Gazzetta n. 138 del 15 giugno 2022 (vai al sommario)
LEGGE 19 maggio 2022, n. 66
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attivita' del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attivita' del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021.
 
Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Centro
Internazionale per l'Ingegneria Genetica e la Biotecnologia (ICGEB)
relativo alle attivita' del Centro e alla sua Sede situata in
Italia

Considerata l'iniziativa intrapresa dall'UNIDO per la promozione e la creazione di un Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e Biotecnologie di elevata eccellenza, (qui di seguito denominato "ICGEB" o "il Centro"), raccomandato in particolare durante l'Incontro di Alto Livello tenutosi a Belgrado il 13 - 17 dicembre 1982;
Considerato lo Statuto dell'ICGEB (qui di seguito denominato "lo Statuto") fatto a Madrid il 13 maggio 1983, che lo istituisce quale organizzazione internazionale comprendente un centro ed una rete di centri affiliati nazionali, subnazionali e regionali;
Considerati i Protocolli sull'ICGEB, fatti a Vienna il 4 aprile 1984 e a Trieste il 24 ottobre 2007, che stabiliscono la Sede del Centro a Trieste, Italia, Nuova Delhi, India e Citta' del Capo, Sudafrica;
Considerata la Legge Italiana n. 103 del 15 marzo 1986, che autorizza la ratifica lo Statuto dell'ICGEB del 1983 ed il Protocollo del 1984;
Constatata l'entrata in vigore dello Statuto il 3 febbraio 1994, a seguito della 24a ratifica da parte di uno Stato Membro per come previsto dall'Articolo I dello Statuto;
Premesso che il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito denominato "il Governo") intende fornire all'ICGEB i fondi per le sue attivita' di ricerca e una sede adeguata sul territorio italiano;
Premesso che il Governo si impegna a concedere al Centro tutti i privilegi, le immunita', le esenzioni e le agevolazioni necessari per consentire lo svolgimento delle sue funzioni;
Premesso che la Convenzione sui Privilegi e le Immunita' delle Nazioni Unite, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 febbraio 1946 (qui di seguito denominata "la Convenzione Generale") alla quale la Repubblica Italiana ha aderito il 3 febbraio 1958, si applica all'ICGEB, alla sua sede, ai fondi e ai beni, cosi' come al personale e alle attivita' ufficiali in Italia;
Ai sensi dell'Articolo 12 dello Statuto, secondo cui il Centro conclude un accordo di sede con il Governo ospitante;
Tutto cio' premesso il Governo e l'ICGEB, qui di seguito denominati collettivamente "le Parti" e ciascuna singolarmente "Parte",
hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

Per gli scopi di questo Accordo,
(a) "Direttore" indica la persona eletta dal Comitato dei Governatori dell'ICGEB in qualita' di Direttore Generale del Centro;
(b) "funzionari" indica tutti i membri del personale amministrativo, tecnico e scientifico dell'ICGEB impiegati presso il Centro, indipendentemente dalla nazionalita', eccezione fatta per quelli assunti con contratti di lavoro nazionali o retribuiti con un compenso orario;
(c) "esperti" indica le persone che svolgono incarichi ad hoc per il Direttore Generale, indipendentemente dal luogo di lavoro;
(d) "familiari" indica il coniuge, il partner di un'unione civile dello stesso sesso, o situazioni equivalenti regolate da un ordinamento giuridico diverso da quello italiano e i figli a carico che facciano parte del nucleo familiare di un membro del personale;
(e) "autorita' competenti" indica le autorita' centrali, locali e le altre autorita' ai sensi delle leggi della Repubblica Italiana;
(f) "locali" indica gli edifici o parte degli edifici occupati permanentemente o temporaneamente dall'ICGEB o in occasione di incontri convocati dall'ICGEB nella Repubblica Italiana, e, in base a quanto definito nell'Allegato 1 o in qualsiasi Accordo Supplementare al presente Accordo, compreso qualsiasi altro terreno, edifici o piattaforme che possano essere di volta in volta inclusi, temporaneamente o permanentemente, in conformita' al presente Accordo o agli Accordi Supplementari stipulati con il Governo;
(g) "proprieta' del Centro" indica tutte le proprieta', inclusi i fondi, i redditi e gli altri beni appartenenti al Centro o detenuti o amministrati dal Centro a sostegno delle funzioni del Centro;
(h) "manutenzione ordinaria e riparazioni" indica le attivita' che i proprietari o gli utilizzatori di beni immobili sono obbligati ad intraprendere periodicamente al fine di poter utilizzare i beni per la durata prevista degli stessi. La manutenzione ordinaria e le riparazioni non modificano i beni immobili o le loro prestazioni, ma semplicemente ne mantengono il buon funzionamento o ne ripristinano le condizioni precedenti in caso di guasto. La manutenzione ordinaria e le riparazioni non includono il pagamento delle assicurazioni, delle imposte e dei contributi, inclusi quelli previsti dalla legge italiana o da disposizioni amministrative.
(i) "manutenzione straordinaria" indica importanti ristrutturazioni o l'ampliamento di beni immobili che aumentano le prestazioni o la capacita' dei beni immobili esistenti o che ne prolungano significativamente la vita utile prevista in precedenza.

