Gazzetta n. 199 del 28 agosto 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 10 agosto 2018
Limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123, recante: «Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia».


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, di attuazione della direttiva 89/398/CEE, concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare, per quanto previsto dall'art. 7 sulla commercializzazione dei prodotti;
Visto il decreto ministeriale 8 giugno 2001 sull'assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare;
Vista la legge 4 luglio 2005, n. 123 recante «Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia»;
Visto il decreto ministeriale 4 maggio 2006 sui limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123, recante «Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia», in particolare l'art. 3 sui tetti di spesa;
Visto il regolamento (UE) 1155/2013 che modifica il regolamento (UE) 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori per quanto riguarda le informazioni sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti;
Visto il regolamento (UE) 828/2014 relativo alle prescrizioni riguardanti l'informazione dei consumatori sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2016 sulla assistenza sanitaria integrativa per i prodotti inclusi nel campo di applicazione del regolamento (UE) 609/2013 e per i prodotti alimentari destinati ai celiaci e modifiche al decreto 8 giugno 2001;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 sulla definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in particolare l'art. 14;
Considerato che e' opportuno rendere uniformi le modalita' di erogazione degli alimenti senza glutine specificamente formulati per celiaci al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale e di contenere i costi per il Servizio sanitario nazionale;
Considerato che il celiaco deve seguire una dieta varia ed equilibrata con un apporto energetico giornaliero da carboidrati stimabile in almeno il 55%, che deve derivare anche da alimenti naturalmente privi di glutine provenienti da riso, mais, patate e legumi come fonte di carboidrati complessi, per cui la quota da soddisfare con alimenti senza glutine di base (pane, pasta e farina) e' stimabile nel 35% dell'apporto energetico totale;
Ritenuto di revisionare le categorie di alimenti senza glutine incluse nel registro nazionale di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 8 giugno 2001 per mantenervi, ai fini dell'erogabilita', solo quelle relative ai sostituti degli alimenti caratterizzati tradizionalmente dalla presenza di cereali contenenti glutine, alla luce della possibilita' intervenuta per gli alimenti destinati al consumo generale di riportare la dicitura «senza glutine», come informazione accessoria, quando composti da ingredienti naturalmente privi di glutine;
Rivalutati i limiti massimi di spesa, distinti per sesso e per fasce di eta', secondo i fabbisogni energetici totali definiti dai Livelli di assunzione di riferimento di nutrienti ed energia (LARN) 2014 al secondo livello di attivita' fisica incrementati del 30% per tener conto di particolari esigenze nutrizionali, sulla base dei prezzi medi di mercato del canale di distribuzione prevalente che e' quello delle farmacie;
Acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 della legge 4 luglio 2005, n. 123 (Atti CSR repertorio n. 106 del 10 maggio 2018);

Decreta:

Art. 1

Diritto all'erogazione

1. Ai soggetti affetti da celiachia, compresa la variante della dermatite erpetiforme, e' riconosciuto il diritto all'erogazione gratuita degli alimenti con dicitura «senza glutine, specificatamente formulati per celiaci» o «senza glutine, specificatamente formulati per persone intolleranti al glutine», ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 17 maggio 2016.
 
Allegato


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| | Limite mensile |Limite mensile |
|Fasce di eta'| maschi (€) | femmine (€) |
+=============+=====================+===============+
| 6 mesi - 5 | |
| anni | 56 |
+-------------+-------------------------------------+
| 6 - 9 anni | 70 |
+-------------+-------------------------------------+
|10 - 13 anni | 100 | 90 |
+-------------+---------------------+---------------+
|14 - 17 anni | 124 | 99 |
+-------------+---------------------+---------------+
|18 - 59 anni | 110 | 90 |
+-------------+---------------------+---------------+
| ≥ 60 anni | 89 | 75 |
+-------------+---------------------+---------------+


 
Art. 2
Categorie erogabili di alimenti senza glutine specificamente
formulati per celiaci

1. Ai fini dell'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale sono inclusi nel registro nazionale, istituito presso la Direzione generale per l'igiene, la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della salute, gli alimenti di cui all'art. 1 rientranti nelle seguenti categorie:
a) pane e affini, prodotti da forno salati;
b) pasta e affini; pizza e affini; piatti pronti a base di pasta;
c) preparati e basi pronte per dolci, pane, pasta, pizza e affini;
d) prodotti da forno e altri prodotti dolciari;
e) cereali per la prima colazione.
2. Ai fini dell'inclusione nel registro nazionale, gli operatori del settore alimentare devono notificare tali alimenti con le modalita' di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.
3. Il Ministero della salute pubblica sul proprio sito internet aggiornamenti periodici del registro nazionale.
 
Art. 3

Limiti di spesa

1. I limiti massimi di spesa per l'erogazione gratuita degli alimenti senza glutine specificamente formulati per celiaci sono riportati nell'allegato 1 del presente decreto.
2. I limiti massimi di spesa di cui all'allegato sono aggiornati periodicamente dal Ministero della salute considerando la variazione dei prezzi medi al consumo degli alimenti senza glutine di base specificamente formulati per celiaci (pane e pasta).
 
Art. 4

Norme transitorie

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto viene pubblicato il registro nazionale privo degli alimenti senza glutine che non rientrano nelle categorie di cui all'art. 2, comma 1.
2. Entro tre mesi dalla pubblicazione del registro nazionale di cui al comma 1 le regioni provvedono ad adeguare le modalita' di erogazione degli alimenti senza glutine conformemente a quanto previsto dal presente decreto.
 
Art. 5

Disposizioni finanziarie

1. Alle disposizioni recate dal presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 6

Abrogazione

Il presente decreto abroga il decreto ministeriale 4 maggio 2006.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Roma, 10 agosto 2018

Il Ministro: Grillo
 
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