Gazzetta n. 164 del 15 luglio 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 6 luglio 2017
Proroga dell'entrata in vigore del decreto 14 novembre 2016, recante: «Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano"».


IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modifiche recante «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano» e in particolare gli articoli 4, comma 2, lettera a) e 11, commi 1, lettera b), e 2;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», che prevede per «le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile» il valore limite di 50 µg/l per il cromo e per le «acque sotterranee» una concentrazione soglia di contaminazione di 50 µg/l per il cromo totale e di 5 µg/l per il cromo+6, valore al di sopra del quale occorre la caratterizzazione dei sito e l'analisi del rischio;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' del 14 luglio 2016;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 14 novembre 2016 recante «Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017, la cui entrata in vigore e' prevista per il 15 luglio 2017, con cui viene fissato il valore di parametro per il cromo esavalente pari a 10 µg/l;
Vista la nota del 29 maggio 2017 con la quale Utilitalia (Federazione delle imprese energetiche idriche ambientali), alla luce delle criticita' connesse all'entrata in vigore del sopra citato decreto, ha richiesto formalmente al Ministero della salute di valutare la possibilita' di una proroga del termine di entrata in vigore del decreto stesso e, al riguardo, ha comunicato gli esiti di un'indagine avviata tra i propri consociati al fine di stimare l'impatto dell'entrata in vigore del decreto medesimo;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' - sezione III del 19 giugno 2017 con cui si ritiene che possa essere accettata la proposta avanzata dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria di proroga al 31 dicembre 2018 dell'entrata in vigore del piu' citato decreto 14 novembre 2016;

Decreta:

Art. 1

1. La data di entrata in vigore del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 14 novembre 2016 recante «Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017, e' prorogata al 31 dicembre 2018.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 luglio 2017

Il Ministro della salute
Lorenzin
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare
Galletti
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone