Gazzetta n. 203 del 31 agosto 2017 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 10 agosto 2017
Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Xarelto», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 1480/2017).


IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;
Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del Farmaco il prof. Mario Melazzini;
Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini e' stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n.189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;
Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;
Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE;
Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;
Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016;
Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 30 giugno 2017 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° maggio al 31 maggio 2017 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;
Vista la lettera dell'Ufficio farmacovigilanza (protocollo FV 85099/P) con la quale e' stato autorizzato il materiale educazionale del prodotto medicinale «Xarelto» (rivaroxaban);
Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifico (CTS) di AIFA in data 12-14 luglio 2017;

Determina:

Le nuove confezioni del seguente medicinale per uso umano, di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:
XARELTO descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita'.
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'Agenzia italiana del farmaco - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.
Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determinazione viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilita' entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'Agenzia italiana del farmaco ai sensi dell'art. 12, comma 5-ter, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potra' essere ulteriormente commercializzato.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 agosto 2017

Il direttore generale: Melazzini
 
Allegato
Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita' nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti. Nuove confezioni.
XARELTO;
codice ATC - Principio attivo: B01AF01 - Rivaroxaban;
titolare: BAYER AG;
cod. procedura: EMEA/H/C/944/IB/46; EMEA/H/C/944/IAIN/49;
GUUE: 30 giugno 2017.
- Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Cio' permettera' la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari e' richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere il paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalita' di segnalazione delle reazioni avverse. Per la confezione 040: confezione di inizio trattamento. Indicazioni terapeutiche.
Trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell'embolia polmonare (EP) e prevenzione delle recidive di TVP ed EP nell'adulto. (vedere paragrafo 4.4 per pazienti EP emodinamicamente instabili). Modo di somministrazione.
Per uso orale. Le compresse devono essere assunte con del cibo (vedere paragrafo 5.2). Per i pazienti incapaci di deglutire le compresse intere, la compressa di «Xarelto» puo' essere frantumata e mescolata con un po' d'acqua o purea di mele immediatamente prima dell'uso e somministrata per via orale.
Dopo la somministrazione delle compresse rivestite con film frantumate da 15 mg o 20 mg di «Xarelto», la dose deve essere seguita immediatamente dall'assunzione di cibo. Una volta frantumata, la compressa di «Xarelto» puo' anche essere somministrata tramite sonda gastrica, previa conferma del corretto posizionamento della sonda. La compressa frantumata deve essere somministrata con una piccola quantita' d'acqua tramite sonda gastrica, che successivamente deve essere risciacquata con acqua.
Dopo la somministrazione delle compresse rivestite con film frantumate da 15 mg o 20 mg di «Xarelto», la dose deve essere seguita immediatamente dalla nutrizione enterale (vedere paragrafo 5.2). Per la confezione 041: Indicazioni terapeutiche.
«Xarelto», somministrato insieme con il solo acido acetilsalicilico (acetylsalicylic acid, ASA) o con ASA e clopidogrel o ticlopidina, e' indicato per la prevenzione di eventi aterotrombotici in pazienti adulti dopo una sindrome coronarica acuta (SCA) con biomarcatori cardiaci elevati (vedere paragrafi 4.3, 4.4 e 5.1). Modo di somministrazione.
Per uso orale. «Xarelto» puo' essere assunto con o senza cibo (vedere paragrafi 4.5 e 5.2). Per i pazienti incapaci di deglutire le compresse intere, la compressa di «Xarelto» puo' essere frantumata e mescolata con un po' d'acqua o purea di mele immediatamente prima dell'uso e somministrata per via orale. Una volta frantumata, la compressa di «Xarelto» puo' anche essere somministrata tramite sonda gastrica, previa conferma del corretto posizionamento della sonda. La compressa frantumata deve essere somministrata con una piccola quantita' d'acqua tramite sonda gastrica, che successivamente deve essere risciacquata con acqua (vedere paragrafo 5.2).
