Gazzetta n. 89 del 17 aprile 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 13 febbraio 2018
Nuove disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007, in particolare gli articoli 29, 152, 153, 154, 155, 156 e 159;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 della Commissione del 6 giugno 2014 che fissa le modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i programmi di attivita' a sostegno dei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990)», cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 recante conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che detta norme in materia di regolazione dei mercati a norma dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143 - regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.
Visto il decreto ministeriale n. 8077 del 10 novembre 2009, recante disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva di cui al regolamento (CE) n. 182 della Commissione del 6 marzo 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1019/2002, in particolare l'art. 7 come modificato dal decreto ministeriale n. 16059 del 23 dicembre 2013;
Visto il decreto ministeriale n. 16059 del 23 dicembre 2013, recante disposizioni nazionali concernenti l'attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonche' ai metodi ad essi attinenti, in particolare gli articoli 5 e 6;
Visto il decreto ministeriale n. 86483 del 24 novembre 2014, recante disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni, nonche' di adeguamento delle organizzazioni di produttori gia' riconosciute.
Considerato che il regolamento (UE) n. 1308/2013 riconosce alle organizzazioni di produttori e alle loro associazioni la possibilita' di svolgere un ruolo utile ai fini della concentrazione dell'offerta e del miglioramento della commercializzazione, della pianificazione e dell'adeguamento della produzione alla domanda, dell'ottimizzazione dei costi di produzione e della stabilizzazione dei prezzi alla produzione, dello svolgimento di ricerche, della promozione delle migliori pratiche e della fornitura di assistenza tecnica, della gestione dei sottoprodotti e degli strumenti di gestione del rischio a disposizione dei loro aderenti, contribuendo cosi' al rafforzamento della posizione dei produttori;
Considerato che lo stesso regolamento prevede che le disposizioni vigenti in materia di definizione e riconoscimento delle organizzazioni di produttori, delle loro associazioni e delle organizzazioni interprofessionali debbano essere armonizzate, ottimizzate ed estese anche al fine di garantire un uso efficace ed efficiente dell'aiuto dell'Unione;
Valutata la necessita' di consentire alle organizzazioni di produttori di poter esercitare tutte le attivita' previste dagli attuali regolamenti e allo stesso tempo consentire loro di poter accedere alle risorse rese disponibili a diverso titolo e con diverse finalita' dall'Unione europea e dallo Stato italiano senza recare pregiudizio di sorta;
Considerata la piu' volte richiamata opportunita', da parte dell'Unione europea, di favorire la cooperazione tra le organizzazioni di produttori e tra queste e le loro associazioni;
Ritenuto strategico e coerente con le linee di indirizzo del vigente Piano di settore olivicolo-oleario 2016 che le organizzazioni di produttori e le loro associazioni riconosciute ai sensi degli articoli 152 e 156 del regolamento abbiano, tra le altre finalita' la concentrazione dell'offerta e l'immissione sul mercato del prodotto dei soci aderenti;
Ritenuto necessario, a tal fine, rafforzare il nesso associativo tra la base sociale e l'organizzazione di produttori e tra queste e le loro relative associazioni di organizzazioni di produttori riconoscendo alle cooperative e ai consorzi soci delle Organizzazioni di produttori un ruolo di rafforzamento dell'aggregazione;
Tenuto conto delle valutazioni e delle analisi espresse nel Piano di settore olivicolo-oleario 2016, approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 24 marzo 2016 dal quale emergono le criticita' operative delle organizzazioni dei produttori in relazione al complesso quadro produttivo nazionale;
Ritenuta la necessita' di emanare nuove disposizioni di indirizzo per l'attuazione del regolamento in materia e di definizione dei requisiti minimi per il riconoscimento, il controllo e la revoca delle Organizzazioni di produttori e delle loro associazioni per il settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, ispirate anche ai recenti provvedimenti di natura legislativa nazionale in materia di semplificazione ma soprattutto alla reale struttura organizzativa del sistema associativo nazionale;
Tenuto conto dei regolamenti delegati emanati dalla Commissione in attuazione del regolamento n. 1308/2013;
Considerata la mancata intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita nel corso della seduta del 6 dicembre 2017;
Vista la delibera motivata del Consiglio dei ministri con la quale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta dell'8 febbraio 2018 e' stato approvato lo schema di decreto esaminato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano autorizzando il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ad adottarlo;