 
Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.
 
Articolo 2

Sede dell'ICGEB in Italia

1. La sede dell'ICGEB e' a Trieste, in Italia, negli edifici e nei luoghi individuati nell'Allegato 1, situati nel sedime di "Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park" (qui di seguito denominata "Area"), un istituto pubblico di ricerca, vigilato dal Ministero Italiano dell'Universita' e della Ricerca. In qualsiasi momento, le Parti possono concordare di modificare il luogo dei locali previo consenso scritto.
2. Il Governo mette i locali a disposizione dell'ICGEB a titolo gratuito. La manutenzione ordinaria e le riparazioni dei locali, comprese le strumentazioni, gli arredi, i materiali e le altre strutture fornite dal Governo, saranno sono a carico dell'ICGEB, in seguito al ricevimento delle relative fatture e dei documenti a supporto; la manutenzione straordinaria sara' a carico del Governo. Un accordo separato potra' essere stipulato tra Area e ICGEB che specifichi i termini e le condizioni secondo cui i locali vengono resi disponibili e mantenuti.
3. L'ICGEB stipulera' polizze di assicurazione per coprire le responsabilita' verso terzi in relazione alla sede. Inoltre, previa presentazione dei documenti giustificativi, l'ICGEB coprira' le spese di tutte le comunicazioni e dei servizi pubblici forniti in base all'Articolo 9 del presente Accordo.

 
Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. Gli immobili di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'Accordo di cui all'articolo 1 sono messi gratuitamente a disposizione del Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
2. Agli oneri di manutenzione straordinaria degli immobili di cui al comma 1, derivanti dall'articolo 2, paragrafo 2, dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a euro 2.620.000 per l'anno 2022 e a euro 620.000 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Articolo 3

Fondi forniti dal Governo

Il Governo si impegna a sostenere le attivita' del Centro con un contributo annuo di Euro 10.000.000. Il contributo e' amministrato e contabilizzato dal Centro in conformita' con le proprie regole finanziarie e di bilancio.

 
Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 maggio 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri
Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
 
Articolo 4

Personalita' giuridica

1. Il Centro ha personalita' giuridica nella Repubblica Italiana. In particolare esso ha la capacita' di:
a. Stipulare contratti;
b. Acquistare e alienare beni mobili ed immobili;
c. Essere parte di procedimenti giudiziari.
2. Ai fini del presente Accordo, il Centro e' rappresentato dal Direttore.

