Gazzetta n. 121 del 22 maggio 2021 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 42
Testo del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 72 del 24 marzo 2021), coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021 n. 71 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 11), recante: «Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Modifiche urgenti all'articolo 18
del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le parole «di cui agli articoli 7, 10 e 22» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22»;
b) alla lettera c), le parole «fatta salva la disposizione di cui all'articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12»;
c) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le parole: «, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di esecuzione degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 1, del
decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 (Disposizioni
per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi
dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge
4 ottobre 2019, n. 117):
«Art. 18 (Abrogazioni). - 1. Sono abrogati i seguenti
provvedimenti:
a) regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, recante
approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria
delle carni;
b) legge 30 aprile 1962, n. 283, recante modifica
degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico
delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione
e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande,
fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22;
c) legge 26 febbraio 1963, n. 441, recante modifiche
ed integrazioni alla legge n. 283 del 1962, fatte salve le
disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e
12;
d) decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
1980, n. 327, recante regolamento di esecuzione della legge
30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in
materia di disciplina igienica della produzione e della
vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, fatta
salva l'applicazione delle disposizioni di esecuzione degli
articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19
e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive
modificazioni;
e) decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110,
recante attuazione della direttiva 89/108/CEE in materia di
alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana,
limitatamente all'articolo 10 recante importazione alimenti
surgelati provenienti da Paesi non appartenenti alla CEE;
f) decreto Presidente della Repubblica 14 luglio
1995, recante atto di indirizzo e coordinamento alle
regioni e province autonome sui criteri uniformi per
l'elaborazione dei programmi di controllo ufficiale degli
alimenti e bevande;
g) decreto del Ministro della sanita' 12 gennaio
1996, n. 119, recante regolamento concernente l'impiego di
sale alimentare nelle paste alimentari fresche e secche e
nelle paste alimentari speciali con o senza ripieno;
h) articolo 8 del decreto-legge 18 giugno 1986, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1986, n. 462, recante misure urgenti in materia di
prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari;
i) decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, recante
attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo
ufficiale dei prodotti alimentari;
l) articolo 8, comma 16-quater del decreto-legge 13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante disposizioni
urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un
piu' alto livello di tutela della salute;
m) decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156,
recante attuazione della direttiva 93/99/CEE, concernente
misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei
prodotti alimentari;
n) decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123,
recante attuazione della direttiva 95/69/CE che fissa le
condizioni e le modalita' per il riconoscimento e la
registrazione di taluni stabilimenti e intermediari
operanti nel settore dell'alimentazione degli animali;
o) decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre
2001, n. 433, recante regolamento di attuazione delle
direttive 96/51/CE, 98/51/CE, 1999/20/CE in materia di
additivi nell'alimentazione degli animali;
p) decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45,
recante attuazione delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE,
95/9/CE e 95/10/CE in materia di alimenti dietetici per
animali, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, comma 1,
lettere a) e b), comma 2 e commi 3, 4, 5, 6 e all'allegato
II;
q) decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 1998, n. 214, recante regolamento recante norme di
attuazione della direttiva 93/113/CE relativa alla
utilizzazione ed alla commercializzazione degli enzimi, dei
microrganismi e di loro preparati nell'alimentazione degli
animali;
r) decreto del Capo del Governo del 20 maggio 1928,
recante norme obbligatorie per l'attuazione della legge 29
marzo 1928, n. 858, contenente disposizioni per la lotta
contro le mosche;
s) decreto del Ministro della sanita' del 19 giugno
2000, n. 303, recante regolamento di attuazione della
direttiva 96/93/CE relativa alla certificazione di animali
e di prodotti di origine animale;
t) articoli 5, 6, 7, 9 e 10, comma 5, decreto
legislativo del 17 giugno 2003, n. 223, recante attuazione
delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative
all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore
dell'alimentazione animale;
u) decreto del Ministro per l'industria, il commercio
e l'artigianato 3 febbraio 1977, recante regolamento di
esecuzione relativo alle varie fasi di conservazione e di
commercializzazione delle carni congelate, emanato ai sensi
dell'art. 2 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3;
v) regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, recante
approvazione del regolamento sulla vigilanza igienica del
latte destinato al consumo diretto.».