Decreta:

Art. 1
Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto ministeriale - di seguito indicato «Decreto» - reca la nuova disciplina in materia di riconoscimento, controllo e revoca delle organizzazioni di produttori che operano nel settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola e delle loro associazioni.
2. Ai fini del decreto, si intende per:
a) «Ministero»: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
b) «Regioni»: regioni e province autonome di Trento e Bolzano;
c) «Regione di riferimento»: regione dove la persona giuridica richiedente possiede il maggior valore di produzione commercializzata;
d) «AGEA»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - organismo pagatore;
e) «Organizzazioni di produttori»: persone giuridiche di cui al successivo art. 3, comma 2, lettera a), b), e c), riconosciute dalle Regioni ai sensi e nei termini del presente decreto ed inserite nell'elenco nazionale di cui all'art. 8, che operano nel settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola;
f) «O.P.»: organizzazioni di produttori;
g) «A.O.P.»: associazioni di organizzazioni di produttori, come definite dall'art. 7 del presente decreto;
h) «Regolamento»: regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
i) «produzione specifica di riferimento»: produzione complessiva di olive e/o di olio prodotte dai soci della O.P. elaborato da AGEA sulla base delle dichiarazioni degli olivicoltori inserite nel registro SIAN, di cui all' art. 5 del decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 16059 per l'anno solare precedente la presentazione della domanda di riconoscimento o di verifica dei requisiti per il mantenimento del riconoscimento;
j) «prodotto»: olive, olio di oliva e olive da tavola e tutte le tipologie di prodotto elencati nella Parte VII dell'Allegato I del Regolamento;
k) «produttore»: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche come definiti dall'art 4, par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1307/13;
l) «superficie agricola»: qualsiasi superficie occupata da coltura permanente della specie Olea europaea L., ai sensi e nei termini del regolamento (UE) n. 1307/2013;
m) «settore»: il settore delle olive, dell''olio di oliva e delle olive da tavola ai sensi del Regolamento;
n) «anno di riferimento»: anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre;
o) «anno di regime»: anno di riferimento 2017 per il quale le attivita' di verifica e di controllo dei requisiti e dei parametri delle O.P. che sono state riconosciute ai sensi del decreto ministeriale n. 86483/2014 sono svolte ai sensi del presente decreto.
 
Allegato «A»

Tabella 1 Requisiti e parametri tecnici per il riconoscimento delle O.P. del
settore
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Autorita' competenti per il riconoscimento
delle O.P. e A.O.P.

1. In attuazione degli articoli 152, 153, 154, 155, 156 e 159 e con le finalita', tra le altre, di cui all'art. 169 del Regolamento, le Regioni riconoscono le O.P. del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola sulla base dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto.
2. La richiesta di riconoscimento della O.P. e' presentata alla «Regione di riferimento» che coordina le verifiche svolte da ciascuna Regione per la parte di competenza.
3. In attuazione dell'art. 156 e con le finalita', tra le altre, di cui all'art. 169 del regolamento, il Ministero riconosce le A.O.P. del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola sulla base dei requisiti di cui all'art. 6 del presente decreto.
4. La richiesta di riconoscimento della A.O.P. e' presentata al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica - via XX Settembre, 20 - 00187 - Roma.
 
