Gazzetta n. 162 del 13 luglio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 13 maggio 2022
Modalita' di riqualificazione delle bombole emanate in conformita' con il regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE R110) e l'individuazione dei soggetti preposti alla riqualificazione al fine di semplificare l'esecuzione della riqualificazione stessa.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada»;
Visto il decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78, recante attuazione della direttiva n. 2010/35/UE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili che abroga le direttive numeri 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE;
Visto il regolamento (UE) n. 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' dei sistemi, dei componenti e delle entita' tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva n. 2007/46/CE;
Visto il regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) - Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas naturale compresso (GNC) e/o gas naturale liquefatto (GNL) per il sistema di propulsione e loro installazione (di seguito regolamento UNECE n. 110);
Visto, in particolare, il punto 4.1.4 dell'allegato 3A al regolamento UNECE n. 110 che detta le raccomandazioni per la riqualificazione periodica delle bombole installate sugli autoveicoli, destinate al contenimento di metano compresso per la loro propulsione;
Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 870, recante «Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti»;
Vista la legge 8 luglio 1950, n. 640, recante «Disciplina delle bombole per metano»;
Vista la legge 7 giugno 1990, n. 145, recante «Modifiche alla legge 8 luglio 1950, n. 640»;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze del 5 gennaio 1998 che ha affidato a Eni S.p.a., in concessione ventennale, l'esercizio delle funzioni e attivita' di gestione del Fondo bombole di cui alla legge 8 luglio 1950, autorizzandola a svolgere le predette funzioni e attivita' in regime di subconcessione, mediante apposito conferimento a una societa' controllata;
Visto il decreto dei Ministri per i lavori pubblici, per le comunicazioni e per l'economia nazionale del 12 settembre 1925, recante «Approvazione del regolamento per le prove e le verifiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell'11 dicembre 2019, in recepimento della rettifica alla direttiva n. 2014/47/UE della Commissione, recante «Modifica del decreto 19 maggio 2017, relativo ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione»;
Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e in particolare il comma 2, il quale dispone che «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sono disciplinate le modalita' di esecuzione della legge 8 luglio 1950, n. 640, e della legge 7 giugno 1990, n. 145, come modificate ai sensi del presente articolo, al fine di semplificare gli adempimenti connessi allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1»;
Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, che all'art. 1 comma «c-bis» modifica il decreto legislativo n. 285 del 1992, introducendo, all'art. 80, il comma 17-bis, secondo il quale «con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' di riqualificazione delle bombole emanate in conformita' con il regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE R110) e sono individuati i soggetti preposti alla riqualificazione al fine di semplificare l'esecuzione della riqualificazione stessa»;
Considerato che consolidate evidenze nel settore della riqualificazione delle bombole, approvate secondo il regolamento UNECE n. 110 per il contenimento di metano a bordo dei veicoli, dimostrano che gli scarti alla prima riqualificazione derivano esclusivamente da danneggiamenti riscontrabili con la prova visiva;
Tenuto conto del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 14, il quale, attuando le disposizioni di cui alla direttiva n. 2014/45/UE, stabilisce i requisiti minimi per i controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nel territorio nazionale, al fine di migliorare la sicurezza stradale e dell'ambiente;
Preso atto della necessita', ai sensi del citato art. 1 comma «c-bis» del decreto-legge n. 121 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156 del 2021, di semplificare l'attivita' di riqualificazione delle bombole, destinate al contenimento di metano destinato alla propulsione, installate sugli autoveicoli e approvate secondo il regolamento UNECE n. 110;
Ritenuto indispensabile elevare il livello di sicurezza dei relativi controlli di riqualificazione;
Ritenuto necessario emendare le disposizioni del decreto 3 marzo 2022, prot. n. 46, il quale viene integralmente sostituito dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1

Definizioni e campo di applicazione

1. Autorita' competente: Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, di seguito anche solo «Direzione generale per la motorizzazione», del Ministero delle infrastrutture e delle mobilita' sostenibili.
2. Servizi fondo bombole metano S.p.a. (di seguito SFBM): soggetto sub-concessionario ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze del 5 gennaio 1998.
3. Utenti: i soggetti proprietari o utilizzatori delle bombole di metano.
4. Campo di applicazione: serbatoi per il contenimento di metano approvati secondo il regolamento UNECE n. 110 installati su veicoli per la loro propulsione.
 