 
Articolo 5

Responsabilita'

1. La responsabilita' internazionale che deriva dalle attivita' del Centro sul territorio italiano, comprese quelle risultanti da qualsiasi atto od omissione da parte di rappresentanti, membri del personale, esperti o qualsiasi altra persona impiegata dal Centro e nell'esercizio delle proprie funzioni, ricade interamente sul Centro e non sara' a carico del Governo.
2. Il Centro indennizzera' il Governo contro:
a. Qualsiasi perdita o danno a qualsiasi proprieta' che sia di proprieta', possesso o in custodia del Governo, causati da condotta dolosa o negligenza nell'esercizio delle proprie funzioni o in relazione allo stesso da parte di un rappresentante, di un membro del personale, di un esperto o da qualsiasi altra persona impiegata dal Centro; e
b. Qualsiasi perdita subita dal Governo per aver dovuto compensare una terza parte per la perdita o il danneggiamento della proprieta' di quest'ultimo o per lesioni personali, derivanti da dolo o negligenza nell'esercizio delle proprie funzioni o in relazione allo stesso da parte di un rappresentante, di un membro del personale, di un esperto o da qualsiasi altra persona impiegata dal Centro.

 
Articolo 6

Applicazione della Convenzione Generale

La Convenzione Generale si applica al Centro, alle sue proprieta', ai fondi, ai beni e ai suoi funzionari ed esperti in Italia.

 
Articolo 7

Inviolabilita' del Centro

1. Il Centro e' inviolabile e le sue proprieta' e i suoi beni, ovunque situati e da chiunque detenuti, godono della immunita' di giurisdizione salvo nei casi in cui esso abbia espressamente fatto rinuncia a tale immunita' in conformita' alla Convenzione Generale. Resta tuttavia inteso che tale rinuncia all'immunita' non puo' estendersi alle misure esecutive.
2. Nessun funzionario del Governo o chiunque eserciti una pubblica funzione sul territorio della Repubblica Italiana puo' entrare nella sede del Centro per esercitarvi le proprie funzioni senza il consenso del Direttore e alle condizioni approvate dal Direttore. In caso di incendio o di altra emergenza che esiga immediate azioni di protezione, il consenso del Direttore a qualsiasi ingresso necessario nella sede del Centro si riterra' presunto, qualora quest'ultimo non possa essere raggiunto tempestivamente.
3. I locali del Centro non devono essere utilizzati in alcun modo incompatibile con gli scopi e le finalita' dell'ICGEB, stabiliti negli articoli 2 e 3 del suo Statuto.
4. Gli archivi del Centro, e in generale tutti i documenti e i materiali messi a disposizione, appartenenti al Centro o utilizzati dal Centro, ovunque situati in Italia e da chiunque detenuti, sono inviolabili.

 
Articolo 8

Protezione della sede

Le autorita' competenti adottano le misure ritenute necessarie per la protezione dei locali e per il mantenimento dell'ordine in prossimita' degli stessi. Su richiesta del Direttore, le autorita' competenti potranno applicare le stesse misure all'interno dei locali.

 
Articolo 9

Servizi Pubblici

Il Governo si impegna al meglio affinche' il Centro riceva i servizi pubblici necessari per il suo corretto funzionamento, inclusi elettricita', acqua, gas, posta, telefono, raccolta rifiuti e protezione anti incendio. In caso di interruzione o minaccia di interruzione di uno di questi servizi, il Governo intraprendera' tutti i passi necessari ad assicurare che le attivita' del Centro non siano danneggiate.
Qualora tali servizi pubblici non siano erogati direttamente dalle societa' fornitrici ma da enti sotto il controllo delle competenti autorita' italiane, tali servizi pubblici saranno forniti a condizioni non meno favorevoli di quelle applicate alle amministrazioni pubbliche italiane.

 
Articolo 10

Risorse finanziarie dell'ICGEB

1. L'ICGEB ha il diritto di detenere valuta nazionale o estera ed altre risorse finanziarie, e di gestire conti correnti bancari in qualsiasi valuta, senza essere soggetto alle leggi e ai regolamenti che disciplinano il controllo dei cambi e le questioni correlate.
2. L'ICGEB ha il diritto di trasferire liberamente fondi in valuta nazionale o estera verso, da e all'interno dell'Italia, e di convertire tali risorse liberamente in altre valute al tasso di cambio piu' favorevole nel momento della conversione.