Art. 3
Requisiti generali delle organizzazioni di produttori

1. Le Regioni riconoscono, su richiesta, quali «organizzazioni di produttori» quelle persone giuridiche che:
a) assumono le forme giuridiche di cui al comma 2;
b) dimostrino i requisiti di cui al comma 3;
c) dimostrino i requisiti specifici di cui all'art. 4.
2. Le persone giuridiche che inoltrano la richiesta di riconoscimento come «organizzazione di produttori» devono assumere una delle seguenti forme giuridiche:
a) societa' di capitali, il cui capitale sociale sia sottoscritto da produttori o da societa' costituite dai medesimi soggetti o da societa' cooperative agricole o da consorzi costituiti ai sensi dell'art. 2612 del Codice civile;
b) societa' cooperative agricole e loro consorzi;
c) societa' consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie.
3. Ai fini del riconoscimento le predette persone giuridiche devono:
a) essere costituite su iniziativa dei produttori del settore che dimostrano di aver attivo il fascicolo aziendale di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e all'art. 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con una superficie olivetata risultante dal fascicolo aziendale;
b) avere una base sociale costituita prevalentemente da produttori che nel biennio precedente l'anno di istanza di riconoscimento non siano stati censiti nel SIAN come soci di O.P. attive o facenti parte di O.P che hanno perso il riconoscimento nel medesimo anno;
c) avere una base sociale costituita da produttori del settore che controllano la societa' secondo regole statutarie che garantiscono il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese;
d) perseguire una finalita' specifica che includa almeno uno degli obiettivi specifici indicati alla lettera c) del paragrafo 1 dell'art. 152 del Regolamento, nonche', ma non in modo obbligatorio, altre attivita' coerenti con le misure di cui al regolamento (CE) n. 611/2014, art. 3);
e) includere nello statuto come obiettivo specifico della propria attivita' il punto ii., di cui alla lettera c) del paragrafo 1 dell'art. 152 del regolamento. Le Regioni, in fase di istruttoria per il riconoscimento, prevedono l'accertamento della disponibilita', in capo al richiedente, di strutture e di professionalita' adeguati alla gestione delle attivita';
f) inserire nel proprio statuto le seguenti previsioni minime relativamente ai propri soci:
i. applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dalla O.P.;
ii. aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto, a una sola O.P.; tuttavia, in casi debitamente giustificati, i produttori associati che possiedono piu' di una unita' di produzione situate in aree geografiche distinte possono aderire a piu' O.P.;
iii. fornire le informazioni richieste dall'O.P. a fini statistici o a fini di programmazione della produzione;
iv. cofinanziare, in quota parte, i costi di gestione amministrativa della O.P..
g) inserire nel proprio statuto o adottare con specifico regolamento interno le disposizioni inerenti alle procedure e alle regole elencate all'art. 153, paragrafo 2 del regolamento (UE), con particolare riferimento alle modalita' di cessione e/o conferimento del prodotto dei soci.
 
Art. 4
Requisiti specifici per il riconoscimento delle O.P.

1. Le persone giuridiche che chiedono il riconoscimento come «organizzazioni di produttori» devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
a) il numero dei produttori, con riferimento ai gruppi di Regione indicati e alla tipologia di prodotto, deve essere almeno pari ai valori espressi nella Tabella 1 (Allegato A);
b) il valore minimo della produzione commercializzata, proveniente dalle superfici olivetate della base sociale della O.P., con riferimento ai gruppi di Regione indicati e alla tipologia di prodotto, deve essere almeno pari ai valori indicati nella Tabella 1 (Allegato A) o l'impegno a realizzare il valore minimo entro il biennio successivo all'anno di riconoscimento.
2. Le persone giuridiche che chiedono il riconoscimento come «organizzazioni di produttori» ai sensi del presente decreto documentano le procedure finalizzate al rispetto del requisito di cui all'art. 3, comma 3, lettera e), con la dimostrazione che la propria base sociale, nel suo complesso, si impegna a cedere o a conferire alla O.P., una quota - espressa in volume - non inferiore al 25% della produzione specifica di riferimento della O.P., come dichiarata da AGEA ai sensi e nei termini di cui all'art. 13, comma 6.
3. In sede di primo riconoscimento, la produzione commercializzata e' costituita dalla media del valore del prodotto commercializzato, calcolato al netto dell'IVA e al netto degli acquisti da terzi, dalla O.P. e/o dai propri soci nel biennio precedente la presentazione dell'istanza di riconoscimento, ricavato dal bilancio e/o dagli altri documenti contabili. Decorsi due esercizi dalla data di riconoscimento, il valore della produzione commercializzata e' ricavato dal bilancio e/o dagli altri documenti contabili della sola O.P..
4. In sede di riconoscimento e per l'anno di riferimento successivo a quello di concessione del riconoscimento la produzione commercializzata riconosciuta alla O.P. e' comprensiva della quota di prodotto commercializzata direttamente dai propri soci produttori, persone fisiche e giuridiche, nei seguenti casi:
a) se la quantita' di prodotto, dichiarata al SIAN ai sensi del decreto ministeriale n. 16059 del 23 dicembre 2013, e' riconducibile alla vendita diretta dei prodotti al consumatore per fabbisogno personale o al di fuori della propria azienda o con l'utilizzo di detti prodotti nelle attivita' connesse;
b) se il prodotto e' venduto direttamente o tramite altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono, regolamentata in quantita' rispetto al volume della produzione commercializzabile della propria O.P.;
c) se il prodotto e' venduto direttamente o tramite altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono, quando questo prodotto ha caratteristiche intrinseche che non rientrano di norma nelle attivita' commerciali della O.P.;
d) se il prodotto e' commercializzato da societa' cooperative e consorzi, soci della O.P. in base ad accordi scritti.
5. Per il secondo anno di riferimento successivo a quello di concessione del riconoscimento l'O.P. deve dimostrare la commercializzazione diretta di una quota - espressa in volume - non inferiore al 25% della produzione specifica di riferimento della O.P., come dichiarata da AGEA ai sensi e nei termini di cui all'art. 13, comma 6. Nel caso che tale requisito non venga dimostrato, il riconoscimento e' revocato a partire dal 1° aprile dell'anno di accertamento del mancato rispetto del requisito.
6. La percentuale della produzione che la O.P. autorizza complessivamente alla propria base sociale ad essere commercializzata al di fuori dell'organizzazione di produttori non deve superare il 75% (settantacinquepercento) in volume della produzione specifica di riferimento.
7. Le Regioni possono stabilire limiti piu' elevati per i parametri di cui ai commi 1 e 2, informandone il Ministero. Ai fini del riconoscimento si considerano i requisiti e i parametri minimi validi nella Regione di riferimento.
8. La verifica dei requisiti per il riconoscimento delle O.P. avviene sulla base della documentazione presentata unitamente all'istanza di riconoscimento, nonche' delle informazioni reperibili attraverso il fascicolo aziendale del SIAN.
9. Le organizzazioni di produttori del settore olivicolo che sono state riconosciute dallo Stato membro ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 e dell'art. 26 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 sono considerate riconosciute quali organizzazioni di produttori ai sensi dell'art. 152 del Regolamento fino all'anno di regime. Dall'anno di riferimento 2018, le O.P. devono dimostrare il possesso dei requisiti e dei parametri di rappresentativita' di cui al presente decreto.
 
Art. 5
Fusioni tra O.P.

1. Quando due o piu' organizzazioni di produttori avviano una procedura di fusione propria in base alla quale perdono la propria soggettivita' giuridica, il nuovo soggetto giuridico deve richiedere il riconoscimento ex novo.
2. Quando due o piu' organizzazioni di produttori avviano una procedura di fusione per incorporazione, l'organizzazione di produttori incorporata perde il riconoscimento che rimane in capo alla O.P. incorporante.
3. Il nuovo soggetto giuridico sorto dalla fusione si assume tutti i diritti e gli obblighi delle singole organizzazioni di produttori che si sono fuse, e comunica alla Regione di riferimento e al Ministero l'avvenuta fusione entro 60 giorni dalla sua registrazione presso il Registro delle imprese. La competente autorita' preposta al riconoscimento, entro 30 giorni dalla avvenuta comunicazione, avvia le procedure per la verifica della sussistenza dei requisiti di riconoscimento.
 
