Gazzetta n. 203 del 31 agosto 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 25 luglio 2017 |
Modifica al decreto 30 dicembre 2015 con il quale al laboratorio ARPAM - Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche - Dipartimento provinciale di Macerata, e' stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. |
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IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni che all'art. 15 prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove e' previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione. Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati; Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo; Visto il decreto 30 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (Serie generale) n. 13 del 18 gennaio 2016 con il quale al laboratorio ARPAM - Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche - Dipartimento provinciale di Macerata, ubicato in Macerata, via Federico II n. 41 - Villa Potenza e' stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo; Considerato che il citato laboratorio con nota del 18 luglio 2017 comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi; Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 19 novembre 2015 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation; Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV); Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia e' stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato; Ritenuta la necessita' di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 30 dicembre 2015.
Decreta:
Art. 1
Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 30 dicembre 2015 per le quali il laboratorio ARPAM - Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche - Dipartimento provinciale di Macerata, ubicato in Macerata, via Federico II n. 41 - Villa Potenza, e' autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:
======================================================= | Denominazione della prova | Norma / metodo | +===========================+=========================+ |Anidride solforosa totale |OIV MA-AS323-04B R2009 | +---------------------------+-------------------------+ |Piombo |OIV MA-AS323-07 R2010 | +---------------------------+-------------------------+ |Rame |OIV MA-AS322-06 R2009 | +---------------------------+-------------------------+ |Zinco |OIV MA-AS322-08 R2009 | +---------------------------+-------------------------+ |
| Art. 2
L'autorizzazione ha validita' fino al 10 dicembre 2019 data di scadenza dell'accreditamento. |
| Art. 3
L'autorizzazione e' automaticamente revocata qualora il laboratorio ARPAM - Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche - Dipartimento provinciale di Macerata, perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato. |
| Art. 4
1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo e' accreditato. 2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione. 3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, e' necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate. 4. L'Amministrazione si riserva la facolta' di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sara' revocata in qualsiasi momento. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 25 luglio 2017
Il dirigente: Polizzi |
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