 
Articolo 11
Esenzione da imposte, dazi, restrizioni all'importazione o
all'esportazione

Nell'esercizio delle proprie funzioni ufficiali, il Centro, i suoi beni, i fondi e le ulteriori proprieta' saranno esenti da:
a. qualsiasi imposizione diretta;
b. qualsiasi imposizione indiretta relativa agli acquisti, alle transazioni e ai servizi, ivi compresi quelli indicati all'Articolo 9;
c. qualsiasi forma di dazi doganali, imposte, prelievi, tasse, pedaggi e qualsiasi altra tassa, proibizioni e restrizioni sulle importazioni ed esportazioni sui beni di qualsiasi tipo del Centro;
d. qualsiasi imposta sui veicoli a motore per i suoi automezzi ufficiali, che devono essere immatricolati in una serie speciale. I carburanti e i lubrificanti per tali veicoli possono essere importati in esenzione dai dazi doganali secondo le quantita' e le tariffe prevalenti per le missioni diplomatiche in Italia. I veicoli importati esenti da dazi ed imposte ai sensi del presente Accordo non saranno venduti o ceduti ad un terzo salvo che le autorita' italiane abbiano fornito il loro previo accordo ed i dazi, imposte ed i contributi applicabili siano stati corrisposti. Ove detti dazi, imposte e contributi siano calcolati sulla base del valore del veicolo, si applicherebbero il valore al momento della cessione e le aliquote in vigore a quel momento.

 
Articolo 12

Funzionari del Centro

1. I funzionari godono, all'interno e nei confronti della Repubblica Italiana, dei seguenti privilegi, immunita' e agevolazioni:
a. immunita' di giurisdizione per gli atti da essi compiuti in veste ufficiale (parole e scritti comprese); tale immunita' di giurisdizione continuera' ad essere accordata anche qualora le persone interessate non fossero piu' impegnate nell'esercizio di tali funzioni;
b. esenzione da qualsiasi imposta sugli stipendi e sugli emolumenti versati dall'ICGEB;
c. esenzione per i funzionari che non sono cittadini italiani e che non sono residenti permanenti della Repubblica Italiana, da ogni forma di tassazione diretta sul reddito diversa da quella prevista al paragrafo (b.) derivante da fonti al di fuori dell'Italia;
d. esenzione da qualsiasi obbligo di servizio militare o da qualsiasi altro servizio obbligatorio in Italia;
e. esenzione per se stessi, per i propri familiari e per il proprio personale domestico dalle disposizioni che limitano l'immigrazione e dalle formalita' di registrazione degli stranieri;
f. esenzione per se stessi nei casi di lavoro ufficiale da qualsiasi restrizione alla circolazione e ai viaggi all'interno dell'Italia;
g. il diritto di importare per il proprio uso personale, in regime di esenzione da dazi e imposte (compresa l'Imposta sul Valore Aggiunto, IVA), e ogni altro prelievo, divieto o restrizione alle importazioni in occasione della loro prima assunzione di incarico presso il Centro, il mobilio e gli effetti personali, inclusa una autovettura, spediti in uno o piu' spedizioni separate entro un ragionevole periodo di tempo e in ogni caso, entro 18 mesi dalla loro entrata in servizio presso il Centro;
h. il diritto, al termine delle loro funzioni in Italia, di esportare il proprio mobilio e i propri effetti personali, inclusi gli autoveicoli, senza imposte e dazi.
2. I funzionari di nazionalita' italiana o con residenza permanente in Italia godranno solo dei privilegi e delle immunita' indicati nella Sezione 18 della Convenzione Generale, compresi quelli relativi alle imposte sugli stipendi e sugli emolumenti versati dall'ICGEB.
3. In conformita' alle disposizioni della Sezione 17 della Convenzione Generale, il Centro informa le autorita' competenti in merito ai nomi dei funzionari assegnati al Centro.
4. Oltre ai privilegi e alle immunita' specificate nel presente articolo, il Direttore gode per se stesso e per i suoi familiari, dei privilegi, immunita', esenzioni ed agevolazioni concessi agli Ambasciatori che sono capi' di missione ma che non sono cittadini italiani o non hanno residenza permanente in Italia.
5. A tutti i funzionari dell'ICGEB sara' fornita una carta di identita' speciale che certifica il fatto che sono funzionari dell'ICGEB che godono dei privilegi e delle immunita' specificati nel presente Accordo.