Allegato 1
Norme di riferimento per la riqualificazione delle bombole approvate secondo il regolamento UNECE n. 110 di tipo CNG1, CNG2 e CNG3

La normativa tecnica di riferimento per l'esecuzione delle prove di riqualificazione e' quella delle seguenti circolari emanate dalla Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e delle mobilita' sostenibili:
1. circolare prot. n. 3171_MOT2/C del 19 settembre 2005 - «Visite periodiche (revisioni) delle bombole per il contenimento di metano per autotrazione, omologate in conformita' alle prescrizioni del regolamento ECE/ONU n. 110.»;
2. circolare prot. n. 131_MOT2/C del 13 gennaio 2006 - «Visite periodiche (revisioni) delle bombole per il contenimento di metano per autotrazione, omologate in conformita' alle prescrizioni del regolamento ECE/ONU n. 110. Supplemento n. 4 al regolamento ECE/ONU n. 110»;
3. circolare prot. n. 4298_MOT2/H del 27 marzo 2006 - «Visite periodiche (revisioni) delle bombole per il contenimento di metano, omologate in conformita' alle prescrizioni del regolamento ECE/ONU n. 110. integrazione»;
4. circolare prot. n. 22392-Div3/H del 9 agosto 2012 - «Circolare prot. n. 3171-MOT2/C del 19 settembre 2005 - Visite periodiche (revisioni) delle bombole per il contenimento di metano per autotrazione, omologate in conformita' alle prescrizioni del regolamento ECE/ONU n. 110. - Precisazioni».
 
Allegato 2
Norme di riferimento per la riqualificazione delle bombole approvate secondo il regolamento UNECE n. 110 di tipo CNG4

La normativa tecnica di riferimento per l'esecuzione delle prove di riqualificazione e' quella delle seguenti circolari per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e delle mobilita' sostenibili:
circolare prot. 7865 div 3/H del 23 marzo 2015 - «Riqualificazione periodica di bombole per il contenimento di metano per autotrazione di tipo CNG4 installate sui veicoli, di categoria M1 e N1, sin dall'origine ed omologati secondo la direttiva n. 2007/46/CEE»;
circolare prot. 29628 div3/H del 21 dicembre 2015 - «Riqualificazione periodica di bombole per il contenimento di metano per autotrazione di tipo CNG4 installate sui veicoli, di categoria M1 e N1, sin dall'origine ed omologati secondo la direttiva n. 2007/46/CEE.»;
circolare prot. 26752. div3/H del 30 novembre 2016 «Riqualificazione periodica di bombole per il contenimento di metano per autotrazione di tipo CNG4 installate sui veicoli, di categoria M1 e N1, sin dall'origine ed omologati secondo le direttive comunitarie. - Sedi di riqualificazione non appartenenti alla rete dei costruttori (officine private)».
Si riportano di seguito anche le norme tecniche di riferimento:
ISO 19078 Bombole per gas - Ispezione delle bombole, installazione e riqualificazione di bombole ad alta pressione per lo stoccaggio a bordo dei veicoli del NG come combustibile per autotrazione;
ISO 11439 Bombole per gas - Bombole ad alta pressione per lo stoccaggio a bordo di gas naturale come carburante per autoveicoli;
EN 13423: 2021 - Veicoli a gas naturale - requisiti per le officine NGV e la gestione dei veicoli a gas naturale compresso (CNG).
 
Allegato 3
Requisiti del personale tecnico abilitato ad eseguire ispezioni su impianti CNG

Il personale abilitato ad eseguire controlli su impianti a gas naturale compresso (CNG) deve aver partecipato con successo a un corso formativo teorico/pratico, in linea con il livello tecnologico degli impianti a gas e delle tecnologie di costruzione delle bombole approvate secondo il regolamento UNECE n. 110 e loro movimentazione.
I corsi possono essere tenuti, previa approvazione dell'autorita' competente, da:
1. enti/associazioni di formazione come previsti e identificati nella norma UNI 11623-2:2016;
2. i costruttori di autoveicoli, titolari di un'omologazione di veicoli a metano, per le attivita' di interscambio e riqualificazione/revisione delle bombole, ed esclusivamente per la marca e i modelli delle auto dagli stessi omologate, possono effettuare la qualificazione dei responsabili tecnici di officina operanti nella propria rete, rilasciando appositi attestati.
Il personale abilitato ad eseguire controlli sugli impianti CNG deve avere indipendenza di giudizio e integrita' professionale ed assenza di conflitto di interesse in relazione alla specifica attivita' di ispezione che conduce.
L'istanza per l'istituzione dei suddetti corsi di formazione deve essere presentata alla Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione - Divisione 3, secondo lo schema (Modello A) di seguito riportato.

