Gazzetta n. 300 del 28 dicembre 2018 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERA 19 dicembre 2018
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del presidente della giunta regionale e del Consiglio regionale delle Regioni Abruzzo e Sardegna. (Delibera n. 615/18/CONS).


L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 19 dicembre 2018;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica»;
Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;
Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», di seguito Testo unico;
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi»;
Vista la delibera n. 256/10/CSP, del 9 dicembre 2010, recante «Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa»;
Vista la delibera n. 22/06/CSP, del 1° febbraio 2006, recante «Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parita' di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali»;
Vista la delibera n. 243/10/CSP, del 15 novembre 2010, recante «Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali»;
Vista la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante «Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni»;
Vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante «Nuove norme per la elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante il Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1520 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960, alle cui disposizioni rinvia, in quanto applicabili, l'art. 1, comma 6, della legge 17 febbraio 1968, n. 108;
Vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante «Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale» e la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante «Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione»;
Visto l'art. 10, commi 1 e 2, lett. f), della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;
Visto lo statuto della Regione Abruzzo approvato in data 28 giugno 2006 e 12 settembre 2006 e successive modificazioni e integrazioni, da ultimo modificato con legge regionale 15 ottobre 2015, n. 2;
Vista la legge regionale dell'Abruzzo 2 aprile 2013, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale»;
Visto il decreto n. 24 del 16 agosto 2018, pubblicato sul Burat n. 32 del 22 agosto seguente, con il quale il Presidente del Consiglio regionale ha dichiarato, per effetto delle dimissioni dalla relativa carica del Presidente della Giunta regionale, lo scioglimento del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 126, comma 3, della Costituzione e dell'art. 44, comma 5, dello statuto regionale;
Vista la deliberazione della Giunta regionale dell'Abruzzo n. 702, del 18 settembre 2018, recante «Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Regione Abruzzo - XI legislatura - ratifica dell'Intesa con la Corte di Appello di L'Aquila», pubblicata sul Burat numero speciale n. 91 del 21 settembre seguente, con la quale e' stata ratificata l'intesa circa la data delle elezioni fissata per il giorno 10 febbraio 2019;
Visto il successivo decreto del Presidente vicario della Giunta regionale n. 71, del 21 settembre 2018, pubblicato sul Burat edizione speciale n. 92, del 26 settembre 2018, con il quale sono stati convocati i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio della regione Abruzzo per il giorno 10 febbraio 2019;
Visto lo statuto speciale di autonomia per la Sardegna, nel testo modificato dalle leggi costituzionali 31 gennaio 2001, n. 2 e 18 ottobre 2001, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge regionale della Sardegna 12 novembre 2013, n. 1, recante «Legge statutaria elettorale ai sensi dell'art. 15 dello statuto speciale per la Sardegna», come da ultimo modificata dalla legge regionale 21 marzo 2018, n. 1 recante «Modifiche alla legge statutaria n. 1 del 2013 in materia di rappresentanza di genere»;
Considerato che la naturale scadenza del mandato amministrativo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Sardegna cade in data 16 febbraio 2019 e che «Il Consiglio regionale e' eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni» e che «Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal Presidente della Regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione» (art. 18, commi 1 e 2, dello statuto regionale);
Considerato che, per effetto, sara' prossima la convocazione dei comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Sardegna e che risulta opportuno predisporre in tempo utile la disciplina di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28;
Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;
Udita la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

Delibera:

Art. 1

1. Al fine di garantire imparzialita' e parita' di trattamento a tutti i soggetti politici impegnati nelle competizioni elettorali, si applicano alla campagna per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale dell'Abruzzo e della Sardegna, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313 e dalla legge 23 novembre 2012, n. 215, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, di cui alla delibera n. 2/18/CONS, del 10 gennaio 2018, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle regioni Lazio e Lombardia indette per il giorno 4 marzo 2018».
2. L'art. 2, comma 2, della delibera n. 2/18/CONS, del 10 gennaio 2018, e' cosi' sostituito:
La parita' di condizioni di cui al comma 1 deve essere garantita nei due distinti periodi in cui si articola la campagna elettorale tra i seguenti soggetti politici:
I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, nei confronti delle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo o una componente del gruppo misto nel Consiglio regionale da rinnovare.
Il tempo disponibile e' ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nel Consiglio regionale.
II) Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:
a) nei confronti dei candidati alla carica di Presidente della Regione;
b) nei confronti delle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione del Consiglio regionale.
Il tempo disponibile e' ripartito con criterio paritario fra tutti i soggetti concorrenti.
3. I termini di cui agli articoli 4, commi 1 e 2, e 12, comma 1, della delibera n. 2/18/CONS del 10 gennaio 2018 decorrono dalla data di inizio delle campagne elettorali.
4. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi relativi alle elezioni disciplinate dal presente provvedimento si applicano gli articoli da 6 a 12 del regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010.
5. In caso di eventuale coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne elettorali di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.
6. Le disposizioni di cui al presente provvedimento cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1.
La presente delibera entra in vigore il giorno di inizio delle campagne elettorali.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed resa disponibile nel sito web dell'Autorita'.

Roma, 19 dicembre 2018

Il Presidente: Cardani

Il commissario relatore: Posteraro

Il segretario generale: Capecchi

 
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