 
Articolo 13

Accesso dei familiari al mercato del lavoro

1. Ai familiari che non siano cittadini italiani e che non sono residenti permanenti nella Repubblica Italiana e' consentito svolgere in Italia lavoro dipendente o autonomo, in conformita' alle leggi italiane.
2. Ai sensi del comma 1, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale rilascia una carta di identita' per i familiari impegnati in attivita' lavorativa, come indicato all'Articolo 12, paragrafo 5.

 
Articolo 14

Esperti

1. Agli esperti sara' concessa l'esenzione da qualsiasi imposta sugli stipendi e sugli emolumenti versati dal Centro.
2. Nello svolgimento delle missioni per conto del Direttore, gli esperti godono delle immunita', dei privilegi e delle agevolazioni contenuti all'interno dell'Articolo VI della Convenzione Generale.

 
Articolo 15

Rappresentanti degli Stati Membri

1. I rappresentanti degli Stati Membri, insieme ai loro supplenti, consiglieri, esperti tecnici e segretari delle delegazioni, che partecipano alle riunioni del Comitato dei Governatori e del Consiglio dei Consiglieri scientifici dell'ICGEB godono, senza alcun pregiudizio rispetto ad ogni altro privilegio o immunita' di cui possano beneficiare, dei seguenti privilegi ed immunita' nell'esercizio delle proprie funzioni e durante i viaggi da e per la sede della riunione:
(a) immunita' da arresto o detenzione;
(b) immunita' di giurisdizione per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali; tale immunita' di giurisdizione continuera' ad essere accordata anche se le persone interessate non dovessero piu' essere impegnate nell'esercizio di tali funzioni;
(c) inviolabilita' di tutte le carte, documenti e materiale ufficiale;
(d) il diritto di fare uso di codici e di ricevere documenti o corrispondenza per corriere o plichi sigillati;
(e) esenzione, per se' e per i congiunti, dalle restrizioni in materia di immigrazione, dalle formalita' di registrazione degli stranieri e dagli obblighi di servizio militare durante la visita o il transito nello Stato membro durante l'esercizio delle proprie funzioni;
(f) le stesse agevolazioni in materia di restrizioni valutarie o di cambio accordate ai rappresentanti di governi stranieri in missioni ufficiali temporanee;
(g) le stesse immunita' e agevolazioni per i loro bagagli personali concesse ai funzionari di rango comparabile in servizio presso missioni diplomatiche.
2. I privilegi e le immunita' sono concessi alle persone indicate nel paragrafo 1 del presente Articolo al fine di salvaguardare l'esercizio indipendente delle loro funzioni in relazione all'ICGEB e non per vantaggio personale degli individui stessi. Tutte le persone che godono di tali privilegi ed immunita' hanno il dovere di osservare, sotto tutti gli altri aspetti, le leggi e i regolamenti dello Stato Membro.
3. Le disposizioni di questo Articolo si applicano indipendentemente dal fatto che lo Stato Membro mantenga o meno relazioni diplomatiche con lo Stato di cui la persona identificata nel paragrafo 1 del presente Articolo e' cittadina e indipendentemente dal fatto che lo Stato di cui quella persona e' cittadina conceda un analogo privilegio o immunita' agli inviati diplomatici o ai cittadini dello Stato Membro.
4. Le disposizioni ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non si applicano ad una persona della nazionalita' dello Stato Membro.