MODELLO A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 4
Definizione di evento incidentale

In conformita' con quanto previsto dalla norma tecnica EN 13423:2021, per evento incidentale si intende qualunque evento non pianificato che possa avere effetti negativi oggettivi o potenziali sul veicolo e in particolare sull'impianto a metano. La norma tecnica richiamata distingue due tipologie di incidenti:
1. incidente grave: ha effetti sull'integrita' del veicolo e sui supporti strutturali dell'impianto a metano. Un esempio di incidente grave potrebbe essere un evento che compromette l'integrita' del cofano. Questa circostanza potrebbe riportare delle ripercussioni sul telaio del veicolo.
2. incidente minore: non ha effetti sull'integrita' del veicolo e sui supporti strutturali dell'impianto a metano. Un esempio di questa tipologia di incidente potrebbe essere un evento che comporta danni sulla superficie esterna della portiera del veicolo.
Il personale dell'officina chiamata a ripristinare i danni conseguenti all'evento incidentale ha il compito di individuare la tipologia di incidente occorso e, qualora lo inquadri come «grave» ai sensi della norma tecnica richiamata, deve sottoporre l'impianto CNG ad una verifica da parte di personale specializzato, cosi' come definito nell'Allegato 3.
 
Art. 2
Riqualificazione periodica delle bombole approvate secondo il
regolamento UNECE n. 110

1. La riqualificazione periodica delle bombole approvate secondo il regolamento UNECE n. 110 e' eseguita con le modalita' in uso prima dell'entrata in vigore del presente decreto, salvo diverse indicazioni di seguito riportate.
2. La prima riqualificazione periodica di serbatoi del tipo CNG1, CNG2, CNG3, installati sui veicoli per la propulsione, avviene solo in modalita' visiva secondo le modalita' previste dal costruttore. Le riqualificazioni successive sono eseguite ogni quattro anni con le modalita' in uso prima dell'entrata in vigore del presente decreto, cosi' come riportato in Allegato 1.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la riqualificazione periodica delle bombole CNG4, installate sui veicoli di categoria M1 e N1, e' operata ogni quattro anni, salvo diversa indicazione del costruttore, con le modalita' in uso prima dell'entrata in vigore del presente decreto, cosi' come riportato nell'Allegato 2.
4. La vita utile delle bombole approvate secondo il regolamento UNECE n. 110 e' quella indicata dal costruttore delle bombole e comunque non puo' eccedere i venti anni.
5. Non e' ammesso il riuso di bombole CNG2, CNG3 e CNG4 provenienti da veicoli radiati dalla circolazione.
6. Le bombole che non superano le verifiche di riqualificazione periodica sono avviate a distruzione.
7. I costruttori dei veicoli hanno l'obbligo, qualora questi installino serbatoi CNG4 la cui targhetta di identificazione non sia visibile, di applicare una copia della targhetta sulla superficie di detti serbatori in posizione visibile, unitamente ad una dichiarazione che attesti l'abbinamento del numero di serie della bombola con il numero di telaio del veicolo; tanto al fine di evitare smontaggi che sarebbero operati al solo fine di avere accesso visivo alla targhetta identificativa.
8. Se il veicolo su cui e' installato il serbatoio per il contenimento del metano e' coinvolto in un incidente «grave», cosi' come definito nell'Allegato 4, l'officina che interviene nella riparazione del danno ha l'obbligo di sottoporre a verifica di integrita' il serbatoio stesso. Tale verifica dovra' essere eseguita da personale qualificato cosi' come definito nell'Allegato 3 al presente decreto. A seguito dell'avvenuta verifica, qualora l'esito della stessa sia positivo, verra' rilasciata dall'officina una dichiarazione di integrita' dell'impianto a metano. Qualora, invece, la verifica avesse esito negativo, il veicolo dovra' essere sottoposto alle procedure di revisione e sostituzione delle bombole CNG secondo le modalita' in uso prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 3

Norme transitorie e finali

1. La riqualificazione delle bombole con capacita' non superiore a 150 lt, rispondenti alla direttiva n. 2010/35/UE (bombole TPED ovvero trasportable pressure equipment direct) e delle bombole approvate con decreto del Ministero dei lavori pubblici del 12 settembre 1925 (bombole marchiate DGM: Direzione generale per la motorizzazione) installate sui carri bombolai (veicoli batteria) e/o casse mobili, e' realizzata secondo quanto previsto dalla vigente normativa di riferimento.
2. Conformemente a quanto prescritto dal regolamento UNECE n. 110, che recepisce le indicazioni delle parti I e II della norma ISO 14469 relativamente ai requisiti dei connettori ai serbatoi per CNG, si dispone che, in occasione della prima riqualificazione utile dei serbatoi, vengano sostituite le valvole di rifornimento non conformi al tipo europeo NGV1. A partire dal 31 dicembre 2025 sara' comunque vietato l'uso di adattatori di carico del metano.
3. Ogni modifica o integrazione agli allegati del presente provvedimento finalizzata ad armonizzarne i contenuti con il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di cui all'art. 62-bis, comma 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 120, sara' adottata con decreto dell'autorita' competente.
4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 maggio 2022

Il Ministro: Giovannini

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 1832