Art. 6
I soci delle organizzazioni dei produttori

1. Nel caso in cui un'organizzazione di produttori sia costituita, in tutto o in parte, da persone giuridiche, a concorrere al numero minimo di produttori sono anche i produttori aderenti a ciascuna persona giuridica.
2. Un soggetto che non sia un produttore puo' essere ammesso come socio di una O.P., ma i soci non produttori non possono rappresentare, complessivamente, piu' del 10% dei diritti di voto dell'O.P e non possono assumere cariche sociali. Tale disposizione deve essere statutariamente prevista. In ogni caso, i soci non produttori non possono partecipare al voto per le decisioni relative all'eventuale fondo di esercizio e/o programma di sostegno e non devono svolgere attivita' concorrenziali con quelle dell'O.P.
3. Eventuali soci olivicoltori che non hanno costituito il fascicolo aziendale perche' non tenuti a tale obbligo ai sensi dell'art. 7, comma 3 del decreto ministeriale n. 8077 del 19 novembre 2009, come modificato dall'art. 8 del decreto ministeriale n. 16059 del 23 dicembre 2013, non sono presi in considerazione ai fini del raggiungimento del numero minimo di produttori di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) e non sono compresi tra i soci non produttori di cui al comma precedente.
4. Non possono aderire ad una organizzazione di produttori singoli produttori gia' soci di persone giuridiche con le quali hanno vincoli ed obblighi di cessione e/o conferimento, per lo stesso prodotto, anche se tali persone giuridiche non aderiscono a nessuna O.P. E' possibile operare in deroga in caso di forme di svincolo concordate formalmente tra le parti e se previste nel regolamento interno dell'O.P.
5. La durata minima dell'adesione di un produttore a una O.P. non puo' essere inferiore ad 1 (uno) anno. In caso l'O.P. sia attuatrice di un programma di sostegno di cui all'art. 29 del regolamento il produttore direttamente coinvolto nello stesso non puo' liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per l'intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione della stessa O.P.
6. La richiesta di recesso viene comunicata per iscritto all'O.P. Il recesso acquista efficacia se il socio e' in regola con gli eventuali pagamenti dovuti alla O.P. alla fine dell'esercizio sociale in corso o alla conclusione del programma di impegni. L'O.P., nel formalizzare il recesso, se richiesto, rilascia al socio la documentazione necessaria a consentire l'eventuale sua adesione come socio ad altra O.P.
7. Il socio escluso con provvedimento di espulsione motivato da inadempienze gravi verso le disposizioni statutarie, potra' aderire ad altra O.P. o essere riconosciuto come O.P. se persona giuridica, solo a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello dell'esclusione.
8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo prevalgono sulle norme statutarie delle societa' aderenti ad una O.P.
 
Art. 7
Requisiti per il riconoscimento delle A.O.P.

1. I requisiti minimi per il riconoscimento delle A.O.P. sono i seguenti:
a) assumere una delle forme giuridiche di cui al comma 2 dell'art. 3;
b) essere costituite su iniziativa di organizzazioni di produttori riconosciute per i prodotti oggetto di riconoscimento;
c) avere una compagine sociale costituita da almeno 10 organizzazioni di produttori riconosciute da almeno 8 regioni;
d) presenza nello statuto delle prescrizioni minime di cui all'art. 153 del regolamento.
2. Una persona giuridica che non sia una O.P. puo' essere socia di una A.O.P. Le predette persone giuridiche, in ogni caso, non possono detenere, complessivamente, piu' del 10% dei diritti di voto dell'A.O.P. ed i loro rappresentanti non possono assumere cariche elettive all'interno della A.O.P. Tale disposizione deve essere statutariamente prevista. In ogni caso, i soci non O.P. non possono partecipare al voto per le decisioni relative all'eventuale fondo di esercizio e non devono svolgere attivita' concorrenziali con quelle dell'A.O.P.
3. Una O.P. puo' aderire a una sola A.O.P. di settore.
4. Le A.O.P. possono svolgere qualsiasi attivita' o funzione di una O.P., oltre a:
a) svolgimento delle trattative contrattuali ai sensi dell'art. 169 del regolamento, in applicazione del paragrafo 3 del medesimo articolo;
b) coordinare le attivita' delle organizzazioni di produttori;
c) promuovere e realizzare servizi per il miglioramento qualitativo e la valorizzazione del prodotto e progetti di interesse comune per le organizzazioni associate, allo scopo di rendere piu' funzionali le attivita' delle stesse;
d) svolgere azioni di supporto alle attivita' commerciali dei soci, anche mediante la creazione di societa' di servizi e la stipula di accordi sia nei confronti delle proprie O.P. socie che di soggetti terzi.
5. Alle A.O.P. si applicano le medesime disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 6 del decreto.
 
