IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il «Fondo per il trasferimento tecnologico», con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020 e, per le finalita' previste dall'articolo, autorizza ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile alla costituzione di una nuova fondazione, posta sotto la vigilanza del medesimo Ministero; Viste le modifiche apportate al predetto art. 42 dall'art. 31, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che hanno esteso l'ambito di operativita' del «Fondo per il trasferimento tecnologico», con particolare riferimento al settore biomedicale, e modificato la disciplina della citata fondazione costituita da ENEA; Vista, pertanto, la vigente disciplina dell'art. 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e, in particolare: a) il comma 1, che, al fine di sostenere e accelerare i processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del sistema produttivo nazionale, rafforzando i legami e le sinergie con il sistema della tecnologia e della ricerca applicata, compresi il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti, oltre a quelle piu' diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione, istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il «Fondo per il trasferimento tecnologico», finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale; b) il comma 1-bis, che stabilisce che al «Fondo per il trasferimento tecnologico» possono essere assegnate ulteriori somme, nel limite massimo di 400 milioni di euro, destinate alla promozione della ricerca e alla riconversione industriale del settore biomedicale, e che a tale fine il Ministero dello sviluppo economico provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme giacenti nel conto corrente di tesoreria intestato al fondo di cui al comma 3 dell'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite di 400 milioni di euro e comunque nel limite delle risorse disponibili, da riassegnare al pertinente capitolo di spesa di cui al «Fondo per il trasferimento tecnologico»; c) il comma 4, che prevede che il Ministero dello sviluppo economico, per l'attuazione degli interventi previsti dal medesimo art. 42, si avvale di ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile; d) il comma 5, che prevede che per le predette finalita', compresa la realizzazione di programmi di sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina, con particolare riferimento a quelli connessi al rafforzamento del sistema nazionale di produzione di apparecchiature e dispositivi medicali nonche' di tecnologie e di servizi finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie, l'ENEA e' autorizzata alla costituzione della fondazione di diritto privato, denominata «Fondazione Enea Tech e Biomedical», sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico; Viste le ulteriori assegnazioni al pertinente capitolo di bilancio del «Fondo per il trasferimento tecnologico» disposte dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», che assegna al predetto fondo l'importo complessivo di 1.050 milioni di euro per le annualita' dal 2022 al 2035, ripartite nella misura di 50 milioni di euro per ciascuna delle annualita' 2022 e 2023, 70 milioni di euro per l'annualita' 2024 e 80 milioni di euro per ciascuna delle annualita' dal 2025 al 2035; Visto l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni, recante la disciplina per l'attuazione, attraverso la sottoscrizione di «Contratti di sviluppo», delle misure di cui al citato art. 43 del decreto-legge n. 112 del 2008; Viste le risultanze istruttorie fornite dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese in merito alla disponibilita' di risorse nell'ambito del fondo di cui al comma 3 dell'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; Accertata la disponibilita', tenuto conto dello stato di attuazione dell'intervento agevolativo dei Contratti di sviluppo e dell'ammontare delle assegnazioni finanziarie gia' destinate alla realizzazione di specifiche finalita', di risorse capienti per disporre, in attuazione della previsione recata dal richiamato art. 42, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il versamento di un importo pari a 200 milioni di euro; Visto l'art. 1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, al fine di velocizzare gli interventi nell'ambito del settore biomedicale, prevede che: a) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le risorse che, nell'ambito del Fondo per il trasferimento tecnologico, sono da destinare alla promozione della ricerca e riconversione industriale del settore biomedicale; b) per tali finalita', e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo, denominato «Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico», cui sono attribuite anche le risorse da assegnare ai sensi del comma 1-bis dell'art. 42 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, operante per il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale per la produzione di nuovi farmaci e vaccini, di prodotti per la diagnostica e di dispositivi medicali, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione; c) per la realizzazione dei predetti interventi, il Ministero dello sviluppo economico si avvale della Fondazione Enea Tech e Biomedical ai sensi del citato art. 42 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020; d) il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio; Ritenuto, pertanto, necessario definire, in attuazione dell'art. 1, comma 951, della legge n. 234 del 2021, l'ammontare delle risorse finanziarie, previste dalle assegnazioni precitate, da destinare al «Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico» di cui al medesimo comma;
Decreta:
Art. 1
1. In attuazione dell'art. 1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al «Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico», previsto dal medesimo comma, sono destinate le seguenti risorse: a) euro 200.000.000,00, a valere sul fondo di cui all'art. 43, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 13. Per tale finalita' e' autorizzato il versamento del corrispondente importo all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al pertinente capitolo di spesa del «Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico». Il versamento delle predette risorse sara' disposto con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico; b) quota parte delle assegnazioni annuali del pertinente capitolo di bilancio del «Fondo per il trasferimento tecnologico» disposte dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, corrispondente al 70 (settanta) per cento del relativo ammontare e pari a euro 35.000.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023; euro 49.000.000,00 per il 2024; euro 56.000.000,00 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035. In relazione ai predetti importi, ai sensi dell'art. 1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alle occorrenti variazioni di bilancio. 2. Per quanto non disposto dal comma 1, resta ferma la destinazione delle risorse gia' stanziate per gli interventi del «Fondo per il trasferimento tecnologico» di cui all'art. 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pari a quota parte delle assegnazioni annuali al pertinente capitolo di bilancio del «Fondo per il trasferimento tecnologico» disposte dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, corrispondente al residuo 30 (trenta) per cento del relativo ammontare e pari a euro 15.000.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023; euro 21.000.000,00 per il 2024; euro 24.000.000,00 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 aprile 2022
Il Ministro dello sviluppo economico Giorgetti Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco
Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, registrazione n. 706 |