 
Articolo 16

Ingresso, uscita e soggiorno in Italia

Tutte le persone a cui si fa riferimento nel presente Accordo, compresi tutti i partecipanti a riunioni, seminari, corsi di formazione, simposi, laboratori e attivita' analoghe organizzate dal Centro, avranno il diritto di ingresso, uscita, soggiorno e libera circolazione all'interno del territorio della Repubblica Italiana, nel rispetto della vigente normativa italiana e dell'Unione Europea. Le richieste di visto e i permessi di ingresso, qualora fossero richiesti, saranno elaborati il piu' velocemente possibile e a titolo gratuito, se applicabile.

 
Articolo 17

Previdenza sociale

1. Il Centro si assicura che i membri del personale siano coperti da un'adeguata assicurazione sanitaria e previdenziale tramite enti assicurativi pubblici o privati della Repubblica Italiana o di qualsiasi altro Stato che forniscano copertura sul territorio italiano e le cui regole devono essere rese note alle autorita' competenti. L'assicurazione sanitaria coprira' anche i componenti del nucleo familiare del membro del personale, identificati ai sensi della normativa pertinente.
2. I membri del personale saranno esenti da tutti i contributi obbligatori agli enti di previdenza sociale italiani. Tuttavia, i membri del personale hanno la possibilita' di contribuire, su base volontaria, al sistema di previdenza sociale italiano e di conseguenza di beneficiarne.
3. E' possibile stipulare accordi complementari per permettere ai membri del personale di beneficiare dei servizi forniti dal sistema sanitario pubblico italiano.
4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai familiari, a meno che non siano lavoratori autonomi in Italia e abbiano diritto a ricevere le indennita' della previdenza sociale dalla Repubblica Italiana.

 
Articolo 18

Disposizioni speciali

1. Fatti salvi i loro privilegi e le loro immunita', tutte le persone che godono dei privilegi e delle immunita' ai sensi del presente Accordo hanno il dovere di rispettare le leggi e i regolamenti in vigore nel territorio della Repubblica Italiana e non devono interferire negli affari interni dello Stato.
2. I privilegi e le immunita' concessi con il presente Accordo non sono concessi a vantaggio personale dei beneficiari. Essi sono unicamente concessi nell'interesse del Centro, specialmente per garantire in ogni circostanza la liberta' di azione e la completa indipendenza delle persone interessate.
3. Il Centro coopera sempre con le autorita' competenti per facilitare l'applicazione delle leggi italiane e per evitare qualsiasi abuso relativo ai summenzionati privilegi o immunita'.
4. Il Direttore ha il diritto e il dovere di revocare le immunita' al suo personale qualora ritenesse che tali immunita' ostacolino il normale corso della giustizia e che sia possibile revocarle senza pregiudicare gli interessi dell'ICGEB. Soltanto il Consiglio dei Governatori ha il diritto di revocare l'immunita' del Direttore. Il Centro dovra' comunicare alle autorita' competenti la revoca delle immunita' il piu' presto possibile e al piu' tardi entro un mese.

 
Articolo 19

Accordi supplementari

Accordi di natura amministrativa riguardanti il Centro possono essere conclusi mediante accordi supplementari tra le Parti.

 
Articolo 20

Risoluzione delle controversie

Ogni controversia tra il Governo e l'ICGEB sull'interpretazione o l'attuazione di questo Accordo sara' risolta mediante negoziati diretti e consultazioni dirette tra le Parti.

 
Articolo 21

Entrata in vigore, rettifica e conclusione

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data della conferma di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate reciprocamente il completamento delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.
2. Il presente Accordo puo' essere modificato con consenso scritto.
3. Il presente Accordo puo' essere risolto da una qualsiasi delle due Parti mediante notifica scritta all'altra Parte e si concludera' sei mesi dopo il ricevimento di tale notifica. A prescindere da tale eventuale avviso di risoluzione, il presente Accordo restera' in vigore fino al completo adempimento o alla conclusione di tutti gli obblighi assunti in virtu' del presente Accordo.
In fede di quanto summenzionato, i sottoscritti, legalmente nominati rappresentanti delle Parti, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma il 21 giugno 2021, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Parte di provvedimento in formato grafico
 
Allegato I

Parte di provvedimento in formato grafico