 
Art. 1-bis
Modifiche agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 2 febbraio
2021, n. 27

1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 7 e' soppresso;
b) la lettera b) del comma 5 dell'articolo 8 e' abrogata.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 7 e 8 del citato
decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Controperizia). - 1. Se opportuno, pertinente
e tecnicamente fattibile, le Autorita' competenti di cui
all'articolo 2, comma 1 assicurano che, nel prelevare il
campione, ne sia prelevata una quantita' sufficiente per
rendere disponibili tutte le aliquote previste, compresa
quella destinata all'operatore per consentire allo stesso
l'esame di parte presso un laboratorio di sua fiducia
accreditato e quella per consentirgli l'espletamento
dell'eventuale fase relativa alla controversia. Queste
ultime aliquote non vengono prelevate in caso di espressa
rinuncia dell'operatore o di un suo legale rappresentante,
rinuncia che deve essere annotata nel verbale di prelievo.
In assenza di disposizioni specifiche europee e nazionali
il campionamento viene effettuato secondo quanto riportato
nell'allegato 1. Per ciascun campione prelevato e'
compilato a cura dell'autorita' competente un verbale di
campionamento secondo le indicazioni riportate
nell'allegato 1.
2. Qualora l'esito dell'analisi, prova o diagnosi da
condurre non assicuri la riproducibilita' dell'esito
analitico, in considerazione della prevalenza e della
distribuzione del pericolo negli animali o nelle merci,
della deperibilita' dei campioni o delle merci, come nel
caso delle analisi microbiologiche finalizzate alla
verifica dei criteri di sicurezza alimentare di cui alla
normativa comunitaria e nazionale e per la ricerca di
agenti patogeni negli altri settori di cui all'articolo 2,
comma 1 del presente decreto, l'Autorita' competente
procede al prelievo del campione in un'unica aliquota
specificando nel verbale di campionamento i relativi motivi
che escludono la opportunita', la pertinenza o la
fattibilita' tecnica della ripetizione dell'analisi o della
prova.
3. Il laboratorio ufficiale deve comunicare
tempestivamente all'Autorita' competente il risultato delle
analisi, prove, diagnosi.
4. L'Autorita' competente effettua la valutazione del
risultato e comunica il piu' tempestivamente possibile alle
parti interessate l'esito favorevole o sfavorevole delle
analisi, prove, diagnosi.
5. Gli operatori dei settori di cui all'articolo 2,
comma 1 i cui animali o merci sono stati oggetto di
controllo ufficiale mediante campionamento con esito
sfavorevole, ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento
hanno diritto, a proprie spese, di fare condurre una
controperizia a cura di un esperto di parte qualificato,
consistente nell'esame documentale delle registrazioni
inerenti le attivita' condotte dal momento del
campionamento sino all'emissione del rapporto di prova
relativo alla singola analisi, prova o diagnosi. L'esame
documentale viene richiesto all'Autorita' competente che ha
effettuato il campionamento entro il termine perentorio di
quindici giorni dal ricevimento della comunicazione
dell'esito sfavorevole. Rientra nella controperizia
l'esecuzione a proprie spese presso un laboratorio
accreditato di propria fiducia dell'analisi, prova o
diagnosi fatta effettuare dall'operatore sull'aliquota
eventualmente resa disponibile al momento del
campionamento.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, non
pregiudicano l'obbligo delle Autorita' competenti di
intervenire rapidamente per eliminare o limitare i rischi
sanitari per l'uomo, per gli animali e per le piante, o i
rischi per il benessere degli animali o, relativamente agli
OGM e ai prodotti fitosanitari e ai sottoprodotti di
origine animale, anche i rischi per l'ambiente.
7. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle altre attivita' ufficiali di cui
all'articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento.».
«Art. 8 (Controversia). - 1. L'operatore dei settori di
cui all'articolo 2, comma 1, che a seguito di controperizia
effettuata con le modalita' di cui all'articolo 7, comma 5
non condivida le valutazioni dell'autorita' competente in
merito alla non conformita' puo' attivare, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione dell'esito sfavorevole, la procedura di
controversia, richiedendo alle autorita' competenti di
potere far effettuare, a proprie spese, il riesame della
documentazione relativa alla analisi, prova o diagnosi
iniziale da parte dell'Istituto superiore di sanita' (ISS).
All'istanza l'operatore dovra' allegare la ricevuta del
pagamento eseguito a favore dell'ISS per le prestazioni
richieste. L'ISS si esprime entro trenta giorni dal
ricevimento della documentazione, trasmettendo l'esito
della valutazione documentale alle parti interessate,
all'Autorita' competente e, per conoscenza, al laboratorio
ufficiale che ha effettuato la prima analisi, prova o
diagnosi.
2. Con apposita istanza e a proprie spese l'operatore,
entro il termine perentorio di trenta giorni dal
ricevimento dell'esito della valutazione della
documentazione da parte dell'ISS, puo' chiedere allo stesso
ISS, utilizzando l'eventuale apposita aliquota del campione
di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto,
un'altra analisi, prova o diagnosi. All'atto della
richiesta dovra' essere allegata la ricevuta di pagamento a
favore dell'ISS secondo quanto previsto dalla normativa
vigente.
3. L'ISS procede alla ripetizione dell'analisi, anche
avvalendosi, laddove lo ritenga opportuno, di un altro
laboratorio ufficiale, dallo stesso individuato, comunque
diverso da quello che ha condotto la prima analisi prova o
diagnosi.
4. L'Istituto superiore di sanita', entro sessanta
giorni dal ricevimento dell'istanza, notifica all'operatore
gli esiti della ripetizione dell'analisi prova o diagnosi
effettuata in sede di controversia con le modalita'
stabilite agli articoli 137 e seguenti del c.p.c. Gli esiti
vengono comunicati anche all'Autorita' competente che ha
disposto il campionamento per l'adozione di eventuali
ulteriori provvedimenti e al laboratorio ufficiale che ha
eseguito la prima analisi, prova o diagnosi.
5. Nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, le
procedure di controversia contenute nel presente articolo
sostituiscono:
a) quelle stabilite dall'articolo 15 della legge 24
novembre 1981, n. 689, ivi compresa la revisione d'analisi;
b) Abrogata.».
 
Art. 1-ter
Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
concernenti l'istituto della diffida nel settore agroalimentare.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali e' prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma entro il termine indicato, l'organo di controllo effettua la contestazione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi e' esclusa l'applicazione dell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981. I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione. Il procedimento di diffida non si applica nel caso in cui i prodotti non conformi siano stati gia' immessi in commercio, anche solo in parte»;
b) al comma 4, primo periodo, le parole: «della sola sanzione» sono sostituite dalle seguenti: «della sanzione».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore
agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento
energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il
rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei
costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la
definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea), convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di controlli
sulle imprese agricole e alimentari e mangimistiche,
istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese
agricole e alimentari e mangimistiche e potenziamento
dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare). -
1. Al fine di assicurare l'esercizio unitario
dell'attivita' ispettiva nei confronti delle imprese
agricole e alimentari e mangimistiche e l'uniformita' di
comportamento degli organi di vigilanza, nonche' di
garantire il regolare esercizio dell'attivita'
imprenditoriale, i controlli ispettivi nei confronti delle
imprese agricole e alimentari e mangimistiche sono
effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato,
tenuto conto del piano nazionale integrato di cui
all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e
delle Linee guida adottate ai sensi dell'articolo 14, comma
5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, evitando
sovrapposizioni e duplicazioni, garantendo l'accesso
all'informazione sui controlli. I controlli sono
predisposti anche utilizzando i dati contenuti nel registro
di cui al comma 2. I controlli ispettivi esperiti nei
confronti delle imprese agricole e alimentari e
mangimistiche sono riportati in appositi verbali, da
notificare anche nei casi di constatata regolarita'. Nei
casi di attestata regolarita', ovvero di regolarizzazione
conseguente al controllo ispettivo eseguito, gli
adempimenti relativi alle annualita' sulle quali sono stati
effettuati i controlli non possono essere oggetto di
contestazioni in successive ispezioni relative alle stesse
annualita' e tipologie di controllo, salvo quelle
determinate da comportamenti omissivi o irregolari
dell'imprenditore, ovvero nel caso emergano atti, fatti o
elementi non conosciuti al momento dell'ispezione. La
presente disposizione si applica agli atti e documenti
esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale del
controllo ispettivo.
2. Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni
nei procedimenti di controllo e di recare il minore
intralcio all'esercizio dell'attivita' d'impresa e'
istituito, con decreto di natura non regolamentare del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro dell'interno, presso il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
il registro unico dei controlli ispettivi di cui al comma 1
sulle imprese agricole e alimentari e mangimistiche. Ai
fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1,
del coordinamento dell'attivita' di controllo e
dell'inclusione dei dati nel registro di cui al primo
periodo, i dati concernenti i controlli effettuati da parte
di organi di polizia e dai competenti organi di vigilanza e
di controllo, nonche' da organismi privati autorizzati allo
svolgimento di compiti di controllo dalle vigenti
disposizioni, a carico delle imprese agricole e alimentari
e mangimistiche sono resi disponibili tempestivamente in
via telematica e rendicontati annualmente, anche ai fini
della successiva riprogrammazione ai sensi dell'articolo 42
del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 29 aprile 2004, alle altre pubbliche
amministrazioni secondo le modalita' definite con Accordo
tra le amministrazioni interessate sancito in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e al
presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, secondo le modalita' e i termini
previsti con il medesimo accordo.
3. Per le violazioni delle norme in materia
agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali e'
prevista l'applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in
cui accerti per la prima volta l'esistenza di violazioni
sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle
prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni
dalla data di notificazione dell'atto di diffida e ad
elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito
amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori
e omissioni formali che comportano una mera operazione di
regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze
dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata
ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di
cui al presente comma entro il termine indicato, l'organo
di controllo effettua la contestazione ai sensi
dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In
tale ipotesi e' esclusa l'applicazione dell'articolo 16
della citata legge n. 689 del 1981. I termini concessi per
adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti
per la notificazione degli estremi della violazione. Il
procedimento di diffida non si applica nel caso in cui i
prodotti non conformi siano stati gia' immessi in
commercio, anche solo in parte.
3-bis. L'articolo 7 del decreto legislativo 30
settembre 2005, n. 225, e il comma 4 dell'articolo 12 del
decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sono abrogati.
4. Per le violazioni alle norme in materia
agroalimentare per le quali e' prevista l'applicazione
della sanzione amministrativa pecuniaria, se gia'
consentito il pagamento in misura ridotta, la somma,
determinata ai sensi dell'articolo 16, primo comma, della
citata legge n. 689 del 1981, e' ridotta del trenta per
cento se il pagamento e' effettuato entro cinque giorni
dalla contestazione o dalla notificazione. La disposizione
di cui al primo periodo si applica anche alle violazioni
contestate anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, purche' l'interessato effettui il
pagamento e trasmetta la relativa quietanza entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto all'autorita' competente,
di cui all'articolo 17 della citata legge n. 689 del 1981 e
all'organo che ha accertato la violazione.».
 
Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.