Art. 8
Elenco nazionale delle O.P. e delle A.O.P.

1. Le O.P. e le A.O.P. riconosciute sono inserite in un elenco nazionale delle Organizzazioni di produttori e delle Associazioni delle organizzazioni di produttori tenuto dal Ministero, il quale attribuisce ad ognuna un codice univoco di riconoscimento e pubblica l'elenco sul sito internet istituzionale.
2. Il competente Ufficio del Ministero provvede ad assegnare un nuovo codice univoco di riconoscimento alle O.P. gia' riconosciute e che chiedono la variazione rispetto al vigente riconoscimento. Allo stesso modo, ai nuovi soggetti giuridici derivanti dalle fusioni sara' assegnato un nuovo codice univoco di riconoscimento.
3. Il Ministero, l'AGEA e gli Organismi pagatori, anche in attuazione dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 16059 del 23 dicembre 2013, assicurano il collegamento dell'anagrafe delle aziende agricole con l'elenco dei soci delle O.P. e facilitano l'aggiornamento delle informazioni relative alla base sociale delle O.P.
 
Art. 9
Procedure per il riconoscimento e la loro verifica

1. L'istruttoria della richiesta di riconoscimento e' svolta entro quattro mesi dalla data di presentazione della stessa in conformita' al decreto. La concessione o il rifiuto del riconoscimento e' comunicato alla O.P. e/o A.O.P. ed e' notificato, da parte del Ministero, alla Commissione dell'Unione europea entro il 31 marzo di ciascun anno.
2. Le Regioni effettuano i controlli amministrativi per la verifica del possesso dei requisiti per il riconoscimento delle O.P. sulla base della documentazione presentata in allegato all'istanza di riconoscimento e svolgono accertamenti presso la sede legale o amministrativa dell'organizzazione e/o presso le sedi dei soci. Questi accertamenti riguardano in via prioritaria:
a) i requisiti generali di cui all'art. 3 e gli eventuali requisiti specifici e relativi parametri di cui all'art. 4;
b) la conformita' dello statuto al regolamento e al decreto.
3. In caso di O.P. con soci in piu' Regioni, la Regione di riferimento coordina le verifiche svolte da ciascuna regione interessata, per la parte di competenza.
4. La documentazione a supporto della domanda e' specificata nelle Linee guida di cui all'art. 13, comma 8 del presente decreto.
 
Art. 10
Controllo sulla permanenza dei requisiti e dei parametri

1. Le Regioni verificano la permanenza dei requisiti delle organizzazioni di produttori riconosciute con cadenza triennale, comunicando gli esiti al Ministero.
2. In caso di fusioni i controlli sono effettuati entro 30 giorni dalla data di richiesta o della specifica comunicazione.
3. Quando il controllo amministrativo e' mirato a verificare l'esistenza e il permanere dei requisiti che consentono o hanno consentito l'accesso a specifici benefici di natura pubblica la cadenza dei controlli deve rispettare le previsioni delle norme specifiche.
4. Le Linee guida di cui all'art. 13, comma 8 del Decreto possono introdurre elementi per l'analisi dei rischi da recepire nel piano dei controlli.
5. Al fine del controllo sulla permanenza dei requisiti per il riconoscimento le O.P. devono trasmettere alla Regione la documentazione indicata nelle linee guida di cui all'art. 13, comma 8.
6. La verifica della permanenza dei requisiti delle A.O.P. riconosciute e' effettuata con cadenza triennale, fatto salve specifiche esigenze. Alle A.O.P. si applica la medesima previsione di cui al comma 3.
 
