Gazzetta n. 138 del 15 giugno 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 20 maggio 2022
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi a seguito delle forti mareggiate verificatesi nel mese di dicembre 2019 nel territorio dei Comuni di Lipari e Santa Marina Salina e Malfa dell'arcipelago delle isole Eolie. (Ordinanza n. 894).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza nel territorio dei Comuni di Lipari e Santa Marina Salina e Malfa dell'arcipelago delle isole Eolie a seguito delle forti mareggiate verificatesi nel mese di dicembre 2019, con stanziamento di risorse pari ad euro 2.100.000 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 3 settembre 2020, con la quale lo stanziamento di risorse di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2020, e' stato integrato di euro 260.000 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021, con la quale lo stato di emergenza dichiarato nel territorio dei Comuni di Lipari e Santa Marina Salina e Malfa dell'arcipelago delle isole Eolie a seguito delle forti mareggiate verificatesi nel mese di dicembre 2019, e' stato prorogato di ulteriori dodici mesi;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 657 del 28 marzo 2020, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile nel territorio dei Comuni di Lipari e Santa Marina Salina e Malfa dell'arcipelago delle isole Eolie a seguito delle forti mareggiate verificatesi nel mese di dicembre 2019»;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 867 del 25 febbraio 2022, recante «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile nel territorio dei Comuni di Lipari e Santa Marina Salina e Malfa dell'arcipelago delle isole Eolie a seguito delle forti mareggiate verificatesi nel mese di dicembre 2019»;
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attivita' e degli interventi ancora non ultimati;
Acquisita l'intesa della Regione Siciliana;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. La Regione Siciliana e' individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 657 del 28 marzo 2020, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Dirigente generale del Dipartimento regionale della protezione civile della Regione Siciliana e' individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 657/2020 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, gia' formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresi', alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.
3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, della citata ordinanza n. 657/2020, provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attivita' svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attivita' ancora in corso con relativo quadro economico.
4. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Siciliana, nonche' della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 6203 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 657/2020, che viene al medesimo intestata fino al 28 febbraio 2024. Le eventuali somme giacenti sulla predetta contabilita' speciale, non attribuite a interventi gia' pianificati e approvati, vengono restituite con le modalita' di cui al comma 9.
6. Il soggetto responsabile puo' disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile.
7. Entro i termini temporali di operativita' della contabilita' speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile puo' sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei relativi piani degli interventi, nei quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.
8. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilita' speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2, provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalita' di cui al comma 9.
9. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilita' speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione Siciliana che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti interventi, nonche' le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilita' speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.
10. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5, per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
11. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 9, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilita' speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilita' speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attivita' svolte e, a seguito dell'effettiva ultimazione di tutti gli interventi ricompresi nei piani approvati, provvede altresi' a inviare una comunicazione conclusiva.
12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 maggio 2022

Il Capo del Dipartimento: Curcio