, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata; Vista la domanda con la quale la societa' Bohringer Ingelheim International GmbH ha chiesto la classificazione della confezione con A.I.C. n. 044561013/E; Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 10 febbraio 2016; Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 28 settembre 2016; Vista la deliberazione n. 48 in data 15 dicembre 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;
Determina:
Art. 1 Classificazione ai fini della rimborsabilita'
Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: PRAXBIND e' un inattivatore specifico per dabigatran ed e' indicato nei pazienti adulti trattati con Pradaxa (dabigatran etexilato) nei casi in cui si rende necessaria l'inattivazione rapida dei suoi effetti anticoagulanti: negli interventi chirurgici di emergenza/nelle procedure urgenti. Nel sanguinamento potenzialmente fatale o non controllato. Il medicinale «Praxbind» nelle confezioni sotto indicate e' classificato come segue: Confezione: 2,5 g/50 ml - soluzione iniettabile/per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 50 ml - 2 flaconcini; A.I.C. n. 044561013/E (in base 10) 1BHWMP (in base 32); Classe di rimborsabilita': H; Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2.625,00; Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4.332,30. Validita' del contratto: 24 mesi. Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo ex factory come da condizioni negoziali. Reso del farmaco scaduto o sostituzione del farmaco prossimo a scadenza come da condizioni di seguito riportate: 1. rimborso del farmaco scaduto (tramite note di credito) o sostituzione del farmaco prossimo alla scadenza limitatamente ai centri di emergenza/urgenza identificabili come DEA di I e II livello. Per quanto riguarda la tipologia dei centri DEA e il loro numero a livello regionale e complessivamente a livello nazionale, si chiede di prendere riferimento l'elenco pubblicato nel sito del Ministero della salute, fermo restando la possibilita' di acquisto di altri centri che tuttavia non potranno beneficiare dell'accordo negoziale; 2. per la sostituzione del farmaco prossimo alla scadenza si chiede che la richiesta venga effettuata all'azienda entro due mesi dalla scadenza per rendere compatibili i tempi necessari per la gestione del reso (smaltimento etc.; 3. limitazione della fornitura ad un massimo di 2 confezioni per ogni ordine d'acquisto da parte dei centri, questo al fine di incentivare un approvvigionamento razionale e favorire una verifica del reale fabbisogno del farmaco nel tempo (il centro puo' fare piu' ordini in un anno); per evitare acquisti programmati senza un reale utilizzo del farmaco, gli ordini successivi al primo sono condizionati ad una certificazione di avvenuto consumo da parte del centro. Le condizioni sopra riportate si applicano nei 24 mesi dell'accordo e si intendono prorogate in caso di rinnovo automatico del contratto e fino alla conclusione dell'eventuale procedimento di revisione delle condizioni negoziali.
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| Art. 2 Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Praxbind» e' la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).
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| Art. 3 Disposizioni finali
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sara' notificata alla societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
Roma, 18 gennaio 2017
Il direttore generale: Melazzini
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