Art. 11
Revoca e/o sospensione del riconoscimento

1. Le Regioni procedono, previa diffida, alla revoca del riconoscimento della O.P., nei seguenti casi:
a) perdita di uno o piu' requisiti previsti all'art. 3 e al comma 2 dell'art. 4 del decreto;
b) mancato rispetto delle norme statutarie relative ai requisiti minimi indicati all'art. 3, comma 3, lettera f) del decreto;
c) inadempienza nella fornitura dei dati richiesti dalle Regioni ai fini del controllo;
d) mancata trasmissione della documentazione prevista all'art. 10, comma 5.
2. Il Ministero procede alla revoca del riconoscimento delle A.O.P., nei seguenti casi:
a) perdita, in capo alla A.O.P., di uno o piu' dei requisiti previsti all'art. 7 del decreto;
b) mancato rispetto delle norme statutarie;
c) inadempienza e mancata trasmissione dei dati e delle informazioni richiesti ai fini del controllo.
3. Il riconoscimento delle O.P. e delle A.O.P. puo' essere sospeso in caso di inosservanza sostanziale temporanea dei criteri di riconoscimento. In questo caso l'Autorita' competente invia alla O.P. o alla A.O.P. interessata una formale comunicazione con le misure correttive da adottare.
 
Art. 12
Clausola di invarianza finanziaria

1. Senza pregiudizio delle determinazioni da assumere ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, si provvede all'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 13
Disposizioni finali e transitorie

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2, almeno il 51% (cinquantunopercento) della produzione commercializzata - espressa in valore - direttamente dalla O.P. proviene dalle superfici olivetate della propria base sociale.
2. Le organizzazioni di produttori del settore olivicolo riconosciute dallo Stato membro ai sensi del decreto ministeriale n. 86483 del 24 novembre 2014, sono considerate riconosciute quali organizzazioni di produttori ai sensi dell'art. 152 del regolamento se dimostrano, a decorrere dall'anno di regime, il possesso dei requisiti e dei parametri di rappresentativita' stabiliti dal presente decreto. Con riferimento all'anno di regime il possesso dei requisiti di cui alla Tabella 1 (Allegato A) nonche' la cessione o il conferimento da parte della propria base sociale della quota - espressa in volume - non inferiore al 25% della produzione specifica di riferimento, indicata dall'art. 4, comma 2, sono dimostrati con le modalita' di calcolo di cui al comma 4 del medesimo articolo.
3. Qualora le O.P. di cui al comma 2 non dimostrino il raggiungimento, con riferimento all'anno di regime, dei requisiti di cui al presente decreto, il riconoscimento ai sensi dell'art. 152 del regolamento e' revocato a partire dal 1° aprile 2018.
4. Il Ministero e le Regioni adottano, negli interventi da loro attivati, criteri preferenziali e specifiche misure in favore delle O.P. riconosciute ai sensi del presente decreto: tali criteri preferenziali possono avere carattere di progressivita' in relazione alla percentuale della produzione dei soci commercializzata direttamente dalla O.P.
5. AGEA rende disponibili al Ministero, alle Regioni e alle O.P. per quanto di competenza le informazioni inerenti alle modalita' di iscrizione al SIAN, alla trasmissione e all'aggiornamento annuale delle basi associative, nonche' alla regolamentazione tecnica per la fruizione dei servizi telematici.
6. AGEA, nel rispetto di quanto previsto all'art. 6 del decreto ministeriale n. 16059 del 23 dicembre 2013, rende disponibili al Ministero, alle Regioni e alle O.P. per quanto di competenza, entro il 10 febbraio di ciascun anno il dato inerente la produzione complessiva di olive e/o di olio prodotte relativamente alla singola O.P. e all'anno di riferimento precedente, elaborate sulla base delle dichiarazioni inserite nel registro SIAN, di cui all'art. 5 del medesimo decreto.
7. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
8. Le procedure attuative per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto, concordate tra il Ministero e le regioni, espresse come linee guida, saranno adottate con successiva circolare. Le linee guida possono prevedere una specifica regolamentazione dei tempi di attuazione di alcune procedure per quelle O.P. o A.O.P. chiamate ad adeguarsi nei termini di cui al decreto.
9. Per quanto non espressamente disciplinato, si rimanda alle norme specifiche previste dal regolamento ed alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.
 
Art. 14
Abrogazioni

1. Il decreto ministeriale 24 novembre 2014 n. 86483 recante «Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni, nonche' di adeguamento delle organizzazioni di produttori gia' riconosciute», pubblicato sul sito del Ministero, e' abrogato.
 
Art. 15
Entrata in vigore

1. Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali (www.politicheagricole.it) ed e' altresi' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 13 febbraio 2018

Il Ministro: Martina

Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2018 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 188
 
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