Confezioni autorizzate:
EU/1/08/472/040 - A.I.C. n. 038744405/E - In base 32: 14YDBP - 15 mg + 20 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pp/alu) - confezione starter: 49 compresse (42×15 mg + 7×20 mg);
EU/1/08/472/041 - A.I.C. n. 038744417/E - In base 32: 14YDC1 - 2,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pp/alu) - 20 compresse. Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in
commercio. Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).
I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali. Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace
del medicinale. Piano di gestione del rischio (RMP).
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attivita' e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.
Il RMP aggiornato deve essere presentato:
su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;
ogni volta che il sistema di gestione del rischio e' modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio). Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio.
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire prima del lancio un materiale educazionale da inviare a tutti i medici che ci si aspetta possano prescrivere/utilizzare «Xarelto». Il materiale educazionale ha lo scopo di accrescere la consapevolezza sui potenziali rischi di sanguinamento durante il trattamento con «Xarelto», e di fornire una guida su come gestire questi rischi.
Il materiale educazionale per il medico deve contenere:
il riassunto delle caratteristiche del prodotto;
la guida alla prescrizione;
la tessera per il paziente (testo incluso nell'allegato III).
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve concordare il contenuto e l'aspetto grafico della Guida alla prescrizione, oltre al piano di comunicazione, con l'autorita' competente di ogni stato membro prima della distribuzione del materiale educazionale sul territorio. La Guida alla prescrizione deve contenere i seguenti messaggi chiave:
Dettagli sulla popolazione potenzialmente a piu' alto rischio di sanguinamento;
Raccomandazioni per la riduzione della dose nella popolazione a rischio;
Indicazioni sul passaggio da o verso il trattamento con rivaroxaban;
La necessita' di assumere le compresse da 15 e 20 mg con del cibo;
Gestione delle situazioni di sovradosaggio;
Uso dei test di coagulazione ed interpretazione dei risultati;
L'informazione che tutti i pazienti devono essere sensibilizzati su:
Segni o sintomi di sanguinamento, e quando e' necessario rivolgersi ad un operatore sanitario;
Importanza dell'aderenza al trattamento prescritto;
Necessita' di assumere le compresse da 15 e 20 mg con del cibo;
Necessita' che il paziente porti sempre con se' la tessera che e' presente in ogni confezione;
L'importanza che il paziente informi gli operatori sanitari che sta assumendo «Xarelto», nel caso debba subire un intervento od una procedura invasiva.
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve anche fornire una Tessera per il paziente in ogni confezione di medicinale, il cui testo e' incluso nell'allegato III. Obbligo di condurre attivita' post-autorizzative.
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare, entro la tempistica stabilita, le seguenti attivita':

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|  Descrizione |  Tempistica |
+=============================+=======================+
|Programma di studio post | |
|autorizzativo con lo scopo di| |
|analizzare la sicurezza di | |
|rivaroxaban nella prevenzione| |
|secondaria della sindrome | |
|coronarica acuta al di fuori |Report delle analisi ad|
|delle condizioni dello studio|interim forniti |
|clinico, in riferimento |annualmente a partire |
|specialmente alla frequenza, |dal Q4 2015 fino al |
|gravita', gestione ed esito |termine del programma |
|degli eventi di sanguinamento|di studio. Interim |
|in tutta la popolazione e in |report cumulativo entro|
|particolare nei pazienti ad |Q4 2017 Report finale |
|aumentato rischio di |dello studio presentato|
|sanguinamento. |entro Q4 2020. |
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Regime di prescrizione: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti individuati dalle regioni (RRL).
EU/1/08/472/040 - A.I.C. n. 038744405/E - In base 32: 14YDBP - 15 mg + 20 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pp/alu) - confezione starter: 49 compresse (42×15 mg + 7×20 mg).
Regime di prescrizione: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).
EU/1/08/472/041 - A.I.C. n. 038744417/E - In base 32: 14YDC1 - 2,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pp/alu) - 20 compresse.
 
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